CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 maggio 2016
643.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 maggio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Giorgio ZANIN (PD), relatore, ricorda che il provvedimento è stato già approvato in prima lettura dall'Assemblea della Camera il 9 aprile 2015 e che la Commissione difesa, nella seduta del 25 marzo 2015, aveva espresso, sul testo all'esame della Commissione di merito, un parere favorevole con un'osservazione, volta a includere tra le organizzazioni di volontariato coinvolte nella valorizzazione delle diverse esperienze anche quelle che riuniscono militari.
  Fa presente, quindi, che, nel corso dell'esame al Senato, il testo del disegno di legge delega è stato modificato in più parti e avverte che, poiché la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti, si soffermerà soltanto sulle sole modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento. Tali modifiche, peraltro, non interessano direttamente i profili di competenza della Commissione difesa.Pag. 40
  Passando, dunque, al merito, ricorda che l'obiettivo del provvedimento (articolo 1, comma 1) è quello di procedere ad una riforma del Terzo settore, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.
  Al riguardo osserva che, nel corso dell'esame al Senato, la definizione di Terzo settore è stata ulteriormente precisata e, alle finalità civiche e solidaristiche – già previste dal testo approvato alla Camera – sono state aggiunte quelle di utilità sociale. Inoltre, è stato precisato che le attività di interesse generale, proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni o servizi (cooperative/impresa sociale).
  Segnala, poi, che con – riferimento alle categorie che non fanno parte del Terzo settore già contemplate nel testo approvato dalla Camera (le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche) – è stato al Senato specificato che le fondazioni bancarie, pur perseguendo le finalità degli altri enti del Terzo settore, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame e da quelle contenute nei decreti attuativi da queste discendenti. Inoltre, sempre durante l'esame al Senato, è stata cancellata la previsione della decadenza dall'esercizio della delega nel caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi delegati per l'espressione del parere parlamentare (articolo 1, comma 5) ed è stata garantita la correttezza della copertura della riforma e dei decreti da questa discendenti con il meccanismo della compensazione interna (articolo 1, comma 6).
  Ulteriori modifiche sono state apportate ai principi e criteri direttivi cui devono uniformarsi i decreti legislativi delegati (articolo 2) e a quelli che riguardano la revisione del titolo II del libro primo del codice civile (articolo 3), il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore e codice del terzo settore (articolo 4), le attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso (articolo 5), nonché il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (articolo 6).
  Modificati in più parti sono anche l'articolo 7, che imputa le funzioni di vigilanza, monitoraggio, controllo sul Terzo settore (incluse le imprese sociali) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il coordinamento del Presidente del Consiglio e con il coinvolgimento del Consiglio nazionale del Terzo settore, e l'articolo 8, che ha per oggetto la delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina del Servizio civile. In merito a quest'ultimo, evidenzia che tale norma – come modificata al Senato – ha riaffermato che il Servizio civile universale, ora aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, trova nella Costituzione la sua ragion d'essere e si connota come difesa non armata della Patria volta alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. L'articolo 9, invece, reca i principi e criteri direttivi cui deve uniformarsi il legislatore delegato al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di riordino e armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.
  Segnala, ancora, che al Senato è stato inserito un nuovo articolo (articolo 10) che istituisce la Fondazione Italia Sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Gli interventi innovativi che la Fondazione è chiamata a sostenere sono definiti dal comma 1 come interventi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionali, rivolti in particolare ai territori e ai soggetti più svantaggiati.Pag. 41
  Infine, evidenzia che l'articolo 11 – che poneva la clausola di invarianza – prevede ora l'autorizzazione per l'impiego delle risorse necessarie all'istituzione del Fondo a favore degli enti del Terzo settore prima ricordato (articolo 9, comma 2, lettera g).
  In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di rappresentanza militare (C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio).