CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2016
598.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 98

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che, per il gruppo del Partito democratico, il deputato Guido Galperti ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrata a farne parte la deputata Maria Iacono.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
(COM(2015) 496 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  La proposta della Commissione europea si inserisce nell'ambito del pacchetto «Unione dell'energia» adottato il 25 febbraio del 2015, che prevede di effettuare nel 2016, e successivamente ogni 2 anni, un'analisi dei prezzi e dei costi dell'energia.
  Obiettivo della proposta è fornire dati aggiornati, affidabili e armonizzati, che garantiscano una maggiore trasparenza, elemento essenziale per fornire ai consumatori un quadro chiaro sui costi effettivi dell'energia. Al contempo, occorre che la Commissione europea disponga di informazioni adeguate per l'adozione delle misure più adatte in materia di politica energetica e per la realizzazione di un vero mercato unico dell'energia, in cui condizioni economiche più vantaggiose siano armonizzate per tutti i consumatori europei.
  La Commissione europea ha evidenziato, infatti, che su certi aspetti dei prezzi e dei costi le informazioni comparabili e verificabili sono molto scarse, in particolare sui fattori che influiscono sui costi di trasmissione e di distribuzione, sui costi degli impianti di produzione e sui livelli Pag. 99della tassazione e delle sovvenzioni, in particolare per quanto riguarda l'industria. La proposta in esame, pertanto, potrebbe apportare un sostanziale miglioramento della metodologia impiegata attualmente per la raccolta dei dati e consentire un'analisi più approfondita del mercato dell'energia.
  Ad oggi, vi è una distinzione tra la raccolta dei dati riferiti ai clienti industriali, per la quale vige un obbligo ai sensi della direttiva 2008/92/CE, e la raccolta dei dati concernenti i clienti domestici, la cui rilevazione viene effettuata sulla base di un accordo volontario.
  Conseguentemente, la Commissione europea, con la proposta in esame, ritiene che, per ottenere dati attendibili e aggiornati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica sia per il settore domestico che per quello industriale, occorra sancire un obbligo giuridicamente vincolante per entrambi, contenuto in un unico atto giuridico. Ad avviso della Commissione europea, occorre inoltre che la raccolta dei dati sia armonizzata sulla base di un'unica metodologia.
  Nell'ottica di garantire la trasparenza dei prezzi, la Commissione ritiene fondamentale, in particolare, la conoscenza delle imposte e degli oneri applicati in ciascuno Stato membro e, pertanto, propone una disaggregazione dei dati sui costi relativi alla rete, agli oneri, alle imposte, ai tributi e ai canoni. I costi dell'energia elettrica e del gas indicati in bolletta comprendono, infatti, diverse componenti. La prima componente è l'energia consumata, che include a sua volta la componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso (per esempio, acquisto di carburante e trasporto) e la componente relativa ai costi della vendita al dettaglio ai consumatori finali. Alla componente energia si aggiungono poi i costi di rete, che riflettono i costi delle infrastrutture di trasmissione e di distribuzione e, infine, le tasse e imposte del sistema tributario generale, come IVA e accise, oppure imposte specifiche a sostegno di politiche energetiche e climatiche.
  In Italia l'autorità responsabile della raccolta, dell'elaborazione e trasmissione dei dati è l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che redige annualmente una relazione sullo stato dei servizi. Dall'ultima relazione dell'Autorità emerge che le variazioni del prezzo dell'energia elettrica nel triennio 2012-2014 in Italia sono sostanzialmente allineate con quelle della Germania e lievemente superiori a quelle della Francia, ma sono superiori alla media dell'Area euro. Per quanto concerne, invece, la composizione del prezzo dell'energia elettrica, si evidenzia che questo risulta composto per il 13,5 per cento dalle imposte che gravano sul settore dell'energia elettrica.
  Per quanto riguarda, invece, la composizione del prezzo del gas, questo risulta composto per ben il 37 per cento dalle imposte che gravano sul settore del gas naturale (accisa, addizionale regionale e IVA). In particolare, dal confronto con i principali Stati membri è evidente un differenziale di costi significativo soprattutto per i consumi industriali, che costituisce un fattore decisivo in grado di minare la competitività del sistema Italia.
  Evidenzia, infine, che rispetto alla componente energia dei prezzi al dettaglio si è registrata una riduzione dei prezzi all'ingrosso. Tale riduzione non si è, tuttavia, tradotta in una riduzione della componente energia dei prezzi al dettaglio a causa dell'ancora scarsa concorrenza presente in alcuni mercati.
  Passando alla descrizione del contenuto della proposta, sottolinea preliminarmente che essa reca una modifica dello strumento di regolamentazione, da direttiva a regolamento, al fine di fornire un'applicazione rapida e armonizzata in tutta l'UE. In estrema sintesi, rispetto alla direttiva 2008/92/CE (abrogata dal testo in esame), relativa soltanto ai prezzi dei consumi finali dell'industria, la proposta di regolamento della Commissione introduce le seguenti modifiche di rilievo:
  rende obbligatoria anche la rilevazione dei dati relativi ai prezzi per consumi domestici, forniti finora su base volontaria;Pag. 100
  accresce il numero di componenti e sottocomponenti con cui vengono rilevati i prezzi;
  aumenta la frequenza di comunicazione di alcuni dati da biennale ad annuale;
  allunga i tempi di trasmissione dei dati ad Eurostat da 2 a 3 mesi.

