CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2016
636.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 96

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 12.40.

Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato.
C. 2039-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 2, nonché degli emendamenti 2.300, 2.301, 3.300, 3.301, 4.300, 6.300, 6.301, 6.302, 8.300 e 10.300 delle Commissioni.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, evidenzia che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 2.300, 2.301, 3.300, 3.301, 4.300, 6.300, 6.301, 6.302, 8.300 e 10.300 delle Commissioni.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   gli identici Taricco 4.18, De Rosa 4.19, Fauttilli 4.20 e Pellegrino 4.21, che, Pag. 97nel sostituire il comma 3 dell'articolo 4, prevedono, analogamente alla disposizione sostituita, un censimento comunale degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti, ma, rispetto al testo del provvedimento, non recano un'apposita clausola di invarianza finanziaria, inserita al citato comma 3 dalle Commissioni di merito a seguito del recepimento di una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso sul testo dalla Commissione bilancio;
   Ciracì 4.31, che prevede che i comuni devono destinare una parte pari ad almeno il 10 per cento del totale dei proventi dagli oneri di urbanizzazione e dalle tasse sugli immobili per incentivare azioni volte al riuso degli immobili censiti in chiave eco-sostenibile attraverso appositi regolamenti comunali. La disposizione prevede quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica senza provvedere alla relativa copertura finanziaria ma destinando agli interventi previsti una quota di introiti già scontati nei tendenziali di finanza pubblica;
   Russo 8.2, che, tra l'altro, rende obbligatoria per le regioni l'introduzione – prevista invece dal testo come mera facoltà – di misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, prevedendo inoltre, per gli interventi destinati alla medesima finalità, l'esonero dalla corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione. Tali disposizioni appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di corrispondente copertura finanziaria;
   Grimoldi 8.6, che prevede che, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con apposito decreto ministeriale siano individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. A tal fine è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo si segnala che la proposta emendativa sembra determinare una dequalificazione della spesa, dal momento che provvede alla copertura di spesa corrente con una riduzione di fondi di conto capitale;
   Ciracì 8.7, che prevede che, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con apposito decreto ministeriale sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Tuttavia la proposta emendativa non provvede alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Borghi 8.10 e 8.11, che, sostituendo l'articolo 16, comma 10, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, seppur con differenti formulazioni, sono volte ad introdurre un obbligo per i comuni di deliberare, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, costi di costruzione inferiori a quelli previsti per le nuove costruzioni, laddove la normativa vigente prevede in tal senso una mera facoltà, e pertanto, nonostante la clausola di invarianza prevista, appaiono suscettibili di determinare minori entrate per i medesimi comuni. Rileva peraltro che il contenuto di tali proposte emendative coincide sostanzialmente con quello di una disposizione presente inizialmente, al comma 3 dell'articolo Pag. 985, nel testo predisposto dalle Commissioni di merito in sede referente, soppresso dalle medesime Commissioni per recepire una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Zaccagnini 3.01, che prevede, tra l'altro, che i comuni favoriscono l'impiego dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per i comuni di attuare la proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Mannino 4.29, che prevede l'istituzione della banca dati dei titoli abilitativi nella quale confluiscono tutte le informazioni ed i dati relativi ai titoli stessi, nonché la «Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio», provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria, sia sul piano della eventuale dequalificazione della spesa sia perché la proposta emendativa provvede alla quantificazione e copertura dell'onere per il solo 2016, mentre la gestione delle istituende banche dati potrebbe determinare oneri a regime;
