CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2016
618.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.50.

DL 18/2016: Riforma banche credito cooperativo.
S. 2298 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 6a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 6a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2298, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio».
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame presso la Camera.
  Il decreto-legge è articolato in quattro capi.
  Il Capo I, costituito dagli articoli 1, 2 e 2-bis, reca disposizioni in materia di riforma del settore bancario cooperativo.
  L'articolo 1, ai commi da 1 a 4, reca modifiche agli articoli da 33 a 36 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385), prevedendo che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) sia consentito solo alle banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo; parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100.000 euro) Pag. 111in una banca di credito cooperativo. Si stabilisce, inoltre, che la banca di credito cooperativo esclusa da un gruppo bancario cooperativo può continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e della trasformazione in società per azioni.
  Il comma 5, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera, introduce nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia l'articolo 37-bis, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, definendo, tra l'altro, il riparto delle competenze tra Ministro dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia in ordine all'emanazione delle norme di attuazione della disciplina stessa. Si segnala, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 37-bis che consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle Province autonome di Trento e Bolzano di costituire, autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
  Quanto alle disposizioni relative al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di garanzia, requisiti minimi e numero minimo di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo, il comma 7, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, demanda, fra l'altro, a tale decreto la determinazione delle modalità e dei criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome.
  Il citato comma 5 introduce altresì l'articolo 37-ter, che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.
  Il comma 6, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera, interviene sulle disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, consentendo, tra l'altro, alle banche di credito cooperativo, di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori.
  Il comma 7 modifica l'articolo 150-ter del citato testo unico, per consentire alle banche di credito cooperativo di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori dei casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Si introduce, inoltre, la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario. Si modifica, tra l'altro, la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni, prevedendo che esse siano sottoscrivibili da: a) la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente; b) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo; c) i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente) in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di 50.000 euro di valore nominale di azioni per ogni socio. Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attività continuativa nel territorio di competenza della banca.
  L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle disposizioni normative introdotte dall'articolo 1.
  L'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera, reca norme transitorie operanti durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi: si consente alle banche di credito cooperativo di aderire temporaneamente a un Fondo, promosso dall'associazione di categoria, che coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte con il provvedimento in esame.
  Il Capo II (articoli da 3 a 13) reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).Pag. 112
  Il Capo III (articoli da 14 a 16) reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi.
  Tra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati a detta normativa, si segnala l'introduzione, nell'articolo 16, di una disposizione per la quale i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa, sono anch'essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), ovvero i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'agevolazione fiscale «prima casa». La richiamata nota II-bis richiede specifici requisiti relativi alle caratteristiche dell'immobile, all'ubicazione e all'acquirente.
  Il Capo IV (articoli da 17 a 17-quinquies) reca infine disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  Filippo BUSIN (LNA) dichiara il proprio voto contrario. Il provvedimento prevede infatti il riconoscimento delle specificità linguistiche e culturali solo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome e non su tutto il territorio nazionale; rileva come, al contrario, tutto il Paese sia caratterizzato da un'ampia varietà culturale e socio-economica.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Competitività settore agricolo.
S. 1328-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Michele MOGNATO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, sul disegno di legge A.S. 1328-B (A.C. 3119), recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale».
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e alla Camera.
  La Camera, nella seduta del 18 febbraio 2016, ha approvato il disegno di legge in un testo nel quale sono, tra l'altro, confluite le modificazioni proposte dalla XIII Commissione all'esito dell'esame in sede referente, e che differisce sensibilmente da quello approvato dal Senato.
  Il provvedimento si compone di sei titoli.
  Il titolo I reca «Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza alimentare».
  In tale ambito, l'articolo 1 detta talune norme volte a semplificare i controlli in ambito agricolo.
