CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2016
680.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
COMUNICATO
Pag. 7

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 26 luglio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.
Atto n. 318.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che le Commissioni non potranno concludere l'esame con il prescritto parere se non dopo aver acquisito il previsto parere della Conferenza Stato-regioni.

  Giovanna SANNA (PD), relatrice per la VIII Commissione, ricorda che le Commissioni riunite VIII e IX sono chiamate ad esprimere, entro il 27 agosto prossimo, il parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (Atto n. 318).
  La citata direttiva si pone l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, inserendosi nel contesto della Politica marittima integrata dell'Unione europea introdotta dalla direttiva 2008/56/CE, che stabilisce principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere attraverso un processo decisionale coordinato. Lo strumento individuato per raggiungere tali obiettivi è la Pianificazione dello spazio marittimo, introdotta dalla direttiva 2014/89/UE.
  La delega per il recepimento della suddetta direttiva è recata dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015). Il termine di scadenza della delega, inizialmente fissato al 18 luglio 2016, risulta prorogato in virtù dell'articolo 31, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012, il quale dispone che, qualora il termine per l'espressione del Pag. 8parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Ne consegue quindi che il termine di scadenza della delega è prorogato al 18 ottobre 2016, mentre il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 18 settembre 2016.
  Rileva che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 12 articoli.
  Rinviando al collega della IX Commissione l'illustrazione degli articoli 6-12, che incidono maggiormente nella sfera di competenza della Commissione Trasporti, si sofferma sulle disposizioni 1-5 che presentano profili più strettamente ambientali, e quindi di competenza della VIII Commissione.
  L'articolo 1 enuncia le finalità dello schema di decreto che prevede l'istituzione di un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere: la crescita sostenibile delle economie marittime; lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine. Secondo il medesimo articolo 1, occorrerà: assicurare la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l’ applicazione dell'approccio ecosistemico; tener conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
  L'articolo 2, in linea con le norme dettate dal corrispondente articolo della direttiva, delimita l'ambito di applicazione del decreto alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo (come definiti dal successivo articolo 3). Sono escluse dall'ambito di applicazione: le acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purché ciò sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo (disciplinati dal successivo articolo 5), al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni. Il decreto non trova applicazione per le attività unicamente finalizzate alla difesa o alla sicurezza nazionale né per la pianificazione urbana e rurale.
  L'articolo 3 fornisce le definizioni dei termini utilizzati dallo schema in esame. In particolare, segnala, alla lettera a), la definizione di acque marine, che comprendono: le acque, il fondale e il sottosuolo, quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010 nonché le acque costiere definite dall'articolo 54, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 152 del 2006, il relativo fondale e sottosuolo. La successiva lettera b) fornisce le definizione di pianificazione dello spazio marittimo, ossia il processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali. La lettera c) dell'articolo 3 elenca invece le regioni marine europee, tra le quali rientra la «regione del Mare Mediterraneo « che, ai sensi della successiva lettera d), include le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, e di cui vengono evidenziate le delimitazioni, secondo quanto previsto dalla Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976. La lettera e) richiama le «sottoregioni marine» nella quali, in base alla direttiva 2008/56/CE (recepita con il decreto legislativo n. 190 del 2010), si suddivide la regione del Mare Mediterraneo (Mare Mediterraneo occidentale; Mare Adriatico; Mar Ionio e Mare mediterraneo centrale; mar Egeo e Mare Mediterraneo orientale. La lettera f) infine definisce le interazioni terra-mare come quelle interazioni in cui i fenomeni naturali o attività umane hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività marine e in cui fenomeni naturali o attività umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività terrestri.
  L'articolo 4 individua gli obiettivi e i requisiti della pianificazione dello spazio marittimo al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del Pag. 9mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, tutela e miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi. A tal fine, si prevede l'elaborazione e l'attuazione della suddetta pianificazione mediante un approccio ecosistemico e tenendo conto: delle peculiarità delle regioni marine, delle pertinenti attività e dei pertinenti usi attuali e futuri e dei relativi effetti sull'ambiente, nonché delle risorse naturali; degli aspetti economici, sociali e ambientali nonché degli aspetti relativi alla sicurezza; delle interazioni terra-mare, anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri processi di pianificazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali o informali.
  L'articolo 5 disciplina le modalità e le procedure da seguire per l'attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, che prevede l'adozione di specifici piani di gestione dello stesso, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere zone di acquacoltura; zone di pesca; impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili; rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico; zone di addestramento militare; siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette; zone di estrazione di materie prime; ricerca scientifica; tracciati per cavi e condutture sottomarini; turismo; patrimonio culturale sottomarino. Si prevede pertanto l'elaborazione di un piano di gestione dello spazio marittimo per ogni area marittima individuata dalle linee guida emanate dal Tavolo interministeriale di coordinamento istituito dal successivo articolo 6. Lo stesso articolo 5 prevede inoltre che il piano di gestione dello spazio marittimo include sia la valutazione ambientale strategica (ritenuta essenziale per la corretta e reciproca attuazione della cooperazione transnazionale) sia la valutazione di incidenza, ove previste. Con le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo vengono armonizzati i piani e i programmi esistenti che prendono in considerazione le acque marine e le attività economiche e sociali ivi svolte, nonché quelli concernenti le attività terrestri rilevanti per la considerazione delle interazioni terra-mare. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni responsabili dei piani e dei programmi citati forniscono all'Autorità competente indicata dall'articolo 8 nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni relativi a tali piani.
  Relativamente alle procedure per l'approvazione e l'aggiornamento, i commi 5 e 6 dispongono che i piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati dal Comitato tecnico istituito dall'articolo 7, sono trasmessi, prima della loro approvazione, al Tavolo interministeriale di coordinamento istituito dall'articolo 6 e sono approvati comunque entro il 31 dicembre 2020 (in anticipo rispetto al termine del 31 marzo 2021 fissato dalla direttiva) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti piani di gestione dello spazio marittimo sono altresì aggiornati secondo le modalità e le tempistiche definite dalle linee guida e comunque entro 10 anni dalla loro prima approvazione.

