CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.15.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
C. 3828 Boccia.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro la seduta odierna, in quanto la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella stessa giornata di oggi.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, la proposta di legge C. 3828 Boccia, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come risultante dagli emendamenti approvati dalla V Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
  Rileva innanzitutto come la proposta di legge si inserisca nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, la Pag. 221quale, introducendo nel testo costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste «il contenuto della legge di bilancio».
  A seguito della predetta modifica costituzionale la legge n. 243 del 2012 ha dettato le disposizioni per l'attuazione del predetto principio del pareggio di bilancio, definendo all'articolo 15 gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio, la quale dovrà ora assumere un contenuto profondamente diverso da quello ora previsto dalla vigente legge di contabilità, la legge n.196 del 2009, che fa ancora riferimento alla natura formale del bilancio legata al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, il quale prevedeva che con la legge di bilancio «non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese».
  La mancata riproposizione di tale norma nel nuovo testo dell'articolo 81 introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 ha ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. Ciò comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso, che vedrà la presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio, la quale, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.
  In tal senso l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.
  Lo stesso articolo 15 della legge n. 243 demanda l'implementazione di questi contenuti, nonché delle altre disposizioni recate dal medesimo articolo 15, a un'apposita legge dello Stato, con la quale si dovranno conseguentemente apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica.
  In tale contesto la proposta di legge C. 3828 intende aggiornare le regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica (la richiamata legge n. 196 del 2009), con il principale obiettivo di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. Tale integrazione persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
  Passando all'illustrazione delle singole disposizioni della proposta di legge, l'articolo 1 interviene sugli articoli da 6 a 10-bis della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità), recanti disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.
  In particolare, per quanto riguarda aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1 modifica l'articolo 6 della legge n. 196 del 2009 in materia di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, il quale dispone che ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica le Camere hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. La modifica recata dal comma 1 consiste nel disporre che tale accesso, oltre a concernere tutte Pag. 222le informazioni risultanti da tali banche, ha altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il comma 1-bis, il quale modifica ulteriormente in più punti l'articolo 6 della legge n. 196 del 2009.
  La lettera a) modifica il comma 2 dell'articolo 6, in tema di pubblicazione dei documenti di bilancio sul sito del MEF; viene espunto il riferimento all'articolo 11 (disciplina della legge di stabilità) della legge di contabilità, in quanto abrogato dall'articolo 2 del provvedimento.
  La lettera b) aggiunge un nuovo comma 2-bis nel richiamato articolo 6, il quale impone l'uso di software in formato aperto e riutilizzabili per la pubblicazione online del disegno di legge di bilancio e della legge di bilancio, secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.
  Il comma 2 novella l'articolo 7 della predetta legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).
  In particolare, le lettere a), c) e d) mutano parzialmente i contenuti di alcuni documenti che compongono il ciclo di bilancio disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità.
  In dettaglio, la lettera a) del comma 2 prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza debba essere presentata alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno, anziché entro il 20 settembre. Tale modifica è da ricondurre alla circostanza che il vigente termine del 20 settembre non consente di riportare nella Nota di aggiornamento i dati di finanza pubblica a consuntivo aggiornato sulla base di quelli riportati nella seconda notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche effettuata, entro il 30 settembre, dall'ISTAT alla Commissione europea.
  Sempre con riferimento alla Nota di aggiornamento, la lettera b) del comma 6 arricchisce il contenuto della Nota di aggiornamento del DEF, prevedendo che essa rechi l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Le due modifiche appaiono con tutta evidenza perseguire la finalità di consentire agli attori istituzionali coinvolti nel processo di formazione del bilancio di acquisire informazioni sull'articolazione della manovra con un livello di maggior dettaglio rispetto a quello attualmente assicurato dalla Nota di aggiornamento, e, con riferimento alle funzioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ai fini della validazione da parte di esso del quadro macroeconomico programmatico in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui tale quadro fa parte, alle autorità europee.
  La lettera c) del comma 2 modifica altresì il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, attualmente previsto per il 15 di ottobre, prevedendo invece:
   il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio;
   un termine di massimo di dodici giorni che decorre dal 12 ottobre, per la presentazione del disegno di legge medesimo alle Camere.

