ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META.
La seduta comincia alle 14.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa.
(COM(2015)192 final).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno.
(COM(2015)627 final).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico.
(COM(2015)633 final).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale.
(COM(2015)634 final).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni.
(COM(2015)635 final).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato il 17 febbraio 2016.
Pag. 20Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Così rimane stabilito.
Michele Pompeo META, presidente, avverte che è stata assegnata alle Commissioni riunite la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno. Osserva che si tratta di una ulteriore proposta di atto normativo adottata per il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle Comunicazioni della Commissione europea concernenti il mercato unico digitale e il commercio elettronico. Propone pertanto, se non vi sono obiezioni, di esaminare tale atto congiuntamente con quelli sui quali le Commissioni riunite hanno già avviato l'esame.
Le Commissioni concordano.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice per la IX Commissione, anche a nome del collega Basso, relatore per la X Commissione, fa presente che le Commissioni avviano oggi l'esame della proposta di regolamento n. 627 del 2015, concernente la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti digitali, adottata dalla Commissione europea lo scorso 9 dicembre. Sottolinea che l'iniziativa della Commissione si inserisce nel quadro delle prime misure di attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, e fa seguito agli atti concernenti il commercio elettronico transfrontaliero, di cui le Commissioni hanno avviato l'esame lo scorso 17 febbraio.
Ritiene, dunque, apprezzabile l'impegno della Commissione europea di perseguire con coerenza la strada intrapresa con la strategia per la realizzazione di un mercato unico digitale, rispettando le scadenze prefissate nella tabella di marcia per la sua traduzione concreta.
Rileva che la proposta in esame intende rimuovere gli ostacoli che attualmente si frappongono all'accesso e alla fruizione di servizi di contenuti digitali da parte dei consumatori che si trovino temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Osserva che la rimozione degli impedimenti alla portabilità cross-border si collega anche alla prossima abolizione delle tariffe di roaming all'interno dell'UE, che avrà luogo a partire dal 15 giugno 2017, come previsto dalla normativa europea recentemente approvata. FA presente che, ad oggi, gli ostacoli che impediscono la prestazione di servizi di contenuti digitali ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro sono connessi principalmente alle prassi dei titolari dei diritti di concessione in licenza e alle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi. In particolare, poiché alcuni servizi comprendono contenuti protetti dal diritto d'autore, quali musica, giochi o film, gli impedimenti alla portabilità transfrontaliera derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di tali contenuti sono spesso concessi in licenza su base territoriale. Sottolinea che l'ostacolo principale alla portabilità transfrontaliera è costituito, pertanto, dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi online e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra i fornitori dei servizi e i titolari dei diritti.
Per quanto riguarda l'industria dei contenuti, segnala che i settori più direttamente interessati sarebbero quelli dei contenuti audiovisivi e dei contenuti sportivi premium. Nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta si afferma che l'impatto sul settore sarebbe comunque marginale.
Per quanto riguarda i costi che l'adozione della proposta di regolamento può comportare per i fornitori, questi possono essere suddivisi in: costi sostenuti per autenticare lo Stato membro di residenza degli abbonati; costi di adattamento delle licenze alle nuove norme; costi per adeguare l'infrastruttura tecnica. Le prime due voci di costo sono considerate di difficile rilevazione, mentre i costi tecnici potrebbero essere assorbiti nei costi di manutenzione ordinaria del software. In Pag. 21ogni caso, ritiene che su questo aspetto sia opportuno effettuare un approfondimento per acquisire valutazioni più puntuali.
Ad avviso della Commissione europea, la proposta produrrebbe effetti positivi sulla competitività, poiché contribuirà all'innovazione nei servizi di contenuti online e attirerà un maggior numero di consumatori. Per quanto riguarda gli utenti italiani, il fenomeno, ad oggi, ha una portata piuttosto limitata. Il 49 per cento dei rispondenti italiani che hanno pagato un abbonamento per contenuti audiovisivi, musica, e-books o video games ha dichiarato di non aver mai provato ad usare tali servizi in un altro Stato membro e il 28 per cento di questi ha dichiarato di non avere interesse a farlo in futuro.
Dopo aver consultato le parti interessate in merito alla proposta in esame (consumatori, titolari dei diritti, organizzazioni sportive, emittenti, fornitori di servizi online), la Commissione europea ha cercato di tener conto di una serie di problematiche segnalate. In particolare, la Commissione europea ha ritenuto di: non imporre l'obbligo di assicurare la portabilità a quei fornitori dei servizi che prestano servizi a titolo gratuito e senza l'autenticazione dello Stato membro di residenza del consumatore; non obbligare i fornitori dei servizi a prestare il servizio oltre frontiera con la stessa qualità offerta nello Stato membro di residenza; lasciare le parti libere di pattuire le condizioni atte a garantire che il servizio sia prestato conformemente al regolamento.
