CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, a causa dei successivi impegni del Viceministro, propone, concorde la Commissione, di invertire l'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, per passare poi agli altri punti all'ordine del giorno.

5-07816 Capezzone: Misure per scongiurare l'incremento della TARI a causa dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni.

  Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

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  Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Daniele CAPEZZONE (Misto-CR), nel dichiararsi assolutamente insoddisfatto della risposta, sottolinea come la risposta del Governo, anziché fugare i timori espressi nella sua interrogazione, li confermi e li aggravi.
  Al riguardo, evidenzia come il fatto che non sia previsto un monitoraggio né un osservatorio sull'applicazione della normativa recata dalla legge n. 221 del 2015, la quale ha introdotto un'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rende prevedibile il verificarsi di un mix di caos, incertezza e aggravi fiscali per i contribuenti.

5-07817 Ruocco: Iniziative per assicurare maggiore chiarezza e trasparenza circa il grado di rischiosità degli strumenti finanziari collocati presso il pubblico.

  Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

  Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Carla RUOCCO (M5S), nel dichiararsi insoddisfatta della risposta fornita, sottolinea come, dalla lettura dei documenti regolamentari citati e degli altri documenti pertinenti, emerga che il Governo dà un'interpretazione restrittiva e distorta della disciplina comunitaria in materia, al fine di argomentare l'asserita impossibilità di reintrodurre gli scenari probabilistici nell'informativa al risparmiatore. Al riguardo segnala quindi, a titolo esemplificativo, come il Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIPS), all'articolo 8, comma 3, lettera d), sub iii, stabilisca che nella descrizione del profilo di rischio/rendimento dei PRIP si possono indicare «scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli», lasciando quindi palesi ed evidenti margini per reintrodurre gli scenari probabilistici, laddove la CONSOB volesse farlo.
  Stigmatizza quindi l'atteggiamento del Governo, il quale si affanna a descrivere i motivi per cui non è possibile «esigere» l'inserimento degli scenari probabilistici di rendimento nei prospetti relativi agli strumenti finanziari, evitando di menzionare nella risposta la Comunicazione della CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009, con la quale si raccomanda la pubblicazione degli scenari probabilistici da parte degli intermediari e che non risulta, allo stato, abrogata.
  Preannuncia quindi l'intenzione del Movimento 5 Stelle di approfondire con attenzione gli aspetti giuridici e tecnici della materia sottesa alla sua interrogazione, al fine di fare definitivamente chiarezza sulle gravi responsabilità dovute alla mancata adozione degli scenari probabilistici per supportare decisioni di investimento consapevoli da parte dei consumatori e tutelare il pubblico risparmio.

5-07818 Paglia: Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in merito all'emissione di obbligazioni da parte della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

  Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel ringraziare il viceministro, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-07819 Pelillo: Problematiche relative al calcolo del volume del carburante ai fini dell'applicazione della relativa accisa.

  Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

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  Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Simonetta RUBINATO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, in particolare con riguardo alla parte relativa alle istruzioni dirette alle strutture territoriali dell'Agenzia, volte a evitare infondate contestazioni ai gestori dei distributori di carburante.
  Osserva tuttavia come, secondo quanto emerso nel corso di un servizio giornalistico televisivo recentemente trasmesso, sussista un problema di trasparenza nei rapporti interni alla filiera distributiva dei carburanti, dalla compagnia petrolifera fino alla vendita ai consumatori, legato alla circostanza che il volume del carburante stesso varia in funzione della temperatura. Fa al riguardo presente come altri Paesi, tra i quali cita la Svizzera, proprio per ovviare a tale problematica, prescrivano l'utilizzo di un apposito sistema elettronico di compensazione che consente di misurare in maniera uniforme il volume del carburante alla temperatura di 15 gradi Celsius, sia nelle autobotti che consegnano il carburante ai distributori, sia negli erogatori di vendita del prodotto al consumatore finale.
  In tale contesto rileva inoltre come l'installazione, entro un congruo termine, di tale sistema non costituirebbe un adempimento particolarmente gravoso, e consentirebbe la corretta e uniforme misurazione dei volumi di carburante erogati rispetto al prezzo pagato dal consumatore finale, oltre a garantire il corretto esplicarsi dell'autonomia contrattuale tra le parti, a beneficio dei gestori di distributori, i quali risultano, altrimenti, penalizzati dall'evidente squilibrio di forze rispetto alle compagnie petrolifere.
  Chiede pertanto al Governo di approfondire ulteriormente la questione posta dall'interrogazione, domandando, in particolare, che vengano trasmessi al Parlamento gli eventuali studi svolti dall'Amministrazione finanziaria sulla problematica in esame in occasione della predisposizione della circolare n. 6/D dell'Agenzia le dogane e dei monopoli, citata nella risposta.

