CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2016
630.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 212

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4.
(Parere alla V Commissione della Camera e alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi, in sede consultiva, sul Documento di economia e finanza (DEF), che ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Il Def definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi sul versante delle Pag. 213diverse politiche pubbliche del nostro Paese. L'esame parlamentare è diretto alla condivisione, tramite l'approvazione di atti di indirizzo da parte di Camera e Senato, degli obiettivi in esso recati. Il Documento svolge inoltre una delicata e importante funzione informativa a livello nazionale, comunitario e internazionale, in grado di rendere pienamente visibili e trasparenti le scelte di policy.
  Quanto alla struttura, il DEF si compone di tre sezioni e di una serie di allegati.
  La prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità (PdS), che contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita. Nello specifico, il PdS reca gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.
  La seconda sezione, Analisi e tendenze della finanza pubblica 2016, contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo.
  La terza sezione, relativa al Programma Nazionale di Riforma (PNR), in coerenza con il Programma di Stabilità, dà conto dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività. Dà conto altresì delle priorità del Paese e delle principali riforme da attuare.
  Il rilancio della crescita e dell'occupazione rappresentano gli obiettivi contenuti nel DEF, da perseguire, in continuità con la strategia seguita negli ultimi anni, volta a conciliare misure di stabilizzazione del ciclo con l'esigenza di rientro del debito. Di qui, come rilevato anche dalla Corte dei conti nel corso dell'audizione parlamentare sul DEF, la necessità di accompagnare le riforme già avviate con interventi in grado di rimuovere rigidità che limitano l'operare degli strumenti di gestione della finanza pubblica, distorcono la destinazione delle risorse e ostacolano gli operatori economici.
  La strategia del Governo si basa, nello specifico, sui seguenti strumenti operativi: I) una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici; II) una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL; III) la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni; IV) il miglioramento del «business environment» e della capacità competitiva del sistema Italia.
  Passando allo scenario macroeconomico nazionale, il DEF 2016 evidenzia segnali di graduale ripresa dell'economia, con una previsione (nell'ambito dello scenario programmatico proposto nel DEF) di crescita del PIL pari all'1,2 per cento nel 2016, all'1,4 per cento nel 2017, all'1,5 per cento nel 2018 e all'1,4 nel 2019. Viene quindi positivamente confermata l'inversione di tendenza registrata nel 2015, primo anno di crescita (+0,8 per cento del PIL) dopo tre anni consecutivi di contrazione. Segnali importanti tanto più alla luce della fragilità del contesto internazionale, come testimonia il calo della domanda esterna registrata nel 2015, che incide negativamente sulla crescita delle economie.
  Per quanto concerne, poi, il sistema di finanza pubblica, si prevede, nell'ambito del quadro programmatico, un indebitamento netto pari al 2,3 per cento nel 2016 (inferiore di 3 punti rispetto al 2015), all'1,8 per cento nel 2017, allo 0,9 nel Pag. 2142018, sino a giungere, nel 2019, ad un'inversione di tendenza, con un avanzo pari allo 0,1 per cento del Pil. Rispetto al Documento di Economia e Finanza 2015, si determina uno slittamento di un anno del pareggio di bilancio.
  Tale slittamento è connesso con l'obiettivo centrale del DEF di poter disporre di maggiori risorse per aumentare il livello di investimenti e attuare le riforme strutturali in corso. Sul primo versante, è stato richiesto all'Unione europea l'utilizzo della clausola per gli investimenti pubblici, pari allo 0,3 punti percentuali del Pil in termini di deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all'Obiettivo di medio periodo (MTO), prevista dalle regole di bilancio dell'Unione europea in tema di ammortamenti (per gli investimenti effettuati nel 2016) e di credito di imposta (per gli investimenti nel Mezzogiorno nel quadriennio 2016-2019).
  Sul secondo versante, il Governo italiano ha richiesto un ulteriore 0,1 per cento del Pil in termini di flessibilità (che si aggiunge allo 0,4 già richiesto e accordato dal Consiglio europeo nel 2015) per le riforme strutturali, destinate del resto ad avere – come osserva il Governo – un impatto positivo sulla sostenibilità del debito nel medio lungo periodo. Tali richieste si aggiungono a quella di 0,2 punti di flessibilità per le spese relative all'emergenza immigrazione.
