CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 179

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Pag. 180Bruxelles il 1o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
Nuovo testo C. 3512 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e VIII della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Laura CANTINI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla III Commissione Affari esteri e alla VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati, sul nuovo testo del disegno di legge C. 3512, recante ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il primo di questi accordi è l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, approvato dalla 18a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012 che istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo medesimo; aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo; agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Tale emendamento è stato ratificato da 60 Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti. Gli obiettivi stabiliti per l'Unione e i suoi Stati membri sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno conseguiti congiuntamente dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. L'Emendamento di Doha, in conseguenza della modifica all'Allegato B del Protocollo relativamente agli impegni del secondo periodo di riduzioni, interviene sugli articoli 3 e 4 del Protocollo al fine di esplicitare l'entità delle riduzioni e prevedere adeguamenti degli impegni proposti dalle Parti.
  Altro atto di cui si chiede la ratifica è l'Accordo UE-Islanda per l'attuazione dell'Emendamento di Doha, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015. L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, infatti, dopo l'adozione dell'Emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di riduzione. La normativa dell'Unione relativa all'attuazione tecnica dell'Emendamento di Doha è stata adottata nel maggio del 2014, con il Regolamento (UE) n. 662/2014, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas-serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'UE. Successivamente l'Unione ha provveduto alla ratifica del medesimo Emendamento con l'adozione della decisione 2015/1339 del Consiglio del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'UE, dell'Emendamento di Doha del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Pag. 181Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.
  Il terzo atto di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, firmato a La Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002 e in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del 6o strumento di ratifica, e che sostituisce il precedente Protocollo del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175. Il nuovo Protocollo attribuisce particolare attenzione alla prevenzione dell'inquinamento da navi ed alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente marino attraverso attività di sorveglianza, cooperazione nelle operazioni di recupero, divulgazione e scambio delle informazioni, nonché comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento.
  Il quarto, quinto e sesto trattato oggetto del disegno di legge di ratifica concernono gli emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, e il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991: l'Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settembre del 1997 – con la legge 3 novembre 1994, n. 640. Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine «pubblico», precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE. Successivamente, nel 2004 a Cavtat, in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiorna l'elenco di attività. Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'Unione europea ma gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale. La relazione illustrativa al disegno di legge in esame sottolinea che le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Codice dell'ambiente. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 16 maggio 2017. La delega per il recepimento è stata conferita dalla legge di delegazione europea 2014.Pag. 182
  Il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmato a Kiev nel 2003, persegue una serie di obiettivi: garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa; istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile. Il Protocollo di Kiev ad oggi è stato ratificato da 26 Stati (oltre all'Unione europea) ed è entrato in vigore l'11 luglio 2010. La normativa europea in materia di valutazione ambientale strategica è contenuta nella direttiva 2001/42/CE. Le corrispondenti norme di recepimento sono incluse nella parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Il disegno di legge in esame si compone di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi (articolo 2), degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati. L'articolo 3 contiene le definizioni di «UNFCCC» (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata con la legge n. 65 del 1994) e di «Protocollo di Kyoto» (Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato con la legge n. 120 del 2002).
  Il Capo II (articoli 4-6) fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In particolare, gli articoli 4, 5 e 6 dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. L'articolo 4 consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Senza entrare nei contenuti della Strategia (già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale), l'articolo in esame si limita a prevedere l'attribuzione al CIPE della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati (la norma contempla i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche agricole alimentari e forestali). Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno aggiunto 3 commi all'articolo 4, al fine di prevedere che la strategia nazionale di sviluppo: sia predisposta attraverso lo svolgimento di una consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'ambiente; debba perseguire il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dall'Italia in sede di accordi internazionali; debba essere sottoposta al parere della Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata; sia oggetto di una relazione annuale sul suo stato di attuazione predisposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e trasmessa al Parlamento.
  L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo in esame si limita a prevedere l'istituzione del Sistema nazionale e ad affidare all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, Pag. 183nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati. A tal fine, in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno stabilito che l'ISPRA debba essere dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale ruolo.
  L'articolo 6, al comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno aggiunto a tali compiti affidati al Ministero dell'Ambiente, quello della cura delle diffusioni delle informazioni anche attraverso il proprio sito istituzionale nonché quello dell'adeguamento alle nuove disposizioni della Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato annualmente al Documento di Economia e Finanza (DEF). Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA.
  Il Capo III (articoli 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica: detti oneri riguardano, in base al comma 1, solo due degli accordi, e in particolare l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e il Protocollo di Kiev del 2003. In base al comma 2, all'attuazione dei restanti accordi oggetto del disegno di legge in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando i medesimi accordi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  L'articolo 8, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.05.

  Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Comunicazioni del Presidente.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 9 marzo 2016 dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna dell'avv. Gaetano Armao, professore aggregato di diritto amministrativo europeo presso l'Università degli studi di Palermo.
  Come stabilito dall'ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tale collaborazione per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata l'11 novembre 2015, sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
  L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tale collaborazione sarà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

  La seduta termina alle 8.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 marzo 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.15.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione dei professori Paolo Caretti, Antonio D'Atena e Marco Olivetti
.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Paolo CARETTI, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Firenze, Antonio D'ATENA, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», e Marco OLIVETTI, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università LUMSA di Roma, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia i professori Caretti, D'Atena e Olivetti per il loro intervento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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