  Alberto PAGANI (PD), relatore per la IX Commissione, fa presente che gli articoli successivi a quelli illustrati dalla collega Sanna, da 6 a 12, disciplinano la composizione e le funzioni degli organi coinvolti nella pianificazione dello spazio marittimo, sia per quanto concerne la definizione delle linee guida e la verifica della loro attuazione, sia per quanto riguarda l'elaborazione, in attuazione delle suddette linee guida, dei piani di gestione dello spazio marittimo. Osserva che, nell'ambito di tali procedure, un ruolo di particolare rilievo è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è designato, Pag. 10ai sensi dell'articolo 8, come Autorità competente. Rileva, come ricordato dalla collega Sanna, che il compito di definire le linee guida contenenti gli indirizzi per la pianificazione dello spazio marittimo e, successivamente, il compito di verificare la conformità dei piani di gestione con le linee guida è affidato al Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo.
  Ai sensi dell'articolo 6 il Tavolo è istituito presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto da un rappresentante per ognuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dello sviluppo economico; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Ministero della difesa; Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'economia e delle finanze; Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri; Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al Tavolo interministeriale, come espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, è affidato il compito di definire le linee guida contenenti gli indirizzi per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonché di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare. Le linee guida, definite nell'ambito del Tavolo interministeriale, dovranno essere approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una volta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Sulla base delle linee guida stabilite dal Tavolo di coordinamento dovranno quindi essere elaborati i piani di gestione dello spazio marittimo.
  L'elaborazione dei piani di gestione è affidata, ai sensi dell'articolo 7, ad un Comitato tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità competente. È predisposto un piano di gestione per ogni area marittima individuata nelle linee guida. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, il Comitato è composto da tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, nell'ambito dei quali è individuato il presidente del Comitato stesso; da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; da due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni per ciascuna area marittima di riferimento. Secondo quanto previsto dal comma 3, ai lavori del Comitato tecnico, oltre ai rappresentanti permanenti, può partecipare, in qualità di osservatore, anche un rappresentante del Ministero della difesa. Può essere inoltre prevista la partecipazione di ulteriori osservatori che rappresentino altre Amministrazioni, qualora vengano trattate tematiche di competenza di tali Amministrazioni. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, inoltre, i rappresentanti di enti ed istituti di ricerca o di associazioni riconosciute di categoria. Ai sensi del comma 4, per l'assolvimento dei propri compiti, il Comitato può avvalersi delle strutture delle Amministrazioni che vi prendono parte, nonché, a titolo gratuito, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle Amministrazioni che compongono il Comitato stesso. Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di assicurare il pieno raccordo tra l'attività del Comitato e Pag. 11quella del Tavolo interministeriale, è disposto, al comma 5, che il Comitato stesso informi, con cadenza annuale, il Tavolo interministeriale sullo stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. Sia per il Tavolo interministeriale di coordinamento sia per il Comitato tecnico è introdotta una specifica clausola di invarianza finanziaria. Le Amministrazioni interessate, pertanto, dovranno provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In base all'articolo 8, come anticipato precedentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorità competente ai sensi del decreto in esame. In tal senso, oltre a quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 e 11, che, come di seguito illustrato, riguardano la pubblicità e condivisione dei dati e la cooperazione tra gli Stati, il Ministero provvede alla ricognizione iniziale di atti e ordinanze dell'Autorità marittima, di programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e spazi marittimi previsti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale, nonché delle esistenti valutazioni ambientali strategiche. Sempre lo stesso Dicastero provvede alla pubblicazione sul portale istituzionale dei piani di gestione degli spazi marittimi, nonché dei loro aggiornamenti in relazione allo stato di attuazione; invia alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo e del materiale informativo ed esplicativo; cura la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni previste dalla direttiva 2014/89/UE; cura altresì la predisposizione di una relazione annuale al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi posti dal decreto in esame; infine provvede, con il supporto del Comitato tecnico, al monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di partecipazione del pubblico, prevedendo che questa sia assicurata dall'Autorità competente, vale a dire dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sin dalle fasi iniziali dell'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, attraverso l'informazione e la consultazione di tutte le parti coinvolte e dei soggetti interessati, oltreché delle autorità competenti per materia e della popolazione interessata.
  L'articolo 10 interviene in materia di utilizzo e condivisione dei dati prevedendo, al comma 1, in capo all'Autorità competente il coordinamento della definizione, gestione e aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attività di pianificazione dello spazio marittimo. Tale sistema contiene, tra l'altro, i dati ambientali, sociali ed economici riferiti agli usi e alle attività di elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, nonché i dati fisici relativi alle zone marine.
  Il comma 2 dell'articolo 10 stabilisce che le Amministrazioni centrali e locali che detengono le informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo assicurino la collaborazione, garantendo l'accesso ai dati all'Autorità competente. È al riguardo fatto salvo il rispetto della disciplina relativa ai profili sensibili. Per quanto concerne la gestione dei dati in questione, si segnala l'esigenza, evidenziata nella relazione, che si assicuri un pieno coordinamento dell'acquisizione e dell'utilizzo dei dati e dello scambio delle informazioni, anche a livello transnazionale, tra la strategia marina e la pianificazione spaziale marittima, inclusi i dati che si riferiscono alla valutazione ambientale strategica.
  L'articolo 11 disciplina l'attività di cooperazione nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi con gli Stati membri e gli Stati terzi che l'Autorità competente dovrà svolgere d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato tecnico. In particolare, nella cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini, si prevede la necessità di garantire la coerenza ed il Pag. 12coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina.
  L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria dello schema di decreto legislativo nel suo complesso, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia che la direttiva 2014/89/UE e lo schema di decreto legislativo in esame, con cui è recepita nell'ordinamento interno, introducono una novità di enorme rilevanza, in quanto estendono il principio della pianificazione anche allo spazio marittimo. Si riserva pertanto, d'accordo con la collega Sanna, di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi che potranno emergere dal dibattito. In ogni caso sottolinea che le Commissioni riunite potranno esprimersi sullo schema di decreto legislativo in esame, come anticipato dal presidente Realacci, soltanto dopo che sia pervenuto il previsto parere della Conferenza Stato-regioni.

