CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2016
577.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 129

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.

DL n. 191/2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
S. 2195 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Pag. 130Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite 10a (Industria, commercio, turismo) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, per i profili di propria competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 191 del 2015 (S. 2195), recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, già approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 17 dicembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.
  Come già rilevato nel corso dell'esame alla Camera, il decreto-legge in esame interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità, diversamente inevitabile con oggettivo e gravissimo pregiudizio per il tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, contemperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale e, dall'altro, di semplificare e rendere più trasparente il processo di cessione.
  L'articolo 1 interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347/2003, di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207/2012 e, in particolare, sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA Spa in amministrazione straordinaria, fissando al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali (commi 1-2) e disponendo l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato (commi 3-5).
  In particolare, il comma 4 dispone che alla copertura finanziaria dell'onere di 300 milioni di euro si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo corrispondente, delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per le operazioni di ristrutturazione del debito regionale – ossia per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi – dall'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 e non utilizzate per le predette finalità.
  Un'ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (comma 6). Il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitario viene altresì, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, fissato al 30 giugno 2017 (comma 7). Si interviene, inoltre, sulle procedure di modifica del predetto Piano (commi 8-9) e si prevede una clausola di salvaguardia della normativa europea (comma 10).
  Nel corso dell'esame alla Camera, sono state inserite ulteriori disposizioni concernenti:
   l'autorizzazione ai commissari straordinari a contrarre finanziamenti statali per 800 milioni di euro, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di natura ambientale e sanitaria (commi da 6-bis a 6-septies);
   la modifica dei parametri per l'accesso alle misure di sostegno per l'accesso al credito per le imprese creditrici di ILVA (comma 6-octies);
   la tutela dei lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano (commi 6-novies e 6-decies);
   l'impiego delle somme eventualmente confiscate all'esito di procedimenti penali (comma 6-undecies);
   i limiti entro cui verranno concesse le garanzie alle imprese (comma 7-bis);
   l'introduzione di un obbligo di riferire alle Camere per l'aggiudicatario e per i commissari del gruppo ILVA (commi 8-bis e 10-bis).

