CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2016
632.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 63

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 27 aprile 2016.

Audizione del Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di Finanza, generale Stefano Screpanti, sulle tematiche relative ai servizi di money transfer.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.55.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante dagli emendamenti Pag. 64approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
  Segnala innanzitutto come il provvedimento rechi la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, raccolta prevalentemente in tre provvedimenti: la legge n. 82 del 2006, il decreto legislativo n. 61 del 2010 e il decreto legislativo n. 260 del 2000.
  In molti casi si tratta di una sistemazione della normativa attraverso la ridistribuzione della stessa tra i diversi Titoli nei quali è articolato il provvedimento. In altri casi viene modificata la normativa di riferimento in modo da aggiornarla con le novità da ultimo introdotte, con specifico riferimento al regolamento (UE) n.1308/2013; in altri casi ancora vengono introdotte talune sostanziali novità, in particolare attraverso una serie di misure di semplificazione in favore degli operatori.
  Passando al contenuto del provvedimento, esso si compone di 89 articoli, raggruppati in 8 titoli.
  Illustra il titolo I, costituito dagli articoli da 1 a 3, il quale è dedicato alle disposizioni introduttive e reca le disposizioni generali.
  In particolare, fa presente come l'articolo 1 stabilisca che la Repubblica salvaguarda, per la loro specificità e il loro valore in termini di sostenibilità sociale, economica, ambientale e culturale, il vino, prodotto della vite, e i territori viticoli, quali parte del patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico italiano, nonché frutto di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni.
  L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che esso è costituito dalle norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli ed il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli, nonché, dalle norme nazionali per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino e per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine.
  L'articolo 3 reca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento.
  Passa quindi a illustrare il titolo II, costituito dagli articoli da 4 a 22, il quale contiene le disposizioni relative alle norme di produzione e commercializzazione dei prodotti vinicoli, richiamando, all'articolo 4, le disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nella presente legge e nei relativi decreti attuativi.
  L'articolo 5 prevede quali varietà possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII, parte II, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, mentre l'articolo 6 reca la definizione di «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico», stabilendo al comma 1 che per esso si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale e prevedendo, al comma 2, che l'uso del «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC e a IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.
  L'articolo 7 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce e disciplina uno schedario viticolo, gestito dalle Regioni, contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, al quale ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta.
  Gli articoli da 8 a 22 (che costituiscono il Capo II del titolo II del provvedimento) recano la regolamentazione dell'attività di produzione dei prodotti del settore vitivinicolo e delle pratiche enologiche, in relazione a diversi ambiti.
  In tale contesto, per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala, nel testo dell'articolo 8, Pag. 65che regola gli aspetti concernenti la planimetria dei locali per la produzione o detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, il comma 2, il quale prevede che i titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono la predetta planimetria all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e il comma 5, ai sensi del quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi le planimetrie presentate all'Agenzia stessa e le relative variazioni.
  Inoltre le altre disposizioni del Capo II riguardano: la determinazione del periodo vendemmiale o delle fermentazioni e l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico, di competenza delle regioni (articolo 9); la definizione e alla determinazione delle caratteristiche di determinati prodotti, quali il «mosto cotto», «filtrato dolce», il «mosto muto» e l’«enocianina» (articolo 10); la produzione del mosto cotto (articolo 11); la detenzione di vinacce (articolo 12); l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti, e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale competente (articolo 13); l'individuazione delle sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili (articolo 14). In tale ambito, l'articolo 15, a parziale deroga dell'articolo 14, consente la detenzione ed il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:
   a) bevande spiritose di cui agli Allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008;
   b) prodotti vitivinicoli aromatizzati;
   c) succhi di frutta e nettari di frutta, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
   d) le altre bevande alcoliche ed analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
   e) aceti.

  Esso prevede inoltre, al comma 2, che la detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale potrà definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.
  In base all'articolo 16, i mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa denuncia al competente ufficio territoriale.
  L'articolo 17 disciplina la detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica di argo, di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti, subordinandola ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.
  L'articolo 18 stabilisce le modalità di elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea.
  L'articolo 19 prevede che le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno Pag. 662007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Illustra quindi l'articolo 20, ai sensi del quale è consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici, e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea. In tale contesto, l'articolo 21 regolamenta il divieto di detenzione e vendita, nonché di impiego in enologia, di prodotti chimici negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi.
  L'articolo 20 rinvia alle disposizioni della normativa UE e alle disposizioni nazionali richiamate nell'intervento legislativo per quanto riguarda l'uso come pratica enologica di pezzi di legno di quercia.