  Maurizio BERNARDO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Testo unificato C. 275 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il testo unificato delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante disposizioni in materia di conflitto di interessi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
  Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, esso si compone di 16 articoli, suddivisi in 5 capi. Il Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 3, reca le Pag. 65disposizioni generali; il Capo II, che si compone degli articoli da 4 a 11, disciplina il conflitto di interessi; il Capo III, che si compone degli articoli 12 e 13, riguarda le ineleggibilità; il Capo IV, composto del solo articolo 14, interviene sulla disciplina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il Capo V, che compone degli articoli 15 e 16, reca le disposizioni finali.
  Illustra quindi l'articolo 1, il quale sancisce il principio che i titolari di cariche politiche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.
  L'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione dei capi II e III del provvedimento, in materia di conflitto di interesse e di ineleggibilità, stabilendo che a tali fini per titolari di cariche politiche si intendono:
   a) i titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo);
   b) i titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome);
   c) i membri del Parlamento;
   d) i consiglieri regionali.

  Passa quindi a illustrare l'articolo 3, che attribuisce la competenza in merito all'attuazione delle disposizioni della presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, per l'espletamento di tali funzioni, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa. In tale ambito viene specificato che L'Autorità può inoltre avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per le indagini, le verifiche e gli accertamenti che ritenga opportuni.
  L'articolo 4 definisce la nozione di conflitto di interessi ai fini del provvedimento, stabilendo che tale situazione sussiste in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  Illustra quindi l'articolo 5, il quale fissa precisi obblighi dichiarativi in capo i titolari di cariche di governo nazionali, i quali, entro venti giorni dall'assunzione della carica, ai sensi del comma 1 devono:
   a) dichiarare all'Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 siano titolari, anche se tali cariche sono cessate nei dodici mesi precedenti;
   b) trasmettere all'Autorità l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o di cui siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona; per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, richiama la previsione secondo cui in tale ambito sono inclusi, oltre ai dati relativi alla titolarità di imprese individuali, i dati concernenti gli strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (si tratta di: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati «future», «swap», contratti a termine («forward»); strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; contratti finanziari differenziali);
   c) comunicare all'Autorità ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica di Governo, un impiego o un'attività di qualunque natura.

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  Ai sensi del comma 5 le dichiarazioni sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. Inoltre il comma 6 prevede che alle dichiarazioni sia allegato un elenco dei beni di cui alla comma 1, lettera b), che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti appena indicati (coniuge, partenti o convivente).
  I commi 2 e 3 precisano che le dichiarazioni devono riguardare anche i beni, le attività patrimoniali, le cariche e le altre attività, detenuti o svolte all'estero, e stabiliscono l'obbligo di comunicare all'Autorità, con dichiarazione integrativa, ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni.
  Ai sensi del comma 4 i titolari di cariche di governo nazionali sono tenuti a presentare all'Autorità, entro venti giorni dalla cessazione della carica, una dichiarazione concernente le variazioni degli elementi delle dichiarazioni, intervenute tra l'ultima dichiarazione integrativa e la cessazione della carica pubblica, salvo il ricorso a una gestione fiduciaria.
  Il comma 6-bis prevede che, ai fini dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali. In merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze specifica che l'accesso dell'Autorità alle banche dati del sistema informativo della fiscalità avviene sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate.
  In base al comma 6-quater i provvedimenti adottati ai sensi del provvedimento sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
  Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre il comma 7, il quale prevede che l'Autorità provveda agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della Guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria.
  La disposizione specifica altresì che l'Autorità può richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio; inoltre, qualora le dichiarazioni non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati perché provvedano entro venti giorni all'integrazione o correzione delle dichiarazioni.
  Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:
   a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della Guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;
   b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;
   c) informa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza.

