CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 29 giugno 2016. – Presidenza del presidente Gianluca PINI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.
C. 1460-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con due osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanni MONCHIERO, relatore, dopo aver illustrato brevemente i contenuti della proposta di legge in titolo, sulla quale il Comitato si era già espresso in prima lettura il 22 dicembre del 2014, osserva che, a seguito delle modifiche apportate al testo nel corso del suo esame presso l'altro ramo del Parlamento, i principi e criteri direttivi delle deleghe conferite al Governo appaiono meglio specificati, risultando maggiormente circoscritto il potere discrezionale conferito all'Esecutivo medesimo.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminata la proposta di legge n. 1460-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
   ricordato che, su di essa, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 22 dicembre 2014;
   osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo della proposta di legge è stato in più punti integrato;
  rilevato altresì che:
   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
    la proposta di legge reca un contenuto omogeneo, essendo volta a dare Pag. 4applicazione nell'ordinamento interno a una fonte convenzionale europea, mediante la ratifica, l'ordine di esecuzione e il conferimento di una delega legislativa per il conseguente adeguamento e coordinamento dell'ordinamento nazionale;
   sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    con riferimento alla formulazione delle norme di delega, a seguito dell'esame della proposta di legge presso l'altro ramo del Parlamento, molti dei principi e dei criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe ad esso conferite risultano meglio precisati mentre, con specifico riguardo alla delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, contenuta all'articolo 4, comma 1, nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti numerosi nuovi principi e criteri direttivi;
    per effetto delle anzidette modifiche, risulta meglio circoscritto e definito il potere discrezionale conferito al Governo; tuttavia, il principio introdotto all'articolo 4, comma 1, lettera b), concernente i limiti del rifiuto – da parte del Ministro della giustizia – della domanda di assistenza giudiziaria, tende a sovrapporsi a quello già contenuto alla lettera c), n. 1), con il quale la nuova previsione andrebbe coordinata; alla lettera d), numero 6), del medesimo comma, ove si fa riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di Convenzione, non risulta invece esplicitato che tali fattispecie, in conformità all'articolo 26 della Costituzione, non riguardano i cittadini;
   alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
    sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
     per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, si dovrebbe verificare l'opportunità di coordinare le disposizioni contenute alle lettere b) e c) n. 1;
     all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 6), ove si fa riferimento ai casi di estradizione anche in assenza di Convenzione, si dovrebbe esplicitare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 26 della Costituzione, e come peraltro stabilito in termini generali al numero 2) della medesima lettera d), che tali fattispecie non riguardano i cittadini.»

  Gianluca PINI, presidente, suggerisce di trasformare il secondo rilievo, che chiama in causa principi fondamentali come quello sancito dall'articolo 26 della Costituzione in materia di estradizione del cittadino, in una condizione.

  Giovanni MONCHIERO, relatore, ritiene invece preferibile che il rilievo in questione abbia la veste di un'osservazione. Il Comitato si limita infatti a richiedere che sia esplicitato ciò che la disposizione già stabilisce implicitamente.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.45.