CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2016
597.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.25.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame in sede referente del disegno di legge C. 3606, di conversione del decreto-legge n. 18, del 2016 recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, e, quindi, agli altri punti all'ordine del giorno.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Giovanni SANGA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 3606, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
  Il provvedimento si compone di 18 articoli, suddivisi in quattro capi, concernenti rispettivamente: la riforma del settore bancario cooperativo (capo I), la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (capo II), disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi (capo III) e disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (capo IV).
  Il Capo I (composto dagli articoli 1 e 2) reca la riforma delle banche di credito cooperativo. Al riguardo segnala innanzitutto come le banche di credito cooperativo costituiscano una realtà importante del sistema bancario italiano ed abbiano radici profonde, nonché una storia che ha caratterizzato la vita, l'evoluzione e la crescita di numerosi territori e comunità locali. Al momento le banche di credito cooperativo italiane sono ben 365, insediate in più di 2.700 comuni, con circa 4.400 sportelli, 1.233.000 soci e 37.000 dipendenti. Si tratta, dunque, di un sistema complesso ed articolato, nonché ricco di specificità. Ricorda quindi come da diversi anni sia in corso un dibattito sulla riforma del credito cooperativo: tale ampio dibattito ha coinvolto molti soggetti istituzionali, economici e sociali del Paese, i quali hanno fornito un contributo decisivo per la stesura del decreto-legge in discussione. Evidenzia inoltre come la riforma del credito cooperativo si inscriva all'interno di un processo di cambiamento ed innovazione della normativa concernente l'intero sistema bancario, il quale ha visto, l'anno scorso, l'approvazione dell'intervento di riforma delle banche popolari, nonché diversi altri provvedimenti volti a favorire, da un lato, maggiore trasparenza e, dall'altro, a rassicurare stabilità all'intero sistema creditizio.
  In tale contesto, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 33 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale reca norme generali in materia di banche di credito cooperativo.
  La lettera a) aggiunge nel predetto articolo 33 i nuovi commi 1-bis e 1-ter.
  Il nuovo comma 1-bis stabilisce che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (di seguito anche: BCC).
  Il nuovo comma 1-ter prevede che l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell'articolo 2512 del Codice civile, rubricato «Cooperativa a mutualità prevalente» possa avvenire solo previo ottenimento dell'autorizzazione di cui al nuovo comma 1-bis.
  La lettera b) sostituisce il comma 3 dell'articolo 33 del TUB, mantenendo in capo all'assemblea dei soci di ciascuna BCC il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo, ma innovando tale previsione con l'introduzione di specifiche eccezioni disciplinate dagli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3, rispettivamente, con riferimento ai casi di sottoscrizione di azioni di finanziamento o di esercizio, e ai casi in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo in virtù del contratto di coesione.
  Il comma 2 reca modifiche all'articolo 34 del TUB in materia di soci, con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio e il legame con i soci di ogni istituto.
  In particolare, la lettera a) interviene sul comma 1, innalzando il numero minimo dei soci da 200 a 500.
  La lettera b) innalza il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000 euro a 100.000 euro.
  La lettera c) inserisce nell'articolo 34 un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che lo statuto possa subordinare l'ammissione Pag. 28del socio alla sottoscrizione o all'acquisto di un numero minimo di azioni.
  Il comma 3 integra il comma 2 dell'articolo 35 del TUB, il quale disciplina il contenuto degli statuti delle BCC, stabilendo che lo statuto della BCC includa anche l'indicazione dei poteri attribuiti alla Capogruppo.
  Il comma 4 modifica l'articolo 36 del TUB, originariamente relativo alle sole fusioni, allargandone il perimetro normativo anche alle trasformazioni.
  La lettera a), infatti, modifica la rubrica da «Fusioni» a: «Fusioni e trasformazioni».
  La lettera b) sopprime le parole «banche popolari o» all'interno del comma 1 del citato articolo 36, il quale, nella nuova versione, prevede che la Banca d'Italia possa autorizzare fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni, e non più anche banche popolari.
  La lettera c) aggiunge dopo il comma 1 un nuovo comma 1-bis, il quale stabilisce che la BCC, esclusa da un gruppo bancario cooperativo, possa continuare l'attività bancaria previa autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in S.p.a. In assenza di tali condizioni la BCC delibera la propria liquidazione.
  La lettera d) sostituisce il comma 3, stabilendo che ai casi in esame si applicano, non solo, come previsto nella previgente formulazione, i commi da 2 a 4 dell'articolo 57 del TUB, ma anche il comma 2 dell'articolo 56, il quale condiziona l'iscrizione nel registro delle imprese all'accertamento da parte della Banca d'Italia che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
  In merito ricorda che i commi da 2 a 4 dell'articolo 57 del TUB, in materia di fusioni e scissioni, prevedono che:
   l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e dell'eventuale deliberazione assembleare che ne abbia modificato il contenuto, debba essere corredata dell'autorizzazione di Banca d'Italia;
   il termine per l'attuazione della fusione (ex articolo 2503, primo comma, del codice civile) venga ridotto da 60 a 15 giorni;
   i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo in capo alle banche oggetto delle operazioni di fusione o scissione conservano la loro validità e il loro grado, in favore della banca incorporante o della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

  Il comma 5 introduce nel TUB gli articoli 37-bis e 37-ter.
  Il nuovo articolo 37-bis, rubricato «Gruppo Bancario Cooperativo» al comma 1 disciplina la composizione del Gruppo, prevedendo che esso sia composto da:
   la società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione, il cui capitale sociale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo e il cui patrimonio netto è di almeno 1 miliardo di euro;
   le BCC che aderiscono al contratto di coesione e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
   le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo secondo le definizioni dell'articolo 59 del TUB.

