CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 settembre 2016
691.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 81

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 settembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305 Decaro e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BOLDRINI (PD), relatrice, fa presente che la XII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Trasporti sul nuovo testo della proposta di legge C. 2305, adottato come testo base dalla Commissione di merito, che reca numerose disposizioni volte a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative.
  Segnala preliminarmente che il provvedimento non reca disposizioni di specifico interesse per la Commissione Affari sociali al di là di un generico richiamo alla finalità di ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute, contenuta nell'articolo 1. Fa presente, in particolare, che una sola delle proposte abbinate, quella recante il n. 111, era stata assegnata alla XII Commissione per il parere, peraltro per alcuni aspetti marginali che, in ogni caso, non sono poi confluiti nel testo in esame. A titolo meramente informativo, ricorda che la XII Commissione, subito prima della pausa estiva, ha espresso un parere sul provvedimento recante iniziative per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce, avente anch'esso tra le sue finalità quella di promuovere la mobilità ciclistica.
  Ritiene in ogni caso utile sintetizzare il contenuto del testo in esame, che si compone di quindici articoli. L'articolo 1 illustra l'oggetto e la finalità del provvedimento mentre l'articolo 2 reca la definizione e classificazione delle ciclovie e della rete cicloviaria. L'articolo 3 dispone le modalità di adozione del Piano generale della mobilità ciclistica, che deve recare l'individuazione delle ciclovie di interesse Pag. 82nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale Bicitalia, disciplinata dal successivo articolo 4. L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica. Gli articoli 6 e 7 hanno come oggetto, rispettivamente, i piani regionali e comunali della mobilità ciclistica mentre i successivi articoli 8 e 9 recano disposizioni particolari per province e le città metropolitane e per i comuni. Gli articoli 10 e 10-bis modificano il nuovo codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) intervenendo sugli articoli che riguardano le norme per la costruzione e la gestione delle strade e i principi generali.
  Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l'articolo 11 prevede che il 2 per cento degli stanziamenti del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui al di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), sia destinato all'attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento mentre il successivo articolo 11-bis rende disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile.
  L'articolo 12 reca disposizioni in tema di sponsorizzazioni e donazioni per le finalità del provvedimento in esame mentre l'articolo prevede 13 la redazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una relazione annuale sulla mobilità ciclistica da inviare al parlamento e pubblicare sul sito web dello stesso ministero.
  Sulla base delle considerazioni svolte, apprezzandone le finalità e ribadendo l'assenza di aspetti che coinvolgano direttamente le competenze della Commissione Affari sociali, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore prosecuzione dell’iter del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.
Testo unificato C. 106 Realacci e abb.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Delia MURER (PD), relatrice, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge nn. 106 e 2812, recante disposizioni per la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, come risultante al termine delle votazioni degli emendamenti presso le Commissioni di merito (VIII e X), si compone di nove articoli.
  L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento, richiamando la specifica normativa europea sulla materia, ovvero il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, applicabile a partire dal luglio 2013.
  L'articolo 2 dispone l'istituzione del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici, che può essere rilasciato dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit) – istituito presso il Ministero dell'ambiente, di cui al decreto n. 413 del 1995 – su richiesta del produttore per i prodotti che soddisfano determinati parametri a tutela dell'ambiente e della salute, individuati in maniera dettagliata dal successivo articolo 3. Quest'ultimo definisce i parametri ecologici applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente – da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la Pag. 83protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS) – l'adozione, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute nel regolamento (CE) 1223/2009, nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili. Per effetto di quest'ultima decisione, attuativa del regolamento (CE) n. 66/2010, sono operativi i nuovi criteri ecologici del marchio Ecolabel per i «prodotti cosmetici da sciacquare» (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba).
  I commi 2 e 3 dell'articolo 3 elencano i criteri che dovranno informare l'emanazione del citato regolamento riguardo, rispettivamente, ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, nonché alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, in merito alla incidenza ecologica dell'imballaggio medesimo.
  L'articolo 4 disciplina la procedura da seguire per ottenere la concessione del marchio: il produttore dovrà fornire informazioni concernenti la composizione del prodotto, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente che non deve essere testato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale può provenire anche dai fornitori del produttore.
  L'articolo 5 riguarda il supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA alle attività del Comitato di certificazione connesse al marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici.
  L'articolo 6 elenca le finalità dei controlli tra le quali è inclusa, per quanto attiene specificamente alle competenze della Commissione Affari sociali, alla lettera d) del comma 2, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose.
  L'articolo 7 disciplina gli aspetti finanziari, prevedendo che le spese relative all'assegnazione del marchio e allo svolgimento delle verifiche di controllo siano a carico dei soggetti richiedenti.
  Fa presente, infine, che l'articolo 8 concerne le sanzioni, mentre il successivo articolo 9 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla revisione del decreto 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle nuove disposizioni.
  In generale, rileva che, con riferimento agli organismi che dovrebbero svolgere compiti per assicurare l'attuazione della proposta di legge in oggetto e agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualità ecologica dei cosmetici, potrebbe essere valutato l'inserimento di disposizioni atte a garantire un maggior coordinamento con i compiti che allo stato attuale svolgono le strutture del Ministero della salute in quest'ambito.

  Daniela SBROLLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.