CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2016
628.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti.
Atto n. 290.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Cesare DAMIANO, presidente, rileva preliminarmente come le Commissioni riunite VI e XI siano chiamate a esaminare, ai fini dell'espressione di un parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (Atto n. 290).
  Nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 26 aprile, ricorda che le Commissioni riunite sono convocate il prossimo giovedì 21 aprile per proseguire e, eventualmente, concludere l'esame del provvedimento.

  Francesco RIBAUDO (PD), relatore per la VI Commissione, osserva innanzitutto come lo schema di decreto ministeriale, che si compone di cinque articoli, sia stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), il quale ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, demandando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri di utilizzo del Fondo.Pag. 7
  Ricorda che tra le forme di partecipazione del lavoratore all'impresa il codice civile annovera la distribuzione di utili attraverso l'assegnazione gratuita di azioni, la partecipazione al capitale, ai sensi degli articoli 2349, 2441 e 2358 del codice civile, nonché l'adesione dei dipendenti a piani di azionariato: l'articolo 2099 del codice civile prevede infatti che la retribuzione possa sostanziarsi anche nella corresponsione di utili, mentre l'articolo 2102 del codice civile individua le regole per la determinazione degli utili stessi.
  I piani di azionariato diffuso prevedono l'acquisto a un prezzo vantaggioso rispetto al valore di mercato da parte dei dipendenti di una società delle azioni della società in cui lavorano o di sue controllate. In sostanza si tratta di una forma di retribuzione e incentivazione che le aziende utilizzano come strumento di fidelizzazione per i propri dipendenti, rendendoli partecipi del rischio d'impresa e, contemporaneamente, cercando di stimolarne l'impegno professionale e la produttività in modo da generare valore a beneficio di tutti. Quando i dipendenti ricevono le azioni a titolo gratuito, si parla di piano di stock grant.
  Per quanto riguarda i profili tributari rammenta che articolo 51, comma 2, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 prevede una specifica agevolazione in favore dell'azionariato dei lavoratori, prevedendo che, ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione dell'imponibile il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, per specifici importi calcolati nel periodo d'imposta, a condizione che dette azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.
  Al riguardo rammenta inoltre che, da ultimo, l'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), ha introdotto, in via permanente, una disciplina tributaria specifica, con tassazione al 10 per cento ai fini dell'IRPEF, applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (oltre che per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili). Le modalità di attuazione delle disposizioni richiamate sono state individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 marzo 2016. Ritiene pertanto che tale previsione, la quale prevede comunque un prelievo sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell'impresa, vada coordinata con le previsioni dello schema di decreto, che prevede invece un'agevolazione per le assegnazioni di azioni ai dipendenti.
  Ricorda altresì che l'articolo 4, commi 62 e 63, della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta «legge Fornero») aveva attribuito una delega al Governo, peraltro, non esercitata, per l'introduzione di una disciplina normativa sulla partecipazione dei lavoratori agli utili dell'impresa e all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi.
  Passando quindi al contenuto dello schema di decreto ministeriale, illustra l'articolo 1, il quale indica che il Fondo ha lo scopo di incentivare, attraverso l'erogazione di uno specifico beneficio, le iniziative delle società che assegnino azioni ai loro dipendenti a titolo gratuito o a titolo oneroso, ma con condizioni vantaggiose rispetto alle quotazioni di mercato.
  La disposizione esplicita che tale meccanismo di incentivazione ha natura temporanea, in attesa di una disciplina organica degli istituti di democrazia partecipativa nelle imprese. A questo proposito sottolinea l'importanza di definire un quadro normativo che affronti in termini stabili tale importante tematica.
  Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, il beneficio consiste nel riconoscimento Pag. 8di una somma, pari al 30 per cento del valore dell'azione assegnata a titolo gratuito, o di un importo pari al 30 per cento della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore nel caso di assegnazione a titolo oneroso.