  Questi soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dalla capogruppo, in virtù di un pregresso (alla costituzione del Gruppo) o di un acquisito possesso azionario ovvero per il tramite dello stesso contratto di coesione, posto a fondamento del Gruppo.
  Il comma 2 del nuovo articolo 37-bis rimette allo statuto della Capogruppo l'obbligo di stabilire un limite al numero massimo di azioni con diritto di voto detenibile direttamente o indirettamente da ciascun socio, ai sensi del comma 1 Pag. 29dell'articolo 22 del TUB (considerando quindi le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona). Tale disposizione dovrebbe assicurare un adeguato frazionamento del capitale sociale della Capogruppo.
  In materia di contratto di coesione, il comma 3 del nuovo articolo 37-bis, prevede che questo disciplini la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo, indicando la banca capogruppo e i poteri ad essa attribuiti. Con riferimento a questi ultimi si stabilisce che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, contemplino l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento.
  L'intensità del controllo è funzione sia della rischiosità oggettivamente misurata della singola BCC, sia della necessità di assicurare il raggiungimento dei requisiti e/o dei benefici prudenziali cui il Gruppo è soggetto, sia della necessità di rispettare la normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia bancaria, finanziaria e contabile (consolidamento contabile del Gruppo).
  Sempre con riferimento ai poteri attribuiti dal contratto si stabilisce che questo preveda i casi, motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo abbia la facoltà di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri. Il contratto deve specificare: le ipotesi di esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e, in relazione alla gravità della violazione, le altre misure sanzionatorie previste; con riferimento all'attività comune, i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei benefici connessi a tale attività; i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori ispirati al principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.
  Il comma 3 del nuovo articolo 37-bis esclude la possibilità di recesso dal Gruppo.
  Il sistema delle garanzie disciplinato dal comma 4 del nuovo articolo 37-bis prevede l'obbligo di stabilire contrattualmente la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, applicando così regole prudenziali europee, migliorando la competitività del gruppo e rafforzandone la situazione patrimoniale.
  Il comma 5 del nuovo articolo 37-bis stabilisce che la Banca d'Italia autorizza l'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo.
  Il comma 6 chiarisce che ai rapporti di partecipazione tra le società capogruppo e le BCC aderenti non si applicano le disposizioni che limitano l'acquisto di partecipazioni incrociate previste dal Codice civile, di cui agli articoli 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate), 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante), 2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante) e 2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante).
  Il comma 7 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il potere di dettare con proprio decreto disposizioni di attuazione riguardanti le caratteristiche della garanzia prevista dal contratto di coesione, i requisiti minimi organizzativi e operativi della Capogruppo, il numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo.
  Il comma del nuovo articolo 37-bis stabilisce che al Gruppo si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, capo II del TUB in materia di «vigilanza su base consolidata», le quali disciplinano in particolare la vigilanza informativa (articolo 66); la vigilanza regolamentare (articolo 67); i poteri di intervento della Banca d'Italia, tra cui la facoltà di disporre la Pag. 30rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo (articolo 67-ter); la vigilanza ispettiva (articolo 68); la collaborazione tra autorità e gli obblighi informativi (articolo 69).
  Il nuovo articolo 37-ter disciplina il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.
  Il comma 1 del nuovo articolo 37-ter stabilisce che la possibilità di assumere il ruolo di capogruppo è condizionata alla trasmissione alla Banca d'Italia dello schema di contratto di coesione, come disciplinato dal nuovo articolo 37-bis del TUB, e dell'elenco delle BCC e delle altre società che intendono aderire al gruppo.
  Il comma 2 del nuovo articolo 37-ter, prevede che la Banca d'Italia accerti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione del Gruppo, l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo, l'idoneità del contratto a consentirne la sana e prudente gestione.
  Il comma 3 del nuovo articolo 37-ter prevede che, superato positivamente il controllo di cui al comma 2, le BCC che stipulano il contratto di coesione con la capogruppo debbano modificare i propri statuti approvandoli in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca ovvero in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea (ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TUB e dunque secondo i vincoli posti in materia di trasformazioni e fusioni alle banche popolari).
  Il comma 4 del nuovo articolo 37-ter impone la trasmissione alla Banca d'Italia del contratto definitivo, quest'ultima provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi bancari previsto dall'articolo 64 del TUB, successivamente si può provvedere all'iscrizione nella sezione del registro delle imprese dedicata ai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società (ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del Codice civile).
  Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge alla lettera a) modifica l'articolo 150-bis del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative.
  In particolare, al comma 1 del predetto articolo 150-bis si prevede che si applichino alle banche di credito cooperativo alcuni articoli del codice civile, finora espressamente esclusi:
   l'articolo 2346, sesto comma (il quale fa salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi): la modifica recata dal decreto-legge consente alle banche di credito cooperativo di emettere anche strumenti finanziari partecipativi;
   l'articolo 2526 (il quale consente che l'atto costitutivo preveda l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito);
   l'articolo 2542, primo comma (il quale attribuisce all'assemblea la nomina degli amministratori, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo).

  La lettera b) del comma 6 sostituisce il comma 5 dell'articolo 150-bis del TUB, prevedendo che nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000). Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.Pag. 31
  In sostanza, la modifica estende gli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, fatta eccezione per le banche di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.
  Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge tale modifica si pone «in coerenza con l'obiettivo di agevolare l'accesso delle banche costituite in forma cooperativa al mercato dei capitali».
  In merito ricorda che il richiamato articolo 17 della legge n. 388 del 2000 reca una norma di interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi, la quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 (Requisiti mutualistici), all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (Condizioni di applicabilità delle agevolazioni), e all'articolo 11, comma 5, della legge n. 59 del 1992 (obbligo di devoluzione), si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle predette clausole comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.
  Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge apporta modificazioni all'articolo 150-ter del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.
  La lettera a) del comma 7 inserisce nell'articolo 150-ter un comma 01, il quale consente alle banche di credito cooperativo l'emissione di azioni (previste dall'articolo 2526 del Codice civile) nei casi e modi previsti dall'articolo 150-ter. Si tratta pertanto di una modifica di coordinamento priva di portata innovativa.
  La lettera b) apporta al comma 1 dell'articolo 150-ter modifiche di coordinamento. In particolare, è soppresso il riferimento normativo errato all'articolo 70, comma 1, lettera b), del TUB (in quanto il comma citato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 181 del 2015, non reca più alcuna lettera b) e si elimina il riferimento alla deroga al comma 1 dell'articolo 150-bis, visto che esso non prevede più l'esclusione dell'articolo 2526 del Codice civile.
  Pertanto, come già previsto, rimane fermo che l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del Codice civile è consentita solo previa modifica dello statuto sociale e solo in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria.
  La lettera c) sostituisce il comma 2 dell'articolo 150-ter del TUB, mantenendo ferma la necessità di autorizzazione della Banca d'Italia all'emissione delle azioni e modificando la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni, prevedendo che siano sottoscrivibili da:
   la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente;
   i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;
   i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente) in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di cinquantamila euro di valore nominale di azioni per ogni socio (di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, TUB). Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attività continuativa nel territorio di competenza della banca.

