CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.
Audizione dei rappresentanti di ASSORETI.
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Matteo COLAFRANCESCO, Presidente di ASSORETI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (Misto) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL), ai quali rispondono Marco TOFANELLI, Segretario generale di ASSORETI e Matteo COLAFRANCESCO, Presidente di ASSORETI.

  Maurizio BERNARDO, presidente, svolge alcune considerazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Maurizio BERNARDO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare prima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, quindi alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e successivamente allo svolgimento dell'audizione informale, in congiunta con la Commissione Attività produttive, del professor Fabio Bassan.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
C. 3317 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Marco Di Maio, ha illustrato i contenuti del provvedimento, preannunciando altresì l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole su di esso.
  Fa quindi presente che la proposta di parere favorevole successivamente formulata dal relatore (vedi allegato) è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
  Al riguardo segnala in primo luogo che la legge n. 234 del 2012 ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.
  Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti approvati.
  Fa presente inoltre come la relazione approvata sia trasmessa alla XIV Commissione e come le eventuali relazioni di minoranza siano altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate Pag. 100da uno dei proponenti. Al riguardo rammenta che l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.
  In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). Al riguardo rammenta che, ai sensi del predetto articolo 30, la legge di delegazione europea contiene:
   disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
   disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
   disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
   deleghe legislative al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
   deleghe legislative al Governo limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
   disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
   disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti normativi comunitari, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
   deleghe legislative al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

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  In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Segnala inoltre che gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  Ricorda, infatti, che a tale parere si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, sintetizza il contenuto del disegno di legge C. 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, il quale consta di 14 articoli, nonché degli allegati A e B, contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, segnalando innanzitutto come riguardino i profili di competenza della Commissione Finanze gli articoli da 9 a 14.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 9, il quale delega il Governo ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario e al quale spettano specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati.
  Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi di delega che il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, essi sono indicati dal comma 2, il quale prevede:
   alla lettera a), l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali, privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della Raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;
   alla lettera b), di stabilire che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP;
   alla lettera c), di stabilire che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze;
   alla lettera d), di fissare le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche (comma 2, lettera d));
   alla lettera e), di attribuire il ruolo guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Pag. 102segreteria del Comitato, in coerenza con quanto prescritto dalla Raccomandazione alla Sezione B, punto 3;
   alla lettera f), di attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti, i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla Raccomandazione CERS/2011/3;
   alla lettera g), di attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alle Autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo, con l'obbligo delle Autorità di motivare l'eventuale mancata attuazione delle stesse;
   alla lettera h), di attribuire al Comitato il potere di richiedere alle Autorità tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni, in coerenza quanto disposto dalla Raccomandazione;
   alla lettera i), contemplare che il Comitato possa acquisire, tramite le autorità rappresentate nel Comitato stesso in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni anche da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione CERS/2011/3; ove le informazioni non possano essere acquisite tramite dette autorità ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, le disposizioni in esame consentono al Comitato di chiederne l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; viene disposto inoltre che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
   alla lettera l), di stabilire che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalle autorità rappresentate nel Comitato, ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi si chiarisce che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi informativi una sanzione amministrativa pecuniaria, tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a euro cinquemila e un massimo non superiore a cinque milioni di euro; viene inoltre specificato che la Banca d'Italia si può avvalere della Guardia di Finanza per i necessari accertamenti;
   alla lettera m), di stabilire che il Comitato presenti annualmente al Governo e al Parlamento una relazione sulla propria attività.