  Ancora con riferimento alla presentazione del disegno di legge di bilancio, la lettera d) del comma 2 prevede la possibilità di derogare alla procedura risultante dalla lettera c) qualora la Nota di aggiornamento confermi gli obiettivi di finanza pubblica a suo tempo indicati nel DEF. Tale possibilità sembra da ricondurre alla circostanza che, in presenza della conferma suddetta, il Governo potrebbe presentare il disegno di legge di bilancio contestualmente alla Nota di aggiornamento, giacché i saldi risultanti dal medesimo disegno di legge risulterebbero comunque coerenti con un atto di indirizzo a suo tempo deliberato dalle Camere in occasione dell'esame del DEF. Pag. 223
  Le lettere b) ed e) del comma 2 apportano invece al citato articolo 7 della legge n. 196 modifiche di natura prevalentemente di coordinamento, che tengono conto del superamento della legge di stabilità e dell'incorporazione dei suoi contenuti all'interno della legge di bilancio.
  Rileva come, per le già illustrate ragioni di coordinamento, il comma 3 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, intervenga sull'articolo 8 della legge di contabilità, in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali.
  In primo luogo la lettera a) sostituisce i riferimenti al Patto di stabilità interno con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali.
  La lettera b) abroga i vigenti commi 3 e 4 del richiamato articolo 8, i quali non risultano più attuali a seguito dell'approvazione della legge n. 243 del 2012. I predetti commi prevedono infatti il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza, nonché la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.
  Analogamente, la lettera e) del comma 5 modifica il comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, concernente il Documento di economia e finanza.
  Tra le ulteriori modifiche di coordinamento normativo introdotte dall'articolo 1 volte a coordinare la legislazione vigente non già con le modifiche introdotte dalla proposta di legge ma con le modifiche inserite nell'ordinamento dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, in relazione al principio dell'equilibrio dei bilanci, le lettere a) e b) del comma 5 collegano gli obiettivi di finanza pubblica e le misure per realizzarli contenute nel DEF (di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009), al conseguimento dell'obiettivo di medio termine, previsto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012, conformemente alle regole europee, e che collegano altresì l'eventuale aggiornamento di tali obiettivi, disposto dalla Nota di aggiornamento, al medesimo obiettivo di medio termine.
  Altra disposizione che ha finalità prevalente di manutenzione del testo e di coordinamento con le nuove regole nel frattempo intervenute dopo l'entrata in vigore delle legge di contabilità è quella recata dalla lettera c) del medesimo comma 5, soppressiva della lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n.196, la quale dispone che, nell'ambito dei contenuti della seconda sezione del DEF, vi sia anche, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Documento, «l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche». La soppressione è legata anche alla circostanza che anche su tale materia sono da tempo vigenti specifiche regole europee di finanza pubblica.
  Viene altresì soppresso, ad opera della lettera g) del comma 5, il comma 11 dell'articolo 10 della legge di contabilità, recante norme sul monitoraggio, ormai superate da successive disposizioni intervenute in materia.
  Con le medesime finalità di coordinamento, la lettera c) del comma 6 sopprime la lettera d) del comma 1 dell'articolo 10-bis della legge n. 196, che in merito ai contenuti della Nota richiama, tra l'altro, il contenuto del Patto di stabilità interno, da considerarsi ormai superato alla luce della disciplina sul pareggio di bilancio negli enti territoriali introdotta dalla legge n. 243 del 2012.
  Al fine di tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo europeo, il comma 4 novella l'articolo 9 della legge n. 196 del 2009, in materia di rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica, richiamando subito dopo il termine previsto dal comma 1 del suddetto articolo per la presentazione in sede europea del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, anche – mediante l'inserimento di un comma 1-bis – quello Pag. 224previsto per la presentazione del Documento programmatico di bilancio, ossia il 15 ottobre.
  Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente viene previsto che la trasmissione alle Camere di tale Documento sia contestuale alla presentazione all'UE, e cioè avvenga entro il 15 ottobre (in luogo di disporne la presentazione nel termine previsto per la trasmissione del disegno di legge di bilancio). In tal modo si intende colmare una lacuna dell'ordinamento contabile vigente, che non prevede tale trasmissione.
  Per quanto riguarda i contenuti del DEF e della Nota di aggiornamento, le modifiche recate dall'articolo 1 sistematizzano la disciplina che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro, ovvero ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una lettera c-bis) nel comma 5, la quale interviene sulla lettera f) del comma 3 del citato articolo 10 della legge di contabilità, disponendo che la seconda sezione del DEF contenga informazioni di dettaglio anche sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati.
  Sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata modificata la lettera d) del comma 5, che introduce un nuovo comma 5-bis nell'articolo 10 della predetta legge n. 196.
  In particolare la relazione (di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012) con cui il Governo aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nel caso di eventi eccezionali (grave recessione economica o eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato) può essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento; nella formulazione originaria della proposta tale relazione doveva essere obbligatoriamente presentata come annesso al DEF.
  Inoltre, per effetto delle modifiche in sede referente si dispone che la citata relazione sia presentata nei suddetti termini ove gli eventi eccezionali si verifichino «nell'imminenza» della presentazione del DEF, anziché prima della sua presentazione. È stato inoltre eliminato il riferimento esplicito agli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale.
  In tal modo si intende evitare che la possibilità di assumere idonee e tempestive misure necessarie a fronteggiare i citati eventi eccezionali siano vincolate temporalmente alla presentazione del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF; ciò appare particolarmente problematico con particolare riferimento ad alcune tipologie di eventi eccezionali, come ad esempio le gravi calamità naturali.
  Di conseguenza, in sede referente è stata modificata negli stessi termini la lettera d) del comma 6, con riferimento alla Nota di aggiornamento al DEF.
  La disciplina di tale relazione sostituisce quella di cui al vigente articolo 10-bis, comma 6, che prevede un aggiornamento dei medesimi obiettivi, la quale dovrebbe ormai considerarsi sostanzialmente superata alla luce dei vincoli disciplinati dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2009.
  La lettera f) del comma 5, modificata in sede referente, prevede che sia presentato apposito allegato al DEF recante l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile – BES.
  Per effetto delle modifiche in sede referente, viene precisato che l'allegato è predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT. Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) sono selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT e disciplinato dall'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente.
  Nella formulazione originaria della disposizione il riferimento era agli indicatori adottati a livello internazionale; in sede referente è stato espunto l'obbligo di indicare nell'allegato anche le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi indicatori, Pag. 225anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5 del medesimo articolo.
  Conseguentemente – per effetto delle citate modifiche apportate al testo dalla V Commissione – si dispone che con apposita relazione, predisposta da MEF e ISTAT e da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento dei predetti BES.
  Durante l'esame in Commissione è stata soppressa la lettera g) del comma 5, con la quale si intendeva abrogare il comma 11 dell'articolo 10 della legge di contabilità recante norme sul monitoraggio.
  In sede referente sono stati altresì aggiunti i commi 6-bis e 6-ter.
  Il comma 6-bis sopprime la Relazione generale sulla situazione economica del Paese (di cui all'articolo 12 della legge n. 196 del 2009).
  La lettera a) del comma 6-ter modifica e snellisce il contenuto della Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche: essa non dovrà più evidenziare l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori, né la consistenza del debito pubblico. Inoltre, dal contenuto della relazione sono eliminate le informazioni sui residui (consistenza alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, struttura per esercizio di provenienza e ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale).
  La lettera b) del comma 6-ter prevede che, in sede di aggiornamento del piano dei conti (le cui modalità sono definite nel decreto legislativo n. 118 del 2011 per gli enti territoriali e nel decreto legislativo n. 91 del 2011 per le altre amministrazioni), sia aggiornata anche la codifica SIOPE.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2 il quale interviene sui contenuti del disegno di legge di bilancio, prevedendo di far confluire in esso il contenuto dell'attuale disegno di legge di stabilità, ai fini della definizione di un documento unico di bilancio, sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012. A tal fine l'articolo modifica ed integra in più punti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, relativo alla disciplina del bilancio di previsione, per adattarla alla nuova articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio, ciascuna delle quali ricomprende in sé, rispettivamente, gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come recati dalla vigente legge di contabilità nazionale.
  In particolare, il comma 1 provvede innanzitutto ad abrogare l'articolo 11 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), concernente, appunto, la disciplina della attuale legge di stabilità, i cui contenuti sono ripresi, con alcune modifiche, nell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, nell'ambito della prima sezione del nuovo disegno di legge di bilancio.
  A seguito della soppressione dell'articolo 11 della legge di contabilità operata dal comma 1, il comma 2 – modificato nel corso dell'esame in sede referente – interviene su più punti dell'articolo 18 della legge di contabilità, relativo alla disciplina dei fondi speciali.
  I numeri 1) e 2) del predetto comma 2 effettuano modifiche di coordinamento; in particolare, il riferimento alla legge di stabilità viene sostituito con quello alla «prima sezione della legge di bilancio».
  Il numero 3) del comma 2 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle spese corrispondenti ad obblighi internazionali. In particolare, per effetto delle norme in esame, la regola che estende la copertura prevista per il primo anno anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce opera anche con riferimento alle leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo.
  Il numero 4) del comma 2 sostituisce il riferimento ai saldi «di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a)» – ossia il livello Pag. 226massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare, in aumento dei quali vengono portate le nuove o maggiori spese cui si riferiscono gli slittamenti di copertura a valere sui fondi speciali – con il riferimento ai medesimi saldi ora previsti all'articolo 21, comma 1-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009.
  Il comma 3 definisce la struttura della nuova legge di bilancio, prevedendo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che il disegno di legge di bilancio sia articolato in due sezioni, di cui la prima dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che assorbe, in gran parte, l'attuale contenuto della legge di stabilità, e la seconda dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, che, pur ricalcando l'attuale contenuto del bilancio di previsione, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
  In dettaglio, nella riformulazione del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, lettera a) del comma 3 da un lato ribadisce la triennalità del nuovo bilancio, dall'altro elimina il riferimento alla legislazione vigente quale criterio di formazione della legge di bilancio, giacché tale criterio di formazione è riferibile solo ad una delle due sezioni, e precisamente la seconda, come confermato al comma 1-septies dell'articolo 21, introdotto dalla lettera b) del comma 3.
  La lettera b) del comma 3 definisce invece i contenuti delle due sezioni di cui si compone il disegno di legge di bilancio, introducendo numerosi commi nell'articolo 21 della legge di contabilità.
  La prima sezione – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies del citato articolo 21 – riprende, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del 2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità. In conformità all'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, in tale sezione sono contenute le disposizioni in materia di entrata e di spesa destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio.
  In dettaglio, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 21 definisce il contenuto della prima sezione disegno di legge di bilancio riprendendo il disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge di contabilità (ora soppresso dal comma 1 dell'articolo 2), rispetto ai quali viene tuttavia eliminato il riferimento alle misure «qualitative», posto che il disegno di legge di bilancio dovrebbe contenere solo misure quantitative che determinano effetti finanziari, in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012: in ragione di ciò, il nuovo comma 1-bis specifica che la legge di bilancio, nella prima sezione, contiene le misure quantitative necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF ed i loro eventuali aggiornamenti risultanti dalla relativa Nota di aggiornamento.
  Il nuovo comma 1-ter definisce il contenuto tipico della prima sezione della legge di bilancio, introducendo alcune innovazioni rispetto alla normativa che attualmente definisce il contenuto della legge di stabilità. In particolare, il nuovo comma ribadisce (riprendendo gran parte di quello già previsto per la legge di stabilità nell'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009) che essa deve contenere esclusivamente:
   ai sensi della lettera a), la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio, definiti in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria; rispetto al vigente dettato dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge di contabilità, viene eliminato il riferimento Pag. 227alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, delle quali viene data separata evidenza nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa, di cui al nuovo comma 12-quater dell'articolo 21 della legge n. 196;
   ai sensi della lettera c), per quanto attiene ai profili di diretto interesse della Commissione Finanze, le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi, ribadendo in tal modo il contenuto della lettera b-bis) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196, introdotta di recente nell'ambito del cosiddetto «contenuto proprio» della legge di stabilità dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2015;
   ai sensi della lettera d), i fondi speciali disciplinati dall'articolo 18 della legge n. 196 del 2009, riproponendo il contenuto della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196;
   ai sensi della lettera e), l'importo massimo da destinare, in ciascun anno del triennio, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, riproponendo il contenuto della lettera g) del comma 3 dell'articolo 11 della predetta legge n. 196;
   ai sensi della lettera f), le eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché di quelli derivanti dalle sentenze definitive, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, riproponendo il disposto di cui alla lettera l) del comma 3 dell'articolo 11 della legge di contabilità, con l'aggiunta delle misure correttive relative agli scostamenti rispetto all'andamento degli oneri, per gli esercizi successivi a quello in corso, derivanti dall'attuazione di leggi recanti previsioni di spesa; tale aggiunta viene effettuata in conformità alla nuova procedura prevista, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime, dalle lettere a), c) e d) del comma 1 del successivo articolo 3 della presente proposta di legge;
   ai sensi della lettera g), le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge n. 243 del 2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ribadendo in sostanza quanto già disposto in tal senso dall'articolo 11, comma 3, lettera m), della legge n. 196 del 2009.
  In conseguenza dell'unificazione in un unico documento degli attuali disegni di legge di stabilità e di bilancio, tra i contenuti esclusivi della prima sezione figurano altresì:
   ai sensi della lettera b), ancora per quanto riguarda gli aspetti di maggior rilevanza per le competenze Commissione Finanze, le norme in materia di entrata e di spesa tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio; la disposizione specifica che tali norme devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio, indicate nella seconda sezione, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti, ovvero, come precisato in sede referente, attraverso nuovi interventi; la previsione è finalizzata ad evitare che le disposizioni della prima sezione possano apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incedendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

