CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2016
656.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 giugno 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 15.55.

Decreto-legge 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3886, Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Cristina BARGERO (PD), relatore per la X Commissione, segnala che il decreto-legge n. 98 del 2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.
  Ricorda altresì che, con riferimento all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento Ilva, sono stati adottati dal 2012 i seguenti decreti-legge:
   1. 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;
   2. 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
   3. 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, Pag. 43della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   4. 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12);
   5. 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
   6. 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (articolo 22-quater);
   7. 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge in quanto confluito nel predetto decreto n. 91);
   8. 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
   9. 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario;
   10. 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

  Segnala che nella presente relazione si darà conto delle disposizioni che attengono alla competenza prevalente della X Commissione.
  L'articolo 1, comma 1, lettera a), reca disposizioni in merito alla restituzione del prestito di 300 milioni da parte dell'amministrazione straordinaria. Si prevede che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato ai sensi della predetta disposizione sia posto a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), anziché in capo al soggetto aggiudicatario della procedura di cessione, modificando il comma 3 del decreto-legge n. 191 del 2015.
  La disposizione prevede che la restituzione dell'importo erogato abbia luogo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999, anteponendolo agli altri debiti della procedura. Si ricorda che il decreto-legge n. 191 del 2015, sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA, ha fissato al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.
  Le procedure di trasferimento debbono svolgersi in osservanza delle modalità previste dal decreto-legge n. 347 del 2003 («Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza») in base al quale i commissari straordinari individuano l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.
  Nell’«Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva», del 5 gennaio 2016 (integrato con le precisazioni del 18 gennaio 2016), viene Pag. 44evidenziato che i Commissari intendono espletare, nel rispetto dei «principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater del citato decreto-legge n.  347 del 2003, una procedura volta all'individuazione di partner con il quale dare corso ad una operazione avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle Società in A.S., da perfezionarsi mediante la cessione o la concessione in affitto, con opzione d'acquisto, dei medesimi complessi aziendali, nel rispetto di quanto previsto in particolare dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015».
  Il 10 febbraio 2016 si è chiuso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre Società del medesimo Gruppo. All'invito hanno risposto 29 soggetti – 17 sono italiani e 12 stranieri – che hanno manifestato interesse per l'intero Gruppo ILVA o per singole società. Con comunicato del 15 febbraio 2016 si informava della conclusione della fase di verifica della rispondenza delle manifestazioni ricevute ai criteri di ammissione contenuti nell'invito, specificando la sottoposizione dei soggetti ammessi a una fase di due diligence all'esito della quale presentare le offerte vincolanti, ai fini del perfezionamento dell'operazione.
  All'indomani dell'adozione del decreto-legge n. 191 del 2015, la Commissione UE (cfr. comunicato stampa del 20 gennaio scorso) ha avviato un'indagine approfondita per stabilire se il sostegno dato dallo Stato italiano alle acciaierie ILVA rispetti la normativa UE sugli aiuti di Stato. L'indagine approfondita – sulla base di quanto reso pubblico dalla Commissione UE – è stata estesa, con lettera datata 13 maggio 2016, anche al prestito di 300 milioni concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 191/2015. Nella lettera, la Commissione ha richiamato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 191 (decreto ministeriale 15 dicembre 2015) e la data di erogazione del prestito in oggetto (23 dicembre 2015). La Commissione ha altresì, in quella sede, evidenziato la mancanza di copertura del prestito stesso con alcuna garanzia, né con garanzia reale.
