CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 aprile 2016
633.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 101

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE, indi del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Albert LANIECE, presidente, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione l'onorevole Gessica Rostellato, in sostituzione dell'onorevole Elisa Simoni, dimissionaria.

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo.
S. 2287 Governo.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 7a (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.
  Il Relatore sottintende che il disegno di legge si compone di 38 articoli, suddivisi in quattro titoli. Il Titolo I (rubricato Disposizioni generali) comprende gli articoli 1 e 2. L'articolo 1, al comma 1, si asserisce che la Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove e sostiene: il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale; lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse componenti e discipline, Pag. 102quale fondamentale mezzo di espressione artistica e di diffusione dell'arte musicale, teatrale e coreutica e di educazione musicale della collettività.
  Al comma 2 si afferma che, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il disegno di legge in esame detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
  Al comma 3 si asserisce che il disegno di legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione – anche attraverso il conferimento di apposite deleghe legislative al Governo – della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché della normativa del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, del teatro di prosa, della danza, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.
  Gli attori delle politiche culturali sono lo Stato e le regioni, che operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali – che comprendono lo spettacolo e le attività cinematografiche (come dichiarato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 255 del 2004 e 285 del 2005) – è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). La Corte ha, peraltro, evidenziato (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni».
  L'articolo 2 reca un elenco delle definizioni rilevanti ai fini della disciplina oggetto del disegno di legge in esame.
  Secondo la relazione illustrativa, nell'articolo in esame viene effettuata una revisione delle definizioni contenute nel decreto legislativo n. 28 del 2004 (»Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), «attualizzandole alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione operato dal presente disegno di legge, che prevede una estensione regolatoria anche al settore dell'audiovisivo. L'intervento risponde anche all'esigenza di aggiornare tali definizioni in considerazione delle significative trasformazioni tecnologiche che hanno coinvolto profondamente sia il settore cinematografico che, più in generale, il vasto mondo dell'audiovisivo, nel corso degli ultimi dieci anni».
  Il Titolo II (rubricato Cinema e audiovisivo), a sua volta ripartito in 6 Capi, comprende gli articoli da 3 a 33.
  Il Capo I è costituito dagli articoli da 3 a 8. L'articolo 3 enuncia i principi cui deve ispirarsi l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo (tra i quali la garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva; la promozione del consolidamento dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori, anche tramite strumenti di sostegno finanziario; la promozione delle coproduzioni internazionali e della circolazione e distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero).
  L'articolo 4, al comma 1, afferma il principio per cui, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, Pag. 103concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.
  Il comma 2 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo regionale, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.
  Al comma 3 si asserisce che lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle commissioni di promozione del cinema, cosiddette «Film Commission», previste dagli ordinamenti regionali nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello internazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 4 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le commissioni di promozione del cinema di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio, sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale, sostengono le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, sostengono la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, promuovono attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.
  Il comma 5 dispone che alle commissioni di promozione del cinema di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 6 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.
  L'articolo 5 definisce i parametri in base ai quali è attribuita la nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive. Vi si prevede, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano definite le disposizioni applicative dell'articolo stesso, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei predetti parametri. Con tale decreto, da adottare sentita la Sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione. Si rammenta che la Consulta per lo spettacolo è un organo consultivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che si occupa dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche di settore, nonché di predisporre indirizzi e criteri generali riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche in questo campo.
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale.
  L'articolo 7 prevede che, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal disegno di legge in esame, le imprese di Pag. 104produzione, ad ultimazione dell'opera, ne depositino una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale.
  L'articolo 8, nel recare disposizioni in materia di valorizzazione delle sale cinematografiche, prevede: al comma 2, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducano, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche, delle sale teatrali e delle librerie storiche dichiarate di interesse culturale particolarmente importante. A tal fine è definita, in sede di Conferenza unificata, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono al conseguimento delle finalità di cui all'articolo in esame. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è previsto che sono, tra l'altro, beni culturali – quando sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 13, la dichiarazione dell'interesse culturale – le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
  Il comma 3 stabilisce che nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 del disegno di legge in esame, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione volti, tra l'altro, ad armonizzarne l'architettura con gli organismi edilizi esistenti.
  Il Capo II del Titolo II, costituito dal solo articolo 9, delinea le funzioni assegnate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, volte alla promozione ed al coordinamento delle iniziative in materia di sviluppo della produzione, distribuzione, promozione e diffusione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.
