CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2016
637.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 146

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla II Commissione Giustizia della Camera sulla proposta di legge, approvata dal Senato, C. 3634, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».
  La proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 25 febbraio 2016, consta di un articolo unico che detta due distinte discipline: con la prima sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso (commi da 1 a 35); con la seconda è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie eterosessuali che omosessuali (commi da 36 a 65). Le ultime disposizioni (commi da 66 a 69) riguardano la copertura finanziaria del provvedimento.
  Il comma 1 individua la finalità della legge nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica Pag. 147«formazione sociale» ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto. Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (comma 2), si prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile (comma 3). Sono poi individuate una serie di cause impeditive per la costituzione della unione civile (comma 4), la presenza di una delle quali determina la nullità dell'unione stessa (comma 5): la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione di una delle parti per infermità mentale; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
  Il comma 5 stabilisce che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio: in materia di nuovo matrimonio del coniuge (articolo 65) e nullità del nuovo matrimonio (articolo 68), nonché le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all'interdizione (articolo 119), all'incapacità di intendere e di volere (articolo 120), alla simulazione (articolo 123), all'azione del pubblico ministero (articolo 125), alla separazione dei coniugi durante il giudizio (articolo 126), all'intrasmissibilità dell'azione per impugnare il matrimonio (articolo 127), al matrimonio putativo (articolo 128), ai diritti dei coniugi in buona fede (articolo 129) e alla responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo (articolo 129-bis).
  I commi da 6 a 8 riguardano il regime delle impugnazioni relative all'unione civile, mentre il comma 9 disciplina il contenuto del documento attestante la costituzione del vincolo.
  Il comma 10 dispone in ordine al cognome, prevedendo che le parti, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
  Il comma 11 disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, nella sostanza riproducendo il contenuto dell'articolo 143 del codice civile sul matrimonio.
  Il comma 12, riproducendo le previsioni dell'articolo 144 del codice civile, stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato.
  Analogamente al matrimonio, il comma 13 prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella comunione dei beni (articolo 159 c.c.), fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale; a quest'ultima si applicano le disposizioni del codice civile relative a forma (articolo 162), modifica (articolo 163), simulazione (articolo 164) e capacità dell'inabilitato (articolo 166) per la stipula delle convenzioni matrimoniali. Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni. Lo stesso comma 13, sancendo l'inderogabilità per i contraenti dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell'unione civile, stabilisce in tema di regime patrimoniale l'applicazione a queste ultime della disciplina delle sezioni II (fondo patrimoniale, articoli 167-171), III (comunione legale, articoli 177-197), IV (comunione convenzionale, articoli 210 e 211), V (separazione dei beni, articoli 215-219) e VI (impresa familiare, articoli 230-bis) del libro primo, titolo VI, del codice civile.
  Il comma 14 estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina dell'articolo 342-ter del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti.
  Il comma 15 prevede: che la scelta dell'amministratore di sostegno da parte Pag. 148del giudice tutelare ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; che l'iniziativa per l'interdizione e l'inabilitazione spetti anche alla parte dell'unione civile che, al cessare della causa, può chiederne la revoca.
  Il comma 16 stabilisce che la violenza è causa di annullamento del contratto – analogamente a quanto previsto in generale dall'articolo 1436, primo comma, del codice civile – anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.
  Il comma 17 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro, parte dell'unione civile, vada corrisposta all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex articolo 2118 del codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex articolo 2120 del codice civile).
  Il comma 18 dispone che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la prescrizione rimanga sospesa.
  Il comma 19 estende all'unione civile omosessuale la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile (libro primo, titolo XIII). Trovano altresì applicazione alle unioni civili gli articoli 116, primo comma (matrimonio dello straniero nello Stato), 146 (allontanamento dalla residenza familiare), 2647 (costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma, n. 4 (trascrizione delle domande di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili), 2659 (nota di trascrizione) e 2941, primo comma, n. 1 (sospensione della prescrizione tra i coniugi), del codice civile.
  Il comma 20 – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.
  Il comma 21 estende ai partner dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
  I successivi commi riguardano le seguenti ipotesi di scioglimento dell'unione civile, che riprendono gran parte della normativa relativa al divorzio (legge n. 898 del 1970): per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22); nella gran parte delle ipotesi in cui può essere chiesto il divorzio da uno dei coniugi (articolo 3, n. 1 e n. 2, lettere a), c), d) ed e) della legge n. 898 del 1970) (comma 23); per volontà dei partner manifestata davanti all'ufficiale di stato civile; in tal caso, la domanda di scioglimento va proposta decorsi tre mesi dalla data in cui tale volontà è manifestata (comma 24); a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti (comma 26).
  Il comma 25 estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio (si segnala l'obbligo di una delle parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento a favore dell'altra qualora quest'ultima non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive).
  Recependo il dictum della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2014), il comma 27 prevede una ipotesi di unione civile derivante dal matrimonio; se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non farne cessare gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.
