CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 aprile 2016
622.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 218

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera il parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).
  Il documento è articolato in cinque parti.
  La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionale e consta, a sua volta, di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.
  Il primo capitolo illustra brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2015 (Lettonia e Lussemburgo); il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento all'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», al negoziato UE-Regno Unito sul cd. «BREXIT», alla riforma Pag. 219del Tribunale UE, alla Rule of Law e Adesione dell'UE alla CEDU, nonché ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea; nel terzo capitolo, intitolato «il coordinamento delle politiche macroeconomiche», si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio, al Piano di investimenti per l'Europa (cd. «Piano Juncker») e all'Unione bancaria e servizi finanziari.
  La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  La parte terza della relazione è incentrata sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea ed illustra l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi.
  La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.
  La parte quinta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.
  La Relazione è accompagnata da cinque allegati (che includono l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2015, con l'indicazione dei temi trattati, delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte; le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno; l'elenco delle direttive recepite nel 2015; i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei; un elenco degli acronimi).
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, sul testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il nuovo testo unificato delle proposte di legge C.338 ed abbinate, prevede un intervento organico per il settore ittico. Esso si compone di 29 articoli.
  L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento consistenti: nell'incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche; nel sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.
  L'articolo 2, ai fini della semplificazione e al riassetto della normativa vigente Pag. 220in materia di pesca e acquacoltura, attribuisce al Governo una delega ad adottare un testo unico, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ridefinire, integrare e coordinare l'intero quadro normativo riguardante il settore.
  L'articolo 3 istituisce, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, alimentato con le risorse derivati dal contributo annuo richiesto agli esercenti la pesca sportiva e disciplinato dal successivo articolo 21. Il Fondo è finalizzato, mediante una serie di interventi, individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni due anni, ai seguenti scopi: la realizzazione degli investimenti nelle imprese del settore ittico per incrementare l'innovazione, la competitività e l'efficienza aziendale; le ristrutturazioni finanziarie e produttive delle imprese in difficoltà; la costituzione di società miste, di tutoraggi nell'avvio dell'attività e l'erogazione di prestiti partecipativi; gli interventi per lo sviluppo della tecnologia, per favorire l'accesso al credito e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.
  L'articolo 4 destina specifiche risorse finanziarie a favore degli imprenditori ittici, singoli, associati o costituiti in organizzazioni dei produttori della pesca e dell'acquacoltura per la realizzazione di programmi volti: alla tracciabilità dei prodotti ittici e alla valorizzazione della qualità; alla promozione delle produzioni nazionali; alla promozione dell'aggiornamento professionale e della formazione continua e permanente. Il medesimo articolo dispone che al settore della pesca si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e che i soggetti legati da vincolo familiare ai sensi del medesimo articolo e che svolgono attività amministrativa, di lavorazione e di commercializzazione del pescato, potranno iscriversi alla previdenza speciale prevista per i lavoratori della pesca.
  L'articolo 5 prevede che nell'ambito della programmazione negoziata debbano essere definiti gli obiettivi strategici da conseguire nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 6, al fine di ridefinire la tipologia dei distretti di pesca, sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, che attualmente prevede che le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su «proposta della regione o delle regioni interessate». In particolare, il comma 1 prevede che, in attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico. In base al comma 2, i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 e le attribuzioni ad essi di specifiche competenze sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il comma 3 individua le finalità dei distretti ittici, tra cui la valorizzazione dei sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali.
  Ricorda in proposito che già esistono in diverse Regioni i distretti di pesca, richiamando ad esempio quelli di Mazara del Vallo e del Veneto. Sottolinea altresì che distretti esistono in altri settori produttivi, quali l'agricoltura e l'industria. Per i distretti di pesca, la nuova disciplina dell'articolo 6 prevede un eccessivo accentramento da parte dello Stato, che intacca le prerogative regionali e non appare in linea con la giurisprudenza costituzionale. Rileva Pag. 221infine che l’iter del provvedimento ha subito un rallentamento per motivi connessi alla copertura finanziaria e che quindi ci sono i margini per un ripensamento della nuova regolamentazione dei distretti di pesca.
  L'articolo 7 prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa dare incarico, con apposita convenzione, ai Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca.
  L'articolo 8 dispone che le funzioni attinenti alla cooperazione ed all'associazionismo possono essere svolte attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  L'articolo 9 prescrive che, nell'ambito delle risorse che lo Stato trasferisce alle Regioni e alle Province autonome, una quota non inferiore del 30 per cento deve essere riservata al settore della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 10 prevede, in relazione alla licenza di pesca, che la tassa di concessione governativa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza; viene ammesso il pagamento tardivo, oltre il termine di scadenza, ed entro i sei mesi successivi, in tal caso con l'applicazione di una sovrattassa del 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
  L'articolo 11 detta norme sull'uso di cassette standard per i prodotti della pesca e sull'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando un codice a barre o un QR-code.
  L'articolo 12 estende ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative di sostegno all'imprenditoria nelle aree di sviluppo di cui alla legge n. 144 del 1999.
  L'articolo 13 prevede che le disposizioni sulla cassa integrazione si applichino anche al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.