  Il comma 3 consente al Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce la Raccomandazione, con la medesima procedura e nel rispetto dei suindicati principi e criteri direttivi, di emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Illustra quindi l'articolo 10, il quale individua i princìpi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
  In merito ricorda che il predetto regolamento (UE) n. 2015/751 stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (le cosiddette Multilateral Intercharge Fees – MIF).
  Osserva come si tratti delle commissioni concordate collettivamente, di norma, tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o acquirer) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o issuer) appartenenti al medesimo circuito di carte, versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare Pag. 103della carta, per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente. Quando il titolare usa la carta per acquistare beni o servizi presso un esercente, quest'ultimo paga in effetti al proprio prestatore di servizi di pagamento una commissione sul servizio commerciale: parte di detta commissione è trattenuta dalla banca acquirente come suo margine, una parte – la MIF – è versata alla banca emittente e una parte spetta all'operatore del sistema (tra i più noti: Visa e Mastercard). Le MIF rappresentano dunque una consistente parte delle commissioni addebitate agli esercenti (le cosiddette Merchant Service Charges – «MSC») e che questi ultimi trasmettono ai consumatori, incorporandole nei prezzi al dettaglio di beni e servizi.
  In tale ambito il regolamento mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento.
  A tal fine, a decorrere dal 9 dicembre 2015 è previsto un limite all'applicazione di commissioni interbancarie pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate. Con riferimento alle carte di debito e prepagate sono inoltre previste alcune opzioni attivabili a livello nazionale, che consentono di rispettare il suddetto limite dello 0,2 per cento a livello di ciascun circuito di carte di pagamento invece che per singola transazione.
  Il regolamento detta inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. In questa prospettiva è, tra l'altro, limitata la possibilità per gli intermediari di obbligare gli esercenti ad accettare carte di diversa tipologia e sono introdotti vincoli per assicurare la separatezza organizzativa e contabile della governance degli schemi di carte da quella relativa alla fornitura di servizi di processing, nonché obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente.
  Per le operazioni nazionali tramite carta di credito, gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie anche inferiore allo 0,3 per cento. Per quanto invece riguarda le operazioni domestiche con le carte di debito (ad esempio, le carte PagoBancomat), i singoli Stati possono, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore allo 0,2 per cento; possono anche imporre un importo massimo fisso di commissione, qualificandolo come limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile. Gli Stati possono, in alternativa, consentire di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito, all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
  Inoltre, fino al 9 dicembre 2020, gli Stati membri possono applicare il tetto dello 0,2 per cento, calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali.
  In merito a tale tematica ricorda, sul piano della normativa nazionale, che il decreto 14 febbraio 2014, n. 51 del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di disincentivare l'uso del contante, ha dettato alcune regole per contenere i costi delle commissioni per i pagamenti elettronici e ha individuato gli obblighi a carico dei soggetti che gestiscono i pagamenti elettronici. Le commissioni devono essere differenziate sulla base dei volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati. Inoltre, le commissioni devono essere riviste almeno annualmente, valutandone un abbassamento correlato al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente. Per i pagamenti di importo non superiore a trenta euro devono essere applicate commissioni inferiori Pag. 104qualora siano effettuati con terminali evoluti di accettazione multipla (ovvero POS con tecnologie ulteriori rispetto alla banda magnetica e al microchip).
  Il citato decreto ministeriale non pone tuttavia conseguenze sanzionatorie a carico di chi viola i predetti divieti o le predette norme.
  Il comma 2 dell'articolo 10 del disegno di legge contiene i principi e criteri direttivi specifici di delega.
  Ai sensi della lettera a) del comma 2 vanno previste, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento, le occorrenti modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti tra le quali, in particolare, le disposizioni in materia di spese sostenute per la prestazione di servizi di pagamento, contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha recepito la direttiva 2007/64/CE.
  La lettera b) dispone, tenuto conto delle competenze definite dall'ordinamento nazionale ed europeo nel comparto disciplinato dal regolamento (UE) n. 751/2015, e fatto salvo quanto previsto alla lettera c) in tema di compiti specifici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di designare la Banca d'Italia quale Autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento medesimo, stabilendo che essa adotta le proprie decisioni previo parere della citata Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Ai sensi della lettera c), tenuto conto dell'esigenza di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi posti dal regolamento da attuare, viene chiarito che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a verificarne il rispetto; nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità garante della concorrenza c del mercato, qualora la pratica sia posta in essere da un soggetto che opera nel settore del credito, adotterà le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia.
  La lettera d) dispone che siano attribuiti alle Autorità designate, ove del caso, i già menzionati i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento n. 751/2015 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni secondarie funzionali a garantire l'efficace applicazione del regolamento avuto riguardo, tra l'altro, all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari.
  Le lettere e) ed f) del comma 2 riguardano l'apparato sanzionatorio. In particolare, la lettera e) dispone che il Governo predisponga un apparato di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento medesimo (il quale si limita a chiarire che gli Stati membri devono porre sanzioni).
  La disposizione impegna il Governo a razionalizzare il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio, con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha recepito la direttiva PSD, nonché quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e del regolamento (UE) 260/2012 del 14 marzo 2012.
  La razionalizzazione può avvenire anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Testo unico bancario (specificamente dal Titolo VIII, Capi V e VI, del predetto TUB), specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti.
  La lettera f) chiarisce invece che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: la sanzione applicabile alle società o agli enti deve essere compresa tra un minimo di 30 mila euro e un massimo del 10 per cento del fatturato; la sanzione applicabile alle persone fisiche deve essere compresa tra un minimo di 5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.
  La lettera g) prescrive l'introduzione di procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, Pag. 105in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti.
  Ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 15 del regolamento, gli Stati membri garantiscono e promuovono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci o adottano misure equivalenti per la risoluzione delle controversie che insorgano tra i beneficiari e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. Gli organismi sono indipendenti dalle parti.
  Il comma 3 dell'articolo 10 impone al Governo di assumere entro il 9 giugno 2016 le iniziative necessarie per incentivare la definizione efficiente, sotto il profilo economico, delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione.
  Il comma 4 consente al Governo di emanare eventuali disposizioni correttive e integrative alla normativa delegata, nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che adegua l'ordinamento al regolamento n. 751/2015, con la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi sostanziali di cui al comma 2.
  Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 11, il quale detta disposizioni per l'adeguamento del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei (ELTIF).
  In tale contesto ricorda che gli ELTIF (European Long Term Investment Funds) sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.
  In merito al contenuto del regolamento n. 2015/760, rileva come esso abbia la finalità di fornire una disciplina uniforme fra gli Stati membri nell'ottica di «stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale».
  Il regolamento, diretto a fissare requisiti uniformi riguardo alle procedure di autorizzazione, alle tipologie di investimento e alle condizioni di funzionamento degli ELTIF, mira innanzitutto ad assicurare il funzionamento efficiente del mercato interno in tale settore, correggendo distorsioni alla concorrenza, dovute alla eterogeneità di normative nazionali, che si genererebbero, ad esempio, in presenza di discipline divergenti, fra gli Stati membri, in materia di composizione del portafoglio, diversificazione e attività ammissibili.
  Dall'altro lato, il regolamento intende perseguire un livello elevato di tutela degli investitori, prevedendo, ad esempio, disposizioni che vietano gli investimenti in attività suscettibili di determinare un conflitto di interessi, e che impongono regole di trasparenza, come la pubblicazione di un documento contenente informazioni qualificanti per gli investitori e condizioni di commercializzazione specifiche.
  L'atto normativo europeo reca la disciplina degli specifici ambiti che il regolamento europeo demanda alla potestà legislativa degli Stati membri. Per gli altri aspetti, il regolamento, in ragione della sua natura giuridica, contiene disposizioni obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal termine appositamente previsto dal provvedimento stesso per la sua applicazione (9 dicembre 2015).
  L'articolo 3 del regolamento specifica che la commercializzazione di un ELTIF nell'Unione può avere luogo solo previa autorizzazione rilasciata a livello nazionale, valida per tutti gli Stati membri. L'istanza può essere presentata esclusivamente dai gestori di Fondi di investimento alternativi (FIA) UE, autorizzati come tali dalla direttiva 2011/61/UE.Pag. 106
  L'articolo 9 del regolamento preclude all'ELTIF alcuni tipi di attività, tra cui: la vendita allo scoperto; l'assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci, anche mediante strumenti finanziari derivati; la concessione o l'assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o altri accordi equivalenti che incidano su oltre il 10 per cento delle attività; l'uso di strumenti finanziari derivati. Tra le varie attività di investimento ammissibili, indicate dall'articolo 10 del regolamento, segnala, in particolare, la partecipazione diretta o indiretta, attraverso imprese di portafoglio ammissibili, in singole attività reali per un valore di almeno 10.000.000 euro.
  Specifiche norme sono dettate in tema di composizione e diversificazione del portafoglio: le attività di investimento ammissibili devono costituire almeno il 70 per cento del capitale. Tra le altre limitazioni, ricorda che una percentuale non superiore al 10 per cento del capitale può essere investita: in strumenti emessi o prestiti erogati ad una singola impresa di portafoglio ammissibile; direttamente o indirettamente in una singola attività reale; in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA o EuSEF.
  L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento specifica che, in linea di massima, «gli investitori (...) non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF». I limitati casi in cui i rimborsi possano avere luogo anticipatamente sono elencati dal paragrafo 2 del medesimo articolo.
  L'articolo 19 del regolamento prevede che le azioni e le quote sono pienamente commerciabili in un mercato secondario e gli investitori possono liberamente trasferire a terzi quanto da loro detenuto.
  Gli articoli da 23 a 25 del regolamento introducono obblighi di trasparenza, disciplinando il contenuto minimo dei prospetti informativi sulla commercializzazione di azioni o quote, con particolare riferimento all'informativa sui costi sostenuti dagli investitori.
  È previsto inoltre che la vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel regolamento sia condivisa tra autorità nazionali (autorità competente dell'ELTIF e autorità competente del gestore dell'ELTIF), che possono anche non coincidere, ed Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a livello europeo. Esse «dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni» a norma del regolamento, così come della direttiva 2011/61/UE. Viene affidato inoltre all'AESFEM il compito di tenere un «registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati dal presente regolamento, il relativo gestore e la relativa autorità competente».
  Il comma 2 dell'articolo 11 del disegno di legge enuclea i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è chiamato a rispettare nell'esercizio della delega legislativa:
   la lettera a) prevede di introdurre modifiche e integrazioni al TUF, al fine di individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità nazionali ai sensi del Regolamento europeo, nel rispetto delle rispettive competenze già previste dal citato testo unico, e al fine di consentire, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria;
   la lettera b) prevede di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento, secondo le modalità ed entro i limiti previsti in materia di disciplina degli intermediari nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
   la lettera c) prevede di adeguare la normativa vigente, per i settori interessati dal Regolamento in esame, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento normativo che tenga conto dell'esigenza di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