  Ricorda, in proposito, che la normativa UE sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico non permette l'erogazione di sostegno pubblico per soccorrere e ristrutturare le imprese in difficoltà: la siderurgia è stata, infatti, esclusa a metà degli anni 1990 di comune accordo tra gli Stati membri dell'UE e la Commissione (decisione n. 2496/96/CECA della Commissione). Da quel momento l'UE si è attenuta a un approccio di mercato per realizzare gli adeguamenti delle capacità e le ristrutturazioni necessarie ai fini della redditività e sostenibilità dell'industria siderurgica in Europa. La Commissione intende mantenere la coerenza nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per garantire pari condizioni di concorrenza alle imprese siderurgiche che attuano o hanno già attuato piani di ristrutturazione finanziati con fondi privati. Secondo la Commissione, l'esperienza del passato dimostra, inoltre, che autorizzare gli aiuti a fini di salvataggio e di ristrutturazione equivarrebbe a falsare la concorrenza, con il rischio d'innescare una corsa alle sovvenzioni tra gli Stati membri. Nel contempo, la normativa UE sugli aiuti di Stato consente però agli Stati membri di erogare aiuti volti a migliorare la competitività delle acciaierie europee su scala mondiale, ad esempio a fini di ricerca e sviluppo, formazione e sostegno alle attività ad alta intensità energetica. Negli ultimi anni vari Stati membri hanno adottato misure tese a compensare le industrie che svolgono attività ad alta intensità energetica, tra cui le acciaierie, per gli elevati costi energetici che si trovano a sostenere. Sebbene influiscano sulla concorrenza nel settore siderurgico, queste misure promuovono importanti obiettivi d'interesse comune. Sono inoltre fissati limiti precisi dell'entità degli aiuti di Stato erogabili. Da quando, a metà degli anni 1990, è stata decretata per Pag. 45le acciaierie l'esclusione dagli aiuti a fini di salvataggio e di ristrutturazione, la Commissione ha adottato numerose decisioni negative (spesso corredate di ordini di recupero) nei confronti di molti Stati membri dell'UE, tra cui Belgio, Germania, Italia e Polonia. Il Governo italiano ha chiesto in più sedi di rivedere l'intero regime degli aiuti di Stato per il settore dell'acciaio.
  Con riferimento all'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva per affittuari o acquirenti, l'articolo 1, al comma 3, novella l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207/2012, al fine di estendere all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e la commercializzazione dei relativi prodotti.
  Al riguardo ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, l'immissione della società ILVA nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva è disposta dal 3 dicembre 2012 fino al 30 giugno 2017. Scopo della disposizione è di assicurare che il bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione) cui la norma in questione è preordinata, in conformità ai princìpi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013, possa trovare attuazione anche nel quadro dell'operazione di trasferimento dei complessi aziendali, attualmente in corso di svolgimento.
  Si ricorda in proposito che l'innovazione introdotta dal citato decreto-legge n. 207 del 2012 è stata quella di consentire, a seguito dei provvedimenti di sequestro disposti nei confronti di ILVA dall'autorità giudiziaria, la prosecuzione dell'attività produttiva, per un tempo determinato, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, vincolandola a taluni presupposti: l'accertamento dell'assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione, essendo l'attività produttiva esercitata in uno stabilimento di interesse strategico nazionale (individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale siano occupati, da almeno un anno, un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento). L'efficacia dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, a sua volta, è subordinata alla condizione che l'intervento sia «esplicitamente finalizzato» ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili e che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della autorizzazione integrata ambientale, secondo le procedure e i termini ivi indicati.
  L'articolo 2 reca disposizioni in merito ai finanziamenti ad imprese strategiche. Al comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015. Queste somme avrebbero dovuto essere rimborsate nel medesimo esercizio finanziario in cui sono state erogate, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista.
  Si ricorda che il comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, autorizza i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro (fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017), al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.
  I finanziamenti statali, erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo, maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari al 3 per Pag. 46cento. La norma prevede che i finanziamenti statali siano rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati (vale a dire, sui fondi definitivamente acquisiti in esito ai procedimenti penali pendenti).
  Si rammenta che i suddetti finanziamenti statali sono stati concessi per assicurare la tempestiva disponibilità delle somme necessarie agli interventi di messa in sicurezza e bonifica, per i quali la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la procedura di infrazione n. 2013/2177, ha ritenuto che l'Italia fosse direttamente obbligata e responsabile anche prima della definizione giudiziaria delle responsabilità di ILVA.
  L'articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge n. 191 del 2015, interviene sulla futura destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti. Dispone che – salvo quanto dovuto per spese di giustizia – le somme siano versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni cui al comma 6-bis, e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria.
