CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 maggio 2016
640.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 11 maggio 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 4 maggio 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'audizione di Guido Crosetto e che il relatore, onorevole Chiarelli, si è riservato di integrare la propria relazione, tenendo conto tanto dell'ulteriore documentazione nel frattempo trasmessa dall'autorità giudiziaria, quanto della prospettazione difensiva dell'interessato.
  Dà quindi la parola al relatore Chiarelli.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR), relatore, intende rimettere alla valutazione della Giunta alcune considerazioni, ad integrazione della sua precedente relazione, dopo avere visionato il DVD contenente la versione integrale della trasmissione televisiva «Porta a Porta» del 12 gennaio 2012 e l'ulteriore documentazione, comprensiva della querela, trasmessa dall'autorità giudiziaria.
  Sottolinea come ogni sua considerazione sia volta ad evidenziare taluni elementi che potranno essere utili al fine di valutare la sussistenza o l'insussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'esercizio della funzione Pag. 4parlamentare. Non spetta infatti alla Giunta, ma solo all'autorità giudiziaria, valutare la sussistenza o meno del delitto di diffamazione. Invita quindi i colleghi della Giunta a tenere sempre distinto il profilo del nesso funzionale da quello della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, anche e soprattutto quando i relativi piani argomentativi possano apparire affini o parzialmente convergenti. L'esame della Giunta, infatti, è unicamente finalizzato all'identificazione di un nesso funzionale, mai ad esprimere valutazioni sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria in ordine alla sussistenza del delitto di diffamazione.
   1) In primo luogo, osserva come uno dei temi principali della trasmissione televisiva fosse l'analisi e, quindi, l'approfondimento delle ragioni alla base di un voto espresso dalla Camera dei deputati, che poche ore prima aveva negato l'autorizzazione ad eseguire la più grave delle misure cautelari nei confronti di un suo componente. Voto che, come è noto, normalmente è preceduto da un dibattito parlamentare vivace e spesso connotato da una certa asprezza dei toni. Ciononostante, nel corso di tutta la trasmissione, alla quale hanno partecipato, oltre a Nicola Cosentino, anche i rappresentanti di gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, il confronto si è mantenuto entro il perimetro della pacatezza e del rispetto delle opinioni divergenti.

  Dopo l'intervento di Nicola Cosentino, il rappresentante della Lega Nord ha illustrato le ragioni del voto espresso dal proprio gruppo. Vi è stato quindi un primo intervento dell'onorevole Crosetto, che ha espresso l'opinione secondo la quale le recenti vicende personali e giudiziarie che avevano riguardato il deputato Papa dopo che la Camera ne aveva autorizzato l'arresto, potrebbero avere contribuito ad indurre molti deputati a votare contro l'autorizzazione all'arresto di Cosentino.
  Il rappresentante del PD ha quindi introdotto nel dibattito il tema del fumus persecutionis, chiarendo che la Camera non era chiamata a svolgere un «surrogato del processo», bensì esclusivamente a valutare la sussistenza o meno di un intento persecutorio: intento che il suo gruppo riteneva insussistente. È poi intervenuto il rappresentante del gruppo misto, che ha evidenziato, tra l'altro, la complessità di questa tipologia di voto, condividendo l'ipotesi secondo la quale le vicende del deputato Papa potrebbero avere influito sul voto. È, allora, nuovamente intervenuto il rappresentante del PD, per ribadire come la Camera fosse chiamata esclusivamente a valutare l'eventuale esistenza di un fumus persecutionis.
  A questo punto della trasmissione è intervenuto l'interessato, che ha reso le dichiarazioni oggetto del capo d'imputazione.
  Tenuto conto del contesto, si può rilevare come l'intento dell'onorevole Crosetto fosse di replicare al rappresentante nel PD, che ha focalizzato la discussione sul tema del fumus persecutionis, ritenendolo inesistente, per esporre le ragioni dell'opposta posizione del PdL, che ha votato contro la richiesta di autorizzazione proprio in quanto ha ritenuto che il fumus fosse invece sussistente. Nel perseguire questo intento, l'interessato ha mantenuto un tono pacato, riportando (con esplicito richiamo) quanto riferito in Assemblea, nel corso del dibattito parlamentare, da un altro deputato del centrodestra.
  L'interessato ha poi concluso il suo intervento esponendo talune considerazioni generali sul rapporto tra giustizia e politica. La trasmissione televisiva è quindi proseguita approfondendo altri temi.
   2) Ritiene opportuno evidenziare come l'interessato, al momento di proferire le espressioni ritenute offensive, abbia premesso il seguente inciso: «come ha ricordato un collega alla Camera». Con ciò intendendo esplicitare come i fatti e le circostanze che si apprestava ad enunciare fossero riferibili ad un intervento svolto da un altro deputato nel corso di un dibattito parlamentare.