  Le azioni non sono invece più sottoscrivibili dal Fondo di garanzia dei depositanti Pag. 32del credito cooperativo e dal Fondo di garanzia istituzionale.
  La lettera d) sostituisce il comma 3 dell'articolo 150-ter, estendendo l'ampiezza delle deroghe già previste per i soci finanziatori, aggiungendovi la deroga all'obbligo di assegnare a ogni socio un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
  Rimane ferma la deroga, già prevista, ai limiti stabiliti (dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del Codice civile) per i possessori di strumenti finanziari, che pertanto possono vedersi attribuito anche più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
  Viene inoltre apportata una modifica di coordinamento, sostituendo i termini «consiglio di amministrazione» con «organo amministrativo» e «collegio sindacale» con «organo che svolge la funzione di controllo».
  La lettera e) sostituisce il comma 4 dell'articolo 150-ter, ammettendo che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso anche del sovrapprezzo delle azioni ove versato. Rimane ferma la restante disciplina.
  Anche in questo caso è apportata una modifica di coordinamento, sostituendo i termini «consiglio di amministrazione» con «organo amministrativo» e «collegio sindacale» con «organo che svolge la funzione di controllo».
  La lettera f) inserisce nell'articolo 150-ter i nuovi commi 4-bis e 4-ter.
  Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 150-ter prevede che le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1 (inadeguatezza patrimoniale e amministrazione straordinaria), si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.
  Secondo la relazione illustrativa, tale modifica risponde «all'esigenza di tenere conto della situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica, non solo della singola banca di credito cooperativo, ma anche del gruppo nel suo complesso», nonché di consentire alla BCC «di emettere azioni di finanziamento (pienamente computabili nel patrimonio di migliore qualità), e alla capogruppo del gruppo bancario di sottoscrivere tali azioni quando emesse dalle BCC aderenti al proprio gruppo, anche fuori dei casi della sottoposizione all'amministrazione straordinaria o di insufficienza patrimoniale.»
  Il nuovo comma 4-ter dell'articolo 150-ter vieta la cessione delle azioni di cui al medesimo articolo con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.
  In merito ricorda che l'articolo 2542, secondo e terzo comma, secondo periodo, prevedono rispettivamente che la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e che ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
  L'articolo 2543, terzo comma, attribuisce ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione il diritto di eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.
  L'articolo 2544 interviene sulla materia dei sistemi di amministrazione: il secondo comma, primo periodo, prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione con un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione; il terzo comma prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione Pag. 33basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.
  Pertanto, ai sensi del nuovo comma 4-ter la maggioranza degli amministratori può anche non essere formata da soci cooperatori o da persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche e ai possessori di strumenti finanziari può anche essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
  L'articolo 2 del decreto-legge reca disposizione transitorie volte a disciplinare la fase di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1.
  Il comma 1, primo periodo, prevede che in fase di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter, la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo debba sottoporre alla Banca d'Italia la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 37-bis del TUB entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 37-bis.
  Il secondo periodo stabilisce che la stipula del contratto di coesione dovrà intervenire entro 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia (ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 2, del TUB) e che, in questa fase, i soci delle BCC che non abbiano concorso alla deliberazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adesione al gruppo non possono avvalersi del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, comma 1, lettere a) e g), del Codice civile, rispettivamente aventi ad oggetto la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società e le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Tale disposizione dovrebbe risolvere possibili incertezze circa la spettanza o meno del diritto di recesso per effetto delle modifiche statutarie concernenti le azioni di finanziamento previste dal comma 4-bis dell'articolo 150-ter del TUB. Così come è esclusa l'applicazione della lettera e), comma 1, dell'articolo 2497-quater del Codice civile in tema di diritto di recesso dei soci di società soggetta a direzione e coordinamento.
  Il comma 2 disciplina una clausola di opting-in, in virtù della quale entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 4, del TUB) una BCC può chiedere di aderire a un gruppo costituito, ai sensi dell'articolo 37-bis, alle condizioni previste per gli aderenti originari. In tale caso, l'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione, in mancanza della quale vale un principio di silenzio-assenso. I casi di diniego devono essere motivati, la deliberazione viene comunicata alla richiedente e alla Banca d'Italia. Non è ammessa invece la facoltà di diniego dell'adesione, qualora la BCC richiedente abbia già fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti e garantisca la loro liquidità e solvibilità.
  Il comma 3 stabilisce che le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore del citato decreto di cui all'articolo 37-bis, comma 7, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 (trasformazione in S.p.A.), o deliberano la propria liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Viene fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'articolo 150-bis che, ricorda, prevede l'estensione degli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni, salvo il caso di banca di credito cooperativo con un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro.
  Il comma 4 prevede che, nei casi di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia debba assumere le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. Pag. 34
  Il comma 5 stabilisce che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso debbano provvedere ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 34 del TUB (il quale prevede che qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione), ovvero a portare a 500 il numero minimo dei soci.
  Il Capo II del decreto-legge reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS): mediante la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica. A tale proposito segnala come le valutazioni compiute in materia dalla Banca d'Italia evidenzino la circostanza che l'eccezionalità della recessione degli ultimi anni ha inciso significativamente sulla qualità degli attivi delle banche italiane, la quale costituisce il principale fattore di vulnerabilità del sistema creditizio nazionale. Ricorda, al riguardo, che a fine giugno 2015 i prestiti deteriorati ammontavano a 360 miliardi di euro, pari al 18 per cento del totale degli impieghi; all'interno di tale aggregato, le sofferenze ammontavano a 200 miliardi di euro, pari al 10,3 per cento degli impieghi, mentre nel 2008, prima della doppia recessione che ha colpito le economie europee, l'incidenza dei crediti deteriorati era del 6 per cento e quella delle sofferenze del 3,8 per cento. In tale contesto le misure recate dal Capo II del decreto-legge rientrano in una più ampia strategia strutturale basata, oltre che sul ritorno alla crescita economica, anche sul consolidamento del settore bancario, attraverso la riforma delle maggiori banche popolari, realizzata con il decreto-legge n. 3 del 2015, la riforma delle fondazioni bancarie e la riforma delle banche di credito cooperativo oggetto del Capo I del decreto-legge.
  Passando quindi al contenuto del Capo II del decreto-legge, in estrema sintesi, oggetto della garanzia statale ivi prevista sono solo le cartolarizzazioni cosiddette senior, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese.
  Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le tranches di titoli coperto dalla garanzie di Stato.
  Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato, come anche ribadito dalla Commissione europea al fine di non dar vita ad aiuti di Stato.
  Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti.
  Al fine del rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all’investment grade da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.
  L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della misura di garanzia, che è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo UE) e consiste – come anticipato in precedenza – nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche con sede in Italia. La misura è sottoposta ad una valutazione della Commissione UE, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di Pag. 35verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere della UE.
  In particolare, al comma 1 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 16 agosto 2017 (diciotto mesi a decorrere dal 16 febbraio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento), a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all'articolo 1 della disciplina sulle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999) aventi come sottostante crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia.
  Nel dettaglio, la garanzia è concessa per operazioni di cartolarizzazione a fronte della cessione, da parte delle predette banche con sede in Italia, di crediti pecuniari – ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing – che siano qualificati come crediti in sofferenza dalle norme di legge.
  Il comma 2 consente al MEF di estendere per altri diciotto mesi, con proprio decreto, il periodo di tempo nel quale può essere concessa detta garanzia, previa approvazione da parte della Commissione UE.
  Il comma 3 stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una decisione positiva sulle misure di concessione di garanzia in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva) un soggetto qualificato e indipendente che dovrà effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la conformità del rilascio della garanzia sia alle disposizioni di legge in esame, sia alla predetta decisione della Commissione UE.
  Gli oneri di tale individuazione, quantificati in un milione di euro per gli anni 2016-2019, sono a carico della risorse stanziate ad hoc dal provvedimento in esame, e cioè a carico delle somme versate su apposita contabilità speciale dall'articolo 12 del decreto-legge.
  L'articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l'operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia (articolo 2 della legge n. 130 del 1999).
  In dettaglio, ai sensi del comma 1, le operazioni di cartolarizzazione presentano le seguenti caratteristiche:
   i crediti da cedere sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al valore netto di bilancio (ossia al valore lordo al netto di rettifiche);
   l'operazione ha come esito l'emissione di almeno due classi di titoli, in ragione del grado di subordinazione nell'assorbimento delle perdite (dunque almeno una classe senior ed una junior);
   si distingue in particolare la classe più subordinata, cosiddetta junior, che non ha diritto a ricevere rimborso del capitale, il pagamento degli interessi o altra forma di remunerazione fino al completo rimborso del capitale dei titoli delle altre classi;
   è possibile emettere una o più classi di titoli, cosiddetti mezzanine, che sono postergate, con riferimento alla corresponsione degli interessi, alla corresponsione degli interessi dovute alla classe di titoli cosiddetti senior, ma antergate al rimborso del capitale dei medesimi titoli senior;
   si consente di stipulare contratti di copertura finanziaria con controparti di mercato, per ridurre il rischio derivante da asimmetrie tra i tassi di interesse applicati su attività e passività;
   si consente di prevedere l'attivazione di una linea di credito, per un ammontare sufficiente a mantenere il livello minimo di flessibilità finanziaria coerente con il merito di credito dei titoli senior, per gestire il rischio di eventuali disallineamenti tra i fondi rinvenienti da incassi e recuperi relativi ai crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui titoli cartolarizzati.