  L'allentamento degli obiettivi di bilancio, connessi alla richiesta di attivazione delle clausole di flessibilità, comporta nel 2016 un peggioramento di sei decimi di punto, in luogo del miglioramento di mezzo punto prescritto dal Fiscal compact. Sulla richiesta italiana di maggiore flessibilità si pronuncerà l'Unione europea, in occasione della presentazione del Programma di stabilità, nell'ambito di una valutazione complessiva della politica fiscale, che terrà conto, oltre che dei risultati di bilancio, delle prospettive di crescita, anche alla luce del processo di attuazione delle riforme strutturali e della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio-lungo periodo.
  Nelle previsioni programmatiche, il rapporto tra debito e PIL calerà al 132,4 per cento nel 2016, al 130,9 per cento nel 2017, al 128 nel 2018 e al 123,8 nel 2019, grazie al contributo delle privatizzazioni nel triennio, quantificato in 0,5 per cento del Pil.
  Relativamente al Programma nazionale di riforma, esso è incentrato principalmente sull'esigenza di promuovere l'implementazione ed il rafforzamento delle riforme approvate nel precedente biennio, con particolare riferimento al mercato del lavoro, alla formazione e istruzione scolastica, alle infrastrutture materiali e immateriali, alla spesa pubblica e agli investimenti, alla pubblica amministrazione e al sistema bancario.
  Per quanto di interesse specifico della Commissione, si segnala l'intendimento di proseguire sul versante delle riforme istituzionali, che avranno come asse portante la riforma della Costituzione, di cui si attende l'esito referendario previsto in autunno. Come noto, essa comporta – fra l'altro – un riassetto delle competenze fra governo centrale e istituzioni territoriali, con un ruolo centrale di raccordo assegnato al nuovo Senato. In proposito, si auspica che, fra gli ambiti prioritari del programma di riforme istituzionali, sia inserita anche la riforma del sistema delle Conferenze, da promuovere facendo tesoro degli esiti dell'indagine conoscitiva che la Commissione intende portare a compimento entro l'anno. Senza un ragionato riordino delle competenze attualmente svolte dalle Conferenze, alla luce del nuovo ruolo del Senato, ed un ripensamento della relativa collocazione istituzionale, si rischia di vanificare uno degli aspetti qualificanti della riforma stessa.
  Strettamente connesso al tema della riforma costituzionale, vi è quello della legge elettorale per il nuovo Senato, al quale occorre che sia riconosciuto carattere prioritario, all'indomani dello svolgimento del referendum.
  Nell'ambito della strategia nazionale di riforma, viene richiamata poi la riforma della pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai decreti attuativi Pag. 215della legge n. 124 del 2015. Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, si segnala l'importanza strategica dello schema di decreto legislativo riguardante la disciplina delle società in controllo pubblico, che investe anche le partecipate di enti territoriali. Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Governo e trasmesso al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata per i prescritti pareri, è in corso di trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari chiamate ad un esame in sede consultiva. In proposito, si esprime apprezzamento per la riconduzione in un testo unico di una disciplina che oggi risulta frammentata in plurime disposizioni, peraltro non sempre coerenti fra loro, e per la finalità di razionalizzare l'intervento pubblico in tale settore, con la soppressione di società che non perseguono fini istituzionali e costituiscono cosiddette scatole vuote. In proposito, si auspica tuttavia che il decreto legislativo, nel recare opportunamente una disciplina tendenzialmente uniforme fra società statali, degli enti territoriali e degli altri enti, sappia riconoscere al meglio le peculiari esigenze dei territori, come nel caso della richiesta, proveniente dalla Conferenza delle regioni, di poter far sì che le società finanziarie regionali, in ragione del ruolo strategico svolto per lo sviluppo del territorio, possano continuare a svolgere la propria attività.