  In sostanza, come specificato nella Relazione illustrativa, per quanto concerne le Pag. 228entrate la disposizione presenta un contenuto analogo a quello della lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, rispetto al quale è stato tuttavia eliminato il riferimento espresso alle variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché alle altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, essendo tale riferimento assorbito dal più generale riferimento alla modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate medesime.
  Con riferimento specifico alle spese, il nuovo comma 1-quater dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – anch'esso introdotto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo e modificato in sede referente – specifica che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica determinati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. Con le modifiche apportate durante l'esame in sede referente si è chiarito che tale divieto riguarda tutte le spese incompatibili con gli obiettivi del DEF, non solo le spese disposte dalla prima sezione della legge di bilancio. La disposizione richiama quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, della vigente legge di contabilità.
  Sempre sul piano del contenuto, inoltre, il nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 (anch'esso introdotto dalla lettera b) del comma 3), conferma la cogente esclusione dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio:
   delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché degli interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, terzo periodo, della legge n. 243 del 2012, e peraltro già disposto dalla vigente legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità;
   delle norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio: tale espresso divieto ribadisce quanto implicitamente previsto alla lettera b) del nuovo comma 1-ter dell'articolo 21, che enuclea il contenuto proprio della prima sezione, secondo la quale le norme contenute nella prima sezione possono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti gli stanziamenti.