  Rammenta in merito che l'unica classe di titoli che usufruisce della GACS è la categoria senior, ai sensi dell'articolo 8, comma 1.Pag. 36
  L'articolo 5 disciplina il rating cui devono essere sottoposti i titoli senior per ottenere la garanzia statale, che non può essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito accettata dalla BCE al 1o gennaio 2016. Tale criterio vale anche qualora vi sia necessità di un secondo rating.
  In particolare, ai sensi del comma 1 i titoli senior devono avere ottenuto un livello di rating non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade (un titolo assume il rating di «investment grade» – IG – se ha un rating minimo di BBB – secondo l'agenzia Standard & Poor's – o Baa3 – secondo Moody's), attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) accettata dalla BCE al 1o gennaio 2016.
  Se è richiesto il rilascio di due valutazioni del merito di credito, la seconda valutazione sul medesimo titolo senior può essere rilasciata da una ECAI registrata, ai sensi del Regolamento (UE) 1060/2009, e anch'essa non deve essere inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade.
  Ai sensi del comma 2 la valutazione del merito di credito, comunque non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, può, in alternativa, essere privata e destinata esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, da intendersi come committente ed unico destinatario ai fini dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 1060/2009.
  In questo caso, l'agenzia di rating, scelta tra quelle accettate dalla Banca Centrale Europea al 1 gennaio 2016 e proposta dalla banca cedente, è approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il corrispettivo dovuto all'agenzia di rating è a carico della banca cedente o della società cessionaria.
  Ancorché non esplicitamente previsto dalla norma, la Relazione illustrativa del disegno di legge puntualizza che resta fermo il rating minimo anche nel caso in cui la valutazione sia resa privatamente, ai sensi del comma 2.
  Il comma 3 impegna la società cessionaria dei crediti cartolarizzati a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei titoli senior.
  Il comma 4 chiarisce che il gestore dei crediti in sofferenza (detto NPLs Servicer) deve essere diverso dalla banca cedente, né appartenere al suo stesso gruppo bancario. L'eventuale decisione dei detentori dei titoli di cambiare il NPLs Servicer non deve determinare un peggioramento del rating del titolo senior da parte dell'ECAI.
  L'articolo 6 indica quali sono le caratteristiche dei titoli senior ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli mezzanine.
  Ai sensi del comma 1 essi devono avere le seguenti caratteristiche:
   a) la remunerazione è a tasso variabile;
   b) il rimborso del capitale prima della data di scadenza è parametrato ai flussi di cassa derivanti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, al netto di tutti i costi relativi all'attività di recupero e incasso dei crediti ceduti;
   c) il pagamento degli interessi è effettuato in via posticipata a scadenza trimestrale, semestrale o annuale ed è e in funzione del valore nominale residuo del titolo all'inizio del periodo di interessi di riferimento.