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  Propone conclusivamente di esprimere una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL n. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera, il parere, per i profili di propria competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 210 del 2015 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».
  Il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come sempre accade per i decreti-legge cosiddetti «mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di introdurre regimi transitori.
  Il decreto-legge si compone di 12 articoli.
  Richiamando le disposizioni di maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione, rileva che l'articolo 1, comma 9, dispone che le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015). La medesima proroga al 31 dicembre 2016, in luogo del 31 dicembre 2015, è riconosciuta anche alle province che non rispettino il patto di stabilità interno dell'anno 2014. Come specificato nella relazione illustrativa, tale proroga è volta a consentire alle città metropolitane e alle province di proseguire i rapporti di lavoro del personale interessato al fine di garantire il livello dei servizi, in considerazione del fatto che le predette amministrazioni sono attualmente destinatarie di un blocco generalizzato delle assunzioni a tempo indeterminato.
  L'articolo 1, comma 10, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti, prevede l'utilizzo da parte della Regione Calabria di propri fondi per la stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della Regione stessa, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, anche per l'anno 2015 – non solo per l'anno 2014, come previsto dalla normativa previgente –, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti.
  L'articolo 4, comma 1, proroga per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.
  Il comma 4 del medesimo articolo 4 proroga al 31 dicembre 2016, i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. I termini oggetto di differimento – per i quali erano previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente Pag. 132in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali.
  L'articolo 4, comma 5, proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese.
  L'articolo 5 differisce il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle Regioni al 30 giugno 2016. Ricorda che la procedura per la delimitazione è posta in essere d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. La proroga del termine si rende necessaria in considerazione del fatto che alcune Regioni (in particolare la Basilicata, in cui si sta istituendo il distretto turistico denominato «Le Terre di Aristeo», e il Veneto, in cui si sta istituendo il «Distretto turistico delle Dolomiti bellunesi») sono in avanzata fase del procedimento di delimitazione territoriale del distretto. La proroga consente dunque di evitare che sia vanificata l'attività amministrativa compiuta e di conseguire gli effetti positivi, in termini di semplificazione amministrativa, connessi all'istituzione del distretto.
  L'articolo 6, comma 2, proroga di un anno, dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco. L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, che aveva previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2013 (termine da ultimo prorogato al 1 gennaio 2016), il passaggio a un nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, da definirsi con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) nel rispetto di vincoli precisi: invarianza dei costi con riferimento ai margini in vigore al 30 giugno 2012; rispetto dei tempi (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 95 del 2012); accordo tra tutte le componenti della filiera; invarianza dei saldi di finanza pubblica.
  L'articolo 6, comma 3, proroga al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ambulatoriale indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 e di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1, allegato al regolamento, di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332. Il medesimo comma 3 proroga al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012.
  L'articolo 6, comma 4, estende al 2015 la possibilità che le quote premiali da attribuire alle Regioni «virtuose» siano utilizzate per riequilibrare, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, le Regioni altrimenti penalizzate. La misura percentuale della quota premiale è individuata nello 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge n.191 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione di forme premiali per le Regioni «virtuose» che istituiscono una centrale regionale per gli acquisti e istruiscono gare per l'approvvigionamento di beni e servizi per un importo annuo non inferiore ad una soglia determinata Pag. 133dal medesimo decreto. Il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, non risulta finora emanato. Le quote premiali, a valere sul finanziamento statale ordinario per la sanità, sono state introdotte a partire dal 2012. Successivamente, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha previsto che, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui sopra, le quote premiali possano essere utilizzate anche per riequilibri in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale. Tale previsione ha reso applicabile l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2013, per le compensazioni verso le Regioni altrimenti penalizzate. La determinazione della quota premiale è stata invece fissata, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012 (in materia di spending review), come annualmente pari allo 0,25 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale.
  Proseguendo nell'esame delle disposizioni di maggior interesse per la Commissione, rileva che l'articolo 7, comma 5, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata.
  L'articolo 7, commi 8, 10 e 11, proroga o differisce alcuni termini in materia di edilizia scolastica.
  L'articolo 10, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  L'articolo 10, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
  L'articolo 10, comma 6, estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.
  L'articolo 11, comma 1, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell'incarico (affidato al Presidente dell'ANAS S.p.A.) di commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna. Il comma 3 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, l'unità tecnica-amministrativa (UTA) – istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 – al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
C. 3297, approvata dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere, per i profili di propria competenza, sul testo della proposta di legge C. 3297, approvata dal Senato, adottata come testo base, nel corso dell'esame in sede referente, recante «Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali».
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 5 maggio 2015, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  La proposta di legge in esame si pone in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive.
  Essa introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.
  A tal fine, modifica la legge n. 165 del 2004, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – reca, per l'appunto, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.
  Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 modifica l'articolo 4, comma 1, della legge n. 165 del 2004, che stabilisce i principi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale. In particolare, è oggetto di modifica la lettera c-bis), recentemente introdotta dalla legge n. 215 del 2012, che prevede tra i principi la «promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive». In luogo del mero rinvio alle misure di incentivo, la nuova formulazione indica le specifiche misure da adottare ai fini della «promozione delle pari opportunità» tra donne e uomini, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali adottabili a livello regionale. Pertanto, il testo prevede tre ipotesi con riferimento alle liste con preferenze, alle liste bloccate e ai collegi uninominali. Qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere: una «quota di lista» del 40 per cento, in base alla quale in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale, e la «preferenza di genere», in base alla quale deve essere assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.
  Nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda liste senza espressione di preferenze («liste bloccate»), deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.
  Nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.Pag. 135
  Rileva peraltro che i principi dettati dalla proposta di legge non indicano le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire la rappresentanza di genere.
  Sottolinea altresì che i principi dettati dalla proposta non risultano direttamente applicabili nelle Regioni a statuto speciale.
  L'articolo 2, infine, stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento, fissato al giorno successivo a quello della pubblicazione.
  Ricorda, infine, che la proposta di legge di riforma costituzionale (S. 1429-D), approvata in seconda deliberazione dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016, modifica l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, affidando in modo esplicito alla legge statale ivi prevista – ossia la legge che disciplina i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali – la determinazione dei principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.