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  Il comma 3 reca la delega all'adozione, entro 24 mesi dall'approvazione del decreto legislativo, di disposizioni correttive o integrative, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, precisando che le amministrazioni interessate dovranno avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 12, il quale indica principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) – per il recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali.
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2014/17/UE, essa persegue l'obiettivo di realizzare un mercato unico del credito ipotecario nell'UE, caratterizzato da un alto livello di protezione dei consumatori, che eviti il ripetersi dei fenomeni di inadempimento verificatisi durante la recente crisi finanziaria. In tale prospettiva l'articolo 28 prevede che «gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia».
  Ai sensi dell'articolo 29 si promuove un livello elevato di professionalità per i creditori e gli intermediari del credito, prevedendo tra l'altro la necessità del conseguimento di un'abilitazione professionale, nonché del possesso di specifici requisiti.
  Un aspetto di tale professionalità comporterà che siano messe a disposizione dei consumatori tutte le informazioni necessarie a valutare il prodotto che viene loro offerto. In questo senso vanno interpretati gli specifici obblighi di onestà, equità, trasparenza, professionalità, gratuità delle informazioni, conoscenza e competenza posti a carico dei creditori o degli intermediari del credito dagli articoli da 7 a 9, ma anche di correttezza, chiarezza e non ingannevolezza delle pratiche pubblicitarie e di commercializzazione (stabiliti dagli articoli da 10 a 16). In particolare, l'articolo 11 della direttiva elenca le indicazioni di base da inserire nella pubblicità di un contratto di credito (tra queste il TAEG «deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse»).
  L'articolo 14 della direttiva stabilisce che al consumatore devono essere fornite informazioni precontrattuali personalizzate atte a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata entro un periodo pari almeno a sette giorni. Tali informazioni sono fornite tramite il «prospetto informativo europeo standardizzato» (PIES) riportato all'Allegato II.
  Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva eventuali modifiche del tasso debitore devono essere comunicate al consumatore prima che decorrano gli effetti della modifica.
  L'articolo 25 della direttiva assicura la possibilità di estinzione anticipata.
  Altro aspetto della professionalità di creditori e intermediari del credito consisterà nella valutazione della specifica situazione dei consumatori. A tale proposito l'articolo 18 della direttiva impone al creditore una «valutazione approfondita» del merito creditizio del consumatore, ovvero delle prospettive che egli riesca a rispettare le obbligazioni derivanti dal contratto.
  L'articolo 19 prevede altresì l'elaborazione di standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione dei crediti ipotecari, con l'ausilio di periti competenti ed indipendenti.
  La vigilanza degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati è regolata dall'articolo 34 della direttiva e ricade, in linea di massima, sulle autorità dello Stato membro di origine. La collaborazione tra le autorità dei diversi Stati membri è disciplinata dagli articoli 36 e 37.
  In tema di sanzioni, l'articolo 38 della direttiva specifica che l'autorità competente Pag. 108nazionale possa rendere pubblica qualsiasi sanzione amministrativa applicata «salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte».
  Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della direttiva i diritti che risulteranno ai consumatori dalla normativa nazionale di recepimento saranno irrinunciabili. Di converso, l'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), stabilisce il divieto di elusione delle norme nazionali di recepimento «in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori della presente direttiva attraverso particolari formulazioni dei contratti».
  Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, la direttiva «non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione». Fa eccezione la normativa relativa alle informazioni precontrattuali standard ed al calcolo del TAEG.
  Il comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge definisce i principi e criteri direttivi specifici della delega.
  La lettera a) prevede innanzitutto di escludere dall'ambito di applicazione della nuova disciplina, come del resto è possibile ai sensi articolo 3, paragrafo 3 della direttiva:
   i contratti di credito relativi a un bene immobile, ove il contratto preveda che esso non possa mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore e sia destinato ad essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione;
   i contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
   i prestiti ponte, ovvero un contratto di credito avente durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile;
   i contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione: istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri; che non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri; che persegue una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale; che riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce loro fonti di credito; che fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato o soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale; alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri.