  Fra le riforme, si segnala anche quella dei servizi pubblici locali, volta a limitare i casi di affidamento diretto, a favorire forme di concorrenza e processi di aggregazione industriale. Lo schema di decreto legislativo sui servizi pubblici locali, che sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari non appena saranno espressi i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, contiene al suo interno una disciplina ad hoc per il servizio di trasporto locale, che si basa su una rinnovata centralità del cittadino-utente, sulla ridefinizione dei livelli adeguati di servizio, su un sistema di tariffazione che tenga conto di un efficace utilizzo delle risorse pubbliche e dell'applicazione dei costi standard, sulla ripresa degli investimenti finalizzati al rinnovo del parco rotabile.
  Altro tema centrale è la riforma degli ordinamenti contabili.
  Nei prossimi anni la revisione della spesa sarà supportata dalla riforma del bilancio dello Stato, che permetterà una revisione sistematica e strutturale della spesa, in cui il quadro delle risorse emergerà con diversi mesi di anticipo rispetto alla legge di Bilancio, grazie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri già nel DEF e alla loro conferma in appositi D.P.C.M., entro maggio di ogni anno. A febbraio 2016 il Governo ha approvato due schemi di decreti legislativi per la revisione della struttura del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. In particolare, per quanto attiene il rafforzamento del processo di programmazione finanziaria e del ruolo allocativo del bilancio, si dispone, quindi, che siano assegnati a ciascuna amministrazione specifici obiettivi di spesa entro il mese di maggio, coerenti con le priorità e gli obiettivi programmatici indicati dal Governo nel Documento di Economia e Finanza. Le amministrazioni centrali dovranno definire la propria programmazione finanziaria tenendo conto della legislazione vigente, dei miglioramenti dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse conseguibili. Inoltre, il DEF rimanda ad un disegno di legge parlamentare la definizione delle modalità operative per l'ultimo passo della riforma prevista dalla legge attuativa del principio del pareggio di bilancio (articolo 15, legge n. 243/2012): la legge di Stabilità non costituirà infatti più uno strumento separato rispetto alla legge di Bilancio, ma si avrà un unico provvedimento di natura sostanziale. Tale confluenza mira a superare il tradizionale schema normativo in materia di finanza pubblica e a rafforzare il ruolo allocativo del bilancio, concentrando l'attenzione del decisore politico sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche piuttosto che sulla loro variazione al margine.
  Per quanto concerne gli enti territoriali, i costi e i fabbisogni standard – Pag. 216introdotti com’è noto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, nell'ambito dell'attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 – rimangono il cardine per individuare i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti medesimi, al fine di assicurare anche nella finanza decentrata un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.
  L'introduzione per gli enti locali del principio del pareggio di bilancio e la previsione di un unico saldo di competenza, semplicemente non negativo, tra entrate e spese finali dopo anni in cui attraverso il meccanismo del Patto di stabilità interno sono stati richiesti avanzi consistenti con conseguenti ed inevitabili scelte restrittive sulla spesa finale, è destinata a determinare effetti positivi in termini di espansione degli investimenti, fino ad oggi limitata da rigidità contenute nella disciplina sul Patto e la conseguente liberazione di disponibilità di liquidità. Appare nello specifico condivisibile la volontà del Governo (che si è tradotta nella recentissima approvazione di un disegno di legge) di modificare la legge n. 243 del 2012 (disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio) per adeguare i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali e locali alla riforma della contabilità degli stessi. Al riguardo, come segnalato dalla Conferenza delle regioni e dall'ANCI in sede di audizione sul DEF, presso le Commissioni bilancio di Camere e Senato, sarà importante che la disciplina tenga conto delle criticità evidenziate in sede di sperimentazione delle norme sul pareggio di bilancio, al fine di superare eventuali ostacoli amministrativi che limitano la spesa degli investimenti.
  Quanto all'allentamento degli obiettivi di contenimento, è necessario che le risorse liberate da un più graduale processo di convergenza agli equilibri di bilancio siano destinate ad interventi in grado di incidere sul potenziale di crescita del Paese. Di qui l'urgenza di rimuovere gli ostacoli che rallentano la realizzazione di una politica di ammodernamento delle infrastrutture che potrebbero trovare nuovo impulso grazie all'operare della clausola degli investimenti. Urgenza a cui il Governo ha dato riscontro con la nuova disciplina recata dal decreto legislativo sul Codice dei contratti, recentemente approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, che definisce un più stabile assetto delle competenze tra livelli di governo ed un coerente quadro di responsabilità organizzative, decisionali e finanziarie che contribuisce a ridurre le incertezze che oggi condizionano gli operatori del settore.
