CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 maggio 2016
641.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 134

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.45.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, Pag. 135comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08645 Pelillo: Procedura per sanare l'inadempimento degli obblighi formali concernenti l'attestazione della conclusione del tirocinio previsto per i revisori contabili.

  Edoardo FANUCCI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Edoardo FANUCCI (PD) ringrazia il Viceministro per la risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto, pur facendosi opportunamente chiarezza in merito alla situazione di quanti hanno dimenticato di compiere taluni adempimenti meramente formali, si indica purtroppo come non sia possibile sanare la situazione di tali soggetti.

5-08646 Paglia: Chiarimenti in merito al piano di riduzione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità 2016.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ringrazia per la risposta, che contribuisce a chiarire talune notizie di stampa, le quali risultavano assai poco tranquillizzanti, laddove invece le indicazioni fornite dal Sottosegretario consentono di rimettere ordine in relazione a tale problematica. Auspica quindi che si proceda rapidamente all'emanazione del decreto ministeriale previsto in materia, al fine di garantire un quadro normativo chiaro.
  Si riserva inoltre di approfondire le ragioni della discrepanza tra i dati relativi ai nulla osta per l'esercizio degli apparecchi da gioco in essere al 31 luglio 2015 e quelli relativi al 31 dicembre 2015, ritenendo opportuno chiarire quali siano le motivazioni che hanno indotto gli operatori del settore a fare incetta di nulla osta, nonostante tale comportamento si rilevi sostanzialmente inutile, in quanto la riduzione dei predetti nulla osta prevista dalla legge di stabilità 2016 fa riferimento agli apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alla considerazione da ultimo espressa dal deputato Paglia, sottolinea come anche il Governo si sia interrogato circa le ragioni che hanno indotto gli operatori del settore ad acquisire ulteriori nulla osta nell'ultima parte del 2015, condividendo la valutazione secondo cui tale comportamento si sia rivelato in realtà un «autogol» degli operatori stessi, probabilmente legata all'incertezza, in quella fase, circa il definitivo tenore delle norme della legge di stabilità su tali aspetti e al timore che le predette norme potessero risultare ancor più ristrittive relativamente alla riduzione degli apparecchi da gioco.
  Rileva infatti come l'acquisizione di un numero eccessivo di nulla osta risulti del tutto inutile, sia in quanto non è possibile gonfiare il mercato degli apparecchi da gioco, sia in quanto essa non appare congruente con il vigente quadro normativo in materia.

5-08647 Pesco: Annullamento degli avvisi di rettifica dei valori di vendita di immobili adottati in assenza di verifiche in loco e di contraddittorio con i contribuenti.

  Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale Pag. 136affronta il problema concernente il fatto che, in molti casi, l'Agenzia delle entrate ha proceduto, in relazione alla compravendita di numerosi immobili, senza alcun contraddittorio con i soggetti interessati e senza procedere ad alcuna verifica diretta sugli immobili, a ricalcolare autonomamente il valore di vendita dei medesimi immobili oggetto di compravendita, rideterminando conseguentemente anche l'ammontare l'imposta di registro dovuta in relazione alle predette compravendite. Rileva, al riguardo, come la vicenda sia stata oggetto di numerosissime denunce, nonché di diversi servizi della trasmissione televisiva Striscia la Notizia.
  Considera pertanto anomalo come solo a seguito di tali denunce l'Agenzia delle entrate abbia provveduto a emanare una specifica circolare in materia per correggere il comportamento distorto seguito in materia dai propri uffici. Ritiene inoltre fondamentale chiarire come ci si intenda regolare per quanto riguarda i casi precedenti all'emanazione della predetta circolare.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Daniele PESCO (M5S) si dichiara soddisfatto per la completezza della risposta, ma non per le soluzioni ivi indicate. Sottolinea infatti come le proteste emerse in tale materia e la successiva decisione dell'Agenzia delle entrate di emanare una circolare in merito dimostrino la fondatezza della problematica evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo. In tale contesto considera positivamente il fatto che l'Agenzia abbia riconosciuto l'esigenza di apportare correttivi all'atteggiamento degli uffici rispetto alla rideterminazione del valore degli immobili oggetto di compravendita, invitando tuttavia tutti i deputati a considerare con attenzione l'esigenza di intervenire anche attraverso un atto legislativo, riservandosi al riguardo di presentare una specifica proposta di legge. Ritiene, infatti, che sia fondamentale assicurare, in questo come in altri casi, un'adeguata interlocuzione tra il fisco e i contribuenti, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente e in armonia con le indicazioni della legge delega per la riforma del sistema fiscale.