  La lettera b) prevede di designare, quali Autorità competenti nazionali ai sensi dell'articolo 5 della direttiva: la Banca d'Italia per la vigilanza nei confronti dei creditori; l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi per la vigilanza sugli intermediari del credito.
  Ai sensi della lettera p) ad entrambi tali organismi sarà altresì conferito il potere di irrogare sanzioni: amministrative pecuniarie nei confronti dei creditori nel caso della Banca d'Italia; amministrative nei confronti degli intermediari del credito nel caso dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
  La lettera e) prevede di ricondurre gli intermediari del credito, quali previsti Pag. 109dalla direttiva, nell'ambito delle figure professionali regolate dal TUB. In particolare, l'intermediario del credito che opera con vincolo di mandato dovrebbe essere ricondotto alla figura dell'agente in attività finanziaria, mentre l'intermediario del credito che opera senza vincolo di mandato dovrebbe configurarsi come un mediatore creditizio. La distinzione tra le due figure professionali dovrebbe rimanere inalterata.
  Il criterio dettato dal numero 3) della citata lettera e) richiede, in particolare, per i mediatori creditizi, l'obbligo di rendere disponibili ai consumatori le informazioni generali sul contratto di credito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva.
  La lettera f) prevede di modificare la normativa relativa ai contratti di finanziamento, anche diversi da quelli aventi ad oggetto la concessione di credito ipotecario ai consumatori, in conseguenza della designazione dell'organismo per la vigilanza sugli intermediari del credito e della revisione della disciplina sugli agenti in attività finanziaria e gli intermediatori creditizi.
  La lettera g) prevede di attuare le disposizioni concernenti le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito contenute nell'articolo 28 della direttiva.
  La lettera h) prevede di valorizzare l'autoregolamentazione per la definizione di standard per la valutazione di beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione di credito ipotecario (ai sensi dell'articolo 19 della direttiva).
  La lettera i) richiede di intraprendere azioni che assicurino l'indipendenza del servizio di consulenza, stabilendo, in particolare, di introdurre l'obbligo del prestatore di servizi di consulenza di avvisare il consumatore quando, in ragione della sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico (ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva); è previsto altresì di vietare la corresponsione di commissioni – da parte del creditore nei confronti degli intermediari del credito – per la prestazione di servizi di consulenza e di vietare o limitare i pagamenti da parte del consumatore nei confronti del mediatore creditizio prima della conclusione di un contratto di credito (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 e 5, della direttiva).
  La lettera l) prevede di attuare le disposizioni europee in tema di offerta congiunta di polizze assicurative e contratti di credito, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva, che consente le pratiche di commercializzazione aggregata ma vieta quelle di commercializzazione abbinata: si prevede di coordinare tra loro le disposizioni di legge esistenti e razionalizzarle.
  La lettera m) prevede un «periodo di riflessione» di sette giorni, durante il quale il consumatore può confrontare le offerte e prendere una decisione consapevole (articolo 14, paragrafo 6, della direttiva).
  La lettera n) prevede di adottare misure atte a promuovere e coordinare iniziative volte all'attivazione di programmi di educazione finanziaria per i consumatori (ai sensi dell'articolo 6 della direttiva).
  La lettera o) attribuisce il compito di assicurare il controllo statistico – sul mercato immobiliare residenziale – all'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate.
  La lettera q) prevede che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza indicazione di commissioni, indennità o oneri.
  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che l'attuazione della delega non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
  In merito alle previsioni dell'articolo 12 segnala che il 21 gennaio 2016 è stato presentato alle Camere, per il previsto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (Atto n. 256), attualmente all'esame della Commissione Finanze, il quale intende attuare la citata delega contenuta nell'Allegato B, numero Pag. 11013), della legge di delegazione europea 2014, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa.
  Il termine per l'esercizio di tale delega è fissato al 21 gennaio 2016, in quanto la medesima direttiva indica come termine per il proprio recepimento il 21 marzo 2016. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) si deve tener conto di quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce – nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della norma di delega – che il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 1o marzo 2016.
  Al riguardo rileva come, dal momento che si è già quasi concluso, con la presentazione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo, l’iter per l'esercizio della delega conferita in materia dalla legge di delegazione europea 2014, occorra valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 12 del disegno di legge, anche alla luce della prossima scadenza dei termini per il completamento della procedura di emanazione del decreto legislativo.
  Illustra quindi l'articolo 13, il quale reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
  In merito al contenuto della direttiva 2014/92/UE, il Capo II (composto dagli articoli da 3 a 8) riguarda i profili di comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento.
  Al riguardo viene imposto agli Stati di redigere un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento, che è destinato a convogliare in un elenco approvato a livello UE, allo scopo di adottare una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento maggiormente rappresentativi e armonizzata a livello europeo. I prestatori di servizi di pagamento devono fornire ai consumatori le informazioni precontrattuali attraverso un documento standard, in tempo utile prima di stipulare il contratto relativo al conto di pagamento, in ordine alle spese. Inoltre i prestatori devono fornire gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute, nonché, se del caso, informazioni con riguardo ai tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento. Inoltre, i consumatori devono avere accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento.
  Spetta all'ABE – Autorità Bancaria Europea il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, da presentare alla Commissione per l'approvazione.
  Nel Capo III della direttiva (composto dagli articoli da 9 a 14) è contenuta la disciplina dei trasferimenti di conti di pagamento.
  Si impone ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri hanno la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di introdurre o conservare meccanismi diversi da quelli previsti nella norma europea, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore, se non vi sono oneri supplementari e la conclusione del trasferimento è effettuata secondo la tempistica dettata dalla direttiva. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è considerato responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore.
  Viene consentito agli Stati membri di utilizzare strumenti supplementari, quali apposite soluzioni tecniche, che eccedono gli obblighi fissati dalla direttiva.
  La direttiva pone specifici obblighi di cooperazione tra prestatori di servizi di Pag. 111pagamento trasferente e ricevente durante le procedure di trasferimento; si tratta ad esempio di obblighi informativi, utili a riattivare i pagamenti sul nuovo conto di pagamento. Dette informazioni non possono andare oltre quanto necessario per effettuare il trasferimento.
