CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 maggio 2016
641.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 9.35.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giovanni MONCHIERO, relatore, nell'illustrare i contenuti del provvedimento in titolo, sottolinea come il testo, approvato lo scorso anno in prima lettura dalla Camera, sia stato in più punti modificato nel corso del suo esame al Senato. In proposito, esprime il suo rammarico per il fatto che, all'articolo 1, sia stata soppressa la disposizione in base alla quale il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi nel termine previsto pena la decadenza dall'esercizio della delega. In proposito, ricorda infatti che tale disposizione era stata inserita a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera – al fine di recepire un rilievo in tal senso del Comitato per la legislazione – di un emendamento con il quale veniva espunto il così detto meccanismo dello scorrimento automatico dei termini per l'esercizio dei termini di delega e, al fine di rafforzare l'obbligo per il Governo di attenersi ai termini stabiliti, si stabiliva che essi dovessero essere rispettati a pena di decadenza. Pur non intendendo formulare uno specifico rilievo sul punto, auspica che l'eliminazione della disposizione in oggetto non determini, nei fatti, la trasformazione del termine per l'esercizio della delega da perentorio in ordinatorio.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2617-B limitatamente alle parti modificate dal Senato e ricordato che, su di esso, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 11 dicembre 2014;
   rilevato che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, risultano in molti casi meglio precisati i principi e i criteri Pag. 4direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, e che, in relazione alla procedura delineata per tale esercizio, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, è stata espunta la disposizione volta ad esplicitare l'obbligo per il Governo di rispettare il termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere fissato dal primo periodo del comma 5, pena la decadenza dall'esercizio della delega, trattandosi di un effetto comunque implicito alla previsione contenuta al primo periodo;
   osservato che, all'articolo 7, comma 4, dove si prevede l'adozione di un decreto ministeriale “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge”, viene utilizzata una formulazione che genera incertezza circa il termine per l'adozione del citato decreto ministeriale, salvo che, nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti), non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di “ultimo decreto legislativo”, che consenta di dissipare tale incertezza;
   constatato inoltre che l'articolo 10 prevede l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, contestualmente demandando allo statuto la definizione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, nonché degli strumenti e delle modalità di funzionamento della Fondazione, limitandosi a prevedere, alla lettera c) del comma 3, “la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore”; osservato peraltro che il medesimo articolo 10 stabilisce che, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica con il quale si prevede che lo statuto sia adottato, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
   rilevato infine che l'articolo 4, comma 1, lettera b), nel mantenere in capo ai decreti legislativi e cioè ad una fonte di rango primario il compito di individuare le attività di interesse generale, affida il periodico aggiornamento di tali attività ad una fonte atipica subordinata alla legge, e, in particolare, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, consentendo così a tale atto di modificare previsioni di rango primario sulla base di una procedura della quale andrebbe verificata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   sia verificata la coerenza della disposizione contenuta all'articolo 4, comma 1, lettera b), con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto.».

  Andrea GIORGIS, Presidente, concordando con la proposta di parere del relatore, ritiene anch'egli che l'eliminazione, da parte del Senato, della previsione in base alla quale il termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere debba essere rispettato a pena di decadenza, di fatto indebolisca la stessa previsione del termine per la trasmissione degli schemi dei decreti alla Camera. La tematica è a suo avviso di tutto rilievo considerato anche che l'articolo 76 della Costituzione pone l'individuazione di un termine certo tra i presupposti necessari per il conferimento del potere legislativo delegato al Governo.
  Venendo poi alla condizione formulata dal relatore, deve constatare come si assista sempre più a fenomeni di delegificazione mediante fonti atipiche sulla base di procedure anomale accompagnati da fenomeni di rilegificazione di materie disciplinate da fonti secondarie.

  Marilena FABBRI, condividendo anch'ella i contenuti della proposta di parere Pag. 5del relatore e le considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta nel dibattito, ritiene che il fenomeno che desta più preoccupazione sia quello della rilegificazione di settori disciplinati da fonti secondarie del diritto. A tal proposito, ritiene che siano maturi i tempi per una riflessione sulla disciplina contenuta nella legge n. 400 del 1988.

  Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata.

  La seduta termina alle 9.50.