5-08648 Gebhard: Iniziative a tutela dei risparmiatori che affidano propri fondi a cooperative non bancarie.

  Luca PASTORINO (Misto-AL-P) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Luca PASTORINO (Misto-AL-P) ringrazia per la risposta, rilevando tuttavia come la revisione della disciplina secondaria vigente in materia, avviata dalla Banca d'Italia, cui fa riferimento la risposta stessa, confermi l'esigenza di un intervento correttivo in merito alla raccolta di risparmio da parte di cooperative non bancarie. In tale quadro sottolinea come, anche nel caso specifico affrontato dall'interrogazione, sia stata operata un'attività di raccolta di risparmio presso il pubblico di dimensioni molto rilevanti, determinando danni assai gravi nelle aree territoriali interessate. Segnala infatti come, sebbene si preveda la restituzione ai risparmiatori del 50 per cento delle somme raccolte presso i soggetti prestatori, nessun ristoro sia invece previsto in favore dei soci delle cooperative coinvolte. In tale contesto ritiene che la vicenda oggetto dall'atto di sindacato ispettivo evidenzi la sostanziale assenza di controlli in merito.
  Prende quindi atto della risposta, ribadendo la gravità del problema, che ha determinato conseguenze dannose particolarmente significative per molti cittadini, ed evidenziando l'esigenza di individuare una soluzione efficace al riguardo.

Pag. 137

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.20.

5-08579 Ruocco: Iniziative per accertare eventuali violazioni in relazione agli incarichi assunti dal dottor Gaetano Caputi nel corso del suo rapporto di lavoro con la CONSOB e successivamente alla cessazione di tale rapporto.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Carla RUOCCO (M5S) replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta, la quale elude completamente il quesito posto della sua interrogazione, rendendo evidente come il Governo, anziché intervenire per ripristinare la legalità gravemente violata dai comportamenti posti in essere dal Presidente della CONSOB nella vicenda segnalata dall'atto di sindacato ispettivo, giustifica tale condotta attraverso un'interpretazione distorta delle norme. In particolare critica aspramente la palese intenzione dell'Esecutivo di interpretare in maniera strumentale la disciplina in materia di incompatibilità tra incarichi e di conflitti di interessi per avallare tali comportamenti ed evitare di assumere idonei provvedimenti. Sottolinea quindi come occorra individuare un organo cui spetti la responsabilità di intervenire in casi, come quello evidenziato dall'interrogazione, di palese violazione delle norme vigenti, che risulta ancora più grave in quanto si tratta di una questione di poltrone.
  Nel sottolineare come sia completamente diversa la sorte dei cittadini che non occupano posizioni di potere, i quali, qualora commettano infrazioni ben più lievi, vengono immediatamente perseguiti, si riserva di approfondire la grande mole di date ed elementi forniti in modo del tutto disorganico nella risposta, preannunciando fin d'ora l'intenzione di approfondire la questione posta dalla sua interrogazione.
  In particolare, stigmatizzando il passaggio della risposta stessa, nel quale il Governo afferma che la CONSOB non avrebbe competenze ai fini dell'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità e della dichiarazione di decadenza dall'incarico nei confronti di ex dipendenti, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di continuare a seguire la vicenda, senza alcuna incertezza o arretramento, anche attraverso la proposizione di ulteriori atti, al fine di individuare le responsabilità dei soggetti coinvolti e di giungere alla loro sanzione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 3462 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Sebastiano BARBANTI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3462, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo costituiranno, in conformità con gli standard dell'OCSE, la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca un adeguato livello di trasparenza. Rileva inoltre come l'intesa raggiunta sia in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo consentiranno, in conformità con gli standard dell'OCSE, il superamento del segreto bancario.
  Sottolinea altresì come la predetta Analisi tecnico-normativa segnali che l'Accordo può rappresentare una delle basi per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta white list dei Paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia.
  In tale ambito ricorda inoltre che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83, ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea, attraverso un elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia tributaria (cosiddetti Paesi white list), previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
  Al riguardo rammenta che il citato articolo 168-bis del TUIR è stato abrogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, il quale ha sostanzialmente rifuso tale disciplina nell'ambito del decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale a sua volta, all'articolo 11, comma 4, lettera c), prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia stabilito l'elenco dei predetti Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 14 articoli, illustra l'articolo 1, il quale individua l'ambito di applicazione dell'Accordo, disponendo che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali.
  La disposizione fa inoltre salvi i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.
  L'articolo 2 stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.Pag. 139
  L'articolo 3 enumera, al paragrafo 1, le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono:
   l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
   l'imposta sul reddito delle società (IRES):
   l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
   l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
   l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