  Nell'ambito del programma nazionale, si fa anche menzione dell'intento di proseguire il processo di revisione dei valori catastali, raccogliendo così una priorità avanzata dall'Anci, da ultimo in sede di audizione dinnanzi alle Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato sul DEF. Intervento che peraltro risponde non solo all'esigenza di assicurare fonti aggiuntive di gettito ai comuni, quanto piuttosto ragioni di equità del prelievo fiscale stesso.
  Risulta altresì opportuno richiamare l'obiettivo di assicurare piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale al fine di promuovere un miglior utilizzo dei fondi dell'Unione europea, che rappresenta una delle principali criticità del nostro Paese e una grave occasione mancata di sviluppo.
  Quanto al tema della spesa sanitaria, il DEF dà conto dell'Intesa del 26 febbraio 2015, con cui il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, originariamente fissato in 112,0 miliardi di euro per il 2015 e 115,4 miliardi per il 2016, è stato ridotto a seguito della definizione del contributo del settore sanitario nell'ambito della complessiva manovra a carico delle regioni prevista dalla legge di stabilità per il 2015 (pari a circa 2,34 miliardi a decorrere dal 2015). Pertanto, il livello del finanziamento del SSN è stato rideterminato rispettivamente in 109,7 miliardi per il 2015 e in 113,1 miliardi per il 2016. La legge di stabilità per il 2016 ha rideterminato ulteriormente il finanziamento del Pag. 217SSN, fissandolo in 111 miliardi per il 2016, un livello inferiore a quanto programmato, ma superiore rispetto al 2015.
  Appare poi apprezzabile l'attenzione che il Def rivolge al rilancio del Sud Italia, che il Governo intende perseguire avvalendosi dello strumento del Masterplan per il Mezzogiorno. Agendo sulle condizioni di contesto, il Masterplan intende innanzitutto intervenire sulle regole di funzionamento dei mercati, puntando in particolare su liberalizzazione, aggregazione delle aziende (specie operanti nei servizi pubblici locali) e sulla maggiore attrattività degli investimenti. Inoltre, si propone di superare il gap infrastrutturale fra Sud e resto del Paese, favorendo investimenti in infrastrutture e capitale umano. Il Governo precisa che la dotazione finanziaria del Masterplan (includendo anche le risorse dei fondi strutturali) è pari a 95 miliardi di euro.
  Si segnala altresì che in sede di audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, l'Anci ha auspicato che si proceda al riordino della riscossione locale, che superi le attuali fragilità al fine di assicurare stabilità finanziaria.
  Nella medesima sede, l'UPI – dopo aver richiamato le attuali difficoltà finanziarie in cui versano gli enti di area vasta – ha segnalato l'esigenza che la manovra di bilancio per il 2017 assicuri ai medesimi idonee risorse per l'assolvimento delle funzioni fondamentali, con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica e di viabilità.
  Infine, la Conferenza dei presidenti delle Regioni, in audizione, ha chiesto che una quota delle risorse ottenute grazie alle clausole di flessibilità sottoposte all'Unione europea sia destinata ad investimenti nelle regioni e negli enti locali.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Daniele Gaetano BORIOLI (PD) a livello meramente formale e condividendo nel merito la proposta di parere presentata dal relatore, propone di inserire, nella sesta osservazione – con la quale si chiede di tenere conto delle difficoltà finanziarie in cui versano le Città metropolitane e gli altri enti di area vasta al fine di assicurare ai medesimi enti, in sede di definizione della manovra di bilancio per il 2017, idonee risorse per l'assolvimento delle funzioni fondamentali – un riferimento anche alle province, tenuto conto che il processo volto alla loro trasformazione in organi elettivi di secondo grado non è stato ancora completato.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, pur comprendendo le ragioni sottese alla proposta del collega Borioli, ritiene preferibile mantenere l'attuale formulazione del testo tenuto conto che la Legge 7 aprile 2014 n. 56, cosiddetta Legge Delrio, qualifica le province quali enti di area vasta, e che il riferimento agli enti di area vasta è presente nell'osservazione in questione.