  Il comma 2 consente che la remunerazione dei titoli mezzanine possa essere differita, al ricorrere di determinate condizioni ovvero essere condizionata a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti.
  L'articolo 7 individua l'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.Pag. 37
  In particolare, ai sensi del comma 1, le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, dai contratti di copertura finanziaria stipulati e dagli utilizzi della linea di credito, al netto delle somme trattenute dal NPLs Servicer per la propria attività di gestione secondo i termini convenuti con la società cessionaria, sono impiegati, nel pagamento delle seguenti voci, secondo il seguente ordine di priorità:
   1) eventuali oneri fiscali;
   2) somme dovute ai prestatori di servizi;
   3) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e commissioni in relazione all'attivazione della linea di credito di cui all'articolo 4, lettera f) del decreto-legge; si tratta della linea di credito che può essere prevista per gestire il rischio di eventuali disallineamenti fra i fondi rivenienti dagli incassi e dai recuperi effettuati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti e i fondi necessari per pagare gli interessi sui Titoli;
   4) pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato sui titoli senior;
   5) pagamento delle somme dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria;
   6) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui titoli senior;
   7) ripristino della disponibilità della linea di credito, qualora utilizzata;
   8) pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui titoli mezzanine (se emessi);
   9) rimborso del capitale dei titoli senior fino al completo rimborso degli stessi;
   10) rimborso del capitale dei titoli mezzanine fino al completo rimborso degli stessi;
   11) pagamento delle somme dovute per capitale e interessi o altra forma di remunerazione sui titoli junior.

  L'articolo 8 definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato, la quale, ai sensi del comma 1:
   è onerosa;
   può essere concessa solo sui titoli senior;
   diviene efficace solo quando la banca cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50 per cento più 1 dei titoli junior e, in ogni caso, un ammontare dei titoli junior e, ove emessi, dei titoli mezzanine che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente, in base ai princìpi contabili di riferimento in vigore nell'esercizio di effettuazione dell'operazione.

  In base al comma 2 la garanzia è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, a beneficio del detentore del titolo senior.
  La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei titoli senior per la loro intera durata.
  Il comma 3 vieta allo Stato, alle amministrazioni pubbliche e alle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche di acquistare titoli junior o mezzanine.
  L'articolo 9 individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli senior.
  Essa ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.
  In mancanza di uno specifico mercato per i crediti deteriorati in Italia, il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di società italiane con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli senior che verrebbero garantiti. Pag. 38
  L'allegato 1 annesso al decreto-legge riporta l'insieme degli emittenti italiani che costituiranno il termine di riferimento, a seconda del rating assegnato ai titoli senior per i quali è richiesta la garanzia, mentre l'allegato 2 reca la formula matematica che riflette la metodologia illustrata nella disposizione in commento.
  Secondo quanto indicato dal comma 1 il riferimento di mercato è dato da un paniere di prezzi di credit default swaps (contratti derivati sui crediti, volti a trasferire il rischio di insolvenza relativo a un'attività finanziaria da un soggetto a un altro) riferiti a singoli emittenti Italiani che hanno un rating rilasciato da S&P, Fitch o Moody's di misura variabile, secondo il rating assegnato ai titoli senior.
  In particolare, la predetta misura è pari a BBB/Baa2, BBB-/Baa3 o BB+/Ba1 se il rating della senior tranche è BBB-/Baa3, BBB+/Baa1, BBB/Baa2 o BBB-/Baa3 se il rating della senior tranche è BBB/Baa2, e BBB/Baa2, BBB+/Baa1 or A – se il rating della senior tranche è BBB+/Baa1.
  Il paniere degli emittenti sarà individuato al momento dell'approvazione delle misure del decreto-legge da parte della Commissione UE e resterà fermo per l'intera durata dello schema. Nel caso in cui il rating di uno degli emittenti sia modificato e non rientri più nei criteri indicati, l'emittente sarà tolto dal paniere.
  Ai sensi del comma 2, qualora sui titoli senior siano stati rilasciati più rating, per l'individuazione del paniere si considera il rating più basso. Inoltre, la composizione dei Panieri CDS è specificamente indicata nell'allegato 1 al decreto-legge.
  Il comma 3 chiarisce le modalità di commisurazione del corrispettivo annuo della garanzia; esso è determinato a condizioni di mercato, sulla base di una specifica metodologia dettagliata all'allegato 2 al decreto-legge.
  In tale ambito segnala come la modalità di commisurazione del corrispettivo sia stata illustrata nel comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2016.
  In particolare, si determina il valore del prezzo di ciascun CDS incluso nel paniere di riferimento; esso è definito come la media dei prezzi giornalieri a metà mercato (cosiddetto mid price), o, in assenza, alla media dei prezzi giornalieri denaro e lettera, dei sei mesi precedenti la data di richiesta di concessione della garanzia, calcolata utilizzando i dati estrapolati dalla piattaforma Bloomberg, utilizzando la fonte CMAL (CMA Londra).
  Viene poi calcolata la media semplice dei valori, per ricavare il valore del CDS del paniere.
  Il corrispettivo annuo della garanzia è calcolato sul valore residuo dei titoli senior all'inizio del periodo di pagamento degli interessi ed è pagato con la stessa modalità degli interessi dei titoli senior. Viene applicata una commissione con step-up, secondo il seguente metodo:
   negli anni 1, 2 e 3 è corrisposto il tasso del CDS a 3 anni, sul valore residuo della senior tranche;
   negli anni 4 e 5 è corrisposto il tasso del CDS a 5 anni, sul valore residuo della senior tranche;
   dal sesto anno è corrisposto il tasso del CDS a 7 anni, sul valore residuo della senior tranche.

  È prevista una maggiorazione, calcolata nel seguente modo:
   negli anni 4 e 5, se la senior tranche non sarà stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base è aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 3 anni applicando il tasso del CDS a 5 anni e i pagamenti corrisposti;
   dopo il quinto anno, se la senior tranche non sarà stata interamente rimborsata entro il terzo anno, il tasso base è aumentato della differenza tra i pagamenti che sarebbero stati corrisposti nei primi 5 anni applicando il tasso del CDS a 7 anni e i pagamenti corrisposti.

