CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2016
647.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 143

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 24 maggio 2016.

Audizione di Luc Triangle, segretario generale aggiunto di IndustriAll Europe in rappresentanza della CES (Confederazione dei sindacati europei), nell'ambito dell'esame in sede di atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM(2016) 155).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 11.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunica che, la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge europea 2015-2016. La Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. L'esame del disegno di legge si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva Pag. 144esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Sottolinea che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente; in secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge europea, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Rileva che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Questi emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Comunica infine che, al fine di consentire la conclusione dell'esame da parte della Commissione entro il prossimo martedì 7 giugno, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della X Commissione, è fissato alle ore 16 di martedì 31 maggio 2016.

  Marco DONATI, relatore, osserva preliminarmente che legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi in sede europea. Ricorda che la legge europea è stata introdotta nel 2012 dalla legge n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione Pag. 145della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Si tratta, com’è noto, dello strumento normativo che ha sostituito la legge comunitaria annuale, unitamente al disegno di legge di delegazione europea. Ad oggi sono state emanate tre leggi europee, di cui due riferite all'anno 2013 – legge europea 2013 (n. 97 del 2013), e legge europea 2013-bis (n. 161 del 2014) ed una all'anno 2014 (legge europea 2014 (n. 115 del 2015) – che hanno garantito l'avvio di un percorso virtuoso di riduzione del contenzioso pendente nei confronti del nostro Paese che, con le ultime decisioni della Commissione europea, scende al livello (minimo) di 80 procedure di infrazione.
  Il disegno di legge europea 2015-2016, presentato dal Governo il 3 febbraio 2016, è stato approvato, con modificazioni, dal Senato lo scorso 10 maggio. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato, il provvedimento che mi accingo ad illustrare consta di 37 articoli suddivisi in 9 capi, ciascuno riferito a specifiche e distinte materie. Il testo trasmesso alla Camera è stato oggetto di modificazioni significative in sede di esame parlamentare: il provvedimento è stato infatti integrato con l'aggiunta di sedici nuovi articoli, che includono una apposita sezione relativa alle vittime di reati intenzionali violenti; inoltre, otto articoli sono stati oggetto di variazioni testuali. Da ultimo, segnalo che si è proceduto allo stralcio dell'articolo 3 recante norme in materia di etichettatura di prodotti alimentari e che il titolo del disegno di legge è stato integrato, facendo ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016. Sinteticamente, ricordo che il provvedimento mira a consentire la definizione di 10 casi EU Pilot, 4 procedure d'infrazione, 1 procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e 1 procedura di aiuti di Stato; inoltre, con esso si dà attuazione a 3 direttive e a 1 decisione GAI.
  Illustra quindi le disposizioni che, direttamente o indirettamente, interessano le competenze della Commissione Attività produttive.
  L'articolo 3 (Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici) – inserito dal Senato – reca due novelle di normative di recepimento di direttive europee in materia di dispositivi medici. Le novelle si limitano a sostituire la locuzione «costi/benefici» con il riferimento al rapporto «rischi/benefici», a seguito di un'omologa rettifica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2015 e concernente la direttiva 2007/47/CE che modifica due direttive precedenti in materia di dispositivi medici, oltre che una direttiva in materia di biocidi.
  L'articolo 4 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele), aggiunto dal Senato, inserisce il comma 2-bis all'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, estendendo la sanzione amministrativa pecuniaria del suo comma 2 (somma da 10.000 euro a 60.000 euro a carico di chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio) anche a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014. Si tratta di un adeguamento all'evoluzione della normativa europea, che ha introdotto requisiti aggiuntivi con un apposito allegato, tra l'altro con riferimento al detergente liquido per bucato destinato ai consumatori contenuto in un imballaggio solubile monouso.
  L'articolo 24 (Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. Decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015. Delega al Governo per il riordino delle disposizioni Pag. 146legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime), modificato al Senato, novella il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. tonnage tax) disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR. I commi da 11 a 15, introdotti al Senato, recano una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Il regime forfetario, introdotto con il decreto legislativo n. 344 del 2003 per una durata di dieci anni, è stato giudicato compatibile con il mercato interno dalla Commissione europea (decisione n. 114/2004). Il Governo italiano ha deciso di prorogare per ulteriori dieci anni il regime della tonnage tax e pertanto ne ha notificato la richiesta alla Commissione, la quale ha approvato la richiesta con la decisione C (2015) del 13 aprile 2015. A seguito dell'interlocuzione con la Commissione europea, sono state predisposte le modifiche di seguito indicate al regime d'imposta sul tonnellaggio per il trasporto marittimo. In particolare è fissato a 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal regime d'imposta sul tonnellaggio e la possibilità di esservi riammessi. In secondo luogo, si intende rafforzare la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi acquistate prima dell'entrata nel regime di imposta sul tonnellaggio. Infine è prevista la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento di somme dovute per obblighi formativi del personale, il quale, in alternativa all'imbarco di cadetti, costituisce una condizione per la permanenza nel regime agevolato. I commi da 11 a 15, introdotti al Senato, recano una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 31 luglio 2016. La finalità dichiarata della delega è la definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.