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2016.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, alla luce del dibattito svolto nella seduta del 6 aprile scorso, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione con la quale si richiede alla Commissione di merito di esplicitare il divieto per le regioni di istituire nuove figure professionali che presentino elementi di sovrapposizione con quelle previste dalla legge statale (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 218

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che La Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo all'esame persegue l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento e di sostegno alla promozione della lettura nel nostro Paese, favorendo l'accesso e la diffusione della conoscenza a tutti i cittadini, prestando attenzione al mondo delle biblioteche e della lettura e muovendo dai dati sempre più allarmanti legati al crollo del mercato del libro, alla crisi delle librerie e alle difficoltà degli editori.
  Esso si compone di 12 articoli.
  In particolare, l'articolo 1 riporta i principi e le finalità dell'intervento legislativo, precisando che lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, in base al principio di leale cooperazione (comma 3), promuovono interventi volti a sostenere e incentivare la lettura ed il libro (comma 2) quale strumento insostituibile per lo sviluppo della conoscenza e della cultura nonché per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico del cittadino (comma 1).
  A tal fine, all'articolo 2 si stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata e con l'approvazione, mediante procedure di consultazione, delle categorie professionali interessate, adotti ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura.
  Il successivo articolo 3 prevede che le Regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, diano attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, allo scopo di realizzare interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori nelle aree di riferimento. Assegna poi al Centro per il Libro e la Lettura compiti di raccolta di dati sull'attuazione dei Patti locali per la lettura, e, ai commi 4 e 5, gli affida la competenza, da esercitare d'intesa con l'ANCI, di rilasciare la qualifica di «città del libro», un titolo/premio di validità biennale concesso alle amministrazioni locali che abbiano acquisito le caratteristiche ivi indicate.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di promozione delle biblioteche pubbliche, prevedendo, tra l'altro, che gli standard ai quali devono adeguarsi nell'erogazione dei propri servizi, siano stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
  Al fine di massimizzarne i risultati, le attività delle biblioteche possono essere organizzate in rete, come detta l'articolo 5, mentre, per assicurare la conservazione a lungo termine, promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio custodito da biblioteche, archivi, musei e scuole, all'articolo 6 si investe sulla digitalizzazione.
  Una particolare attenzione viene riservata, all'articolo 7, alla lettura per l'infanzia e gli studenti, con la promozione della lettura a scuola attraverso l'implementazione delle biblioteche scolastiche, coordinate tra loro in sistemi bibliotecari territoriali, ed assegnando alla scuola, di ogni ordine e grado, il compito di promuovere la lettura quale strumento per la piena realizzazione del percorso didattico dello studente. A tale fine, il comma 8, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisca anche un'iniziativa dedicata alla promozione della lettura dedicata agli Pag. 219alunni: la Settimana della lettura a scuola, periodo in cui ogni scuola, in rete con le altre scuole del territorio, organizza iniziative di promozione della lettura in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.
  Per promuovere l'acquisto di libri, l'articolo 8 assegna poi una carta elettronica per le librerie dell'importo annuo di 200 euro da utilizzare per l'acquisto di libri, ad esclusione di quelli scolastici, ed assegnata secondo le soglie di reddito stabilite con decreto ministeriale.
  L'articolo 9 istituisce il Fondo per la promozione della lettura, mentre l'articolo 10 concerne il sostegno alle cosiddette «librerie indipendenti». A tal riguardo, il comma 5 attribuisce al Centro per il libro e la lettura il compito di assegnare alle librerie indipendenti il titolo onorifico di «libreria di qualità», riconosciuto agli esercizi che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale. Il successivo comma 6 stabilisce poi che le regioni e le province autonome disciplinino le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.