  Il nuovo comma 1-sexies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 (sempre introdotto dalla lettera b) del comma 3) riguarda la seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ricorda che, riguardo alla predetta seconda sezione del disegno di legge di bilancio, il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2015 ne individua i contenuti nelle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione economica, comprensive delle proposte di rimodulazioni da introdurre nel disegno di legge di bilancio alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato. A tali previsioni sono apportate le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio medesimo.
  In conformità al citato articolo 15, comma 3, della legge n. 243, pertanto, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente e tenuto conto dei parametri indicati nel DEF – come attualmente Pag. 229già previsto per il disegno di legge di bilancio dall'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità – tenendo altresì conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte, per i fattori legislativi, ai sensi dell'articolo 23.
  Durante l'esame in sede referente è stato aggiornato il riferimento normativo interno alla legge n. 196 del 2009, in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93 del 2016, per quanto concerne gli oneri inderogabili e il fabbisogno.
  Nell'insieme, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio riprende i contenuti dell'attuale bilancio di previsione, come definiti dall'articolo 21 della legge di contabilità, senza integrazioni rilevanti.
  Le ulteriori novelle apportate all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 (in particolare ai commi 2, 11, 16 e 17) dalle lettere c), d), e), g) ed h) del comma 3 sono per lo più funzionali al coordinamento del testo a seguito dell'introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio.
  In dettaglio, la lettera d) del comma 3 integra l'articolo 21, comma 11, della legge di contabilità, estendendo anche al prospetto di riconciliazione del budget dei costi, volto a collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio, di cui alla lettera f) del medesimo comma 11, la necessità del suo aggiornamento a seguito dell'approvazione della legge di bilancio.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita nel comma 3 una lettera d-bis), che sopprime il comma 11, lettera b), del richiamato articolo 21. In tal modo viene eliminata la scheda illustrativa dei singoli programmi di spesa dai documenti presenti in ciascuno stato di previsione in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio.
  La proposta di soppressione della scheda è finalizzata ad evitare la duplicazione delle informazioni riferite ai dati di bilancio già previsti in altri documenti di bilancio. Infatti, con la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, operata in attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009 mediante il decreto legislativo n. 90 del 2016, i contenuti delle note integrative sono stati modificati per conformarsi all'introduzione del nuovo livello delle spese costituito dalle «azioni».
  Analogamente, la lettera e) del comma 3 integra l'articolo 21 della legge di contabilità introducendovi un nuovo comma 11-ter, con il quale viene ribadito quanto già attualmente previsto dal comma 16 dell'articolo 21 medesimo, circa la definizione dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, attualmente contenuta in apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione, ed ora trasferita tra i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio. Conseguentemente, il suddetto comma 16 è abrogato dalla lettera g) del comma 3.
  La lettera h) reca modifiche di carattere formale al comma 17 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, riguardo ai tempi di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
  La lettera f) del comma 3 sostituisce l'attuale comma 12 dell'articolo 21, relativo alla Nota di variazioni, introducendo inoltre nel medesimo articolo 21 quattro nuovi commi, relativi alla disciplina della Relazione tecnica (commi 12-bis e 12-ter) e della Nota tecnico-illustrativa (commi 12-quater e 12-quinquies).
  In particolare, la nuova formulazione del comma 12 dell'articolo 21 della legge n. 196 ribadisce, mettendo in relazione la prima e la seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, la disposizione che prescrive che le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.
  Il nuovo comma 12-bis dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, prevede che il nuovo disegno di legge di bilancio unificato Pag. 230sia corredato da una relazione tecnica (attualmente contemplata nella legge di contabilità con riferimento al solo disegno di legge di stabilità), la quale deve contenere:
   la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;
   i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
   elementi di informazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF.

  La nuova previsione, in sostanza, è volta a stabilire l'obbligo di presentazione della relazione tecnica, non solo con riferimento alla prima sezione, come prescritto espressamente dall'articolo 15, comma 7, della legge n. 243 del 2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.
  Ai sensi del nuovo comma 12-ter dell'articolo 21 della legge n. 196 alla relazione tecnica sono allegati, a fini conoscitivi:
   il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;
   un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti apportati alla legislazione vigente nell'ambito della seconda sezione (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, come modificato dalla proposta di legge), variazioni attualmente attuabili con le Tabelle C, D ed E allegate alla legge di stabilità; i due prospetti evidenziano gli effetti finanziari con riferimento ai tre saldi contabili (saldo netto, fabbisogno ed indebitamento).

  Il nuovo comma 12-quater dell'articolo 21 della legge n. 196 disciplina il contenuto della Nota tecnico-illustrativa quale documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi, nonché le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.
  La Nota, rispetto all'attuale contenuto, riporta altresì elementi di dettaglio sulla coerenza del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse.
  Il comma 4 dell'articolo 2 della proposta di legge abroga l'articolo 22 della legge n. 196 del 2009, recante il bilancio pluriennale, giacché il nuovo disegno di legge di bilancio, in quanto articolato in due sezioni e riferito ad un periodo triennale, ne assorbe sostanzialmente i contenuti.
  Durante l'esame in sede referente è stato introdotto un nuovo comma 4-bis, che modifica l'articolo 22-bis della legge di contabilità, in materia di Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, eliminando il riferimento alla legge di stabilità contenuto al comma 2, stante la confluenza di tale provvedimento nella legge di bilancio per effetto del comma 1 dell'articolo 2.
  Il comma 5 dell'articolo 2 integra in più punti l'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, concernente il processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  In particolare, la lettera a) del comma 5 modifica il comma 1 dell'articolo 23, Pag. 231relativo alla formulazione da parte dei Ministri degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ribadendo la possibilità per i Ministri di effettuare proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del proprio dicastero, eliminando tuttavia il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse debbano essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa.
  Viene meno anche la disposizione che stabilisce il divieto espresso di previsioni di spesa basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
  Rispetto all'attuale contenuto del comma, dunque, viene eliminato, per le rimodulazioni proposte dai ministri competenti, il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 1, riconosce tale facoltà solo fra programmi della stessa missione di spesa.
  La lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità, che disciplina le modalità per effettuare le rimodulazioni di spesa di fattore legislativo, in sostanza ampliando la flessibilità sugli stanziamenti di bilancio consentendo, con il disegno di legge di bilancio, nell'ambito della seconda sezione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, all'interno di ciascuno stato di previsione:
   la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 3, riconosce tale facoltà solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa; resta comunque precluso, come attualmente già previsto, l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
   la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti; anche in questo caso resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
   il rifinanziamento, definanziamento e la riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente: tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell'ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, ora riservate alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità.

  Mediante una modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente viene precisato che i predetti rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni e sono riferiti alle sole spese di fattore legislativo e non a tutte le spese iscritte nel bilancio indipendentemente dalla loro natura.
  La lettera c) del comma 5 dell'articolo 2, introducendo un nuovo comma 3-bis dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, prevede altresì che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.
  Ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 23, introdotto anch'esso dalla medesima lettera c) del comma 5 – è prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa effettuate ai sensi dell'articolo 23 della legge di contabilità.
  A tal fine sono previsti appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, in cui vengono indicate, per ciascun Ministero e per ciascun Programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica, con i relativi importi, sia che si tratti di modifiche di carattere compensativo – come peraltro già previsto Pag. 232dalla normativa contabile vigente – sia che si tratti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, sopra illustrati, previsti dalla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità. Tali allegati sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
  In conseguenza dell'unificazione in un unico documento degli attuali disegni di legge di stabilità e di bilancio, la lettera d) del comma 5 dell'articolo 2, al fine di tener conto della soppressione del disegno di legge di stabilità, reca l'abrogazione del comma 5, dell'articolo 23, della legge n. 196 del 2009, il quale stabilisce che la legge di bilancio è formata apportando agli schemi degli stati di previsione dell'entrata e della spesa le variazioni determinate dalla legge di stabilità.
  Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio è stato introdotto il comma 5-bis, che modifica in più punti la disciplina del bilancio di genere, contenuta nell'articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009.
  Ricorda in breve che la disciplina del bilancio di genere prevede l'avvio di un'apposita sperimentazione, volta a valutare l'impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere.
  In particolare, con tali modifiche viene chiarito, alla lettera a) del comma 5-bis, che, nel definire con provvedimento secondario la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, si tiene conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali.
  La lettera b) stabilisce inoltre che sia inviata al Parlamento una relazione sulla sperimentazione del bilancio di genere e, successivamente, sui risultati della sua definitiva adozione.
  L'articolo 3, che consta di un solo comma, reca modifiche testuali all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa. In particolare, essa:
   interviene sulle disposizioni relative alle clausole di salvaguardia (eliminando tali clausole e prevedendo nuovi meccanismi di compensazione in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni);
   vieta l'utilizzo delle risorse dell'otto per mille e del cinque per mille quale fonte di copertura.

