CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge C. 3821, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016», approvato dal Senato nella seduta del 10 maggio 2016. Ricorda che il disegno di legge europea 2015-2016 è predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, che prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Nel disegno di legge in esame sono quindi inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea. Segnala che il disegno di legge si compone di 37 articoli, suddivisi in 9 capi, ciascuno riferito a una specifica materia. Le disposizioni in esso contenute Pag. 80sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato. Il provvedimento provvede, inoltre, all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala le norme di cui all'articolo 5 – contenuto nel Capo II (recante disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento) –, all'articolo 30, contenuto nel capo VI relativo alle disposizioni in materia di occupazione e all'articolo 32, contenuto nel capo VII, recante disposizioni in materia di tutela dell'ambiente. Con riferimento al capo II, fa presente che l'articolo 5 reca disposizioni relative alle società organismi di attestazione (SOA), mirando a superare la procedura di infrazione 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. In dettaglio, si elimina l'obbligo per le SOA che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica: il comma 1, quindi, stabilisce che le SOA devono avere una sede nel territorio della Repubblica, mentre il comma 2 novella l'articolo 64 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, sopprimendo la disposizione che impone alle SOA di avere la sede legale nel territorio della Repubblica. Segnala, al riguardo, che il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 risulta in via di abrogazione nel quadro delineato dal nuovo codice degli appalti. L'articolo 217, lettera u), numero 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ne ha disposto, infatti, in via generale, l'abrogazione «dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite». Evidenzia poi che l'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016, disciplina ex novo le SOA, organismi di diritto privato che attestano, a favore dei soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, il possesso di specifici requisiti di qualificazione. Sul piano della disciplina transitoria, rileva, inoltre, come ai sensi dell'articolo 216, comma 14, del nuovo codice degli appalti, si prevede che, fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, del medesimo testo, in materia di sistema di qualificazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di requisiti generali e di indipendenza delle SOA, che risulta oggetto di novella da parte del disegno di legge europea in esame. Con riferimento all'articolo 30, rileva che esso contiene disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL). Tale articolo, inserito dal Senato, riformula l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, ai sensi del quale l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Con la novella si specifica che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
  Quanto al capo VII in materia ambientale, osserva che l'articolo 32 reca disposizioni relative allo stoccaggio geologico di Pag. 81biossido di carbonio: esso modifica in più punti la disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. Più in dettaglio, al comma 1, lettera a), sono introdotte due modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che detta le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2). In primo luogo, si aggiunge la nuova lettera g-bis) all'articolo 14, al fine di prevedere una ulteriore condizione in merito al rilascio dell'autorizzazione stabilendo che, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2011. In secondo luogo, si aggiunge il comma 1-bis) al citato articolo 14, al fine di prevedere che per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione. La relazione illustrativa al disegno di legge ascrive a motivi di sicurezza l'introduzione del comma da ultimo citato, in analogia a quanto previsto dalla normativa mineraria che disciplina la produzione di idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo. Il comma 1, lettera b), dell'articolo 32 aggiunge, inoltre, il comma 2-bis), all'articolo 17 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina i casi per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (CO2), stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi: a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici; b) cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni, fatte salve le disposizioni di cui alla predetta lettera a) e alle lettere da a) a d) del comma 3 dell'articolo 17, che disciplina i casi di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio. Il comma 1, lettera c), del medesimo articolo 32 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che prevede la disciplina per la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio (CO2) e gestione dei siti, regolate ai sensi del decreto legislativo medesimo, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche ed occasionali. La lettera c) in esame aggiunge un nuovo periodo al comma 6 dell'articolo 21, che detta la tempistica per le ispezioni periodiche in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, specificando che le suddette ispezioni periodiche riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana. Tale aggiunta si rende necessaria al fine di garantire la completa trasposizione dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2009/31/CE, che, in materia di ispezioni periodiche, specifica che le medesime ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