Entrando nel merito delle principali disposizioni, segnala che l'articolo 1 definisce l'obiettivo e l'ambito di applicazione, introducendo un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, quando siano temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne. Osserva che tale disposizione reca un margine d'incertezza in relazione alla mancata definizione del concetto di «presenza temporanea» dell'utente in uno Stato membro diverso da quello di residenza, che andrebbe individuato con criteri più precisi, al fine di evitare trattamenti diversi da parte dei diversi Stati membri, il che comprometterebbe gli obiettivi della proposta di regolamento. Tra l'altro, in assenza della definizione dei criteri della temporaneità, si potrebbe anche dedurre che questa persista fintantoché l'utente non modifichi la propria residenza. In tal senso si è espresso anche il Governo nella nota trasmessa. L'articolo 2 contiene alcune definizioni che dovranno essere interpretate in modo uniforme nell'UE, quale quella di «servizio di contenuti online», identificato con un servizio di media audiovisivo o di accesso a opere o trasmissioni di organi di diffusione radiotelevisiva prestato legalmente online su base portabile, ossia senza restrizioni a un luogo specifico nell'ambito del territorio di residenza abituale dell'utente. Vengono, inoltre, fornite le definizioni di «abbonato» e «consumatore», di «Stato membro di residenza» e «temporaneamente presente». I servizi di contenuti online possono essere prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro ovvero gratuitamente. Se un abbonato usufruisce di un servizio di contenuti online gratuitamente, l'obbligo per il fornitore di garantire la portabilità transfrontaliera si configura solo in caso di verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato. Ciò al fine di evitare costi sproporzionati che comporterebbero una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti.
L'articolo 3 riguarda l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e che il fornitore di un servizio di contenuti digitali garantisca a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio e di fruirne. Si prevede, poi, che l'obbligo non si estenda alle prescrizioni in materia di qualità applicabili alla prestazione del servizio nello Stato membro di residenza, salvo diverso accordo con il fornitore. A questo riguardo, ricorda che la nota trasmessa dal Governo sottolinea l'opportunità di valutare l'ipotesi di prevedere che il fornitore garantisca almeno criteri di qualità minimi della portabilità transfrontaliera, seppure inferiori a quelli Pag. 22offerti nel Paese di residenza. A carico del fornitore vige, inoltre, l'obbligo informativo sulla qualità della prestazione del servizio, in caso di accesso e fruizione in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Tale obbligo, tuttavia, potrebbe risultare di difficile adempimento considerato che la qualità può dipendere da fattori che non sono interamente nella disponibilità del fornitore.
L'articolo 4 concerne la localizzazione della prestazione del servizio e prevede che la prestazione, l'accesso e la fruizione dello stesso si considerano avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato che sia temporaneamente presente in un altro Stato membro. Ciò comporta che, ai fini delle licenze sul diritto d'autore, le azioni che si realizzano quando il servizio è prestato ai consumatori oltre frontiera (riproduzione, comunicazione al pubblico, estrazione o riutilizzo) sono considerate come avvenute esclusivamente nello Stato membro di residenza. La proposta di regolamento ha un impatto sul diritto d'autore e, in tale contesto, sembra privilegiare l'interesse dei consumatori ad un ampio accesso ai contenuti digitali rispetto alla protezione dei titolari dei diritti. In proposito, peraltro, la Commissione europea ha preannunciato l'adozione di iniziative specifiche concernenti la materia del diritto d'autore.
L'articolo 5 prevede l'inapplicabilità delle disposizioni contrattuali, tra titolari del diritto d'autore e i fornitori e tra i fornitori e gli abbonati, in contrasto con le disposizioni relative all'obbligo di garantire le portabilità transfrontaliera dei contenuti. L'articolo 6 stabilisce che il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della proposta di regolamento deve essere conforme alla normativa in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita. L'articolo 7, considerato che i contratti in questione sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo, prevede che la proposta di regolamento si applichi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore, se pertinenti ai fini della prestazione del servizio oltre frontiera dopo tale data. L'articolo 8, infine, stabilisce che il regolamento si applica a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, al fine di consentire ai titolari dei diritti e ai fornitori dei servizi di adottare le disposizioni necessarie per adeguarsi alla nuova disciplina.
Considerato che il regolamento sarà applicabile anche a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, giudica opportuno valutare se il previsto termine di sei mesi sia idoneo e sufficiente per consentire ai fornitori di adeguarsi alle nuove disposizioni e di modificare le condizioni di utilizzo dei servizi. Nel contempo, occorrerebbe evitare che i costi che i fornitori dei servizi sosterranno per adeguare l'infrastruttura tecnica vengano posti totalmente a carico dell'utente.
In considerazione dei profili problematici sinteticamente evidenziati nella relazione e delle osservazioni che potrebbero emergere nel prosieguo dell'esame della proposta di regolamento da parte delle Commissioni, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione attraverso il ciclo di audizioni già programmato con riferimento alla Strategia sul mercato digitale, prima di pervenire all'adozione di un documento conclusivo sulla proposta di regolamento in questione.
Giudica pertanto opportuno utilizzare le audizioni anche per verificare con i soggetti che di volta in volta interverranno l'impatto potenziale della disciplina proposta dalla Commissione europea.
Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella giornata di domani le Commissioni riunite avvieranno il ciclo di audizioni previste cui faceva riferimento la relatrice, con lo svolgimento dell'audizione della Direttrice di ricerca dell'Istituto di linguistica computazionale del CNR.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.