  In dettaglio, le lettere a), c) e d) disciplinano una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, provvedendo al superamento delle clausole di salvaguardia.
  Ricorda che, secondo la normativa vigente, di cui ai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica, ciascuna legge onerosa indica espressamente la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, oppure le relative previsioni di spesa: in tale secondo caso, essa definisce una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che, eventualmente, eccedano le previsioni medesime. La clausola di salvaguardia deve essere effettiva ed automatica e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
  In tale contesto la lettera c) del comma 1, modificata in sede referente, sostituisce il comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e vi introduce due nuovi commi (12-bis e 12-ter) definendo una nuova procedura che sostituisce il meccanismo delle clausole di salvaguardia e – nel caso di leggi i cui oneri siano individuati mediante previsioni di spesa – affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri sulla base degli elementi di informazione trasmessi dal Ministero competente al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. Qualora siano in procinto di verificarsi i predetti scostamenti:Pag. 233
   quanto all'esercizio in corso, ai sensi del nuovo comma 12-bis – come modificato dalla V Commissione – il Ministro dell'economia e delle finanze (in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, relative agli esercizi successivi), con proprio decreto, da trasmettere alle Camere, riduce gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalle spese non rimodulabili e sentito il Ministro competente. Ove detti stanziamenti non siano sufficienti, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio del MEF (effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 12), allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, sempre nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalle spese non rimodulabili. Gli schemi di decreto – in entrambi casi – sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai fini dell'espressione del relativo parere entro sette giorni dalla trasmissione. Gli schemi sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.
  Tale formulazione risulta dalle modifiche apportate in sede referente; secondo l'originario testo del comma 12-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze era tenuto a sospendere l'efficacia delle disposizioni di spesa, salvo che gli scostamenti previsti potessero essere compensati a valere sullo stato di previsione del Ministero competente. In tale ipotesi, ai fini della compensazione, il Ministro dell'economia e delle finanze poteva disporre, con proprio decreto e sentito il Ministro competente, la riduzione, per un corrispondente importo, di dotazioni finanziarie iscritte nell'ambito dello stato di previsione dell'amministrazione competente;
   quanto agli scostamenti non compensabili, ai sensi del nuovo comma 12-ter, si procede – come precisato dalla Commissione Bilancio – ricorrendo a iniziative legislative, ai sensi del vigente articolo 17, comma 13 della legge n. 196 del 2009, non modificato dalle norme in commento;
   quanto agli esercizi successivi a quello in corso, ai sensi del nuovo comma 12-quater, si provvede con la legge di bilancio, attraverso le misure correttive di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera f) (introdotto dall'articolo 2), in virtù del quale la legge di bilancio include misure correttive delle leggi che abbiano fatto registrare scostamenti dalle previsioni e degli effetti finanziari derivanti da sentenze definitive); nel corso dell'esame in sede referente è stato specificato che, in tal caso, sono adottate prioritariamente misure correttive della maggiore spesa di carattere normativo.

  Resta ferma, in ogni caso, la possibilità – già prevista a legislazione vigente dal comma 13 del medesimo articolo 17 della legge di contabilità pubblica, non modificato dalla proposta di legge – di ricorrere a iniziative legislative allorché l'attuazione di una legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni suscettibili di determinare maggiori oneri.
  Al fine di esplicitare la finalità di tale dell'innovazione, la relazione illustrativa rammenta che la nuova procedura è volta a sanare talune criticità insite nella procedura vigente ed emerse in relazione al fatto che le clausole di salvaguardia nel corso del tempo si sono spesso concretizzate non in misure automaticamente applicabili in caso di superamento delle previsioni di spesa, ma nel rinvio a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'ammontare di talune imposte.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge introduce un nuovo comma 1.1 Pag. 234nel già richiamato articolo 17 della legge n. 196, volto ad escludere l'utilizzo, a finalità di copertura finanziaria di leggi di spesa, di risorse autorizzate da determinate disposizioni legislative, quali quelle derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale e quelle relative all'istituto del cinque per mille dell'IRPEF, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
  In particolare, il nuovo comma dispone che non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, le risorse:
   derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale;
   le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

  Come precisato testualmente nel comma 1.1, il divieto di utilizzo delle risorse del 5 per mille risulta limitato alle sole somme effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
  Durante l'esame in sede referente al comma 1 è stata introdotta la lettera b-bis), che inserisce un nuovo comma 7-bis nell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.
  Le norme incidono sulla disciplina relativa alla clausola di neutralità finanziaria; per tali disposizioni, la relazione tecnica deve riportare i seguenti elementi informativi:
   la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime;
   i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.
  Viene chiarito che, in ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.
  La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, sostituita in sede referente, interviene sulla disciplina della copertura finanziaria delle leggi.
  In luogo di effettuare solo modifiche di coordinamento (come previsto nel testo originario della proposta di legge) la nuova formulazione della lettera a) sostituisce i primi due periodi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e, in particolare:
   precisa che le previsioni in esame attuano l'intero articolo 81 della Costituzione in materia di contabilità dello Stato e, dunque, non più solo il quarto comma del medesimo articolo;
   chiarisce che restano ferme la speciale disciplina in materia di eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale dal già citato articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nonché le norme per la redazione della legge di bilancio, di cui all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalle disposizioni in esame;
   con una formulazione più generale e più aderente al dettato costituzionale, viene chiarito che ciascuna legge provvede contestualmente alla copertura finanziaria dei propri oneri (superando così la clausola di salvaguardia);
   con finalità di coordinamento, ove vi siano nuove o maggiori spese rispetto a quanto previsto rinvia alle disposizioni introdotte dalle norme in esame (articolo 17, nuovi commi 12-bis e 12-ter, della legge di contabilità).