  Ermete REALACCI, presidente, invita i colleghi a trasmettere al relatore eventuali rilievi utili ai fini della predisposizione del parere, al fine di pervenire all'approvazione dello stesso entro martedì 7 giugno. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3773 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Oreste PASTORELLI (Misto), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare il disegno di legge C. 3773, approvato dal Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Ricorda brevemente che l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai riunisce coloro che in Italia aderiscono e praticano l'insegnamento fondato dal Budda Nichiren Daishonin e che si riconoscono nei princìpi e negli scopi della Soka Gakkai, fondata a Tokyo il 18 novembre 1930 dal suo primo presidente Tsunesaburo Makiguchi. L'Istituto aderisce alla Soka Gakkai con sede in Tokyo. La scuola buddista di Nichiren Daishonin fa parte di quella corrente religiosa che partendo dall'India, attraverso la Cina e la Corea, si è diffusa in Giappone e in seguito in Occidente ed è approdata in Italia intorno agli anni settanta del secolo scorso. La prima associazione che fa riferimento a tale scuola religiosa, l'Associazione Italiana Nichiren Shoshu, nel 1987 diventa ente morale; in seguito alla separazione dal clero, l'Associazione nel 1990 cambia il suo nome in Associazione Italiana Soka Gakkai. Il 27 marzo 1998 nasce l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che fa parte della Soka Gakkai Internazionale. Secondo il proprio statuto, l'Istituto promuove in Italia i valori «della pace, della cultura e dell'educazione coessenziali alla propria concezione buddista» e per realizzare tale scopo si impegna nel dialogo interreligioso e organizza momenti di riflessione e di approfondimento nella società attraverso mostre, conferenze e iniziative che permettano ai cittadini italiani di elevare la propria coscienza sui grandi temi dei diritti umani, dell'abolizione delle armi nucleari, del rispetto per la differenza, della protezione dell'ambiente. La sede nazionale è a Firenze dove si trova la redazione de «Il Nuovo Rinascimento», l'organo ufficiale dell'Istituto. Nella sede di Roma si trova il Centro elaborazione dati e la redazione di Buddismo e Società, il mensile di approfondimento buddista. L'Istituto attualmente conta oltre 70.000 aderenti. Il disegno di legge consta complessivamente di 26 articoli e riporta il testo dell'intesa stipulata il 27 giugno 2015 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, e dal Presidente l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Tamptsu Nakajima. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, integrata dai rappresentanti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 2000, nel 2001 l'Istituto chiese l'avvio delle trattative per l'intesa. L’iter, iniziato nel 2002, fu poi sospeso in attesa di conoscere l'esito del procedimento relativo alla modifica statutaria richiesta dalla confessione religiosa al Ministero dell'interno. A seguito dell'approvazione di tale modifica, intervenuta nel 2009, l'Istituto ha chiesto la ripresa delle trattative inviando una nuova bozza di intesa. La Commissione interministeriale per le intese e i rappresentanti della confessione religiosa hanno portato a termine i lavori nell'aprile 2011, ma non si è potuto alle successive fasi a causa della mancata individuazione della necessaria copertura finanziaria. I lavori sono ripresi nel mese di maggio 2014 e hanno portato, il 1o ottobre 2014, alla sigla di uno schema di intesa da parte del Sottosegretario di Stato pro tempore e del presidente dell'Istituto, approvata dal Consiglio dei ministri il 10 novembre 2014. Sullo schema d'intesa è stato acquisito il parere di merito della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Con riferimento al contenuto dell'intesa, relativamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 18 in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. In particolare, il succitato articolo consente all'Istituto di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto Pag. 83per mille del gettito IRPEF, da destinare, tra l'altro, ad iniziative per la difesa dell'ambiente.
  Ciò premesso, valutato positivamente il contenuto del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Ermete REALACCI, presidente, sottolinea l'importanza di questo genere di intese, evidenziando le rilevanti finalità perseguite dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 maggio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.