C. 3224 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere, per i profili di propria competenza, sulla proposta di legge costituzionale, presentata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e approvata dal Senato, recante modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (C. 3224).
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 17 marzo 2015, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  La proposta di legge costituzionale, di iniziativa del Consiglio regionale, modifica lo Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963, in relazione ai seguenti aspetti: soppressione delle province e conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale (articoli 2-4 e 7-12); abbassamento da 25 a 18 anni del limite di età per poter essere eletti consigliere regionale (articolo 5); diminuzione, da 15 mila a 5 mila, del numero di firme necessarie per l'iniziativa legislativa popolare (articolo 6). La proposta, inoltre, modifica l'articolo 2 dello Statuto concernente gli elementi costitutivi della regione, in merito alla definizione del territorio regionale (articolo 1).
  L'articolo 1 è stato aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, in accoglimento di un'osservazione formulata nel parere espresso dalla Commissione. Esso sostituisce il primo comma dell'articolo 2 dello statuto, che definisce il territorio regionale al fine di registrare le modifiche amministrative intervenute. Secondo il testo vigente, mai modificato dal 1963, la regione Friuli-Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlígo della Valle e Sgònico. La proposta in esame modifica il testo al fine di inserire correttamente tutte le attuali province della Regione. Nel nuovo testo, infatti, Pag. 136la Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.
  La proposta intende poi sopprimere il livello di governo delle province e delineare un assetto istituzionale che contempli solo due livelli di governo: la Regione ed i comuni; viene inoltre introdotto nello statuto il nuovo ente della città metropolitana. A tal fine il testo in esame interviene in tutti gli articoli dello statuto in cui sono presenti le province quali enti titolari di funzioni, sopprimendo il termine «province» e, nello stesso tempo, prevede la possibilità che i comuni siano costituiti «anche nella forma di Città metropolitana». Viene inoltre attribuita alla Regione la potestà legislativa di istituire la città metropolitana. Le modifiche allo statuto concernenti le città metropolitane sono state inserite nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  La modifica dello Statuto rientra nel programma di riordino del sistema delle autonomie locali della regione Friuli-Venezia Giulia, avviato nell'ottobre 2013, che ha quali punti qualificanti la soppressione delle province, la revisione delle forme associative dei comuni, la riforma della finanza locale. Per quanto riguarda la soppressione delle province, ricorda che la Regione ha già disciplinato l'elezione indiretta degli organi delle province con la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2.
  L'articolo 2, quindi, modifica l'articolo 7 dello Statuto in materia di potestà legislativa della Regione. La Regione, infatti, può, con legge, istituire nuovi comuni e modificarne circoscrizione e denominazione, «intese le popolazioni interessate». La norma in esame aggiunge, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, l'istituzione della città metropolitana, inserendo, dopo la parola «comuni», l'espressione «anche nella forma di Città metropolitana».
  L'articolo 3 modifica l'articolo 10 dello Statuto, secondo il quale lo Stato può delegare con legge, alla regione, alle province ed ai comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Secondo il nuovo testo, titolari di funzioni amministrative delegate dallo Stato potranno essere la Regione e i comuni, anche nella forma di città metropolitane.
  L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 dello statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della Regione. Il testo vigente stabilisce che la regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province ed ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici e comunque con spese a carico della regione. La norma stabilisce inoltre che i provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo di legittimità in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della sezione regionale della Corte dei conti (articolo 58 dello Statuto). La disposizione sopprime il termine «province», inserisce il richiamo all'ente città metropolitana e adegua il testo ai principi dell'articolo 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà.
  L'articolo 5 modifica il secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto concernente l'elettorato passivo per le elezioni del Consiglio regionale, al fine di abbassare l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo da 25 anni, come è nel testo vigente, alla maggiore età. Potranno perciò essere eletti alla carica di consigliere regionale i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni il giorno delle elezioni.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 27 dello Statuto concernente l'iniziativa legislativa. Il testo vigente stabilisce che l'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila. L'articolo in esame diminuisce il numero di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge regionale, portandolo da 15 mila a 5 mila.
  Gli articoli 7, 8 e 10 modificano rispettivamente gli articoli 51, 54 e 62 dello Statuto. In tutti i casi il testo in esame sostituisce all’«insieme degli enti locali», individuato nel testo vigente come «province e comuni», la nuova definizione del complesso degli enti locali della Regione: «comuni, anche nella forma di città metropolitane». Pag. 137Gli ambiti di intervento sono i seguenti: l'articolo 51 dello statuto concerne le entrate della Regione e la possibilità per la Regione di istituire tributi propri in armonia col sistema tributario dello Stato, delle province (in base al testo vigente) e dei comuni; l'articolo 54 dello statuto prevede la possibilità per la Regione di assegnare agli enti locali una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi; l'articolo 62 dello statuto riguarda le funzioni del Commissario di Governo nella Regione che ha il compito, tra l'altro, di vigilare sull'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni delegate dallo Stato.
  L'articolo 9 sostituisce l'articolo 59 dello Statuto che attiene agli enti locali. Il testo vigente stabilisce che province e comuni sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione; essi sono anche circoscrizioni di decentramento regionale. Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, inoltre, la Regione può con legge istituire circondari per il decentramento di funzioni amministrative. Il nuovo testo, secondo quanto previsto dalla proposta di legge in esame, stabilisce che sono i «comuni, anche nella forma di città metropolitane» la base dell'ordinamento degli enti locali della Regione. Essi sono enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto. L'articolo 11 modifica l'articolo 66 dello Statuto; si tratta di una disposizione transitoria prevista, prima dell'istituzione della provincia di Pordenone (avvenuta con legge 171 del 1968), per l'istituzione di un «circondario» corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per il decentramento di funzioni amministrative. Il terzo comma della norma – su cui interviene la proposta in esame – consente alla Regione ed alla provincia di decentrare nel suddetto circondario i propri uffici e il quarto comma stabilisce che i comuni del suddetto circondario sono costituiti in consorzio per l'esercizio delle funzioni delegate. Tale articolo sopprime il riferimento alla provincia nel terzo comma ed abroga il citato quarto comma dell'articolo 66. L'articolo 12, infine, che reca «Disposizioni transitorie», stabilisce al comma 1 la soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. Anche in tal caso è stata recepita la condizione contenuta nel parere espresso dalla nostra Commissione nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  La medesima legge regionale è chiamata, ai sensi del comma 2, a disciplinare il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione. Sempre con legge regionale dovranno essere disciplinati la conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, nonché la successione nei rapporti giuridici. Il comma 3 infine stabilisce che fino alla data di soppressione, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.
  Rilevato che i rilievi formulati nel parere espresso nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono stati recepiti, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 21 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA. – Interviene il Ministro dell'interno, Angelino Alfano.

  La seduta comincia alle 8.15.

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Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Angelino ALFANO, Ministro dell'interno, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) e il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD).

  Angelino ALFANO, Ministro dell'interno, fornisce ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 8.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

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