CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2016
656.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 125

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 giugno 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Pag. 126Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.
C. 3764 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatrice, formula una proposta di nulla osta.

  La Commissione a maggioranza approva.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2016.

  Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.
(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Irene MANZI (PD), relatrice, precisa che la proposta di legge esaminata dalle Commissioni riunite Bilancio e Ambiente reca misure specifiche volte a colmare il gap economico che oggi penalizza i comuni più piccoli, ovvero quelli ubicati in zone soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico o svantaggiati dalla loro naturale collocazione in zone contrassegnate da difficoltà di comunicazione o dalla lontananza dai maggiori centri urbani. Le disposizioni interessano sia la materia di esclusiva pertinenza statale (tutela dell'ambiente e dei beni culturali, articolo 117, secondo comma, lettera s), sia la materia concorrente del governo del territorio (articolo 117, terzo comma) e la maggior parte di esse ha una valenza culturale non indifferente, essendo spesso i piccoli comuni i custodi delle tradizioni, dei valori e delle più antiche forme di espressione della cultura popolare italiana. Ricorda che, come evidenziato nell'articolo 1, la finalità principale della proposta è quella di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Tale finalità viene perseguita favorendo la residenza in tali comuni, tutelando e valorizzando il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico e assicurando un miglioramento dei servizi essenziali per contrastare lo spopolamento e incentivare, invece, l'afflusso turistico. Illustra, quindi, le caratteristiche dei comuni destinatari delle misure previste e dei finanziamenti disposti, come dettagliate dal medesimo articolo 1. Si tratta, in particolare di: comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale; comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; comuni con specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità; comuni Pag. 127caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; comuni comprendenti frazioni, con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni; comuni appartenenti alle unioni di comuni montani; comuni con territorio inserito totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta; comuni istituiti a seguito di fusione.
  Fa presente che, entro centoventi giorni dall'approvazione della proposta di legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrà essere stilato un elenco dei piccoli comuni, da aggiornare ogni tre anni.
  L'articolo 2 affida alle sfere di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni, dei comuni, anche in forma associata, delle unioni di comuni montani e degli enti parco la possibilità di promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali. Viene prevista altresì la possibilità di istituire centri multifunzionali che possano fornire diversi servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale.
  L'articolo 3 dispone l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla riduzione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrà essere predisposto un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni che dovrà definire ed assicurare la priorità degli interventi, dettagliatamente elencati, e che dovrà essere annualmente aggiornato. I progetti che rientreranno nel Piano dovranno riguardare i seguenti interventi: qualificazione e manutenzione del territorio, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado; acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso; recupero e riqualificazione urbana dei centri storici; recupero dei beni culturali, storici e artistici.
  Sottolinea quindi l'interesse dell'articolo 4, per le competenze della Commissione cultura: esso infatti detta norme volte al recupero e alla riqualificazione dei centri storici e alla promozione di alberghi diffusi. È infatti prevista per i piccoli comuni la possibilità di individuare, all'interno del perimetro dei propri centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie. Tra tali interventi, le norme fanno rientrare il risanamento, la conservazione e il recupero Pag. 128del patrimonio edilizio; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale. Non è di secondaria importanza la previsione, riservata ai comuni dei borghi antichi o con centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, della possibilità di avvalersi delle risorse di cui all'articolo 3 anche per promuovere la realizzazione di alberghi diffusi, ovvero quelle strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, con ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità che possono essere ricavate in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico. Riconosce alle norme lo sforzo apprezzabile di voler mantenere intatto l'impatto architettonico e ambientale di questi piccoli centri, garantendo loro la possibilità di ampliare l'offerta turistico-ricettiva senza dover ricorrere alla costruzione di nuovi edifici con il rischio di discutibili scelte edilizie.
  Rivolge analoghe considerazioni relativamente alle norme dell'articolo 5 che recano misure per contrastare il fenomeno dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni ai quali viene consentito di acquisire e riqualificare sia terreni agricoli e forestali da bonificare, in modo da arginare rischi di dissesto idrogeologico, sia edifici in stato di abbandono o degrado per prevenire crolli o altre situazioni di pericolo.
  L'articolo 6 consente ai piccoli comuni, anche in forma associata, di acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere, ovvero di stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato, ad organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili o per promuovere la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica. Per i fini suddetti viene autorizzato il ricorso anche alle risorse di cui all'articolo 3 e viene prevista l'applicazione per i piccoli comuni delle disposizioni di cui all'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di pianificazione paesaggistica. Nello specifico viene stabilito che le previsioni dei piani paesaggistici individuino linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
  Ricorda che l'articolo 7 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, finalizzate alla salvaguardia ed al recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Anche in questo caso viene autorizzato il ricorso alle risorse finanziare recate dall'articolo 3.
  Riassumendo il contenuto degli articoli da 8 a 13, rileva come le disposizioni in essi contenute siano finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei residenti dei piccoli comuni, attraverso l'innalzamento della qualità dei servizi e con l'incentivazione di una maggiore sostenibilità ambientale nelle attività commerciali. In questo senso, l'articolo 8 riconosce priorità nei finanziamenti ai progetti di sviluppo della rete in banda ultra larga e di realizzazione dei programmi di e-government in favore dei piccoli comuni. L'articolo 9 interviene in materia di servizi postali e di pagamento con disposizioni volte ad agevolare la diffusione della rete Pag. 129telematica ed il suo utilizzo anche presso gli esercizi commerciali nei comuni attualmente non serviti. La sostenibilità ambientale nel commercio è promossa dalle norme degli articoli da 10 a 13 che sono volte ad incentivare il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, ovvero la cui area di produzione sia posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo di vendita.
  L'articolo 14 prevede la predisposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di due distinti e specifici piani: piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione; piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.
  Afferma di aver limitato la propria esposizione ad un quadro di sintesi del provvedimento e si riserva di integrare la relazione con riferimenti ai collegamenti del testo trasmesso con il codice dei beni culturali e con la legge sul consumo del suolo, di recente approvata dalla Camera. Ritiene che le disposizioni ora riassunte possano, sia per la loro natura e sia per le loro finalità, incontrare l'appoggio ed il sostegno della Commissione cultura. Esse si inseriscono infatti nel quadro delle misure che riconoscono l'importanza che una parte del nostro Paese non resti emarginata rispetto alle altre. In questo senso ogni intervento legislativo volto alla realizzazione di misure perequative non può che incontrare il nostro favore. I piccoli comuni rappresentano un patrimonio per tutti e la loro rivitalizzazione economica, attraverso la fornitura di nuove strutture e migliori servizi offre, in termini di competitività economica e territoriale, garanzie di sviluppo per l'intero Paese e maggiori opportunità per tutta la popolazione.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 15 giugno 2016.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 15.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594 Governo.