  Le norme della direttiva proteggono inoltre i consumatori da perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, causate da eventuali errori commessi dai prestatori di servizi di pagamento interessati dal processo di trasferimento; i consumatori devono essere sollevati dalle perdite finanziarie derivanti dal pagamento di spese supplementari, interessi o altri oneri nonché sanzioni pecuniarie, penali o qualsiasi altro tipo di danno finanziario a causa del ritardo nell'esecuzione del pagamento.
  Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, le norme di recepimento nazionali devono garantire che, nel caso di perdite subite dal consumatore causate direttamente dal mancato rispetto, da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento, degli obblighi a lui imposti, dette perdite siano rimborsate senza indugio dal responsabile della violazione delle procedure.
  Per quanto invece riguarda il Capo IV della direttiva (costituiti dagli articoli da 15 a 20) esso reca la disciplina dell'accesso ai conti di pagamento, in particolare quello «di base».
  In primo luogo viene stabilito che a tale materia si applica il principio di non discriminazione: gli Stati devono assicurare che gli enti creditizi non discriminino i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro in relazione alla domanda da parte di tali consumatori di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione.
  Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento con caratteristiche di base non sono in alcun modo discriminatorie.
  Ai consumatori devono essere offerti conti di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l'accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza, comunque non solo da enti creditizi che offrono funzioni unicamente online.
  Sono previste norme di tutela nei confronti dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione, ivi compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto; sono previsti obblighi di risposta (accettazione o diniego) in tempi brevi e senza ritardo. Inoltre, l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non deve essere subordinato all'acquisto di servizi accessori, o di azioni dell'ente creditizio, salvo che tale condizione valga per tutti i clienti dell'ente creditizio.
  Sono precisati i servizi che deve avere il conto di pagamento con caratteristiche di base e sono disciplinate le modalità minime di erogazione.
  Per quanto riguarda le spese del conto di base, i servizi minimi del conto di base devono essere offerti a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. Le spese sono definite «ragionevoli» tenendo conto almeno dei livelli di reddito nazionali e delle spese medie addebitate dagli enti creditizi nello Stato membro interessato, per i servizi forniti sui conti di pagamento.
  In generale, per quanto concerne gli obblighi suesposti e previsti dalla direttiva, gli Stati sono tenuti a individuare (ai sensi del Capo V della direttiva) le Autorità nazionali incaricate di garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva stessa, dotandole di poteri di indagine e di intervento; è prevista l'applicazione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
  In ordine alle sanzioni il Capo VI, costituito dall'articolo 26, prevede che esse sono definite dagli Stati membri e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
  Il termine per il recepimento a livello nazionale della direttiva è fissato al 18 settembre 2016.
  Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi specifici della delega Pag. 112dettati dal comma 1, la lettera a) dispone che siano apportate al TUB, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE, nonché dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea. Ove opportuno, è previsto il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, che emana le disposizioni di attuazione senza necessità di previa deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR.
  Ai sensi della lettera b) del comma 1 la Banca d'Italia viene designata quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto con autorità estere, attribuendo ad essa i relativi poteri di vigilanza e di indagine.
  La lettera c) prevede di estendere l'apparato sanzionatorio attualmente previsto dal TUB per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza, di cui al citato Titolo VI, anche alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del predetto TUB, il quale dispone che le autorità creditizie esercitino i poteri previsti dal Titolo VI avendo riguardo anche alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.
  La lettera d) dispone che il Governo si avvalga della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Cassa depositi e prestiti ed alla Banca d'Italia, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva.
  Illustra quindi le lettere da e) a g), le quali recano i principi e i criteri di delega per la parte della direttiva che riguarda specificamente la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento.
  La lettera e) consente di includere nel documento informativo sulle spese un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori; inoltre il documento informativo è fornito insieme alle altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento, al fine di consentire ai consumatori di riceverle in un'unica soluzione.
  La lettera f) prevede che il riepilogo delle spese previsto dalla direttiva 2014/92/UE deve essere fornito insieme alle altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento.
  La lettera g) richiede, nel dare attuazione alle previsioni della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private.
  La lettera h) reca i principi e i criteri di delega relativi al trasferimento del conto di pagamento.
  Ai sensi del numero 1) il Governo, ove opportuno, è chiamato a rivedere la disciplina di cui ai citati articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, che hanno anticipato l'attuazione della direttiva 2014/92/UE. In particolare viene disposto che tali norme confluiscano nel Testo Unico Bancario e che se ne valuti l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore, ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento della tutela dei consumatori.
  A tale proposito rammenta, in sintesi, che il richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015 obbliga gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento, a dare corso al trasferimento con le procedure ed entro i termini predefiniti dalla direttiva n. 2014/92/UE.
  In particolare, nel caso di mancato rispetto dei termini, è previsto che il cliente sia indennizzato per il ritardo, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. La disciplina introdotta si applica anche al trasferimento di strumenti finanziari da un conto di deposito Pag. 113titoli a un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore. Sono infine introdotti adempimenti di trasparenza informativa da fornire alla clientela.
  Viene demandato a un decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire i criteri di quantificazione del predetto indennizzo nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni in materia di trasparenza informativa alla clientela. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad adeguarsi alla normativa introdotta complessivamente dall'articolo 2 entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; il decreto non risulta peraltro ancora emanato.
  L'articolo 2-bis del medesimo decreto-legge n. 3 ha introdotto disposizioni volte ad agevolare l'apertura di un conto di pagamento o di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori.
  In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento/conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea una specifica assistenza che consiste:
   nella fornitura gratuita di un insieme di informazioni (in particolare concernenti gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti): ciò non comporta, per il nuovo prestatore di servizi di pagamento, alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
   nel trasferimento dell'eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del cliente;
   nella chiusura del conto detenuto dal cliente presso il prestatore originario di servizi.