  L'articolo 11 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 12 detta le disposizioni finali del provvedimento.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione riferita all'articolo 10, commi 5 e 6, con la quale si inviti la Commissione di merito a volta a chiarire il riparto delle competenze tra il Centro per il libro e la lettura da un lato e le regioni e le province autonome dall'altro relativamente all'attribuzione della qualifica di «libreria di qualità».
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che La Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla II Commissione (Giustizia) della Camera sul disegno di legge C. 3672 Governo approvato dal Senato, e abbinate, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», adottato dalla Commissione di merito, come testo base.
  Il disegno di legge in oggetto è volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 maggio 2016.
  Il disegno di legge si compone di tre parti: gli articoli da 1 a 3 contengono una dettagliata delega al Governo; gli articoli da 4 a 7 contengono disposizioni immediatamente applicabili; gli articoli 8 e 9 contengono le clausole finali, relative al rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e all'invarianza finanziaria.
  In particolare:
   l'articolo 1 definisce il contenuto della delega, da esercitare entro un anno, prevedendo un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, e la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. I decreti legislativi dovranno disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di nomina, il tirocinio, le Pag. 220modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata massima dell'incarico, la responsabilità disciplinare e la formazione professionale di tali figure;
   l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi, prevedendo tra l'altro il superamento della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, tutti ridenominati «giudici onorari di pace» e inseriti in un unico ufficio del giudice di pace. Analoga operazione è prevista per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari». L'articolo prevede inoltre la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative corrispondenti al cosiddetto ufficio del processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle funzioni e con possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori di minore complessità. Sono precisati i requisiti e i titoli preferenziali per la nomina e i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile dei giudici onorari di pace che abbiano maturato il primo quadriennio.

  L'articolo 3 riguarda la procedura per l'esercizio della delega.
  L'articolo 4 definisce il regime delle incompatibilità.
  L'articolo 5 attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace.
  L'articolo 6 detta una disciplina transitoria, valida per due anni, volta a consentire l'applicazione dei giudici di pace presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d'appello, anche se privi di scoperture d'organico.
  L'articolo 7 prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.
  L'articolo 8, detta specifiche disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le province autonome.
  L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  I principali profili di novità introdotti dal disegno di legge rispetto all'ordinamento vigente appaiono i seguenti:
   l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;
   la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale;
   l'ampliamento delle competenze del giudice di pace, al quale, tra l'altro, vengono assegnati i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, le cause in materia di diritti reali e di comunione, in quanto connotati da minore complessità, nonché le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
   l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e giudici onorari di tribunale (GOT) e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP);
   l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei vice procuratori onorari (VPO) presso le procure.

  Infine, ricorda che, nella seduta del 14 aprile del 2015, la Commissione aveva reso alla Commissione Giustizia del Senato un parere favorevole con un'osservazione, con la quale si invitava tale organo ad integrare la previsione di delega contenuta all'articolo 2, comma 3 (disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria), al fine di includervi un ulteriore principio e criterio direttivo in base al quale – in analogia con quanto previsto dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante Istituzione del giudice di pace – tra i requisiti per l'accesso alla magistratura Pag. 221onoraria, debba figurare, nel territorio della provincia di Bolzano, anche quello della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca e, nel territorio della Valle d'Aosta, anche quello della conoscenza della lingua francese.
  Poiché tale osservazione non è stata recepita propone conclusivamente di riprodurla nella proposta di parere che sottopone all'attenzione della Commissione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.25.

  Giovedì 21 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

Comunicazioni del Presidente.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 7 aprile 2016 dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna della dottoressa Maristella Vicini, docente in materia di comunicazione, d'impresa e relazioni istituzionali presso l'Università Luiss «Guido Carli» di Roma.
  Come stabilito dall'Ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tale collaborazione per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata l'11 novembre 2015, sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
  Ricorda infine che l'Ufficio di presidenza ha a tale riguardo stabilito che tale collaborazione sarà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

  La Commissione prende atto.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.25 alle 8.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 21 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione dei professori Stelio Mangiameli e Luciano Vandelli.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Stelio MANGIAMELI, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo e Luciano VANDELLI, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Bologna, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia gli intervenuti.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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