  Ai sensi del comma 7-bis, nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino Pag. 67non veritiere o incomplete si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale, recante la disciplina dell'omissione di atti di ufficio. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 7-bis il comma 7-ter prevede che alle dichiarazioni si applica l'articolo 76 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che fa rinvio alle norme penali contemplate per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.
  Il comma 8-bis prevede la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, delle dichiarazioni dei soggetti titolari di cariche di governo nazionali ovvero del coniuge dei parenti entro il secondo grado e della persona convivente.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale, al comma 1, stabilisce l'incompatibilità della titolarità di una carica di governo nazionale con:
   a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
   b) qualunque impiego pubblico o privato;
   c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
   d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
   e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni, ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta.

  In base al comma 2 tali incompatibilità sussistono anche quando le cariche, le attività e le funzioni sono svolte o ricoperte all'estero.
  Ai sensi del comma 3 l'imprenditore, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interesse previste dagli articoli 8 e 9.
  In base al comma 6 i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. Nel caso di violazione del comma 6 il comma 6-bis prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.
  Per quanto riguarda i titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali, rileva come, ai sensi del comma 8, essi siano sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.
  Il comma 9 specifica che dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari o determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente l'assunzione della carica pubblica. In caso di violazione, l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
  Ai sensi del comma 10, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione Pag. 68tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
  Osserva inoltre come i commi 12 e 13 disciplinino il mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10: in tale ipotesi si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo. In questo caso, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato e di esso è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 7, il quale, al comma 1, stabilisce che l'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informi il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione.
  Nel caso in cui l'Autorità applichi, su richiesta dell'interessato, le misure di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, a decorrere dall'applicazione delle predette misure non sussiste l'obbligo di astensione.
  Il comma 2 prevede che l'Autorità informa il soggetto interessato circa l'obbligo di astensione anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante.
  Ai sensi del comma 3 il titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4.
  I commi 4 e 5 regolano il caso in cui il titolare di una carica di governo nazionale dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi, prevedendo in tal caso che egli è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità, la quale si pronuncia entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza di tale termine, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
  Il comma 7 specifica che l'obbligo di astensione non opera nell'adozione di atti dovuti.
  Il comma 8 disciplina gli aspetti sanzionatori nel caso in cui, violando l'obbligo di astensione, il titolare della carica di governo nazionale prenda una decisione, adotti un atto, partecipi a una deliberazione o ometta di adottare un atto dovuto, conseguendo un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato. In tal caso è previsto che l'Autorità applichi una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Inoltre il comma 9 prevede, qualora il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o deliberarne l'annullamento straordinario. Pag. 69
  Illustra quindi l'articolo 8, che disciplina i casi di conflitto di interessi patrimoniale, il quale ricorre quando:
   a) il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;
   b) per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