  Il numero 2) della lettera h) prevede che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione per un periodo di 12 mesi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore.
  Ai sensi del numero 3), qualora il prestatore di servizi di pagamento «trasferente» (ossia dal quale il consumatore si distacca) cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, al di fuori dei casi di reindirizzamento automatico, deve informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.
  Il numero 4) prevede di valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE, avvalendosi in tal modo dei poteri consentiti dalla direttiva stessa.
  La lettera i) contiene i principi e i criteri direttivi di delega con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base.
  In particolare, il numero 1) della lettera i) stabilisce che le norme delegate devono obbligare le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento – relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono – ad offrire un conto con caratteristiche di base.
  Ai sensi del numero 2) si deve prevedere la possibilità di estendere il diritto di accesso a un conto di pagamento, tenuto conto delle specifiche circostanze, anche a soggetti diversi dai consumatori.
  Ai sensi del numero 3) sono tipizzate le ipotesi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare legittimamente la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. In Pag. 114particolare, il rifiuto è legittimo se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi minimi indicati dalla direttiva 2014/92/UE (articolo 17, paragrafo 1), fatto salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
  Il numero 4) specifica che le norme delegate devono prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento.
  Il numero 5) della lettera i) chiarisce che per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva, le norme delegate devono prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo: il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti devono essere ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria.
  Ai sensi del numero 6) il Governo viene delegato a esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese. La direttiva richiede che in tali casi gli Stati membri devono assicurare ai consumatori orientamento e informazioni adeguate sulle opzioni disponibili.
  A tal fine, il numero 7) obbliga il Governo a promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro, incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.
  La lettera l) obbliga il Governo a mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le vigenti disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori.
  La lettera m) reca la delega per apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le norme di attuazione ai sensi dell'articolo 13.
  Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 14, il quale contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della «quarta direttiva antiriciclaggio» – direttiva UE 2015/849 – e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva (UE) 2015/849, essa modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE.
  I principali elementi di riforma al regime vigente sono:
   l'introduzione di un approccio basato sul rischio; alla Commissione europea è affidato il compito di elaborare una valutazione «sovranazionale» dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA); la Commissione formulerà su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati: agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione; a loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a Pag. 115valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;
   un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva mira a inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
   nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva: l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;
   l'abolizione della cosiddetta «equivalenza positiva» dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;
   la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni): le sanzioni e le misure adottate dagli Stati membri devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive;
   l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria – FIU (Financial Intelligence Unit) (in Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia – UIF);
   un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