  L'importo del beneficio, in ogni caso, non può essere superiore a 10 euro per azione. Per la determinazione del valore delle azioni si fa riferimento al proprio valore nominale, ovvero, nel caso di società per azioni quotate in mercati regolamentati italiani o dei Paesi membri dell'Unione europea, al prezzo medio ponderato dell'ultimo semestre di quotazione.
  Il comma 2 precisa che, qualora le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l'importo delle risorse disponibili, le quote da erogare siano proporzionalmente ridotte. Pertanto la concessione del beneficio è subordinata all'esame di tutte le domande.
  In merito segnala come tale previsione, la quale in sostanza condiziona l'ammontare del beneficio fruibile da parte della singola impresa al numero di imprese che complessivamente hanno diritto ad accedere al Fondo, possa incidere negativamente sull'adesione all'istituto, nella misura in cui la sottoscrizione delle azioni dovrebbe avvenire prima di conoscere quale sia l'ammontare del beneficio applicabile e quale sia pertanto la maggior convenienza, per il lavoratore, rispetto alle quotazioni di mercato, a sottoscrivere le azioni stesse. Tale problematica appare più rilevante in considerazione della dimensione limitata delle risorse finanziarie del Fondo, specialmente per quanto riguarda l'anno 2015.
  In ogni caso, ai sensi del comma 3, il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa e ai suoi lavoratori non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare del fondo, ovvero il 20 per cento del Fondo per ciascun gruppo di imprese e relativi lavoratori.
  Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, possono accedere ai benefici erogati dal Fondo le società per azioni italiane o le società comunitarie che stabiliscano ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile una o più sedi secondarie in Italia, alla condizione, stabilita dal comma 2, che possiedano un Documento unico di regolarità contributiva (DURC) al momento dell'erogazione del finanziamento.
  Ai sensi del comma 3 il beneficio si applica limitatamente alle azioni assegnate ai dipendenti con specifiche qualifiche (operaio, impiegato e quadro) assunti a tempo indeterminato.
  In merito a tale disposizione rileva l'opportunità di chiarire se tale limite si applichi solo alle azioni assegnate a titolo gratuito, come sembrerebbe desumersi dal tenore letterale della disposizione, ovvero anche a quelle sottoscritte a titolo oneroso.
  In ogni caso, in base al comma 4, la sottoscrizione di azioni a titolo oneroso non può eccedere il 20 per cento della retribuzione netta omnicomprensiva annua del lavoratore.
  Il comma 5 specifica che dall'adesione del lavoratore a tali forme di incentivazione, che è libera e non subordinata a qualsiasi obbligo, non devono derivare discriminazioni, e, in ogni caso, la società deve garantire ai lavoratori che aderiscono parità di trattamento in relazione alla categoria, al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio.
  Ulteriore condizione richiesta dal comma 6 è che i piani di azionariato debbano prevedere, per accedere al finanziamento, una diversificazione dell'investimento e un'adeguata informativa ai lavoratori aderenti, comprendente le caratteristiche dell'operazione e le eventuali esenzioni o agevolazioni esistenti.
  Il comma 7 specifica che, in assenza della disciplina sulla democrazia partecipativa, sono escluse dai benefici erogati dal Fondo le iniziative di acquisto mediante quote del TFR.
  Specifica quindi come, in base all'articolo 4, la domanda per accedere al beneficio del Fondo debba essere inoltrata alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale è inoltre assegnato, ai sensi del comma 3, il compito di monitorare l'attuazione della misura. La Pag. 9domanda deve essere presentata secondo i termini e le modalità indicate sul sito internet istituzionale, con specifico avviso, nel quale – ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 – deve essere indicato l'obbligo per le imprese di osservare le disposizioni comunitarie sugli aiuti de minimis. In tale ambito il comma 2 specifica che ciascuna impresa può presentare al massimo una sola domanda.
  L'articolo 5 stabilisce che agli oneri derivanti dal decreto si provvede nei limiti delle risorse assegnate al Fondo iscritte nel capitolo 2190 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 1.818.872 euro per il 2014 e a 39.245 euro per il 2015.