  La lettera a-bis) del comma 1, introdotta durante l'esame in Commissione Bilancio, modifica anch'essa l'articolo 17, comma 1 della legge di contabilità.
  Con una prima modifica, introducendo una lettera a-bis) nel comma 1 dell'articolo 17, si incide sulle modalità con le quali è possibile disporre la copertura di Pag. 235nuovi o maggiori oneri prevedendo che, oltre a quanto già previsto dalla vigente normativa, sia possibile disporre la modifica o soppressione dei parametri che determinano la spesa.
  Con una seconda modifica, sostituendo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, della legge di contabilità, viene chiarito che, nel caso di riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, gli effetti della copertura proposta sono valutati anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri.
  In sede referente è stata altresì introdotta nel comma 1 una lettera c-bis), che modifica il comma 13 del menzionato articolo 17; si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, ove riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'intero articolo 81 della Costituzione (non del solo quarto comma).
  Analogo tenore ha la disposizione del comma 1-bis dell'articolo 3, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, con riferimento all'obbligo di copertura finanziaria per le leggi di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 4 interviene in ordine alla classificazione economica delle spese, apportando, al comma 1, un'integrazione all'articolo 25 della legge n. 196 del 2009, relativo alla classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, disponendo espressamente che, ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti.
  La distinzione delle spese a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti ai fini della classificazione economica è di fatto (ma non espressamente, come ora dispone il comma 1 in esame) già presente nell'ambito dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato, in cui le spese del bilancio dello Stato, nello specifico Allegato A/3 relativo all'analisi economica delle spese finali, sono presentate ripartite in titoli (Titolo I: spese correnti, Titolo II: spese in conto capitale). Il Titolo III individua il Rimborso delle passività finanziarie.
  La classificazione economica delle spese, con espressa ripartizione in titoli tra spesa corrente, spesa in conto capitale e rimborso passività finanziarie, è altresì illustrata all'interno dei singoli stati di previsione, nell'apposito riepilogo delle dotazioni di ciascun programma secondo l'analisi economica, redatto ai sensi dell'articolo 21, comma 11, punto d), della legge n. 196.
  Il comma 2 apporta alcune correzioni formali all'articolo 30 della legge di contabilità, che reca disposizioni in materia di leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente, funzionali al coordinamento del testo a seguito dell'introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio.
  In particolare, la lettera a) modifica il comma 6 dell'articolo 30, rinviando, per quel che concerne la quantificazione dell'onere annuo delle leggi di spesa a carattere permanente, alla nuova legge di bilancio ed in particolare alla seconda sezione del documento, nell'ambito della quale è ora possibile procedere a modifiche degli stanziamenti di bilancio relativi a spese sia di parte corrente sia di conto capitale. Pertanto, il riferimento all'articolo 11, comma 3, lettera d) viene sostituito da quello all'articolo 23, comma 3, lettera b), come sostituto dall'articolo 2, comma 5, lettera b), della proposta di legge, ai sensi del quale è ora possibile procedere a rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente.
  La lettera b), invece, abroga il comma 7 dell'articolo 30 della citata legge n. 196, che prevede un apposito allegato informativo riguardo ai residui di stanziamento Pag. 236relativi alle spese in conto capitale, in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina contabile dallo schema di decreto legislativo di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (Atto del Governo n. 265, il cui testo definitivo è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 10 maggio scorso ma ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbero portare ad un sostanziale superamento di tale categoria di residui).
  L'articolo 5 interviene sull'articolo 33 della legge n. 196, relativo all'assestamento di bilancio.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 modifica il comma 1 dell'articolo 33, precisando che le previsioni di bilancio e le dotazioni finanziarie contenute nel disegno di legge di assestamento sono riferite alla legislazione vigente, al fine di evidenziare che il citato disegno di legge non può innovare la legislazione vigente.
  La lettera b) riformula il comma 3 dell'articolo 33 della legge di contabilità, per aumentare la flessibilità in sede di assestamento.
  In linea con quanto detto sopra, viene prevista la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'esercizio in corso, anche relative ad unità di voto diverse, in conformità con quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 243 del 2012, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  La lettera c), aggiungendo a tal fine due nuovi commi 4-bis e 4-ter nell'articolo 33, prevede, al nuovo comma 4-bis, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, che il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento del DEF. Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
  Viene disposto inoltre, al nuovo comma 4-ter, che il budget dei costi contenuto nello stato di previsione di ciascuna amministrazione sia aggiornato anche sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare.
  L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, istituisce e disciplina il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile.
  In particolare il comma 1 prevede che il Comitato è istituito presso l'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame col compito di selezionare gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) il cui andamento è riportato in allegato al DEF (ai sensi dell'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, introdotto dall'articolo 1, comma 5, lettera f), della proposta di legge). Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
  Come già anticipato, ai sensi del comma 2 il Comitato provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). Tali indicatori devono essere successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Pag. 237
  Il comma 3 chiarisce che la partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti. Ai sensi del comma 4, l'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 5-ter, anch'esso inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene per semplificare le procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti, modificando a tal fine l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001, il quale attualmente prevede che, in caso di soppressione del capitolo di provenienza, le somme trasferite dai fondi di riserva generale sono assegnate, in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità.
  In tale contesto la modifica recata dall'articolo 5-ter stabilisce che le predette somme trasferite sono assegnate nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del soppresso capitolo.
  L'articolo 5-quater, anch'esso introdotto nel testo nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 34 della legge di contabilità relativamente alla disciplina degli impegni di spesa di bilancio e dei pagamenti.
  In particolare, la lettera a) modifica il primo periodo del comma 2 del predetto articolo 34, il quale attualmente prevede che, con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate gli impegni di spesa sono assunti, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, con contestuale, specifica pubblicità, nonché nel rispetto delle leggi vigenti.
  In tale contesto la modifica recata dalla lettera a), oltre a ribadire che i predetti impegni sono assunti nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, precisa che di essi si deve dare pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile.
  La lettera b) modifica invece il comma 7 del medesimo articolo 34, il quale attualmente prevede che il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti del quale viene data pubblicità.
  In tale contesto la modifica recata dalla lettera b) specifica l'obbligo di pubblicità del piano, prevedendo che le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica.
  L'articolo 5-quinquies, a sua volta introdotto durante l'esame in sede referente, reca sostanzialmente una norma di carattere transitorio, volta a stabilire che le modifiche alla legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4 (i quali hanno modificato gli articoli 6, 8 e 9 della medesima legge di contabilità, relativi, rispettivamente, all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, al coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali e ai rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica), acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93 del 2016 (tale decreto legislativo è entrato in vigore il 16 giugno 2016), il quale ha operato il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
  La norma specifica che tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.Pag. 238
  L'articolo 5-sexies abroga il comma 3 dell'articolo 44 della legge di contabilità, il quale affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione, in coerenza con le regole internazionali, degli aggregati sottostanti ai saldi di cassa del settore statale, nonché dei criteri metodologici per il calcolo degli stessi.
  Al riguardo ricorda che il predetto saldo di cassa è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale.
  L'articolo 5-septies interviene invece sull'articolo 44-bis della legge di contabilità, il quale prevede che venga rivisto il contenuto del Conto riassuntivo del Tesoro, il quale è il documento contabile, compilato e pubblicato periodicamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente indicazioni sul movimento generale di cassa di bilancio e di tesoreria, sul fondo di cassa del Tesoro, sui debiti e crediti di tesoreria, sugli incassi per entrate di bilancio confrontati con quelli del precedente anno finanziario, sui pagamenti per spese di bilancio ripartiti per ministeri e categorie.
  La modifica recata dall'articolo 5-septies riguarda l'ultimo periodo del comma 3, il quale attualmente stabilisce che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale.
  In tale contesto viene sostituito il riferimento al dato del debito statale con quello alle emissioni nette di titoli di Stato e di altri strumenti a breve e lungo termine.
  L'articolo 5-octies al comma 1 introduce nella legge di contabilità un nuovo articolo 44-quater, che disciplina l'apertura di conti da parte delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale.
  In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 44-quater stabilisce che l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, su richiesta dell'amministrazione competente.
  La norma precisa che gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  Nel caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione, viene stabilito che le somme giacenti siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente e che, il dirigente responsabile o il funzionario delegato siano sanzionati, con decreto del Ministero competente, in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono pure acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata, mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dello stesso dirigente o funzionario.