  La direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust; richiama l'applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell'antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l'istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.
  Per quel che concerne il regolamento UE 2015/847 esso: amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all'ordinante sia al beneficiario; conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi; richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette.
  Passando a illustrare il contenuto dell'articolo 14, il comma 1 conferisce delega al Governo ad adottare, secondo le procedure indicate dall'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, per attuare organicamente la descritta direttiva UE 2015/849 e per adeguare il quadro normativo italiano al regolamento UE 2015/847.
  Il comma 2 elenca i principi e i criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti nell'esercizio della delega.
  In particolare, la lettera a) individua due obiettivi:
   orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema Pag. 116economico e finanziario per fini illegali;
   graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio (seguendo l'approccio basato sul rischio delineato dalla direttiva).

  In tale prospettiva sono delineate quattro misure specifiche:
   1) al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere (ai sensi dell'articolo 6 della direttiva).
   2) gli esiti dell'analisi nazionale del rischio devono essere messi a disposizione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva previsti dall'ordinamento in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza e dell'adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio;
   3) le autorità di vigilanza, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, valutano il rischio gravante sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionati al rischio;
   4) i destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

  La lettera b) prevede la possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi posti dal sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure attuative della direttiva 2015/849 e nel rispetto del richiamato principio dell'approccio basato sul rischio.
  La lettera c) prevede la riduzione o la semplificazione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio per alcuni soggetti, in presenza di determinate circostanze. Al contrario, sono rafforzati i presidi previsti dalla normativa in materia per altri soggetti.
  Più nel dettaglio, ai sensi del numero 1) della lettera c) gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio possono essere esonerati dagli obblighi antiriciclaggio previsti dalla direttiva 2015/849 sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria.
  Al riguardo rammenta che devono ricorrere tutti i criteri elencati con riferimento all'attività finanziaria che deve essere: limitata in termini assoluti e a livello di operazioni; non deve essere l'attività principale, ma accessoria; l'attività principale non deve consistere in un'attività creditizia, finanziaria o professionale (revisori, contabili, notai, consulenti in operazioni finanziarie, immobiliari, gioco d'azzardo); può consistere in negoziazione di beni quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro; l'attività finanziaria deve essere prestata solo ai clienti dell'attività principale.
  Il numero 2) prevede che gli emittenti di moneta elettronica sono esonerati da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a specifiche situazioni: qualora si tratti di strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricaricabili Pag. 117entro ridotte soglie; strumenti di pagamento utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta elettronica anonima.
  L'emissione di moneta elettronica (strumento di pagamento elettronico che incorpora un valore monetario equivalente all'ammontare dei fondi ricevuti dal soggetto emittente) è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica (IMEL), i quali sono soggetti diversi dalle banche che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica; possono anche svolgere attività connesse e strumentali all'emissione di moneta elettronica e offrire servizi di pagamento. Non possono svolgere l'attività di concessione di crediti, in alcuna forma. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.
  Il numero 3) stabilisce, con riferimento agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'UE, operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento, l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Al riguardo, alla Banca d'Italia è attribuito il compito di adottare una disciplina di attuazione. In tal modo si intende superare le criticità insite nel principio sotteso alla prima direttiva sui servizi di pagamento (cosiddetta PSD1) che, in materia si è dimostrata sostanzialmente inefficace.
  Il numero 4) prevede di apportare alle disposizioni in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione, attualmente vigenti, le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del GAFI e dalla direttiva 2015/849.
  Al riguardo, il Considerando n. 33 della direttiva afferma che gli obblighi relativi alle persone politicamente esposte hanno natura preventiva e non penale, e non dovrebbero essere interpretate come volte a stigmatizzare tali persone in quanto soggetti coinvolti in attività criminose. Rifiutare un rapporto d'affari con una persona semplicemente in ragione del fatto che questa è politicamente esposta è in contrasto con la lettera e con lo spirito della presente direttiva nonché con le raccomandazioni riviste del GAFI.
  Il numero 5) stabilisce che i soggetti obbligati, nell'identificazione del cliente, possono avvalersi di terzi qualificati, rispettando le prescritte cautele.
  La lettera d) contiene previsioni volte ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste delle sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza.
  In particolare, in base al numero i) della lettera d) per quanto riguarda le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, fondazioni, comitati) si prevede che essi detengano informazioni complete sulla propria titolarità effettiva; devono inoltre essere previste sanzioni a carico degli organi sociali in caso di inosservanza.
  Ai sensi del numero 2) tali informazioni devono essere registrate in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese e rese disponibili: alle Autorità competenti, alle Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale (con le modalità che dovranno essere stabilite), ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica e ai portatori di legittimi interessi all'accesso (previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso consentito a soggetti estranei al circuito delle autorità competenti e dei destinatari degli obblighi non esponga il titolare effettivo a pericoli).
  Con riferimento ai trust il numero 3) prevede l'obbligo per il trustee di dichiarare di agire in tale veste, qualora instauri un rapporto continuativo o professionale con un soggetto destinatario degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Egli, inoltre, deve ottenere e conservare tutte le Pag. 118informazioni sulla titolarità effettiva del trust: ovvero in merito all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Tali informazioni devono essere prontamente accessibili alle Autorità competenti.
  Con riferimento ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale il numero 4) prevede che tutte le informazioni sulla titolarità effettiva relative a tutti i soggetti coinvolti siano registrate in apposita sezione del Registro delle imprese e siano rese accessibili alle Autorità competenti e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo accreditamento.
  Il numero 5) prevede l'individuazione di specifici requisiti di onorabilità e professionalità per i prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai professionisti già soggetti a specifici regimi di autorizzazione o abilitazione per l'esercizio dell'attività.
  Il numero 6) prevede di individuare specifiche attività di adeguata verifica della clientela relativamente al beneficiario di contratti di assicurazione vita o di altre assicurazioni legate ad investimenti.
  La lettera e) introduce il principio della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa in materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, anche attraverso l'integrazione di banche dati, per l'assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
  La lettera f) delinea le competenze e le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.
  In tale ambito osserva come la lettera f) preveda che l'UIF:
   1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, nel rispetto per le informazioni investigative dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;
   2) cooperi con le FIU di altri Paesi utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera gli utilizzi delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi della Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzi delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;
   3) individui operazioni che le devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi.

  La lettera g) prevede di rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU. In tale ambito rileva come si intenda, inoltre, incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  La lettera h) contiene – nel rispetto del principio del ne bis in idem e di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva – una serie di principi e criteri direttivi diretti a introdurre modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 (di attuazione della precedente Pag. 119direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e a ogni altra disposizione in materia.
  Tali modifiche debbono essere volte a:
   introdurre nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti commesse con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione; il limite massimo delle relative sanzioni dovrà essere compreso tra i 3 anni e i 30.000 di multa;
   graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative sulla base di specifici parametri (natura del colpevole della violazione – persona fisica o giuridica –, settore di attività, dimensioni e complessità organizzativa degli obbligati);
   prevedere che le sanzioni per violazioni della direttiva commesse dalle persone giuridiche possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell'ente;
   sanzionare in via amministrativa (in misura graduata sulla base di specifici parametri) le gravi, reiterate o plurime violazioni, nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette; le relative misure afflittive dovranno consistere: in dichiarazioni pubbliche che individuano il soggetto responsabile della violazione e in ordini di porre ad essa termine; nell'eventuale revoca o sospensione di autorizzazioni da parte dell'autorità di vigilanza; nell'interdizione temporanea dalle funzioni per i soggetti in posizione apicale delle persone giuridiche; in specifiche sanzioni amministrative pecuniarie;
   prevedere sanzioni amministrative nei confronti di enti creditizi o finanziari per illeciti gravi o reiterati o plurimi delle norme sull'adeguata verifica della clientela, segnalazioni di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni;
   prevedere che le violazioni di scarsa offensività commesse da enti creditizi o finanziari siano punite, in alternativa alla sanzione pecuniaria, con una dichiarazione pubblica che individuando il responsabile (persona fisica o giuridica), e la violazione, ordini di porre termine al comportamento illecito;
   prevedere che, con regolamento attuativo, le autorità di vigilanza possano disciplinare il procedimento di irrogazione della sanzione, assicurando il contraddittorio e la piena conoscenza degli atti istruttori;
   attribuire potere sanzionatorio alla Banca d'Italia per le violazioni al regolamento UE/847/2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi n. 8);
   disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa sulla tutela dei dati personali n. 9);
   prevedere le necessarie modifiche alla disciplina sanzionatoria della normativa interna relativa alla violazione dei regolamenti europei sul contrasto al finanziamento del terrorismo.