  Per il Turkmenistan si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, alle accise, all'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle risorse naturali e all'imposta sul patrimonio.
  Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.
  Con l'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati dell'Accordo, mentre l'articolo 5, redatto – come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – secondo il modello di TIEA elaborato dall'OCSE, rappresenta il fulcro dell'Accordo: la norma, infatti, stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra.
  In particolare, illustra il paragrafo 1, il quale prevede che le informazioni sono scambiate anche se la condotta cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel caso in cui tale comportamento sia stato posto in essere nel suo territorio.
  Il paragrafo 2 stabilisce che se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni detta Parte, pur non avendo necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione, utilizza tutte le misure rilevanti per fornire le informazioni richieste. In tale ambito segnala in particolare il paragrafo 4, il quale prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà, i soci, i componenti, i disponenti, i fiduciari e i beneficiari di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten». Peraltro, ai sensi della lettera b) del paragrafo 4, l'Accordo non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi comuni di investimento pubblici.
  Il paragrafo 5 specifica il contenuto obbligatorio della richiesta di informazioni, mentre il paragrafo 6 precisa che l'Autorità competente della Parte interpellata deve informare immediatamente l'Autorità della Parte richiedente circa i motivi dell'eventuale rifiuto a fornire le informazioni o delle cause che rendono impossibile fornirle.
  L'articolo 6 regolamenta la possibilità di una Parte di consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio ovvero di interrogare persone o esaminare documenti con il consenso scritto delle persone interessate.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni.
  In particolare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire le informazioni che la Parte richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai Pag. 140fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione tributaria.
  Inoltre si consente di rifiutare le informazioni nelle ipotesi in cui:
   la richiesta non è conforme all'Accordo;
   la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali ovvero processi commerciali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5, illustrato in precedenza.

  Il paragrafo 3 esclude altresì l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, qualora le informazioni siano fornite per chiedere o fornire un parere legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.
  Il paragrafo 5 esclude che una richiesta possa essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.
  Il paragrafo 6 consente altresì il rifiuto di fornire informazioni qualora esse siano richieste per applicare una disposizione tributaria che comporti una discriminazione in danno di un soggetto di nazionalità della Parte interpellata.
  In base all'articolo 8, le informazioni trasmesse nell'ambito dello scambio di informazioni sono considerate riservate, prevedendosi che esse siano comunicate solo alle persone o Autorità, compresi i tribunali, che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 dell'Accordo e siano utilizzate solo per tali finalità, salvo esplicito consenso della Parte interpellata a un diverso utilizzo.
  L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione dell'articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.
  Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 stabilisce che l'Accordo si applica nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti alle Parti dalle rispettive legislazioni nazionali, dagli obblighi internazionali e dagli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
  L'articolo 12 prevede l'impegno delle Parti ad avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo e, comunque, che le Parti concordino tra loro altre modalità di risoluzione.
  L'articolo 13 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo al paragrafo 1 che esso entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'espletamento delle rispettive procedure interne.
  Il paragrafo 2 specifica inoltre che l'Accordo avrà effetto, a partire dalla data di entrata in vigore, con riferimento ai reati tributari, e a partire dalla stessa data; con riferimento alle altre questioni l'Accordo avrà effetto sempre a partire dalla data di entrata in vigore, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.
  L'articolo 14 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, che ha effetto dal 1o giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.
  Il paragrafo 3 mantiene fermo, in caso di denuncia dell'Accordo, l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8 Pag. 141per quanto concerne la riservatezza di tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo stesso.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  In tale contesto la Relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che l'attuazione dell'Accordo può aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, ipotizzando al contrario la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione e la conseguente emersione di maggiore base imponibile comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana il seguito dell'esame.
  Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere prima alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e poi all'audizione informale dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 12 maggio 2016.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinate C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

7-00976 Pelillo: Modifiche alla disciplina in materia di riscossione.

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