  Gli articoli 23 e 24 intervengono in materia di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, disciplinando la detenzione di tali prodotti a scopo di commercio e il divieto di vendita e di somministrazione dei mosti e dei vini i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non siano compresi nei limiti stabiliti con decreto ministeriale, ovvero che risultino alterati all'analisi organolettica o chimica o microbiologica, o che contengano determinate sostanze in quantità superiori ai limiti individuati.
  Passa quindi a illustrare il titolo III, costituito dagli articoli da 25 a 41, il quale reca le norme relative alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali.
  In tale ambito, l'articolo 25 stabilisce, al comma 1, che le definizioni di «denominazione di origine» e di indicazione geografica» dei prodotti vitivinicoli sono quelle stabilite dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013, mentre, al comma 2, prevede che le DOP e le IGP, per le quali è assicurata la protezione ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dal provvedimento.
  L'articolo 26 disciplina l'utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, mentre l'articolo 27 reca la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, stabilendo, al comma 4, che le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al medesimo articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.
  L'articolo 28 disciplina l'indicazione degli ambiti territoriali relativi alle zone di produzione delle denominazioni di origine e del loro utilizzo nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli.
  L'articolo 29 prevede la possibilità della coesistenza, nell'ambito di un medesimo territorio viticolo, di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (DOCG e/o DOC) le quali facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.
  L'articolo 30 disciplina l'utilizzo e l'indicazione delle specificazioni, delle menzioni, dei vitigni e delle annata di produzione, mentre l'articolo 31 reca la disciplina della procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, stabilendo, al comma 1, che il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal regolamento Pag. 67(UE) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione UE. In base al comma 2, la procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Gli articoli 32 e 33 prevedono, rispettivamente, i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e i casi di cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
  L'articolo 34 indica gli elementi che devono essere stabiliti nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura prevista nel decreto di cui all'articolo 31, comma 2, mentre l'articolo 35 prevede che, per la modifica dei disciplinari DOP e IGP, si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dal decreto di cui all'articolo 31, comma 2.
  L'articolo 36 disciplina le modalità per la rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini con denominazione di origine e indicazione geografica da parte dei produttori interessati.
  L'articolo 37 contiene disposizioni relative alle riclassificazioni, declassamenti e tagli, stabilendo in particolare, al comma 1, che è consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale.
  In tale ambito il comma 2 prevede che è consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori e disciplina i casi in cui è consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT.
  L'articolo 38 interviene in materia di gestione delle produzioni.
  L'articolo 39 disciplina il comitato nazionale vini DOP ed IGP, prevedendo che esso è organo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.
  L'articolo 40 prevede che, per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela, costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione, il quale ha funzioni di: proposta della disciplina regolamentare e di svolgimento di compiti consultivi relativi al prodotto interessato, di attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione dei prodotti; tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché attività di vigilanza nei confronti dei soli associati.
  L'articolo 41 prevede la possibilità di partecipazione a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al rilascio di distinzioni da parte di vini DOP e IGP, nonché da parte dei vini spumanti di qualità.
  Il titolo IV, di cui fanno parte gli articoli da 42 a 47, interviene in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti.
  In tale ambito, gli articoli 42 e 43 disciplinano, rispettivamente, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, e l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni Pag. 68tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP.
  L'articolo 44 reca disposizioni per l'utilizzo in etichettatura dei nomi di due o più varietà di vite per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
  L'articolo 45 disciplina il sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri, mentre l'articolo 46 contiene le definizioni e indica le caratteristiche e le modalità di utilizzo di recipienti particolari per i prodotti vitivinicoli; l'articolo 47, relativo alle caratteristiche dei recipienti e del contrassegno per i vini DOP e IGP, stabilisce colore, forma, tipologia, capacità materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine, come stabilite dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 42, comma 1, del provvedimento.
  Illustra quindi il titolo V, il quale contiene gli articoli da 48 a 56 e reca la disciplina degli aceti. In particolare, si stabiliscono: le norme relative alla loro denominazione (articolo 48); la regolamentazione relativa alla detenzione, alla produzione e all'imbottigliamento da parte degli acetifici e dei depositi di aceto (articolo 49); i casi di divieto di produzione, trasporto e commercio di aceti (articolo 50); le pratiche e i trattamenti consentiti nella produzione di aceti (articolo 51); la tecnica di macerazione per l'aggiunta agli aceti di sostanze aromatizzanti o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore per la preparazione di aceti aromatizzati (articolo 52); le modalità di tenuta del registro di carico e scarico da parte degli stabilimenti di produzione, e di quelli di imbottigliamento dell'aceto (articolo 53); le regole per l'immissione in commercio, l'utilizzo delle DOP e IGP nella denominazione di vendita degli aceti di vino e il trasporto di sidri, mosti e aceti (articoli 54, 55 e 56).