   Russo 4.01, che dispone, tra l'altro, che la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità – non meglio precisate – progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Russo 5.26, la quale prevede che – al fine di consentire l'immediata attivazione della sostituzione degli edifici esistenti laddove intervengano forme di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate –, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente, tra l'altro, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico ed è ammessa la monetizzazione degli standard secondo le disposizioni regionali, qualora l'intervento comporti la loro realizzazione e venga dimostrata l'impossibilità di reperire aree idonee. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   gli identici emendamenti Senaldi 5.32, Matarrese 5.33 e Vignali 5.34, i quali prevedono, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, ma diversa sagoma, dell'immobile preesistente, tra l'altro, che gli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo nel caso in cui vi sia aumento del carico urbanistico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Pellegrino 6.20, che prevede, tra l'altro, che, prima di concedere l'autorizzazione ad interventi edilizi diversi dal restauro conservativo, i comuni provvedano ad individuare gli edifici di pregio storico, artistico, ambientale, e comunque complessi e singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione, che abbiano i Pag. 99caratteri tipologici dell'edilizia rurale, anche se non di particolare pregio architettonico, ma rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per i comuni di attuare la proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Sarro 7.7, che prevede che i comuni pubblichino nei propri siti web istituzionali l'elenco dei terreni vincolati con indicazione del termine di durata del regime vincolistico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per i comuni di attuare la proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Pellegrino 8.4, che prevede che le incentivazioni, anche di natura fiscale, da parte delle regioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché i finanziamenti regionali ai comuni per gli interventi di rigenerazione urbana, bonifica dei siti contaminati, insediamento di attività di agricoltura urbana, ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o inutilizzati, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla coerenza della disposizione in esame con la normativa contabile vigente;
   Zaccagnini 8.5, che prevede che le regioni e i comuni possono prevedere l'assegnazione, attraverso bandi pubblici, di patrimonio edilizio pubblico inutilizzato, ad apposite «cooperative di autorecupero», al fine di alleviare l'emergenza abitativa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Mariani 8.8, che consente, per gli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico, la demolizione e ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, con prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione, precisando che tali interventi non sono considerati interventi di nuova costruzione e sono, pertanto, esonerati dal pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Borghi 8.9, la quale, sostituendo l'articolo 16, comma 10, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è volta a prevedere che negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente i comuni provvedono a modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia, assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità di assicurare l'invarianza finanziaria a seguito della predetta modulazione dei costi di costruzione da parte dei comuni;
   Parisi 8.12, che prevede che al fine di incentivare il riutilizzo degli immobili esistenti e limitare il consumo di suolo, il mutamento di destinazione d'uso è esente dal pagamento di oneri quando preveda il riutilizzo dell'immobile per una destinazione cui il bene sia già stato regolarmente adibito in passato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   De Rosa 8.13, che prevede che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvopastorali, nonché di eliminazione della sdemanializzazione Pag. 100di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel comune di competenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Mannino 10.9, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a euro 50.000.000, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori, provvedendo al relativo onere per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Mannino 10.01, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisponga un piano straordinario di verifica delle istanze di sanatoria della durata di 4 anni, disponendo che per l'attuazione di tale piano i comuni si avvalgono delle risorse del Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'utilizzazione delle risorse del predetto Fondo di rotazione per l'attuazione dell'intervento previsto dalla proposta emendativa.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente indicate dal relatore. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Mauro GUERRA (PD), intervenendo in merito all'emendamento Borghi 8.9, osserva che la facoltà concessa ai comuni di modulare la determinazione dei costi di costruzione in modo da garantire un regime di favore per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dovendo essere esercitata in modo da garantire l'invarianza del gettito, non dovrebbe determinare effetti sulla finanza pubblica, giacché a fronte di sgravi per interventi di ristrutturazione dovranno essere corrispondentemente previsti costi superiori per le nuove costruzioni.