  Il comma 2 del nuovo articolo 44-quater obbliga le amministrazioni dello Stato a trasmettere annualmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre.
  È previsto inoltre che le medesime amministrazioni trasmettano, entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio, la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti i conti correnti bancari e postali. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
  Il comma 3 del nuovo articolo 44-quater affida al competente organo di Pag. 239controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica del rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2, vincolandolo a comunicare le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.
  Il comma 2 dell'articolo 5-octies reca una norma di carattere transitorio legata all'introduzione nella legge di contabilità del nuovo articolo 44-quater, stabilendo che per il 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 del predetto articolo 44-quater, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'intervento legislativo in esame.
  In connessione con l'introduzione del nuovo articolo 44-quater nella legge di contabilità, il comma 3 dell'articolo 5-octies modifica l'articolo 346 del regio decreto n. 827 del 1924, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda la disciplina dei prelevamenti in proprio che i funzionari delegati possono effettuare sulle aperture di credito disposte a loro favore.
  In particolare, la modifica recata dal comma 3 sopprime la porzione di testo, a partire dal quarto comma, che vieta il deposito, da parte di detti funzionari, delle somme prelevate, in conti correnti postali oppure presso banche o istituti, salvo casi eccezionali, autorizzati in determinate condizioni. La soppressione è motivata dal fatto che le norme del richiamato articolo 346 sono ormai superate dalle nuove previsioni dell'articolo 44-quater.
  L'articolo 5-novies modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 48 della legge di stabilità, il quale, nel disciplinare il ricorso delle pubbliche amministrazioni a contratti di finanziamento stipulati sul mercato, prevede che le amministrazioni pubbliche debitrici devono inserire nel contratto di finanziamento una clausola che obblighi gli istituti finanziatori a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Dipartimento del Tesoro e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento.
  In tale contesto la modifica recata dall'articolo 5-novies specifica che la predetta comunicazione, oltre a avvenire in via telematica, deve essere effettuata in formato elaborabile.
  L'articolo 5-decies proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 89 del 2014 per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
  L'articolo 6 reca la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge n. 190 del 2014, per la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato;
   quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle strutture contabili del bilancio dello Stato» indicate nella tabella allegata alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015;
   quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato), Pag. 240la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, presentati al disegno di legge C. 3821, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016, presentati presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e da questa trasmessi alla Commissione Finanze in quanto afferenti agli ambiti di competenza della medesima VI Commissione.
  Al riguardo ricorda che il parere espresso dalle Commissioni di settore sulle proposte emendative presentate direttamente alla XIV Commissione e da questa trasmesse alle Commissioni di settore assume una peculiare valenza procedurale.
  A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, ricorda innanzitutto che la Commissione Finanze ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 3821 nella seduta dell'8 giugno 2016.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, gli emendamenti Battelli 6.2 e 6.3 assoggettano ad imposizione le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti. Modifica la disciplina in materia di accertamento delle imposte sui redditi, escludendo la ritenuta alla fonte per le vincite corrisposte da case da gioco.
  L'emendamento Pesco 6.1 assoggetta ad imposizione le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti. Conseguentemente è soppressa la norma di copertura prevista dal comma 3.
  L'emendamento Pini 6.4 prevede una diversa copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, mediante l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (new slot e videolottery).
  L'emendamento Pini 19.6 limita l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli utilizzati in Italia da studenti alla condizione che lo studente sia intestatario del veicolo.Pag. 241
  L'emendamento Pesco 19.1 integra le condizioni necessarie affinché si applichi l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli utilizzati in Italia da studenti, prevedendo che l'uso dei veicoli stessi deve essere esclusivamente privato e che il veicolo non deve essere ceduto, a qualsiasi titolo, in godimento a terzi residenti in Italia.
  L'emendamento Pini 19.2 prevede che l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli utilizzati in Italia da studenti sia condizionata all'invio al Ministero dei trasporti della documentazione attestante la regolare copertura assicurativa.
  L'emendamento Pini 19.5 prevede le sanzioni della confisca della targa e, per la reiterazione dell'illecito, della confisca del veicolo, in caso di violazione delle disposizioni agevolative in tema di tassa per autoveicoli in temporanea importazione.
  L'emendamento Pini 20.1 condiziona l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli importati temporaneamente dall'Albania alla condizione che le imprese di trasporto albanesi depositino presso il Ministero dei trasporti la documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli.
  L'emendamento Pini 20.2 prevede, ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli importati temporaneamente dall'Albania, che le imprese di trasporto albanesi si impegnino a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea sui tempi di guida e riposo e a depositare mensilmente presso il Ministero dei trasporti i dati di viaggio.
  L'emendamento Pini 20.3 condiziona l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli importati temporaneamente dall'Albania alla condizione che le imprese di trasporto albanesi depositino mensilmente presso il Ministero dei trasporti i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo.
  L'emendamento Pini 22.1 sopprime l'articolo 22, che innalza dal 4 al 10, l'aliquota IVA per i preparati per risotti, e modifica la copertura prevista dall'articolo 6 mediante l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (new slot e videolottery).
  L'emendamento Pini 22.2 innalza dal 4 al 5 per cento l'aliquota IVA per i preparati per risotti, e modifica la copertura prevista dall'articolo 6, mediante l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento (new slot e videolottery).
  L'emendamento Pini 23.1 sopprime l'articolo 23, in tema di agevolazioni fiscali per i consorzi agrari.
  L'emendamento 23.4 Pini riduce dal 50 al 45 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari.
  L'emendamento Pini 23.2 prevede che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della legge in esame, in luogo di quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
  L'emendamento 23.6 Pini prevede che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  Gli emendamenti 23.2 e 23.5 Pini prevedono che le modifiche al regime fiscale dei consorzi agrari si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  L'emendamento De Lorenzis 24.3 prevede l'automatica decadenza dal regime di tonnage tax nel caso di omissione per due annualità consecutive del versamento dell'importo a favore del Fondo nazionale marittimi o di poli formativi accreditati dalle regioni (modalità indiretta dell'obbligo formativo).
  L'emendamento Pini 24.4 riduce dal 20 al 15 per cento l'ammontare della sanzione dovuta per la regolarizzazione dell'omesso versamento dell'importo formativo da parte delle imprese marittime in regime di tonnage tax.
  L'emendamento Pini 24.5 prolunga da novanta a centottanta giorni il periodo transitorio nel quale possono essere regolarizzati gli omessi versamenti per l'obbligo formativo da parte delle imprese marittime in regime di tonnage tax.Pag. 242
  L'emendamento Garofalo 24.1 modifica un criterio di delega per il riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime: in particolare l'attribuzione dei benefici fiscali e contributivi alle sole imprese che imbarchino esclusivamente personale italiano o comunitario è circoscritto alle sole navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti, passeggeri e merci, in precedenza o prosecuzione da un viaggio internazionale e con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'emendamento Luigi Gallo 24.2 introduce un nuovo criterio di delega per il riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze trasmettano annualmente una relazione sui risultati della nuova normativa delegata, con specifiche informazioni sulle imprese marittime che hanno avuto accesso ai benefici.
  L'emendamento Pini 25.1 precisa che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è responsabile del corretto funzionamento del sistema informativo doganale.
  L'emendamento Pini 25.2 prevede che ogni anno l'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica il corretto inserimento dei dati nel sistema informativo doganale al fine di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni.
  L'emendamento Pini 29.2 sottopone la cessione di tartufi all'aliquota IVA del 5 per cento (in luogo del 10 per cento). A copertura dell'onere finanziario prevede l'innalzamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento.
  L'emendamento Pini 29.1 sopprime i primi due commi dell'articolo 29, volti a eliminare l'obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA e a sottoporre a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi. Inoltre sottopone la cessione di tartufi all'aliquota IVA del 5 per cento (in luogo del 10 per cento). A copertura dell'onere finanziario prevede l'innalzamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 6.1, il quale intende correggere le previsioni dell'articolo 6 relativamente al regime fiscale dei premi e delle vincite realizzate in case da gioco. In tale contesto la proposta emendativa ribalta l'impostazione dell'articolo 6, che estende anche alle vincite conseguite in altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico-europeo l'esenzione già prevista per le vincite conseguite in case da gioco ubicate in Italia, prevedendo invece che esse siano tassate sia se realizzate in Italia, sia se realizzate all'estero. Invita quindi il Governo e la maggioranza a riflettere attentamente sulla proposta emendativa, la quale, da un lato, avrebbe l'effetto di incrementare il gettito tributario, e, dall'altro, potrebbe rappresentare un elemento di contrasto rispetto ai fenomeni del gioco patologico.
  Illustra quindi il proprio emendamento 19.1, attraverso il quale, nel condividere la finalità, perseguita dall'articolo 19 del disegno di legge, di stabilire l'esenzione da imposte e tasse per i veicoli utilizzati in Italia da studenti residenti abitualmente in altro Stato dell'UE o in uno Stato dello Spazio economico-europeo, intende specificare che tale esenzione si applica solo nel caso in cui il veicolo sia utilizzato ad uso privato e non sia concesso in godimento a soggetti terzi residenti in Italia.