  I commi da 28 a 31 prevedono una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: adeguamento alla disciplina del provvedimento in esame delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; modifica e riordino Pag. 149delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento del provvedimento in esame con le disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
  I commi 32 e 33 modificano gli articoli 86 e 124 del codice civile, equiparando il vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello derivante dal matrimonio. Il comma 32 modifica l'articolo 86 (libertà di stato), inserendo fra le cause di invalidità del matrimonio anche la sussistenza di una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso. Il comma 33 prevede, di conseguenza, l'impugnabilità in ogni tempo da parte del coniuge della precedente unione civile contratta dall'altro coniuge.
  Il comma 34 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina transitoria necessaria all'adeguamento della tenuta dei registri di stato civile fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia.
  Il comma 35 prevede, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (ovvero i commi da 1 a 34) decorra dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  I commi da 66 a 69 disciplinano la copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili.
  La seconda parte del provvedimento è dedicata alla disciplina della convivenza di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.
  Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
  Il comma 37 richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989).
  Il comma 38 estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all'ordinamento penitenziario.
  Il comma 39 riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto attualmente per i coniugi e i familiari.
  I commi 40 e 41 riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare (in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone) il partner come rappresentante, con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie.
  I commi da 42 a 45 riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione.
  In particolare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il comma 42 riconosce al convivente di fatto superstite il diritto di abitazione per 2 anni (che diventano 3 anni in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a 2 anni, e comunque fino ad un massimo di 5 anni. In base al comma 43, il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Il comma 44 riguarda invece la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, prevedendo tale facoltà per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Il comma 45 dispone in ordine all'inserimento Pag. 150nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse.
  Il comma 46 introduce nel codice civile l'articolo 230-ter per disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa. La nuova disposizione riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
  I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, facoltà già in parte previste dalla normativa vigente.
  Il comma 49 equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito.
  I commi da 50 a 63 disciplinano il contratto di convivenza, che costituisce un accordo attraverso il quale i conviventi possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali, che deve avere determinate caratteristiche formali.
  Il comma 64 modifica la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi il nuovo articolo 30-bis in materia di contratti di convivenza. La nuova disposizione prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza. La disposizione fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.
  Il comma 65 disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti. Il diritto del convivente a ricevere dall'altro gli alimenti deve essere affermato da un giudice in presenza dei seguenti presupposti (mutuati dall'articolo 438 del codice civile): il convivente versa in stato di bisogno; il convivente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. La durata dell'obbligo alimentare, determinato dal giudice, è proporzionato alla durata della convivenza; la misura degli alimenti è quella prevista dal codice civile. La riforma antepone l'obbligo alimentare dell'ex-convivente a quello che grava sui fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento si compone di 90 articoli.
  Esaminando in sintesi il contenuto del testo, osserva che il titolo I reca disposizioni introduttive. Il capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia. Il capo II definisce (articolo 2) come ambito di applicazione del provvedimento le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, Pag. 151sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti. L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico.
  Il titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini. Il capo I disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo. Il capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche. Il capo III è relativo alla commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione (articoli 23-24). Il titolo III si riferisce alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010, salvo per alcuni aggiustamenti contenuti al capo I. Il capo II riguarda la protezione nell'Unione europea e disciplina la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Il capo III disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni. Il capo IV disciplina la composizione e le funzioni del comitato nazionale dei vini DOP e IGP. Il capo V regola i consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette. Il capo VI disciplina i concorsi enologici.
  Il titolo IV riguarda l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità. In particolare, l'articolo 43 disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto.
  Il titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti.
  Il titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli. Il capo I disciplina gli adempimenti amministrativi. Il capo II è dedicato ai controlli e alla vigilanza. Il capo III concerne la tutela del made in Italy ed è composto del solo articolo 68, secondo il quale l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.
  Il titolo VII riguarda il sistema sanzionatorio. L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. L'articolo 86-bis disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le «strade del vino».
  Il titolo VIII reca infine le norme transitorie e finali.
  Presenta ed illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 2).