  Ha potuto verificare, in effetti, come le dichiarazioni in questione rappresentino la Pag. 5narrazione, pressoché pedissequa, di fatti e circostanze riguardanti il querelante e riferiti dall'onorevole Giancarlo Lehner (appartenente al gruppo Popolo e Territorio), nell'intervento svolto nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 12 gennaio 2012. Nell'ambito dello stesso dibattito, anche l'onorevole Manlio Contento (iscritto al gruppo del Popolo delle Libertà, lo stesso dell'interessato) ha richiamato e ribadito quanto precedentemente affermato dall'onorevole Lehner.
  Ciò che invece Guido Crosetto non ha recepito degli interventi dei colleghi e che, quindi, non ha riportato nelle dichiarazioni, come riportate nel capo d'imputazione, sono i commenti, le aggettivazioni e le valutazioni di carattere personale, che non di rado connotano i dibattiti sul fumus persecutionis. Uno dei citati deputati, ad esempio, ha anche affermato che il querelante sarebbe «abbastanza noto alle cronache» a causa dei comportamenti descritti, concludendo con il seguente commento: «Questo sarebbe un esecutore delle nostre leggi...». Mentre l'altro ha domandato ad un collega: «se lei fosse il coordinatore regionale del Popolo della Libertà, andrebbe serenamente a giudizio di fronte ad un magistrato che ha queste caratteristiche ?». Dalla lettura del capo d'imputazione, risulta che queste espressioni non siano presenti nelle dichiarazioni di Guido Crosetto, che infatti ha filtrato il contenuto degli interventi dei colleghi, limitandosi a riferire fatti e circostanze appresi nel corso del dibattito («come ha ricordato un collega alla Camera») e ad esporli in forma dubitativa («mi pare»), espungendo commenti e valutazioni.
   3) L'interessato, nel corso della sua audizione dinanzi alla Giunta, ha sostenuto che i fatti esposti dagli onorevoli Lehner e Contento, e da lui riportati nel corso della trasmissione televisiva, sarebbero fatti notori o, quantomeno, pacifici, in quanto affermati dallo stesso querelante in numerose interviste rilasciate alla stampa. Secondo l'interessato, le dichiarazioni pubbliche del querelante, che ha rivestito il ruolo di presidente del collegio giudicante che ha emesso il provvedimento cautelare sottoposto alla valutazione della Camera, sarebbero idonee ad indurre in qualunque persona il ragionevole sospetto dell'esistenza di un pregiudizio ideologico.
  Se ed in quale misura queste peculiari circostanze, che non sembrano trovare precedenti nella giurisprudenza della Giunta, possano rivestire un ruolo nella verifica della sussistenza di un nesso funzionale tra la dichiarazione extra moenia e l'esercizio della funzione parlamentare, sarà oggetto di attento esame da parte della Giunta medesima. A tal fine, sia pure concentrandosi sui soli profili attinenti al nesso funzionale e tralasciando quelli relativi all'eventuale integrazione del delitto di diffamazione, invita i colleghi a leggere con attenzione non solo i numerosi articoli di stampa prodotti dall'interessato, molti dei quali relativi ad interviste rilasciate dal querelante, ma anche la querela che ha dato avvio al procedimento penale, nella quale, tra l'altro, si contesta che le dichiarazioni pubbliche dal querelante siano state correttamente interpretate e riferite. Data la delicatezza e la novità della questione, ritiene più che mai necessario che ogni membro della Giunta maturi il proprio convincimento, leggendo attentamente la documentazione disponibile.
  Allo stato, lungi dal volere esprimere un qualsivoglia giudizio sulla persona del querelante, ritiene che emerga un dato di fatto o, meglio, un dato storico. Il contenuto delle reiterate dichiarazioni rese alla stampa dal querelante, alcune delle quali oggettivamente non prive di connotazione politica, sono confluite in un dibattito parlamentare che aveva ad oggetto la verifica della sussistenza del fumus persecutionis. Siffatte dichiarazioni sono state ritenute rilevanti a tal fine dalla maggioranza parlamentare, in considerazione del ruolo rivestito dal querelante, che presiedeva il collegio che ha emesso il provvedimento cautelare sottoposto al vaglio della Camera. In altri termini, le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal presidente del collegio giudicante hanno contribuito ad indurre la maggioranza a votare contro la richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un provvedimento cautelare Pag. 6emesso dal collegio medesimo e, pertanto, oggi costituiscono un dato storico rilevante al fine di ricostruire e comprendere le motivazioni alla base di quel voto.
  Ne consegue che le dichiarazioni extra moenia dell'interessato sono strettamente connesse ad uno specifico dibattito parlamentare ed al voto che ne è scaturito.
   4) Ritiene, infine, opportuno svolgere alcune sintetiche considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale, riservandosi ulteriori approfondimenti.