  Gli articoli 14, 15 e 16 contengono norme in tema di razionalizzazione fiscale e tributaria. In particolare l'articolo 14 prevede che le imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, applichino il regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, fatte salve le condizioni di maggior favore previste dal decreto legislativo n. 4 del 2012.
  L'articolo 15 esenta le indennità e i premi per arresto definitivo dal calcolo per la formazione del valore della produzione netta. L'articolo 16 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo anche degli atti e documenti relativi ai settori della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 17 fornisce, al fine di adeguare le norme contenute nel regolamento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al decreto ministeriale n. 293 del 1999, una nuova definizione di pesca-turismo e di ittiturismo. Rientrano nella prima categoria le attività di osservazione dell'attività di pesca professionale e sportiva praticata con gli attrezzi specificamente indicati e lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e ala valorizzazione dell'ambiente costiero. È considerata attività di ittiturismo quella finalizzata all'ospitalità e allo svolgimento di attività ricreative, didattiche, culturali e di servizi, destinate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.
  L'articolo 18 reca misure di semplificazione e di collaudo, prevedendo che: il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo elabori le linee guida cui devono attenersi le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo; alle navi iscritte alla terza categoria che esercitano la pesca ravvicinata entro le 40 miglia dalla costa si applichi il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera, di cui al Pag. 222decreto ministeriale n. 218 del 2002, nonché le prescrizioni ivi previste relative alle modalità di tenuta dei mezzi di salvataggio.
  L'articolo 19, in tema di raccolta dei rifiuti, dispone che nei porti dove non sia presente un impianto di raccolta, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, imponendo a tali soggetti l'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. Il medesimo articolo dispone che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a predisporre progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.
  L'articolo 20 prevede che gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, come anche i prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale. Non possono esercitare tale attività gli imprenditori ittici e gli amministratori di società che abbiano riportato, nell'esercizio della stessa attività, condanna con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità.
  L'articolo 21 stabilisce che nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette venga prevista una rappresentanza, senza diritto di voto, delle associazioni di pesca.
  L'articolo 22, in tema di pesca non professionale prevede che la pratica sportiva possa svolgersi dietro pagamento di un tributo annuale pari a 20 euro, se svolta con imbarcazioni a motore, e pari a 10 euro negli altri casi, mentre l'articolo 23 stabilisce che i proventi derivanti dal pagamento del contributo sono destinati per il 60 per cento, al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, per il 30 per cento al finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto, e per il 10 per cento alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI. Il medesimo articolo 23 attribuisce una delega al Governo per il riordino delle norme sugli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.
  Ai sensi dell'articolo 24, il rinnovo delle concessioni demaniali ad uso di acquacoltura può essere presentato nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione modifiche alle opere di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente. L'amministrazione competente ha poi 90 giorni per effettuare le verifiche e altri 10 giorni successivi per rilasciare la concessione, che può essere subordinata alla sanatoria di eventuali carenze riscontrate. Anche il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di acquacoltura, ai sensi dell'articolo 25, può essere richiesto nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture e vasche di allevamento, con l'amministrazione procedente che ha 60 giorni di tempo per completare la procedura di autorizzazione.
  L'articolo 26 prevede che i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione per produrre energia elettrica. Con riferimento ai canoni concessori per le attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per la lavorazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle imprese concessionarie, l'articolo 27 dispone l'applicazione a tutte le imprese degli importi del canone previsto a legislazione vigente, aggiornato agli indici ISTAT.
  L'articolo 28 ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, che viene integrata nella sua composizione prevedendo la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciuta. Pag. 223
  Sulla pesca del tonno rosso l'articolo 29 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 venga ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento. Viene, quindi, fissato il termine di 30 giorni dall'approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (International commission for the conservation of the atlantic tuna), per l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che ripartisca tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, con riserva di un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL). Il provvedimento tiene conto altresì delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordi in materia ambientale.
S. 2312 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 3a e 13a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione della relatrice senatrice CANTINI impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione) e alla 13a Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato sul disegno di legge A.S. 2312, recante «Accordi in materia ambientale», approvato dalla Camera.
  Ricordo che la Commissione ha già espresso il proprio parere il 16 marzo 2016 nel corso dell'esame presso la Camera.
  Il disegno di legge in esame prevede la ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale.
  Richiamando per maggiori dettagli la relazione svolta nel corso dell'esame alla Camera, ricorda che il primo di questi accordi è l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, approvato dalla 18a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012, che, fra l'altro, istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020).
  Il secondo atto di cui si chiede la ratifica è l'Accordo UE-Islanda per l'attuazione dell'Emendamento di Doha, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015.
  Il terzo atto di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, firmato a La Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002, che sostituisce il precedente Protocollo del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi.
  Il quarto, quinto e sesto trattato oggetto del disegno di legge di ratifica concernono gli Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un Pag. 224contesto transfrontaliero e il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero.
  Il disegno di legge in esame si compone di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi (articolo 2), degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati. L'articolo 3 contiene le definizioni.
  Il Capo II (articoli 4-6) fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.
  Il Capo III (articoli 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15. alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 7 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.20.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Stefano BONACCINI, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i senatori Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) e Stefania PEZZOPANE (PD) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

  Stefano BONACCINI, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, fornisce ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il presidente Bonaccini per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 8.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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