  A tal fine si prevede: al comma 1, che i possessori di oliveti, che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo, la cui produzione non superi 350 kg, non sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale; al comma 2, l'esenzione dalla normativa riguardante la prevenzione antincendio per i depositi di olio di oliva; al comma 3, l'inclusione, tra i soggetti cui spetta il diritto di prelazione in caso di trasferimento oneroso di fondi, dell'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita; al comma 4, la possibilità di individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa nazionale; al comma 5, la possibilità Pag. 113di costituire un consorzio di tutela per ciascuna DOP e IGP relativamente alla produzione di vini liquorosi; al comma 7, l'esenzione dall'obbligo di accompagnamento del passaporto per i bovini commercializzati all'interno del territorio nazionale; al comma 10, l'inclusione dell'innovazione tecnologica e informatica e dell'agricoltura di precisione tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC; al comma 12, la previsione – introdotta durante l'esame presso la Camera – che, a decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo sugli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, siano sostenuti dai destinatari degli incentivi.
   L'articolo 2 – inserito durante l'esame presso la Camera – introduce disposizioni volte a garantire l'equilibrio di genere nella composizione degli organi sociali dei consorzi di tutela.
  La Camera ha soppresso il precedente articolo 2, che, nel testo approvato dal Senato, recava disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare.
  L'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, ai quali si richiede di consentire il passaggio di tubazioni: per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori; per la trasmissione di energia geotermica. A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private.
  L'articolo 4 ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole. Il comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal centro di assistenza agricola (CAA); il comma 2 salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
  L'articolo 5 conferisce delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali. Il termine per l'adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. I principi e criteri direttivi enucleati fanno riferimento a: ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni obsolete o non più in vigore per abrogazione implicita; organizzazione delle disposizioni per settori omogenei; coordinamento delle disposizioni per garantire coerenza alla normativa agricola; risoluzione di incongruenze; revisione dei procedimenti amministrativi in modo da ampliare le ipotesi di silenzio assenso; introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in modo da prevedere tempi di risposta delle amministrazioni in termini inferiori a quelli previsti; armonizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e di produzione di qualità; revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.
  L'articolo 6 – come modificato nel corso dell'esame presso la Camera – conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani. Si deve trattare di giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata. La finalità dell'affiancamento è il graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.
  L'articolo 7 istituisce il sistema informativo per il biologico (SIB), con la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
  L'articolo 8 – introdotto durante l'esame alla Camera – reca modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di controversie riguardanti i masi chiusi.Pag. 114
  La Camera ha soppresso il precedente articolo 8, che, nel testo approvato dal Senato, recava disposizioni in materia di attività non costituenti subappalto.
  Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati, inoltre, introdotti gli articoli da 9 a 14.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti, vale a dire le somme depositate da oltre dieci anni, ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Dette disposizioni sono volte a favorire l'individuazione degli aventi titolo.
  L'articolo 10 reca disposizioni per la determinazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE).
  L'articolo 11 definisce le modalità di iscrizione delle imprese agricole, singole o associate, ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e disciplina gli effetti che conseguono a detta iscrizione.
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi.
  L'articolo 13 integra la normativa vigente in materia di costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici (legge n. 348 del 1982).
  L'articolo 14 reca disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di latte crudo.
  Il titolo II reca «Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica».
  L'articolo 15 conferisce delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, delle società e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale. La delega per il riassetto del settore ippico è stata inserita nel corso dell'esame presso la Camera. Per quanto concerne le strutture vigilate vengono dettati i seguenti principi e criteri direttivi: revisione delle competenze e riordino degli enti, società e agenzie vigilati, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza, che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi dell'ente, della società o dell'agenzia; ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, riducendo il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione; utilizzo, per una quota non superiore al 50 per cento, dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e dell'internazionalizzazione del made in Italy; riorganizzazione di AGEA e del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.A.; revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore; previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun ente, società e agenzia. In relazione al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica; prevedere le modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici e al quale assegnare le risorse destinate all'ippica; prevedere la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo. In merito al riordino dell'assistenza tecnica degli allevatori e Pag. 115alla revisione della disciplina della riproduzione animale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, con l'obiettivo di liberalizzare il settore e di salvaguardare la biodiversità, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità; riconoscimento dell'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici come elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine; riconoscimento dell'unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico; eliminazione dei riferimenti ad enti scientifici e strumentali soppressi; possibilità di integrare il finanziamento statale alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute attraverso l'espletamento di servizi ai soci e l'utilizzo di marchi collettivi.