  Il Capo III del Titolo II è suddiviso in Sezioni. La Sezione I (articoli 10-12) è dedicata alle finalità dell'intervento statale e agli strumenti finanziari. Vi si prevede che lo Stato contribuisca al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali ed internazionali (articolo 10). Viene, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dall'anno 2017, il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo», destinato a finanziare gli interventi previsti dalle successive sezioni del capo III, nonché il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovi-sivo, di cui ai successivi articoli 26 e 27.
  In particolare, la Sezione II, costituita degli articoli da 13 e 20, è dedicata agli incentivi e agevolazioni fiscali al settore attraverso lo strumento del credito d'imposta.
  Le Sezioni III, IV e V dispongono l'erogazione di contributi alle imprese e alle opere del settore cinematografico e audiovisivo, distinguendo tre categorie di contributi: automatici, erogati sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti (di cui alla Sezione III, costituita dagli articoli 21-23); selettivi, per l'erogazione dei quali sono individuati, in particolare, quali elementi di valutazione, la qualità artistica o il valore culturale dell'opera, ed è prevista, in ogni caso, la valutazione da parte di una commissione di esperti (Sezione IV, Pag. 105articolo 24); infine contributi destinati alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva (Sezione V, costituita dal solo articolo 25). In relazione a tali ultimi contributi promozionali, potranno presentare richiesta di erogazione enti sia pubblici che privati, quali università, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria.
  Il comma 3 dell'articolo 25 pone a carico del Mibact, a valere sul richiamato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, anche una serie di oneri relativi all'Istituto Luce Cinecittà srl, alla Fondazione La Biennale di Venezia e alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.
  Il Capo IV del Titolo II, costituito dagli articoli 26, 27 e 28, delinea piani straordinari di interventi nel settore e misure per il suo rilancio. Tali piani riguardano: il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali in vista sia della loro diffusione sia della loro omogenea distribuzione sul territorio nazionale (articolo 26). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, saranno impartite disposizioni applicative, volte a definire i soggetti beneficiari dei contributi inerenti al predetto Piano e i limiti massimi della portata dell'aiuto. Il decreto darà la priorità, nella concessione dei contributi, a quelle sale che, oltre alla fruizione di opere cinematografiche e audiovisive, garantiscano lo svolgimento – anche con il coinvolgimento degli enti locali – di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi di altro genere, i quali concorrano alla sostenibilità economica della struttura ovvero abbiano valenza sociale e culturale nelle rispettive zone di insediamento; la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 27); il pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, tutelando la concorrenza e contrastando i fenomeni che la distorcono (articolo 28).
  Il Capo V del Titolo II, che comprende gli articoli da 29 a 32, contiene deleghe al Governo, nei seguenti ambiti: all'articolo 29, la revisione delle modalità di tenuta del pubblico registro cinematografico, attualmente disciplinato dall'articolo 103 della legge n. 633 del 1941, come modificato nel corso del tempo, da ultimo con l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010. Tale revisione comporterà il passaggio della gestione del registro dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori) al Mibact; all'articolo 30, la riforma del sistema della revisione cinematografica e audiovisiva, con particolare riguardo al mutamento delle procedure vigenti in materia di tutela dei minori; all'articolo 31, la promozione delle opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.
  L'articolo 32, concernente le procedure di adozione dei decreti legislativi, prevede l'acquisizione dei pareri sui relativi schemi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il Capo VI, costituito dal solo articolo 33, attribuisce l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle nuove disposizioni al Mibact, e prevede sanzioni per le eventuali violazioni delle disposizioni stesse.
  Il Titolo III (rubricato Spettacolo dal vivo) consta del solo articolo 34, recante delega al Governo per il riordino della normativa vigente nelle seguenti materie: attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, con l'obiettivo, tra l'altro, di consolidare il percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013; teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi. Si prospetta la possibilità di redigere un unico «codice dello spettacolo», con lo scopo di conferire un assetto organico e razionale al settore, informato ai principi Pag. 106della semplificazione amministrativa e della razionalizzazione delle spese, al fine di migliorare la qualità artistica e culturale delle attività e la possibilità di fruizione da parte del pubblico.
  Il Titolo IV (rubricato Disposizioni transitorie e finali) è costituito dagli articoli da 35 a 38.
  L'articolo 35 quantifica gli oneri derivanti dal disegno di legge in esame e precisa le relative fonti di copertura.
  Per quanto concerne l'articolo 36, si segnala l'espressa abrogazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la disciplina in materia di attività cinematografiche.
  L'entrata in vigore della legge è fissata al 1o gennaio 2017, ad eccezione degli articoli che si riferiscono alle deleghe per l'emanazione di decreti legislativi, alla vigilanza e alle sanzioni, i quali entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (articolo 38).
  Il Relatore propone conclusivamente di esprimere sul provvedimento un parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), sottoponendo alla Commissione di merito la valutazione della possibilità: di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato regioni piuttosto che il parere della Conferenza stessa laddove risulta più penetrante il coinvolgimento delle regioni; di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata anziché della Conferenza Stato regioni nei casi in cui le disposizioni incidano sulle competenze amministrative degli enti locali; di valutare le proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e dall'ANCI e recepite nel parere della Conferenza unificata.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.20.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione di rappresentanti di Anci, Upi e Uncem.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Matteo RICCI, vicepresidente dell'Anci, Giuseppe RINALDI, presidente dell'Upi Lazio, e Enrico BORGHI, presidente dell'Uncem, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi il presidente Gianpiero D'ALIA.

  Matteo RICCI, vicepresidente dell'Anci, Giuseppe RINALDI, presidente dell'Upi Lazio e Veronica NICOTRA, segretario generale dell'Anci, forniscono ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia i rappresentanti di Anci, Upi e Uncem per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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