  Il comma 2 specifica che si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge n. 287 del 1990, o dell'articolo 93 del TUF. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
  Ai sensi dei commi 3 e 4, nei casi indicati dai commi 1 e 2, l'Autorità, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.
  L'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative; la decisione definitiva è adottata entro novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze richiama l'articolo 9, il quale, elencando le misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi, prevede innanzitutto, al comma 1, che l'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.
  Il comma 2 specifica che l'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la CONSOB, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore.
  Viene precisato inoltre che i gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare e che l'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore, nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso. A tal fine l'Autorità istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti.
  In tale ambito osserva che il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione; il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione, prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità, non essendo ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.
  Il comma 3 precisa che ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22 del TUF. La richiamata disposizione del TUF prevede che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione o dagli intermediari finanziari, nonché gli strumenti finanziari dei singoli Pag. 70clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti e che su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.
  In tale contesto il comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che, in caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.
  In base al comma 4 i creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.
  Ai sensi del comma 5 il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali.
  In tale quadro il titolare della carica di governo:
   non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione;
   ha diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione;
   ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.

  In base al comma 6 il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione. Inoltre ai sensi del comma 7 il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.
  Il comma 8 esclude che il gestore possa in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi.
  In tale ambito fa altresì presente che il comma 9 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, di quanto stabilito dalla legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.
  Il comma 10 disciplina le ipotesi diverse dal conferimento del mandato di gestione fiduciaria, prevedendo, qualora non vi siano altre misure possibili per Pag. 71evitare il conflitto di interessi, che l'Autorità possa disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Qualora entro tale termine il titolare della carica di governo comunica all'Autorità che non intende procedere alla vendita, ove il titolare non opti per le dimissioni dall'incarico, egli è chiamato a conferire, in favore dell'Autorità o del gestore un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali. Qualora il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo.
  Il comma 11 esclude dall'applicazione dell'articolo, previa verifica della Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di Governo e dei suoi familiari.
  Il comma 12 prevede che, al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5 (coniuge, parenti entro il secondo grado e convivente), ovvero le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza alla diffida, ai sensi del comma 13 l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
  Sempre per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 1, che alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione delle norme recate dal provvedimento si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
  Ricorda a tale proposito che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha innalzato dal 20 al 26 per cento l'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, ivi comprese le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa. Rammenta inoltre che a tale aliquota non soggiacciono le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, di cui all'articolo 67, lettera c), del TUIR (come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 27 giugno 2014): esse infatti concorrono a formare la base imponibile IRPEF nella misura del 49,72 per cento.
  Il comma 2 precisa che l'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi delle norme recate dal provvedimento, nonché la loro successiva restituzione all'interessato, non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze.
  Inoltre viene disposto che gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta e viene precisato altresì che i proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella Pag. 72quale rientrano, e che il soggetto gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
  Illustra quindi l'articolo 11, il quale reca, al comma 1, la clausola di salvaguardia della competenza legislativa riconosciuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che esse disciplinino entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica indicati dal Capo II e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità di cui all'articolo 3.
  Il comma 2 precisa che, in caso di inerzia del legislatore regionale, si applicano le norme recate dal provvedimento.
  Il comma 3 specifica inoltre che le norme dell'articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
  L'articolo 12 interviene, al comma 1, sulla disciplina relativa alle ineleggibilità dei membri del Parlamento di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).
   a) al numero 1, le parole: «contratti di opere o di somministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica;»
  Inoltre viene esteso il novero delle ineleggibilità a coloro che abbiano nei confronti di un'impresa che svolge un'attività di cui al numero precedente:
   a) la titolarità o il controllo;
   b) l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   c) la possibilità di disporne in tutto o in parte, direttamente o indirettamente;
   d) la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette;»
  Il comma 2 esclude le cause di ineleggibilità di cui al citato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per:
   a) gli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;
   b) i proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