  Entrando nel merito delle disposizioni più rilevanti, evidenzia quanto segue.
  L'articolo 1 definisce un quadro comune per la produzione e la diffusione delle statistiche sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e non civili nell'UE.
  L'articolo 3 definisce le fonti che gli Stati utilizzano per elaborare i dati relativi ai prezzi e alle loro componenti (costi relativi alla rete, a imposte, tributi, canoni, oneri e volumi di consumo), nonché per redigere una relazione sulla qualità dei dati stessi. Si tratta in linea di massima di indagini statistiche condotte presso produttori o commercianti, clienti nel settore domestico e industriale e fonti amministrative, come le autorità nazionali regolatrici del mercato.
  L'articolo 4 esonera dall'obbligo di trasmettere i dati relativi ai prezzi del gas applicati ai clienti domestici gli Stati membri in cui il consumo di gas naturale è al di sotto della soglia dell'1 per cento del consumo totale nazionale di energia. Peraltro, l'esonero non varrà sicuramente per l'Italia, poiché i consumi di gas del settore domestico superano tale soglia.
  L'articolo 6 prevede che gli Stati membri elaborino tutti i dati specificati e trasmettano statistiche a Eurostat entro tre mesi dall'inizio dell'anno successivo all'adozione della proposta di regolamento in esame. La frequenza di trasmissione è annuale per i dati concernenti le componenti del prezzo energia e approvvigionamento, rete, imposte e volumi di consumo; mentre è semestrale per i dati relativi ai prezzi al netto e al lordo della tassazione.
  All'articolo 7 è previsto che gli Stati garantiscano la qualità dei dati e informino Eurostat in merito a modifiche significative nella metodologia impiegata. Inoltre, ogni tre anni gli Stati membri devono presentare ad Eurostat una relazione sulla qualità dei dati, che illustri i criteri di calcolo, la metodologia impiegata e le fonti utilizzate. Nel caso in cui vengano ravvisate anomalie o incoerenze, Eurostat può richiedere alle autorità nazionali un'adeguata disaggregazione dei dati e informazioni sui metodi di calcolo e chiedere che i dati siano corretti e ripresentati.
  L'articolo 8 prevede che Eurostat diffonda le statistiche entro cinque mesi dalla fine di ciascun periodo di riferimento, mentre l'articolo 9 riguarda la possibilità che vengano concesse deroghe nel caso in cui l'applicazione della proposta richieda adeguamenti significativi al sistema statistico di uno Stato membro, in grado di causare un notevole onere aggiuntivo a carico dei rispondenti. In tal caso, lo Stato membro interessato dovrà presentare alla Commissione una richiesta motivata entro e non oltre nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Le deroghe possono restare in vigore per un massimo di tre anni. Infine, la proposta è accompagnata da due allegati che definiscono la metodologia per la rilevazione e la compilazione dei dati statistici.
  Osserva che la possibilità di comparazione dei prezzi in ambito energetico è di assoluta importanza nella costruzione di un mercato europeo unico dell'energia. Segnala inoltre che la relazione trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico sulla proposta di regolamento in esame (ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012) segnala che «non sono previsti oneri finanziari a carico dell'erario, né oneri amministrativi aggiuntivi per l'amministrazione dello Stato rispetto a quanto già svolto a legislazione vigente. Si evidenzia però che l'onere amministrativo nonché finanziario a carico dell'autorità responsabile della raccolta, dell'elaborazione e trasmissione dei dati (AEEGSI) potrebbe non rimanere invariato, come viene indicato nella proposta di regolamento, in considerazione del maggior livello di dettaglio richiesto dalla rilevazione, ad esempio: introduzione di un Pag. 101numero più alto di componenti e sottocomponenti del prezzo che riguarda tutti i tipi di consumatori, domestici e industriali, frequenza annuale e non triennale della trasmissione dei dati di prezzo disaggregati in 9 voci, ecc.. In riferimento a quanto sopra, non si può escludere che l'Italia possa dover chiedere una deroga (a norma dell'articolo 9), per consentire agli uffici pubblici preposti alla rilevazione e alle imprese di vendita che devono fornire i dati di adeguarsi alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati così come richiesto». Ritiene che il tema della possibile proroga debba essere approfondito dalla Commissione nel prosieguo dell'esame in modo da fornire indicazioni al riguardo.

  Alberto BOMBASSEI (SCpI), chiede al relatore se sia possibile disporre di elementi informativi in merito alle tariffe praticate nei settori del gas e dell'energia negli altri Paesi, evidenziando i rischi derivanti dall'introduzione di una tariffa unica.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, precisa che la proposta di regolamento in esame non affronta la materia della tariffa unica europea, ma delle rilevazioni dei consumi che non sono omogenee, in quanto le metodologie utilizzate e le componenti poste all'interno del costo lordo variano nei diversi Paesi europei. Per questa ragione, la proposta di regolamento in esame intende prevedere metodologie omogenee di rilevazione dei prezzi all'interno dei singoli Paesi. Si tratta di un passo necessario per confrontare in maniera chiara e ineccepibile i prezzi dell'energia al consumatore finale domestico e industriale nei diversi Paesi che potrà consentire, all'interno del mercato unico, una loro convergenza.

  Alberto BOMBASSEI (SCpI) sottolinea come occorra tenere ben distinti i concetti di costo e di prezzo dell'energia per le imprese. Ribadisce la sua preoccupazione per l'eventuale introduzione di un sistema che preveda una tariffa unica ed insiste per l'opportunità di conoscere la situazione degli altri Paesi.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.