  Il titolo VI, che comprende gli articoli da 57 a 68, disciplina gli adempimenti amministrativi e i controlli sui prodotti. In particolare, l'articolo 57 prevede gli adempimenti in materia di dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo, mentre l'articolo 58, intervenendo in materia di coordinamento degli adempimenti amministrativi, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità preposta al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli.
  Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 59, contenente la disciplina del deposito fiscale e della circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione europea.
  In particolare, precisa che il comma 1 prevede che i produttori di vino che non effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea sono dispensati, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, dagli obblighi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale disciplina il regime del deposito fiscale di impianti per il deposito e la lavorazione di alcole e bevande alcoliche, anche se producono un quantitativo annuo superiore al limite di 1.000 ettolitri di vino all'anno, di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 504.
  In merito ricorda che il regime del deposito fiscale, definito in linea generale dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 504, prevede che la fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa e in sospensione di imposta sono effettuate in tale regime.
  Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza.
  In tale contesto il depositario è tenuto:
   a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti (nonché salve le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e quelle ditte affidabili e di notoria solvibilità che l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di esonerare), a prestare cauzione nella misura del 10 per Pag. 69cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze;
   b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
   c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
   d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;
   e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

  I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria.
  Il comma 2 prevede che i produttori di vino titolari di deposito fiscale, finché il vino è sottoposto ad accisa con aliquota zero, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico.
  Il comma 3 stabilisce che i produttori di bevande aromatizzate a base di vino, escluse quelle alcolizzate, e di prodotti vitivinicoli aromatizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (piccoli produttori) e pertanto sono dispensati, come questo ultimi, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti negli articoli 2 (esigibilità dell'accisa), 3 (accertamento del prodotto sottoposto ad accisa, liquidazione e pagamento dell'accisa stessa), 4 (abbuoni dell'imposta per perdite, distruzione e cali dovuti a caso fortuito e forza maggiore) e 5 (regime del deposito fiscale) del medesimo decreto legislativo n. 504 e a quelli connessi alla circolazione e al controllo.
  In base al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 504.
  Il comma 5 istituisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, lo sportello unico per le esportazioni di vino, al fine di fornire assistenza alle imprese relativa anche agli adempimenti, normativi, fiscali e doganali per l'accesso ai mercati esteri, sviluppando in particolare forme di vendita diretta. Le modalità applicative sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 60 reca la regolamentazione dei registri di carico e scarico alla cui tenuta sono obbligati i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine.
  In tale ambito segnala, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, la previsione del comma 2 secondo cui il predetto obbligo di tenuto del registro di carico e scarico non si applica (oltre che alle industrie farmaceutiche, ai dettaglianti, a coloro che già possiedono il registro di carico scarico previsto nel settore vinicolo dall'articolo 57 e a coloro che somministrano al pubblico prodotti alimentari) anche i soggetti Pag. 70già siano in possesso di un registro vidimato dall'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane.
  In base all'articolo 61, per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nel provvedimento e nei decreti che saranno emanati, se del caso, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 62 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo.
  L'articolo 63 stabilisce il coordinamento e la programmazione dei controlli ispettivi, prevedendo che i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014, mentre l'articolo 64 disciplina i controlli e l'attività vigilanza sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica prevedendo che essi siano effettuati, nel corso della produzione e durante e dopo il condizionamento del vino, da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati che operano come organismi di certificazione dei prodotti.
  In particolare, in base al comma 5, gli organismi di controllo, per ottenere l'autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione, presentano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredata dai seguenti documenti:
   a) il piano di controllo, per ogni singola denominazione;
   b) il tariffario, per ogni singola denominazione;
   c) il certificato di accreditamento, se si tratta di organismo privato.

  L'autorizzazione ha durata triennale.
  Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 64, inoltre, la sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve dare evidenza di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività vigilanza da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 65 interviene in materia di analisi chimico-fisica e organolettica, prevedendo, al comma 1, che, ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo, comporta l'espletamento dell'analisi chimico-fisica ed organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalità stabilite nel medesimo articolo 65. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità per centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.
  L'articolo 66 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisca le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata e/o il nome della varietà o delle varietà di vite, mentre l'articolo 67 prevede il libero accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza negli stabilimenti e nei depositi per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze.