  I calcoli della maggiorazione sono effettuati con le seguenti assunzioni:
   tasso di sconto del 2 per cento.Pag. 39
   ammortamento lineare in 7 anni della senior tranche.

  Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, a variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni e la fonte di dati per il calcolo del corrispettivo, in conformità delle decisioni della Commissione europea. Tuttavia si prevede che eventuali variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.
  L'articolo 10 chiarisce che la garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 11 disciplina le modalità di escussione della GACS, prevedendo al comma 1 che l'escussione è consentita al detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti alle condizioni di seguito illustrate.
  In particolare, nell'ipotesi di mancato pagamento che perduri per sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento, i detentori dei titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON) – al fine di evitare escussioni multiple – inviano alla società cessionaria la richiesta per il pagamento dell'ammontare dell'importo scaduto e non pagato.
  Decorsi trenta giorni, ed entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera di richiesta alla società cessionaria senza che questa abbia provveduto al pagamento, i detentori dei titoli senior, in concerto e tramite il rappresentante degli obbligazionisti (RON), possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato.
  Ai sensi del comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai detentori del titolo senior alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, senza aggravio di interessi o spese.
  Ai sensi del comma 3, con il pagamento il MEF è surrogato nei diritti dei detentori dei titoli senior e provvede, ferme restando le limitazioni contrattualmente stabilite per l'esercizio di tali diritti, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alle norme generali sulla procedura di iscrizione a ruolo dei debiti tributari (disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dal decreto legislativo n. 46 del 1999).
  Dette somme sono versate sulla contabilità speciale istituita dall'articolo 12 al fine di farvi confluire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal Capo II del provvedimento.
  In merito segnala come, per un refuso materiale, il testo del comma 2 faccia erroneamente riferimento alla contabilità speciale «di cui all'articolo 10» invece che a quella di cui all'articolo 12.
  L'articolo 12 destina le opportune risorse finanziarie per l'attuazione della disciplina del Capo II del decreto-legge, istituendo al comma 1 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2016.
  Tale fondo è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. In particolare, le somme versate a titolo di corrispettivo delle garanzie sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione delle norme in esame, derivanti dalle disposizioni:
   riguardanti la nomina di un soggetto qualificato avente il compito di monitorare la conformità del rilascio della garanzia a Pag. 40quanto previsto sia dalle norme in esame, sia dalla decisione della Commissione UE (di cui all'articolo 3, comma 3);
   concernenti la possibilità di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico (di cui all'articolo 13, comma 1).

  Il comma 2 stabilisce che agli oneri così determinati si provvede mediante corrispondente riduzione (di 100 milioni di euro nel 2016) della dotazione del fondo per le garanzie dello Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  L'articolo 13 reca le disposizioni relative all'attuazione delle norme, consentendo, al comma 1, al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento.
  Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge, il compito di dettare le disposizioni di attuazione del Capo II.
  Il Capo III del decreto-legge reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi.
  In tale contesto l'articolo 14 consente di escludere dalla tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.
  In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina del regime fiscale delle sopravvenienze attive (cioè di quegli eventi di carattere economico riferiti ad elementi di reddito imputati ad esercizi precedenti che rettificano il reddito di precedenti esercizi) contenuta nell'articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introducendo in tale ambito un nuovo comma 3-bis.
  Ai sensi del nuovo comma 3-bis non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle seguenti procedure concorsuali:
   fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, previste dal Regio decreto n. 267 del 1942;
   amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo n. 270 del 1999;
   ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto-legge n. 347 del 2003;
   risoluzione delle crisi bancarie, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 180 del 2015;
   amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del TUB, ai sensi del quale la Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando risultano gravi violazioni di disposizioni di legge o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca sia particolarmente significativo, oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