  Al riguardo rileva come l'articolo 1, comma 180, della legge n. 147 del 2013, nell'istituire il Fondo, avesse inizialmente disposto uno stanziamento iniziale di 2 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni di euro per il 2015, il quale è stato successivamente ridotto, fino ad arrivare alle cifre indicate nello schema di decreto ministeriale.
  In particolare, a seguito degli interventi di riduzione disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto – legge n. 4 del 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto – legge n. 66 del 2014, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono state apportare riduzioni al Fondo per somme pari, rispettivamente, a 109.671 euro e 71.457 euro, per una riduzione complessiva pari a 181.128 euro, portando così la dotazione del Fondo stesso ad una somma di 1.818.872 euro per il 2014; inoltre l'articolo 1, comma 287, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto una riduzione delle dotazioni del Ministero del lavoro interamente ascritte al Programma 1.7, capitolo 2190, relativo al Fondo, pari, per il 2015, a 4,6 milioni di euro, come risulta dalla prima nota di variazione al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a fronte di una previsione per il 2015 pari a 4.639.245 euro, restando così a disposizione la somma di 39.245 euro per il 2015.
  Segnala, inoltre, come sia la relazione illustrativa, sia la relazione tecnica allegate al provvedimento in esame, indichino che, a causa della mancata emanazione del decreto ministeriale di attuazione, al fine di evitare che le somme stanziate finissero in economia, si è provveduto ad impegnare lo stanziamento con il decreto n. 8854 del 31 dicembre 2014, con cui la somma di 1.818.872 euro è stata interamente impegnata, per il 2014, in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con oneri gravanti sulla Missione 26 (Politiche del lavoro), Programma 26.6 (Politiche attive e passive del lavoro), capitolo 2190 del Centro di responsabilità «Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali» dello stato di previsione del Ministero per il 2014.
  In merito rileva come, anche alla luce delle riduzioni disposte negli ultimi anni, le risorse finanziarie del Fondo risultino oggettivamente piuttosto ridotte, limitando pertanto l'effettivo impatto del beneficio previsto, specialmente con riferimento all'anno 2015.
  Inoltre, sul piano contabile, ritiene opportuno chiarire se le somme ancora disponibili, riferite al 2014 e al 2015, possano essere utilizzate per incentivare assegnazioni o sottoscrizioni di azioni nel corso del 2016.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice per la XI Commissione, associandosi alle considerazioni svolte dal relatore per la VI Commissione, intende sottolineare, in primo luogo, gli aspetti positivi del provvedimento, riferendosi, in particolare, all'articolo 2, che, da un lato, condiziona alla regolarità del DURC la possibilità per l'azienda di accedere al beneficio e, dall'altro, precisa con chiarezza che esso si applica esclusivamente alle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti con contratti a tempo indeterminato. Riprendendo le osservazioni del collega Ribaudo, ravvisa la presenza di alcune criticità nel provvedimento, sulle quali reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo. In primo luogo, a suo avviso non Pag. 10è chiaro, sempre con riferimento all'articolo 2, se il beneficio sia applicabile esclusivamente alle azioni assegnate ai dipendenti a titolo gratuito o anche a quelle sottoscritte a titolo oneroso. In secondo luogo, riallacciandosi alle considerazioni già svolte dal relatore per la VI Commissione, sottolinea l'estrema esiguità dello stanziamento, che mette a rischio l'effettività del beneficio in esame, e si domanda per questo se non sia più opportuno far confluire tali risorse nell'ambito di un provvedimento più generale che disciplini tutti gli aspetti della partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

  Il Sottosegretario Luigi BOBBA con riferimento alle osservazioni dei relatori, conferma che le somme stanziate al 31 dicembre 2014, pari a 1,818 milioni di euro, sono state integralmente impegnate ma non ancora utilizzate. Tali risorse, pertanto, risultano ancora disponibili, ma non possono essere destinate a finalità che siano coerenti con quelle originarie. Parimenti, rappresenta che allo stato non risultano disponibili ulteriori risorse da destinare alle finalità di cui al provvedimento in esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 21 aprile 2016.

  La seduta termina alle 15.