  Si ricorda, infine, che questi finanziamenti statali si aggiungono ad altri finanziamenti statali garantiti dallo Stato, che il commissario straordinario di ILVA è stato autorizzato a contrarre, attraverso più interventi legislativi, per la realizzazione del Piano ambientale. Si rammenta a questo proposito l'articolo 3 del decreto-legge n. 1/2015, il quale ha autorizzato l'organo commissariale di ILVA a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.
  Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, pari a 400 milioni di euro, in termini di solo fabbisogno, nell'esercizio 2016, a compensazione del quale si prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. In relazione alle somme rimborsate, la giacenza da detenere a fine anno su tale conto corrente di tesoreria da parte della CSEA viene corrispondentemente estinta o ridotta.
  Ricorda, infine, come la CSEA (ex CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). La CSEA è sottoposta alla vigilanza AEEGSI e del Ministero dell'economia e delle finanze. La CSEA provvede alla gestione finanziaria dei fondi incassati ed alle conseguenti erogazioni di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili ed assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, decommissioning nucleare, progetti a favore dei consumatori, etc. I conti gestiti dalla CSEA al 31 dicembre 2015 sono 53 di cui 25 per il settore elettrico, 27 per il settore gas e 1 per il settore idrico. CSEA svolge, inoltre, nei confronti dei soggetti amministrati, attività ispettive volte ad accertamenti di natura amministrativa, Pag. 47tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti.
  Infine, il comma 3 riguarda la copertura degli oneri che si vengono a determinare in termini di maggiori interessi passivi, quantificati in 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Alessandro BRATTI (PD), relatore per l'VIII Commissione, osserva che il decreto legge in esame interviene, sulle norme di alcuni recenti provvedimenti d'urgenza, che riguardano la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale.
  In particolare, la lettera b) del comma 1 modifica sostanzialmente la disciplina procedurale, prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 191/2015, che era applicabile nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto. Viene definita una nuova e più articolata procedura, che ha l'effetto di ridefinire i tempi per il completamento del trasferimento attraverso la definizione delle offerte definitive vincolanti, l'anticipazione della loro valutazione relativamente ai profili di carattere ambientale nella fase di selezione delle offerte medesime, nonché l'autorizzazione delle modifiche del Piano. La disciplina previgente prevedeva infatti che, qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano ambientale, le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  I nuovi commi 8 e 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015 disciplinano le tre fasi della nuova procedura, due delle quali si svolgono prima dell'aggiudicazione. Nell'ambito della prima fase, concernente la definizione delle offerte vincolanti definitive, si prevede, in primo luogo, che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati dal comitato di esperti – istituito dal nuovo comma 8.2 – che può avanzare, a ciascun offerente, una richiesta di integrazione della documentazione prodotta in sede di offerta, affinché fornisca gli ulteriori documenti eventualmente necessari, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine ultimo per l'attuazione del Piano, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato degli esperti, il Ministro dell'ambiente (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio parere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari. Nel parere il Ministro può proporre eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Nei successivi quindici giorni, decorrenti dal ricevimento del parere succitato, gli offerenti presentano le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere. Pag. 48Nel caso in cui l'offerente non accetti le risultanze del parere ovvero non confermi o aggiorni di conseguenza l'offerta presentata, si prevede l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione.
  Nella seconda fase, l'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347/2003 (che prevede che il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente) rediga, nei successivi 30 giorni, una relazione finalizzata a valutare la compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani, e la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.
  Nella terza fase, che si svolge dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua il soggetto aggiudicatario, l'aggiudicatario, in qualità di gestore dello stabilimento, può presentare una domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014) o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'ambiente per un periodo di 30 giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Al riguardo, segnala la necessità di prevedere la massima trasparenza nella fase di consultazione pubblica in considerazione dell'importanza delle modifiche che potrebbero essere proposte. L'istruttoria sugli esiti della consultazione è svolta dal nuovo Comitato di esperti, istituito dal comma 8.2, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa europea. La modifica del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto è quindi disposta, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Evidenzia quindi che, a differenza della normativa previgente, non è più previsto che la proposta del Ministero dell'ambiente sia elaborata dopo aver sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
  Quanto agli effetti del DPCM di approvazione delle modifiche/integrazioni del Piano, come già prevedeva il previgente comma 8, si prevede che il decreto tenga luogo, ove necessario, della VIA (valutazione di impatto ambientale). Viene inoltre stabilito che il medesimo decreto ha valore di AIA (autorizzazione integrata ambientale) e conclude tutti i procedimenti di AIA in corso presso il Ministero dell'ambiente.