  Sono esclusi i contributi provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
  L'agevolazione si applica anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure.
  Ai sensi del comma 2 l'agevolazione si applica ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Pag. 41
  Per i soli contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l'esclusione dal novero delle sopravvenienze attive è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.
  Il comma 3 chiarisce che la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dell'articolo.
  Ai relativi oneri, valutati in 18,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  L'articolo 15 disciplina il trattamento ai fini IRES e IRAP da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.
  In merito ricorda che il decreto legislativo n. 180 del 2015 ha introdotto una normativa relativa alla risoluzione delle crisi bancarie, all'avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, all'adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e alla disciplina del fondo di risoluzione nazionale. In tale contesto le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità cosiddetta ente-ponte (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cosiddetto bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.
  In particolare, gli articoli da 42 a 44 del decreto legislativo n. 180 disciplinano la cessione al cosiddetto ente-ponte (bridge bank). Per tale si intende (ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 180) l'ente costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi delle procedure di risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate.
  Il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che ai fini fiscali la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
  In sostanza, il trattamento fiscale della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponte viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.
  Il comma 2 prevede che dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione.
  Le perdite di cui dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.
  In tale contesto rammenta che, ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione Pag. 42del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.
  L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
  In particolare, il comma 1 dispone che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare ovvero di una procedura di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell'ambito della procedura fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
  Il comma 2 chiarisce che qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte sono dovute nella misura ordinaria (9 per cento) e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora.
  Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
  Ai sensi del comma 3 la disposizione ha effetto temporaneo per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2016.
  Il comma 4 stima i conseguenti oneri in 220 milioni di euro per l'anno 2016, cui si provvede – ai sensi del comma 5 – con le maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure.
  Il Capo IV del decreto-legge reca disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio.
  In tale contesto l'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE, nell'ottica di ampliare i canali di finanziamento alle imprese alternativi al sistema bancario.
  In dettaglio, il comma 1, lettera a), dell'articolo 17 integra la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio) contenuta nel TUF (all'articolo 1, comma 1, lettera k), specificando che l'investimento in crediti diretti, a valere sul patrimonio dell'OICR, può riguardare solo i soggetti diversi dai consumatori.
  Al riguardo ricorda che la definizione di OICR è stata modificata ad opera del decreto legislativo n. 44 del 2014, il quale ha disciplinato i Fondi di investimento alternativi (FIA), e da ultimo è stata integrata dal decreto-legge n. 91 del 2014 al fine di ampliarne l'operatività. Attraverso tale ultima integrazione si è consentito agli OICR, infatti, di investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR. In tal modo è stata contemplata la possibilità di istituire i cosiddetti «fondi di credito», ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche a erogare direttamente crediti a valere sulle disponibilità raccolte presso gli investitori del fondo. Conseguentemente lo stesso decreto-legge n. 91 del 2014 ha previsto (con una modifica all'articolo 8 del TUF) che gli OICR che investono in crediti partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Quest'ultima può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari.
  Il decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, ha stabilito i criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. In particolare è stato precisato Pag. 43che l'attività di concessione di finanziamenti può essere esercitata da parte dei fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi (ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 4, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 30 del 2015). Non è richiesto che tali fondi siano riservati ad investitori qualificati.
  In tale contesto rammenta che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.
  Ricorda, inoltre, che è qualificato come aperto il fondo che garantisce il diritto di rimborso su richiesta dei partecipanti, secondo la frequenza e le modalità previste dallo statuto o dal regolamento. Sono fondi chiusi quelli che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate).
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 inserisce nel TUF un nuovo capo, dedicato agli OICR di credito, nella parte II, titolo III, del TUF, sulla gestione collettiva del risparmio, composto di tre nuovi articoli.
  Il nuovo articolo 46-bis del TUF (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani) prevede espressamente che i FIA italiani possono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio, (ovvero, possono erogare crediti) a favore di soggetti diversi da consumatori. A tali Fondi di investimento alternativi si applicano le norme del TUF, in quanto organismi di investimento collettivo del risparmio, e le relative disposizioni attuative, adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39 del TUF.
  I regolamenti adottati ai sensi delle norme richiamate sono i citati provvedimenti della Banca d'Italia (regolamento del 19 gennaio 2015) e del Ministro dell'economia e delle finanze (decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30) che determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani. Tali provvedimenti contengono disposizioni specifiche cui devono attenersi gli OICR il cui statuto o regolamento prevede la possibilità di investire direttamente in crediti ossia di concedere finanziamenti (il cosiddetto direct lending).
  Rammenta, altresì, che il TUF definisce quale FIA italiano il fondo comune di investimento, la SICAV (società di investimento a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni) e la SICAF (società per azioni a capitale fisso di tipo chiuso) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFMD).
  Il nuovo articolo 46-ter (Erogazione diretta di crediti di FIA UE in Italia) del TUF disciplina la concessione diretta di crediti in Italia da parte di FIA UE, stabilendo procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali.
  In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 46-ter, il FIA UE:
   deve essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel Paese di origine;
   deve avere una forma chiusa e il suo schema di funzionamento, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, deve essere analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
   le norme del Paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, devono essere equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto Pag. 44alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

  In base al comma 2 del nuovo articolo 46-ter i gestori di FIA UE che intendono investire in crediti in Italia dovranno, quindi, comunicarlo preventivamente alla Banca d'Italia e non potranno iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione: entro tali termini la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia nei termini dalle stesse stabiliti (articolo 8, comma 1, del TUF).
  Il comma 5 del nuovo articolo 46-ter stabilisce che la Banca d'Italia deve prevedere le disposizioni attuative, mentre ai sensi del comma 3 la Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE alla centrale dei rischi, anche per il tramite di banche e intermediari. Il comma 4 mantiene ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dall'articolo.
  Il nuovo articolo 46-quater (Altre disposizioni applicabili) del TUF prevede, al comma 1, che all'attività di concessione di crediti in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE si applicano la normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e la relativa disciplina sanzionatoria previste dal TUB per le banche e gli intermediari finanziari, con esclusione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (di cui all'articolo 128-bis del TUB). Ciò non comporta l'obbligo di iscrizione dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, in quanto soggetti già autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM). Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del TUF: pertanto la citata normativa sulla trasparenza del TUB non si applica ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari i quali rimangono assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis del TUF prevista per i prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione ovvero per l'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita (parte IV, titolo II, capo I, del TUF).
  In base al comma 2 del nuovo articolo 46-quater al rispetto degli obblighi di trasparenza citati sono tenuti i gestori del FIA.
  Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge modifica l'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento, al fine di specificare che l'esenzione fiscale sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, è subordinata al rispetto delle norme del TUB in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali.
  A tale proposito ricorda che l'esenzione da ritenuta per i finanziamenti a medio/lungo termine alle imprese è stata introdotta dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale esenta dalla ritenuta alla fonte del 26 per cento gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività Pag. 45tributaria, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
  La novella recata dal comma 2 dell'articolo 17 mira ad eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere (tra cui i cosiddetti fondi di credito, che disporrebbero di ampie riserve di liquidità). In sostanza, si è inteso rendere più conveniente per le imprese italiane ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi comuni esteri.
  L'articolo 18 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, a partire dalla seduta di giovedì 25 febbraio prossimo, inizierà, con l'audizione dei rappresentanti della CONSOB, il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'esame del provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
(COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
(15258/15).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, informa che il relatore, Causi, ha riformulato la sua proposta di parere (vedi allegato 1), modificando la formulazione della lettera d) delle osservazioni. Avverte che la nuova formulazione della proposta di parere è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella giornata di venerdì scorso.
  Segnala quindi che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2), la quale sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore, e nomina il deputato Causi quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.40.

Pag. 46

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 2953, recante delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento, che si compone di 5 articoli, all'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro diciotto mesi, per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, sulla base di una serie estremamente dettagliata di principi e criteri direttivi.
  Per quanto riguarda i princìpi e criteri direttivi della delega, la lettera a) riguarda gli aspetti relativi alla disciplina del tribunale delle imprese, prevedendo in particolare:
   l'ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia;
   la razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi, tra l'altro, l'azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo;
   le controversie in materia societaria relative a società di persone;
   la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari.