  Come è noto, la Corte costituzionale ha enunciato il principio secondo il quale la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia ed attività tipicamente parlamentari, nonché il controllo sulla sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, debbano essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre sarebbero irrilevanti gli atti di altri parlamentari (si vedano, in particolare, le sentenze n. 347 del 2004 e n. 146 del 2005). L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non configurerebbe quindi una sorta di «immunità di gruppo», tale da fornire copertura costituzionale per il solo fatto che all'interno di un gruppo parlamentare vi sia una generale condivisione di temi politici (si vedano, in particolare, le sentenze nn. 249 e 317 del 2006).
  Dopo questa dovuta premessa, non può esimersi dall'esprimere più di una perplessità sulla la possibilità di applicare meccanicamente al caso di specie i predetti criteri, pur riconoscendone l'indubbio vantaggio della semplicità e della praticità. Il caso in esame, infatti, presenta talune peculiarità mai affrontate prima da questa Giunta. E sarebbe un'assoluta novità anche per la Corte costituzionale, non risultandogli che essa si sia pronunciata in relazione a dichiarazioni rese extra moenia da parlamentari che, con l'intento – non di offendere, ma – di divulgare e chiarire dinanzi all'opinione pubblica le motivazioni di un voto, abbiano esplicitato di riferire il contenuto di interventi svolti intra moenia da altri colleghi, attenuandone anche i toni ed il linguaggio. Vi è poi l'ulteriore elemento, anch'esso del tutto peculiare, rappresentato dal fatto che alcune dichiarazioni rilasciate dal querelante alla stampa, di fatto, sono confluite nella motivazione di un voto parlamentare, assumendo in tale contesto un ruolo rilevante.
  Osserva, infine, come negli obiter dicta della giurisprudenza costituzionale, che esclude la sussistenza di un'immunità di gruppo, siano anche ravvisabili aperture in favore della possibile prospettazione di una più ampia e diversa nozione di «insindacabilità trasferita», che, entro limiti da definire caso per caso, potrebbe operare a favore di deputati che condividano le medesime opinioni. A questo proposito, si limita a citare il passo nel quale la Corte dichiara di non condividere la tesi dell'immunità di gruppo in quanto, accogliendola, «si andrebbe incontro in definitiva all'irragionevole conseguenza che l'insindacabilità «trasferita» opererebbe solo a favore degli appartenenti allo stesso gruppo e non invece a favore di altri parlamentari, che, al di fuori della disciplina di gruppo e di partito, condividessero le medesime opinioni» (sentenza n. 249 del 2006).
  Conclusivamente, in considerazione della novità e delle particolarità del caso in questione, invita i colleghi della Giunta ad un esame particolarmente approfondito.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 11 maggio 2016.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 4 maggio 2016.

Pag. 7

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella precedente seduta, su proposta del relatore, la Giunta ha deliberato di richiedere all'autorità giudiziaria la trasmissione di ulteriori documenti processuali. La richiesta di integrazione istruttoria è stata trasmessa al giudice richiedente.
  Ricorda altresì che il relatore si è riservato di integrare la propria relazione in seguito all'esame della predetta documentazione e della prospettazione difensiva dell'interessato.
  A tale proposito, fa presente che l'interessato ha comunicato l'intenzione di avvalersi della facoltà di rendere chiarimenti alla Giunta, secondo i termini e le modalità indicati dalla Giunta medesima. Ricorda che, a tal fine, era stato indicato il termine ordinatorio del 18 maggio prossimo.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 11 maggio 2016.

Su una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Chaouki, nella sua qualità di persona offesa (doc. IV, n. 17).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che, con nota pervenuta il 6 maggio 2016, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza in uso al deputato Khalid Chaouki, nell'ambito del procedimento penale n. 22120/16B-PM 116, sorto da denuncia sporta dal medesimo deputato a carico di ignoti.
  La domanda è stata assegnata in data 9 maggio 2016 a questa Giunta.
  Dopo avere chiarito come la particolare natura della domanda richieda una sollecita deliberazione da parte della Giunta, si riserva di nominare un relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.