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) richiede che le condizioni formulate nel parere siano rafforzate nel senso di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-regioni ai fini dell'emanazione dei decreti ministeriali.

  La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD) sottolinea che la finalità del provvedimento è quella di pervenire ad un'uniformità di disciplina per superare la frammentazione che attualmente caratterizza la normativa nel settore agricolo, frammentazione Pag. 152che costituisce un ostacolo all'internazionalizzazione delle imprese del settore. Non reputa dunque necessaria la previsione dell'intesa.

  Il deputato Mauro PILI (MISTO) concorda sulla proposta del collega Ribaudo di inserire l'intesa con la Conferenza Stato-regioni nelle condizioni formulate.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ritiene che le condizioni possano essere sviluppate nel senso di precisare le modalità del coinvolgimento delle regioni nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, non concorda sull'integrazione delle condizioni con la previsione dell'intesa, sottolineando come debba essere assicurata una disciplina uniforme di base, nell'ambito delle quale le regioni possono successivamente declinare le proprio normative, adeguandole alle specificità di ciascuna.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) richiama i rischi che corre il comparto agricolo del Paese, ricordando il recente accordo tra Unione europea e Stati Uniti che muove nel senso del superamento delle indicazioni geografiche tipiche.

  Il deputato Mauro PILI (MISTO) ribadisce la propria proposta di introdurre l'intesa e richiede altresì l'inserimento di una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DES-CD) concorda con la proposta del collega Pili.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, rileva che l'inserimento di un riferimento al rispetto degli statuti speciali risulta superfluo, in quanto la legislazione ordinaria non può intaccare le competenze riconosciute alle regioni ed alle province autonome dagli statuti medesimi.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone nuovamente di precisare le modalità del coinvolgimento delle regioni nel procedimento di emanazione dei decreti ministeriali e si dichiara favorevole all'inserimento di una condizione volta alla salvaguardia delle competenze riconosciute dagli statuti alle regioni ad autonomia speciale ed alle province autonome.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, ribadisce la propria contrarietà ad inserire un riferimento agli statuti speciali.

  La senatrice Pamela Giacoma ORRÙ (PD) si associa alle considerazioni della relatrice.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ricorda come il provvedimento sia riconducibile ad una pluralità di materie, attribuite alla competenza legislativa regionale, statale e concorrente e come sia dunque necessario individuare la formula in cui si sviluppa il principio di leale collaborazione, anche al fine di prevenire il contenzioso costituzionale. Propone dunque di integrare le due condizioni contenute nella proposta di parere con la previsione che l'adeguato coinvolgimento delle regioni avvenga «nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni» e «nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali». Propone altresì di inserire un'ulteriore condizione in base alla quale «le disposizioni della legge si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) esprime il proprio voto contrario al parere, ove riformulato con una condizione relativa alle regioni ad autonomia speciale.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ricorda che le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura Pag. 153e sottolinea come l'introduzione di una clausola di salvaguardia sia volta a superare incertezze interpretative in ordine all'applicazione della legge in tali regioni, anche al fine di evitare l'insorgere di contenzioso a livello costituzionale.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, riformula le due condizioni già inserite nel parere nel senso indicato dal presidente D'Alia ed integra il parere con un'osservazione volta all'inserimento della clausola di salvaguardia per le regioni ad autonomia speciale.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata nel corso della discussione (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 8.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze», il cui termine era fissato all'11 maggio 2016.
  Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine all'11 novembre 2016.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

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