  In relazione con la lettera b) del comma 2, il comma 3 vieta la cessione della proprietà o del pacchetto azionario al coniuge, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico, a società collegata (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina in materia di ineleggibilità, ovvero la cessione a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 13, il quale integra le cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali previste dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004, inserendo, tra i principi generali a cui deve rifarsi il legislatore regionale nel disciplinare tale materia, anche la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla Regione, di notevole entità economica.Pag. 73
  L'articolo 14 interviene sulla disciplina in materia di composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sostituendo il comma 2 dell'articolo 10, della legge n. 287 del 1990.
  In tale ambito, nel confermare che l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, riporta la composizione del collegio a cinque membri (il presidente e quattro membri), attualmente ridotta a 3.
  Inoltre interviene sulla disciplina dei requisiti dei componenti dell'Autorità: nel confermare che essi devono essere scelti tra persone di notoria indipendenza, precisa che essi devono anche essere dotati di specifica competenza e professionalità. Viene stabilito che tutti (e non solo i membri diversi dal presidente) devono essere individuati tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione, nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.
  Per quanto riguarda il meccanismo di nomina, in luogo della nomina con determinazione d'intesa dei Presidenti di Camera e Senato, è previsto che essi siano eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica attraverso un sistema di selezione a più livelli.
  In particolare viene stabilito che le relative candidature, corredate del curriculum professionale, siano depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, e da questa trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, le quali formano, a maggioranza dei due terzi dei componenti, un elenco di dodici soggetti, alla Camera, e un elenco di otto soggetti, al Senato.
  È previsto quindi che la Camera elegga tre membri dell'Autorità nell'ambito del predetto elenco di dodici soggetti, potendo ciascun deputato esprimere il proprio voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un quinto dei componenti.
  Il Senato elegge invece due membri nell'ambito dell'elenco di otto soggetti. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un terzo dei componenti.
  In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco è composto da quattro soggetti.
  Viene quindi specificato che il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella sua prima riunione.
  Il comma 2 dell'articolo 14 introduce inoltre l'obbligo per l'Autorità di presentare alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi del provvedimento.
  Per ragioni di coordinamento il comma 4 abroga la lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto – legge n. 201 del 2011, che aveva ridotto a tre il numero complessivo dei componenti dell'Autorità.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 15, il quale regola i profili giurisdizionali connessi con l'attuazione del provvedimento, stabilendo che i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi dell'intervento legislativo sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e che le relative controversie sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa.
  L'articolo 16 al comma 1 abroga quasi totalmente la legge n. 215 del 2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, la quale risulta incompatibile con le nuove previsioni in materia recate dall'intervento legislativo.
  Il comma 2 modifica l'articolo 7 della predetta legge n. 215, relativo alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi. Pag. 74In tale contesto è previsto che le competenze e i poteri dell'AGCOM relative alle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni facenti capo al titolare di cariche di governo, al coniuge (che si specifica non deve essere legalmente separato) e ai parenti entro il secondo grado, riguardano anche le imprese operanti in tale ambito facenti capo al soggetto convivente del titolare, armonizzando la dizione ivi utilizzata con quella utilizzata dal provvedimento.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.
  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Petrini, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Rileva quindi come occorra programmare il prosieguo dell'ordine dei lavori sul disegno di legge, con particolare riferimento alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, propone di stabilire il termine per la presentazione delle proposte emendative a martedì 23 febbraio, in modo da concludere l’iter del provvedimento entro la fine della prossima settimana.

  Daniele PESCO (M5S) osserva come, in considerazione della complessità e ampiezza delle previsioni recate dal provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia necessario stabilire una tempistica che ne consenta una valutazione ponderata.
  Ritiene quindi opportuno fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 26 febbraio, rimandando l'esame degli stessi alla settimana successiva.

  Maurizio BERNARDO, presidente, in considerazione della richiesta sollevata dal deputato Pesco, propone di organizzare i lavori nel senso di utilizzare la prossima settimana per approfondire il contenuto del provvedimento, prevedendo l'esame delle proposte emendative e la conclusione dell’iter del provvedimento alla settimana seguente.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, ritiene possa essere trovata una soluzione condivisa da tutti i gruppi fissando a giovedì 25 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti e concordando fin d'ora che la conclusione dell'esame del provvedimento possa aver luogo martedì 1o marzo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce delle risultanze del dibattito, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze alle ore 14 di giovedì 25 febbraio e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

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