  Ermete REALACCI, presidente, reputa opportuno sottoporre ai relatori alcuni spunti di riflessione, a suo avviso utili ai fini della predisposizione del parere che le Commissioni saranno chiamate ad esprimere. In primo luogo, evidenzia che la normativa italiana in materia di pianificazione dei carichi trasportati in mare è stata modificata dal «collegato ambientale», diventando quindi più stringente rispetto a quella vigente in altri Paesi europei; osserva quindi come tale profilo costituisca un valido deterrente alla circolazione delle cosiddette «carrette del mare». In secondo luogo, richiama l'alto livello di inquinamento provocato dalle emissioni dei motori delle navi di grandi dimensioni, in particolar modo allorquando le stesse stazionano nei porti in prossimità di centri urbani. Nell'evidenziare che tale problematica è dovuta principalmente alla scarsa qualità del carburante che alimenta le predette navi, ritiene opportuno adottare anche nel nostro Paese, quantomeno in prossimità di alcuni ecosistemi più delicati come l'Adriatico, una misura analoga a quella adottata in altre nazioni del Nord Europa, dove si consente il transito alle sole navi che utilizzano carburanti a basso tenore di zolfo.

  Arianna SPESSOTTO (M5S) segnala alcuni punti critici del testo dell'Atto del Governo in esame. In particolare rileva l'ambiguità nella formulazione dell'articolo 4, relativo agli obiettivi della pianificazione dello spazio marittimo, nel quale sono richiamate per prime le esigenze di sviluppo dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura e solo dopo la conservazione, tutela e miglioramento dell'ambiente. Ritiene che tale formulazione dell'articolato possa indurre ad assegnare zone marine prioritariamente a fini industriali e solo successivamente per finalità turistiche. Sottolinea poi, riguardo agli articoli 6 e 7, relativi rispettivamente al Tavolo di coordinamento e al Comitato tecnico, l'opportunità che sia presente in entrambi un rappresentante scelto dalla Conferenza Stato-regioni. Evidenzia inoltre l'esigenza che nello schema di decreto legislativo in esame si preveda il coinvolgimento nelle attività di pianificazione dello spazio marittimo anche delle Autorità di sistema portuale. Infine sottolinea l'opportunità che si preveda un termine per la presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), e che si faccia un esplicito riferimento al FoIA (Freedom of Information Act) in modo da rendere possibile per i cittadini l'accesso alle informazioni e agli atti di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8.

  Ermete REALACCI, presidente, invitando i colleghi a far pervenire anche per le vie brevi ai relatori eventuali osservazioni o rilievi ai fini della predisposizione del parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.