  La lettera i) prevede che, per non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo – sentito il Garante dei dati personali – possano essere stabilite limitazioni al diritto di accesso ai dati personali garantito dall'articolo 7 del Codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (si tratta, in particolare, del diritto di avere conferma dell'esistenza di tali dati, di conoscere fini e modalità del trattamento, del diritto di rettifica e cancellazione, del diritto di opposizione al trattamento).
  La lettera l) prevede, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, Pag. 120svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia prevista dalla legge n. 7 del 2000: la nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, dovrà inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio.
  La lettera m) prevede che la disciplina attuativa della direttiva 2015/849 trovi applicazione anche per le attività esercitate online dai soggetti agli obblighi.
  La lettera n) prevede che – per il recepimento della direttiva UE 2015/849 – siano apportate le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE (il riferimento è ai decreti legislativi n. 231 del 2007 e n. 207 del 2009), anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI (il Gruppo d'azione finanziaria internazionale), degli strumenti degli altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell'Unione europea, nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti.
  Il comma 3 dell'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del disegno di legge non attinenti alle competenze della Commissione Finanze, l'articolo 1, al comma 1 conferisce una delega generale al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della già richiamata legge n. 234 del 2012.
  Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.
  Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.
  In particolare, viene prescritta l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  L'articolo 3 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
  Il termine per l'esercizio della delega è di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, con le procedure previste all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012.Pag. 121
  Ricorda in merito che il regolamento n. 1143/2014 prevede l'obbligo di introdurre una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti allo svolgimento delle attività previste consistenti nel rilascio di autorizzazioni, nei controlli doganali, nell'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, nella stesura di piani di azione sui vettori nonché nella definizione di disposizioni procedurali.
  Inoltre, il regolamento prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.
  I principi e i criteri direttivi specifici di delega sono indicati nel comma 2 dell'articolo 3.
  L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio.
  La disposizione di delega è volta ad adeguare la normativa nazionale ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
  Il comma 2 dell'articolo 4 elenca principi e criteri specifici per l'esercizio della delega.
  Illustra quindi l'articolo 5, il quale reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi.
  La disposizione è finalizzata ad accrescere la portata della tutela consolare, a favore di cittadini dell'Unione europea non rappresentati in un determinato paese terzo, da parte delle autorità consolari di altri Stati membri, rafforzando la garanzia di rimborso dei costi sostenuti.
  Il comma 1 dell'articolo 5 detta un principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge: conseguentemente il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà altresì prevedere che la promessa di restituzione dei costi sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, abbia efficacia di titolo esecutivo in relazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione.
  L'articolo 6 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di un decreto legislativo che provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
  Per quanto concerne i principi e i criteri direttivi di delega che dovranno essere rispettati dal Governo in sede di attuazione della delega, il comma 2 indica una serie di ulteriori principi direttivi specifici.
  L'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea.
  La disposizione è finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova disciplina sovranazionale, nonché all'aggiornamento e riordino degli organismi che presiedono all'emanazione delle regole tecniche. Si tratta in particolare dell'apparato regolatorio adottato dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo Pag. 122di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.
  Il comma 2 detta principi e criteri specifici per l'esercizio della delega, tra cui si prevede la semplificazione e il coordinamento delle discipline finanziarie attinenti ai predetti organismi, superando le procedure di riparto e riassegnazione, nonché una delegificazione nelle materie non riservate alla legge.
  I commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente, una delega all'emanazione di decreti correttivi o integrativi, entro 24 mesi dal primo decreto, e la clausola di invarianza degli oneri sia finanziari sia amministrativi.
  Illustra quindi l'articolo 8, il quale conferisce una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
  Principi e i criteri direttivi di delega specifici sono indicati dal comma 2.
  Una delega per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative è contenuta al comma 4, mentre il comma 5 reca invece una clausola di invarianza finanziaria.
  Passando all'esame delle direttive contenute negli allegati, ricorda preliminarmente che le direttive di cui all'Allegato A sono recepite dal Governo senza che i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposte al parere parlamentare, mentre quelle di cui all'Allegato B sono sottoposte al parere parlamentare.
  Nell'Allegato A l'unica direttiva ivi contenuta non interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze: si tratta della direttiva 2015/565/UE, la quale prevede l'impiego di un codice unico europeo di identificazione per tutti i tessuti e le cellule distribuiti nell'Unione europea ai fini dell'applicazione sull'uomo.
  Per quanto riguarda invece l'Allegato B, in tale ambito non si annoverano direttive rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, oltre a quelle già contemplate negli articoli 13 e 14 dell'articolato, illustrate in precedenza. Per quanto riguarda le altre direttive elencate nell'Allegato B esse sono:
   la direttiva 2014/26/UE, che intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti;
   la direttiva 2015/637/UE, che mira a determinare le modalità con le quali cittadini europei, bisognosi di assistenza consolare in paesi terzi nei quali non sono presenti ambasciate o consolati del proprio Paese, abbiano diritto a godere della tutela delle ambasciate e dei consolati di altri Stati membri dell'Unione europea ivi presenti;
   la direttiva 2015/652/UE, che stabilisce i requisiti per il calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica e per gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE;
   la direttiva 2015/720/UE, che modifica la direttiva 94/62/CE inserendovi misure specifiche per le borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l'utilizzo e di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente.

  Daniele PESCO (M5S), in considerazione della numerosità e rilevanza delle previsioni recate dal provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, chiede al Presidente quale sia la tempistica relativa all'esame del disegno di legge.

  Maurizio BERNARDO, presidente, con riferimento alla questione posta dal deputato Pesco, ricorda che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta di domani, e che esso potrebbe concludersi nel corso della prossima settimana.

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  Daniele PESCO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, sottolinea, con riferimento agli schemi di decreto di recepimento di direttive comunitarie, quali in particolare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (Atto n. 256), l'esigenza che il Governo indichi puntualmente, nella documentazione allegata ai diversi schemi di decreto, la corrispondenza tra le singole disposizioni della direttiva e le previsioni dello schema, al fine di consentire alle forze politiche di effettuare una valutazione seria e approfondita delle norme proposte. Rileva infatti come, in molti casi, non risulti affatto agevole valutare la congruenza delle previsioni recate dagli schemi di decreto rispetto alle norme delle direttive che si intende recepire.

  Maurizio BERNARDO, presidente, prende atto delle considerazioni svolte dal deputato Pesco, riservandosi di segnalarle ai rappresentanti del Governo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
(COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
(15258/15).

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Atto n. 256.

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