  Il nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge 191 del 2015, inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge, prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente di un Comitato di esperti, i cui tre componenti sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. In proposito, segnalo la necessità che vengano meglio definite le professionalità degli esperti. La norma disciplina altresì la retribuzione dei componenti, con oneri a carico di ILVA in amministrazione straordinaria, prevedendo che a ciascuno di essi sia corrisposto il rimborso delle spese di missione, nonché un compenso in misura pari al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del 20 per cento. La norma prevede inoltre che il comitato possa avvalersi della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate; rilevo, al riguardo, l'opportunità che il comitato Pag. 49debba avvalersi dei predetti soggetti considerato che l'istruttoria sulle modifiche del Piano è finalizzata alla definizione di un provvedimento che ha valore di autorizzazione integrata ambientale. Al nuovo Comitato è affidato, infatti, lo svolgimento dell'istruttoria relativamente alla valutazione delle modifiche/integrazioni del Piano proposte nell'ambito delle offerte, nonché all'attuazione delle modifiche stesse.
  Il nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto-legge 191 del 2015, inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge, limita l'applicazione della disciplina riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, prevista per i siti contaminati oggetto di bonifica dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale a seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni del piano ambientale e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi incluse quelle richieste dall'aggiudicatario. Si prevede, infatti, che tali beni, aziende e rami d'azienda sono oggetto delle previsioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 limitatamente alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, che lo stesso aggiudicatario si sia impegnato ad attuare. Reputa necessario che il problema più generale che riguarda le bonifiche, e i relativi oneri, venga affrontato attesa la rilevanza e le criticità che interessano, tra gli altri, le falde e le discariche dei rifiuti.
  Dà quindi conto delle due disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 1. Si tratta, in particolare, dell'integrazione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 finalizzata a consentire la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014. Tale proroga, che deve essere avanzata su istanza dell'aggiudicatario – selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA – attraverso la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano medesimo, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, deve essere contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si dispongono le modifiche del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, conformemente alle risultanze dell'istruttoria del Comitato degli esperti. Si prevede, inoltre, che il citato termine ultimo per l'attuazione del Piano si applichi ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti riguardante ILVA in amministrazione straordinaria e alle altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e che il medesimo termine ultimo sostituisca ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. Rileva, sul punto, l'opportunità di specificare le norme di legge o provvedimenti amministrativi ai quali la norma fa genericamente riferimento.
  La lettera b) del comma 4 estende, inoltre, anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi funzionalmente delegati, il disposto dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, ai sensi del quale le condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di Pag. 50sicurezza sul lavoro. Segnalo l'esigenza di un approfondimento e di un chiarimento su tale disposizione.
  Oltre alle considerazioni precedentemente esposte in relazione al contenuto del decreto legge, segnala infine la necessità di inserire ulteriori specifiche disposizioni volte a rafforzare le funzioni di controllo delle agenzie ambientali territorialmente competenti, anche prevedendone il potenziamento degli organici.

  Ermete REALACCI, presidente, sottolinea come il decreto-legge in esame affronti alcune questioni di estrema rilevanza che andranno evidentemente approfondite nell'ambito delle audizioni concordate in sede di ufficio di presidenza nonché avvalendosi dei contributi scritti degli ulteriori soggetti, anche non istituzionali, che le Commissioni decidano di coinvolgere.
  Ritiene altresì che il merito del provvedimento potrà essere efficacemente esaminato e migliorato con il contributo fattivo del Governo e delle altre Commissioni permanenti, competenti in sede consultiva, quali la Commissione Giustizia, che dovrà rendere alle Commissioni un parere rinforzato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.