  Maino MARCHI (PD), ribadendo quanto già evidenziato dal collega Guerra, sottolinea inoltre come la previsione di un regime di favore per le operazioni di ristrutturazione rispetto alle nuove costruzioni sia perfettamente in linea con le finalità della legge, volta a ridurre il consumo del suolo.
  Aggiunge inoltre che anche l'emendamento Mariani 8.8 appare diretto a perseguire analoga finalità, prevedendo che non siano considerati interventi di nuova costruzione, con conseguente esonero dal pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, la demolizione di edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico, e la ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di edifici di pari volumetria e superficie utile, con prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione. Rileva peraltro che tale emendamento, a differenza dell'emendamento Borghi 8.9, è privo di idonea clausola di invarianza finanziaria. Ritiene pertanto che sarebbe opportuno individuare, da parte delle Commissioni di merito, una formulazione che, fatto salvo il contenuto sostanziale dell'intervento normativo, superi le criticità finanziarie della proposta emendativa.

Pag. 101

  Francesco BOCCIA, presidente, segnala che l'emendamento Borghi 8.9 potrebbe presentare criticità dal punto di vista della ripartizione di competenze tra comuni e regioni in materia di determinazione degli oneri urbanistici.

  Il Viceministro Luigi CASERO, ad un più attento esame, ritiene di poter esprimere nulla osta sull'emendamento Borghi 8.9, in quanto contiene una clausola di neutralità finanziaria che garantisce un'invarianza di gettito relativa ai costi di costruzione. Tuttavia, nel merito, concorda con quanto rilevato dal presidente Boccia sull'incidenza sulla ripartizione di competenze tra comuni e regioni in materia di determinazione degli oneri urbanistici.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2039 Governo e abb.-A, recante Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato, contenuti nel fascicolo n. 2, nonché gli emendamenti 2.300, 2.301, 3.300, 3.301, 4.300, 6.300, 6.301, 6.302, 8.300 e 10.300 delle Commissioni;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime

PARERE CONTRARIO
   sugli emendamenti 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.29, 4.31, 5.26, 5.32, 5.33, 5.34, 6.20, 7.7, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 e 10.9, e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 4.01 e 10.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.
C. 3285-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 marzo 2016. In tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Segnala che nella seduta del 30 marzo scorso, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo una sola modifica con la quale è stata recepita la predetta condizione.
  Avverte quindi che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Pag. 102

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 3511-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 23 marzo 2016. In tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Evidenzia che nella seduta del 30 marzo scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo due sole modifiche con le quali sono state recepite le predette condizioni.
  Avverte che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, comunica quindi che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente il solo articolo aggiuntivo Spadoni 3.01, che non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere nulla osta su tale proposta emendativa.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.
C. 3530-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

   Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rammenta che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 aprile 2016. In tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.Pag. 103
  Fa presente che nella medesima data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo una sola modifica con la quale è stata recepita la predetta condizione.
  Avverte che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 20.10.

Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato.
C. 2039-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia il riesame dell'emendamento 8.8 e l'esame del subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni riferiti al provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni è volto a sostituire il comma 5 dell'emendamento Mariani 8.8, al fine di prevedere che le regioni, nella determinazione della quota del costo di costruzione e nella definizione delle tabelle parametriche per stabilire l'incidenza degli oneri di urbanizzazione possono prevedere valori tali da garantire un regime di favore per gli interventi – relativi agli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico – di demolizione e ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, con prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione, assicurando comunque che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare minori entrate per la finanza pubblica.
  Evidenzia quindi che tale subemendamento sembrerebbe superare le criticità della precedente formulazione del comma 5 dell'emendamento 8.8, che invece, prevedendo che tali interventi non fossero considerati interventi di nuova costruzione e fossero, pertanto, esonerati dal pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, era suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Pertanto ritiene di poter revocare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Mariani 8.8, al fine di esprimere un parere favorevole sul medesimo emendamento, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.8.8.1. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che le Regioni, nella determinazione della quota del costo di costruzione e nella definizione delle tabelle parametriche per stabilire l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, possono prevedere valori che garantiscano un regime di favore per gli interventi previsti dal subemendamento in esame, assicurandone l'invarianza Pag. 104per la finanza pubblica. Ciò premesso concorda con la proposta di esprimere parere favorevole sull'emendamento Mariani 8.8, a condizione che sia approvato il subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   riesaminato l'emendamento 8.8 ed esaminato il subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni al progetto di legge C. 2039 Governo e abb.-A, recante Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE
   sull'emendamento 8.8 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.8.8.1 delle Commissioni.

  Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nell'odierna seduta antimeridiana relativamente all'emendamento 8.8».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 20.15.