  La lettera b) riguarda gli interventi concernenti il tribunale della famiglia e della persona, prevedendo in particolare l'istituzione presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello di sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, alle quali attribuire in via esclusiva, in particolare, i procedimenti in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio, i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, i procedimenti di competenza del giudice tutelare, i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati.
  In tale contesto si stabilisce di disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare.
  In dettaglio la predetta disciplina di rito dovrà riguardare in modo omogeneo i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale, nonché di separazione e divorzio consensuali/congiunti, quelli in materia di filiazione fuori dal matrimonio e di affidamenti e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, quelli in materia di responsabilità genitoriale (tra cui quelli relativi alla decadenza e reintegrazione della patria potestà).
  Conseguentemente si prevede la soppressione del tribunale per i minorenni e dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nonché l'istituzione presso le procure della repubblica di gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, stabilendo altresì l'individuazione presso le procure generali, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche.
  Il comma 2 delega invece il Governo, entro diciotto mesi a operare il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, Pag. 47speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.
  Per quanto riguarda i princìpi e criteri direttivi della delega, la lettera a) riguarda il processo di cognizione, prevedendo, tra l'altro:
   la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice;
   la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la garanzia della ragionevole durata del processo;
   la modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in funzione della complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
   l'individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado;
   la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche alle controversie individuali di lavoro.

  La lettera b) riguarda il processo di appello, prevedendo in particolare di individuare materie per le quali in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie; di introdurre di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.
  La lettera c) riguarda il giudizio di cassazione, prevedendo in particolare:
   il ricorso all'udienza in camera di consiglio con interlocuzione scritta con i difensori;
   di favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli;
   di adottare modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;
   di realizzare una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo.

  La lettera d) riguarda l'esecuzione forzata, prevedendo in particolare:
   di rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche;
   che, dopo tre esperimenti infruttuosi di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata, il giudice disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo;
   di includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia;
   di individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;
   di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette (somma di denaro dovuta dal soggetto obbligato per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna);
   di rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario;
   nel caso di pignoramento di veicoli, l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato; Pag. 48
   di introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi;
   di anticipare il momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore.

  La lettera e) riguarda i procedimenti speciali, prevedendo in particolare: il potenziamento dell'istituto dell'arbitrato; il riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi e il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese; la riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi.
  La lettera f) prevede l'introduzione di criteri, anche mediante limitazioni temporali, circa l'eccepibilità e la rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile.
  La lettera g) prevede l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice.
  La lettera h) contempla l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, prevedendo, tra l'altro:
   l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;
   l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti; la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali;
   l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti;
   l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;
   la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico;
   la redazione di un testo unico in materia di processo civile telematico.

  La lettera h-bis) stabilisce ulteriori criteri di delega in materia di processo telematico, in particolare per quanto riguarda i mezzi di notificazione degli atti giudiziari, prevedendo:
   che l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti;
   che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato (ovvero il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente) effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal predetto indice nazionale;
   che, nei casi in cui il destinatario è un soggetto diverso da un'impresa o da un professionista, l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale, stabilendo in tal caso che l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria;
   che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata;
   che l'ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti esclusivamente quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; quando il difensore istante attesta, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è Pag. 49possibile procedere mediante notificazione in via telematica; quando è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario.

  Le lettere h-ter) e h-quater) intervengono sulla disciplina relativa alla responsabilità delle parti per le spese e i danni processuali, prevedendo che il giudice possa condannare la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate, ovvero, anche d'ufficio, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che tenga conto del valore della controversia, di importo determinato in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.
  I commi 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge delineano la procedura da seguire nell'attuazione delle deleghe recate dal medesimo articolo 1, prevedendo che gli schemi di decreto legislativo debbano essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia; su tali schemi debba essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; entro due anni il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive della riforma.
  Per quanto concerne la copertura finanziaria, il comma 5 contiene la clausola di invarianza, mentre il comma 6 ammette l'impossibilità di determinare al momento gli effetti finanziari della riforma, demandando ai singoli schemi di decreto legislativo e alla corrispondente relazione tecnica la determinazione di oneri e conseguenti coperture. A tal fine la disposizione rinvia alle previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 189 del 2009 la quale prevede che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  L'articolo 1-bis interviene sulla disciplina in materia di controversie di lavoro, prevedendo innanzitutto, al comma 1, l'abrogazione dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, i quali recano una serie di previsioni concernenti le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.
  Il comma 2 stabilisce che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti illegittimi ai sensi del predetto articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.
  Ai sensi del comma 5 le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
  Il comma 6 prevede che le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.
  L'articolo 1-ter interviene sulla disciplina del procedimento di ingiunzione modificando il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile, relativo all'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo. In tale ambito la novella prevede che il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati. Rispetto alla vigente previsione si introduce la specificazione che i vizi procedurali oggetto dell'opposizione non devono essere manifestamente infondati.
  L'articolo 1-quater reca disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario. In particolare Pag. 50si modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, relativo alla redazione, da parte del capo dell'ufficio giudiziario, di un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, prevedendo che in tale ambito si tenga conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e dei risultati conseguiti, che l'obiettivo di riduzione della durata dei procedimenti abbia un orizzonte quadriennale, con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni e che il predetto programma venga adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.
  Inoltre si prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno successivo i capi degli uffici redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma; per gli uffici della giurisdizione ordinaria al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, untraquinquennali ed ultradecennali, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore all'anno 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari.
  Si stabilisce altresì che una parte delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo civile, amministrativo e tributario, operata dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, siano ripartite tra gli uffici della giurisdizione ordinaria dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura: per il 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultra-decennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; per il 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultrabiennali per il grado d'appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; per il 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare.
  L'articolo 1-quinquies modifica l'articolo 634 del codice di procedura civile, al fine di prevedere che, per quanto riguarda i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per le prestazioni di servizi fatte da imprenditori commerciali, costituisce prova scritta, oltre alle scritture contabili e gli estratti autentici, anche la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare come le norme di delega contenute nel disegno di legge in esame riguardino, alle lettere h) e h-bis) del comma 2 dell'articolo 1, anche l'adeguamento delle norme processuali per coordinarle con l'introduzione del processo civile telematico, segnala come l'evoluzione verso il processo telematico interessi anche il contenzioso tributario e come le predette previsioni di delega si adattino perfettamente anche al processo tributario. In tale contesto suggerisce l'opportunità che la Commissione Finanze, nel suo parere sul provvedimento, segnali l'opportunità di estendere eventualmente i principi e criteri direttivi di delega di cui alle predette lettere h) e h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 anche a giurisdizioni diverse da quella civile.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, si riserva di formulare una proposta di parere, anche alla luce delle considerazioni espresse dal Viceministro Morando.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.45.

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