  In materia di tutela del made in Italy e di trasparenza delle informazioni, l'articolo 68 prevede che l'Agenzia delle Dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese, le quantità e che, nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), è prevista Pag. 71una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori.
  Passa quindi a illustrare il titolo VII, che si compone degli articoli da 69 a 86-bis e contiene le norme relative al sistema sanzionatorio.
  In tale ambito, l'articolo 69 prevede le sanzioni applicabili nei casi di violazioni in materia di potenziale vitivinicolo (cioè di violazione del divieto di impianto di vigneti con uve da vino), l'articolo 70 disciplina le violazioni in materia di vinificazione e distillazione, l'articolo 71 prevede le sanzioni amministrative applicabili nei casi di utilizzo, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, di prodotti con comprovati effetti nocivi alla salute, ovvero di addizionamento di sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale. L'articolo 72 stabilisce le sanzioni irrogabili per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina.
  L'articolo 73 prevede le altre sanzioni amministrative in caso di detenzione, produzione, fermentazione o commercio di prodotti vitivinicoli o sostanze ad essi correlate, effettuati in violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
  Nell'ambito delle sanzioni connesse a violazioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti, l'articolo 74, fatte salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica e sulle relative menzioni, contiene le sanzioni a carico di chi detiene o vende in violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, del provvedimento e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli.
  L'articolo 75 prevede sanzioni per coloro che organizzano concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 41 del provvedimento.
  L'articolo 76 interviene invece in materia di aceti, fissando le sanzioni per la violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione di tali prodotti.
  In materia di violazioni in materia di adempimenti amministrativi e controlli, l'articolo 77 stabilisce che, chiunque in violazione dell'articolo 67, ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa o impedisce il prelevamento di campioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  L'articolo 78 disciplina le sanzioni per violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri.
  L'articolo 79, nel quadro delle sanzioni previste per inadempienze commesse nell'ambito del previsto piano dei controlli, al comma 1 stabilisce che il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro.
  In base all'articolo 80, comma 1, è previsto che al soggetto il quale, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica, in solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. In base al comma 3 del medesimo articolo, i soggetti Pag. 72indicati al comma 1 che discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo della denominazione di origine o indicazione geografica controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso, sono sottoposti, in solido con la struttura di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
  Gli articoli 81 e 82 stabiliscono rispettivamente sanzioni a carico dei soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del consorzio di tutela medesimo, ovvero del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché sanzioni a carico dei Consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o a eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero svolgono attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento.
  In base all'articolo 83, comma 1, la competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dal provvedimento è attribuita all'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e, per quanto riguarda l'articolo 69, commi da 1 a 5 e comma 7, relativi a violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, alle regioni.
  Il comma 3 stabilisce che, al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, i quali affluiscono sul capitolo 3373 dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato, sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF.
  L'articolo 84 dispone che, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 70, comma 3, 71, commi 1 e 2, 72, comma 1 e 3, 73, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.
  L'articolo 85 disciplina i casi di riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 11, lettere a), b), c), d) e g), 76, comma 5, e 78, del provvedimento, nei casi di ravvedimento operoso del soggetto inadempiente.
  L'articolo 86 prevede la possibilità di costituzione in giudizio come parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni del provvedimento, per le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 33, le associazioni dei consumatori e le regioni e gli enti locali.
  L'articolo 86-bis, inserito durante l'esame presso la Commissione Agricoltura, introduce gli articoli da 3-bis a 3-quater della legge n. 268 del 1999, relativa alla disciplina delle cosiddette «strade del vino», disciplinando l'attività di somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini da parte delle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le «Strade del Vino».
  Il titolo VIII contiene le norme transitorie e finali. In particolare, l'articolo 87 dispone in materia di forma, contenuti obbligatori e modalità di presentazione di istanze, dichiarazioni e comunicazioni da inviare alla pubblica amministrazione ai sensi del provvedimento.
  L'articolo 88 stabilisce i termini per l'adozione dei decreti applicativi e le relative disposizioni transitorie, mentre l'articolo 89 dispone l'abrogazione: della legge n. 82 del 2006, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino; del decreto legislativo Pag. 73n. 61 del 2010, che disciplina la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; del decreto legislativo n. 260 del 2000, contenente disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 2014 (il quale prevede che per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza).
  Esprime quindi una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento, il quale opera, anche per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, un opportuno alleggerimento dei numerosi oneri burocratici di cui sono attualmente gravati gli operatori del settore.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.05.