  Il Viceministro Enrico MORANDO rileva come la contrarietà del Governo rispetto all'emendamento Pesco 6.1 sia basata sulla considerazione che la proposta emendativa avrebbe effetti paradossali, contrari alle stesse finalità dei proponenti, in quanto, nel prevedere la tassabilità delle vincite conseguite in case da gioco ubicate in Italia o in altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico-europeo, manterrebbe, tuttavia, la possibilità di non tassare tali elementi negli Stati extra-UE, perpetuando Pag. 243pertanto una differenziazione nel trattamento tributario delle vincite stesse che l'articolo 6, e i medesimi proponenti dell'emendamento 6.1, intendono superare.
  Ritiene quindi di non poter esprimere una valutazione positiva sull'emendamento, il quale andrebbe innanzitutto rivisto sul piano della sua formulazione tecnica.

  Daniele PESCO (M5S) ritiene opportuno approfondire se sia possibile definire una previsione che stabilisca la tassabilità delle vincite realizzate nelle case da gioco, sia per quanto riguarda quelle ubicate in Italia e nella UE, sia per quanto attiene a quelle situate in Stati extra-UE.

  Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce come la valutazione compiuta dal Governo, sulla scorta degli approfondimenti tecnici svolti dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, induca a concludere che la formulazione dell'emendamento manterrebbe la possibilità di non tassare le vincite realizzate in case da gioco ubicate in Stati extra-UE.

  Daniele PESCO (M5S) considera utile comprendere se la maggioranza condivida l'idea del gruppo M5S di tassare tutte le vincite conseguite presso case da gioco, a prescindere dal fatto che queste ultime siano ubicate in Italia o in un qualunque altro Stato estero.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene che la questione oggetto dell'emendamento 6.1 debba essere approfondita nell'ambito della discussione in Assemblea del provvedimento.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'emendamento Pesco 19.1, rileva come, al di là della formulazione tecnica della proposta emendativa, la quale appare peraltro problematica, la valutazione contraria del Governo su di esso sia motivata dal fatto che appare eccessivamente punitivo escludere l'esenzione dalla tassazione dei veicoli anche quando essi siano concessi occasionalmente in godimento a terzi, mentre sarebbe più logico prevedere che tale esclusione si applichi solo nel caso in cui la concessione in godimento in favore di terzi superi una certa durata.

  Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Luigi Gallo 24.2, il quale intende integrare i principi e criteri direttivi della delega legislativa concessa al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime. In particolare la proposta emendativa prevede che il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'economia trasmettano una relazione annuale sull'attuazione di tale delega.

  Il Viceministro Enrico MORANDO rileva come il Governo non abbia, in assoluto, preclusioni rispetto al contenuto dell'emendamento 24.2.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, ritiene che il principio emendativo contenuto nell'emendamento 24.2 possa essere condivisibile in linea di principio, considerando tuttavia inopportuno apportare al provvedimento una modifica di dettaglio, che tuttavia costringerebbe a rinviarlo al Senato per un'ulteriore lettura, invitando invece a trasfondere il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

  Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno su tale materia.

  La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore su tutti emendamenti trasmessi.

  La seduta termina alle 12.45.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 21 giugno 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico MORANDO.

  La seduta comincia alle 12.45.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare subito all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo, prevista al termine dell'esame in sede referente, in congiunta con la Commissione Giustizia, del disegno di legge C. 3892, approvato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 59 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
C. 3662 Paglia e C. 3666 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, ricorda innanzitutto che nel pomeriggio di lunedì 13 giugno scorso si è svolto un Seminario istituzionale, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle principali Autorità competenti in merito, nonché di tutte le categorie interessate dal provvedimento, nel corso del quale è stato possibile approfondire le tematiche sottese alle proposte di legge.
  Auspica quindi che, una volta stabilito il testo base per il prosieguo dell'esame, sia possibile giungere in tempi rapidi alla definizione di un intervento legislativo in materia.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) concorda con l'auspicio del Presidente che sia possibile giungere a definire sollecitamente un testo legislativo condiviso da tutta la Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.50.

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