  L'articolo 27 (Modifiche alla legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Procedura aiuti di Stato n. SA 38919) dispone la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime. La disposizione è volta a sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919. L'articolo 2 della legge n. 88 del 2001, di cui si dispone la soppressione, reca disposizioni in materia di incentivazione degli investimenti nelle imprese marittime. Si tratta, in particolare, dei contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 come previsto dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale, ove si indica la concessione di contributi in misura non superiore rispettivamente al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. L'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, altresì oggetto di soppressione, reca disposizioni in materia di modalità d'intervento sui finanziamenti, prevedendo altresì misure di sostegno al finanziamento a favore delle imprese armatoriali che effettuano gli investimenti previsti dalla normativa in questione. La Commissione ha ritenuto che il regime delineato in Italia dagli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, in materia di aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, non è più compatibile con il mercato comune, richiedendo all'Italia l'abrogazione di tali disposizioni quale base giuridica del regime di aiuti.
  L'articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. In particolare, le modifiche hanno ad oggetto le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione Pag. 147allo stoccaggio di biossido di carbonio. La lettera a) del comma 1, introduce due modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che detta le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2). Una nuova condizione stabilisce che, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2011. Tale modifica è conseguente al mancato recepimento del punto 1), lettera c), dell'articolo 8 della direttiva 2009/31/CE, che elenca le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di biossido di carbonio, e che, nel caso specifico, prevede, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, che le potenziali interazioni di pressione siano tali che entrambi i siti possono rispettare simultaneamente le prescrizioni della direttiva medesima. La seconda modifica recata dal punto 2) della lettera a) prevede che per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione. La relazione illustrativa al disegno di legge ascrive a motivi di sicurezza l'introduzione del comma in esame, in analogia a quanto previsto dalla normativa mineraria che disciplina la produzione di idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
  La lettera b) del comma 1 aggiunge il comma 2-bis), all'articolo 17 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina i casi per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (CO2).
  La lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che prevede la disciplina per la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio (CO2) e gestione dei siti, regolate ai sensi del decreto legislativo medesimo, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche ed occasionali. L'aggiunta del nuovo periodo al comma 6 dell'articolo 21 si rende necessaria al fine di garantire la completa trasposizione dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2009/31/CE che in materia di ispezioni periodiche specifica che le medesime ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.
  L'articolo 33 (Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286) reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia» (decreto legislativo n. 93 del 2011), al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2014/2286. Nonostante le modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 – introdotte con l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015) – il Governo rende noto – nella relazione introduttiva al disegno di legge – che «in ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea» è emersa l'esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia», al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione 2014/2286. Si tratta di una procedura che, allo stadio, versa in situazione di messa in mora ex articolo 258 TFUE: la Commissione lamenta ancora il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale.
  L'articolo 33 mira, pertanto, ad apportare ulteriori modifiche al suddetto decreto legislativo. In particolare, il comma 1, lettera a), ritorna sulla delimitazione di competenze tra l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGI) e il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere. L'obbligo introdotto dalla direttiva 2003/54/CE per gli Stati membri – di istituire regolatori dotati di competenze specifiche – è stato infatti declinato dalle direttive Pag. 1482009/72/CE e 2009/73/CE nel senso di salvaguardare il valore dell'indipendenza e della discrezionalità degli organi regolatori, rispetto alla pubblica amministrazione alle dipendenze dell'Esecutivo nazionale. Per i considerando 33 e 29, rispettivamente, «l'esperienza (...) dimostra che l'efficacia degli interventi dei regolatori è spesso limitata dal fatto che essi non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non sono dotati delle competenze e del potere discrezionale necessari». Pertanto, il potere di indirizzo, che il Ministero dello sviluppo economico può esercitare sull'AEEGI, è ora delimitato alla sola necessità di assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l'Italia e altri Stati terzi, diversi da quelli appartenenti all'Unione. Il Governo ritiene, infatti, che in tale ambito non operi la primazia del diritto dell'Unione, il quale invece (secondo i poteri di armonizzazione della materia conferiti all'Unione) prevale quando si tratti di atti e accordi internazionali stipulati con altri Stati membri dell'Unione.
  Il comma 1, lettera b), affronta la questione dell'affidamento della gestione delle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri; ciò allo scopo di prevenire l'effetto – su società diverse da Terna – di scoraggiamento allo sviluppo di interconnettori, mediante una modifica all'articolo 39 del decreto legislativo n. 93 del 2011. Rispetto al testo del Governo, la norma è stata modificata dal Senato, per cui la possibilità – per i soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri – è subordinata alla loro certificazione quali gestori della linea stessa. Vi provvede l'Autorità di settore, secondo le procedure vigenti (alle quali è stato aggiunto un riferimento a quelle per il caso in cui il richiedente sia controllato da soggetti di un Paese terzo), in rapporto di notifica e di informazione con la Commissione dell'Unione europea. Ciò avverrebbe limitatamente al periodo di durata dell'esenzione dall'obbligo di accesso a terzi: l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009, recante condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, prevede infatti che le autorità di regolamentazione possano, su richiesta, esentare gli interconnettori per corrente continua per un periodo limitato, alle condizioni ivi previste. In sede referente è stata aggiunta una clausola di salvaguardia dell'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale (che è di sua competenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79); analogo obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione.