  L'articolo 16 istituisce presso l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) la Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti; l'ISMEA può presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.
  Il titolo III reca «Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari».
  La Camera ha soppresso le disposizioni volte a introdurre interventi per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare (ex articolo 11).
  L'articolo 18 interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50 per cento al 40 per cento) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.
  L'articolo 19 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano a titolo gratuito, ai soggetti richiedenti i contributi europei, l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. A tal fine, la via telematica viene resa il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.
  L'articolo 20 interviene rivedendo le competenze dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che viene così legittimato ad intervenire anche a favore di imprese che operano nel campo della distribuzione e della logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche.
  L'articolo 22 – come modificato dalla Camera – prevede che i comuni possano definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.
  Il titolo IV reca «Disposizioni relative a singoli settori produttivi».
  Il capo I reca «Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro».
  Gli articoli da 23 a 30 prevedono, a tal fine, specifiche disposizioni sulla definizione di tali prodotti (articolo 24), sui relativi requisiti (articolo 25) e sull'etichettatura Pag. 116e confezionamento (articolo 26). Le disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni, che ha visto la cessazione del pagamento del premio europeo accoppiato a favore degli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti.
  Il capo II reca «Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso».
  L'articolo 31 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno al settore del riso sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: tutela delle varietà di riso tipiche italiane e sostegno al miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione; valorizzazione della produzione del riso come espressione del valore culturale, paesaggistico e ambientale di un territorio; tutela del consumatore, ponendo attenzione alla denominazione di vendita del riso; istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; disciplina dell'apparato sanzionatorio e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.
  L'articolo 32 – inserito durante l'esame in seconda lettura – introduce disposizioni sulla tracciabilità del riso posto in vendita e del relativo processo produttivo, finalizzate a consentire un'adeguata informazione dei consumatori.
  Nel corso dell'esame in seconda lettura sono stati, inoltre, inseriti i Capi dal III al VII.
  Il capo III (articolo 33) introduce disposizioni di semplificazione della tenuta dei registri di carico e scarico del burro.
  Il capo IV (articolo 34) reca disposizioni in materia di apicoltura, volte, tra l'altro, a introdurre l'obbligo di denuncia della detenzione di alveari.
  Il capo V (articoli 35 e 36) reca disposizioni in materia di produzione della birra artigianale, definita come birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto a favorire il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati.
  Il capo VI (articolo 37) reca la definizione di fungo cardoncello.
  Il capo VII (articolo 38) apporta modificazioni all'articolo 7 della legge n. 221 del 2015, il quale reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili.
  Il capo VIII – in materia di pesca ed acquacoltura – apporta modifiche al sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (articolo 39). L'articolo 40 – inserito nel corso dell'esame alla Camera – reca disposizioni per il contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne dello Stato.
  Durante l'esame alla Camera sono state soppresse le disposizioni in materia di pesca ed acquacoltura di cui agli articoli 26, 27 e 28 del testo approvato dal Senato.
  Il titolo V reca disposizioni in materia di rifiuti agricoli ed è composto di un solo articolo (articolo 41), che apporta modificazioni all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti. Nel corso dell'esame alla Camera è stato soppresso il precedente articolo 30 in materia di lavoro agricolo.
  Il titolo VI reca le disposizioni finali prevedendo, all'articolo 42, la neutralità finanziaria dei decreti legislativi che saranno emanati a seguito delle deleghe ivi disposte o, in caso contrario, la necessaria previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Presenta e illustra conclusivamente una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.55.

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Comunicazioni del presidente.

  Giovedì 31 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.55.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione della Commissione, presa nella seduta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dell'11 febbraio 2016, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna, a tempo pieno, della dottoressa Donatella Scandurra, magistrata della Corte dei conti. Tale collaborazione è stata autorizzata dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza.
  Come stabilito dall'Ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tale collaborazione per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata l'11 novembre 2015, sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
  L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tale collaborazione sarà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

  La seduta termina alle 9.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

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