  La lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 93 del 2011, che nell'attuale versione appare caratterizzato da una tipicità limitata in ordine ai regolamenti delegati o atti di attuazione del diritto dell'Unione, tale da non garantire che essi siano assistiti da sanzione in caso di violazione. In effetti, mentre le violazioni di obblighi riconducibili a deliberazioni dell'autorità di regolamentazione – adottate ai sensi della legge n. 481 del 1995 – sono puntualmente elencate, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio in capo all'autorità nazionale di regolazione, la Commissione europea non riscontrava l'esistenza di analogo potere anche per le violazioni dell'articolo 20 (Comunicazione di informazioni e riservatezza) e dell'allegato I (Gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali) del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 13 (Tariffe per l'accesso alle reti), 20 (Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi) e 21 (Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio) e dell'allegato I (Orientamenti SU) del regolamento (CE) n. 715/2009. La versione proposta con la novella dell'articolo 45, comma 1, Pag. 149del decreto legislativo n. 93 del 2011, tipizza le ulteriori violazioni assistite da sanzione.
  Il comma 2 interviene a sanare una sovrapposizione tra due istituti diversi, quello della «vulnerabilità» del cliente e quello di cliente protetto nel settore del gas, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 994/2010. La Commissione europea, in particolare, ha ricordato che l'articolo 3 paragrafo 3 della direttiva richiede che la vulnerabilità tuteli con misure appropriate i clienti finali nelle zone isolate, esemplificandole nella considerazione della povertà energetica e nel divieto di interruzione delle forniture; al contrario, l'eccessiva ampiezza dell'attuale definizione di cliente vulnerabile prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, ricomprenderebbe anche soggetti che non necessitano di particolare protezione. Il Governo, nella relazione introduttiva del disegno di legge, ha ricostruito le due categorie come insiemi in cui la minore – i clienti protetti, il cui disagio economico è tutelato da apposite norme che destinano loro misure di sostegno economico (cosiddetto bonus gas) – è ricompresa nella maggiore (i clienti vulnerabili) ma non la esaurisce: «nell'ordinamento italiano, infatti, il concetto di vulnerabilità dei clienti del mercato del gas è stato piuttosto inteso nel senso del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici per il sistema nazionale del gas». Alla luce della richiesta europea, comunque, il comma 2 sostituisce all'articolo 22, comma 2 citato l'attributo «vulnerabili» con «protetti» e, con un nuovo comma 2-bis, introduce una definizione di clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE: si tratta dei clienti domestici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.
  L'articolo 35 interviene sul Capo VIII («Aiuti di Stato», articoli 44-52) con numerose disposizioni che modificano la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese; prevedono una «cabina di regia» unica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sistema di notificazione elettronica; disciplinano le azioni di recupero di aiuti di Stato rivelatisi illegali, in quanto non compatibili con il mercato interno. Come è noto, sono incompatibili con l'ordinamento dell'Unione europea, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» (articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE).
  Il comma 1 modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese. La comunicazione diretta da parte delle singole amministrazioni interessate, accompagnata da una mera informativa al Dipartimento per le politiche europee, viene sostituita con una procedura centralizzata in base alla quale le misure con le quali le amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese sono trasmesse al Dipartimento cui è affidato il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione contenuta nella notifica. L'articolo 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella versione vigente, prevede invece che le amministrazioni – centrali o locali – notifichino di regola in prima persona alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato, trasmettendo contestualmente una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. Solo per le informative in merito a presunti aiuti di Stato non Pag. 150notificati il comma 2 prevede il tramite della Presidenza del Consiglio. Nella relazione illustrativa del disegno di legge si affermava che la disomogeneità delle procedure di notifica ha determinato un notevole rallentamento dei tempi di risposta della Commissione europea. Per questo motivo il comma 1, lettera a), dell'articolo 35 in esame riformula il comma 1 dell'articolo 45 della legge n. 234 del 2012 ed aggiunge un nuovo comma 1-bis.
  Il nuovo comma 1 modifica la procedura di notifica mediante la previsione di una «cabina di regia» unica che garantisca la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea.
  I commi da 2 a 4 introducono modifiche alla legge n. 234 del 2012 volte a disciplinare le azioni di recupero di aiuti di Stato rivelatisi illegali, in quanto non compatibili con il mercato interno, a seguito di una decisione della Commissione europea. Tali modifiche – per effetto del disposto del comma 4 – sarebbero destinate a trovare applicazione alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  Prende atto del significativo ed approfondito intervento sul testo condotto dall'altro ramo del Parlamento, ritiene che una rapida approvazione del disegno di legge consentirebbe al nostro Paese di ridurre ulteriormente il carico di contenzioso tuttora pendente, rafforzando i risultati positivi raggiunti con gli strumenti legislativi recati dalla legge n. 234 del 2012. Ciò confermerebbe il costante impegno del legislatore italiano per un corretto e tempestivo adempimento degli obblighi posti dalla normativa dell'Unione europea.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.