CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2016
575.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 19 gennaio 2016.

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00824 Senaldi sulle attività di home restaurant, di rappresentanti di Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), Confesercenti e Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 10.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che il deputato Filippo Piccone del gruppo Area Popolare (NCD-UDC) è entrato a far parte della Commissione.

  La Commissione prende atto.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.

(Parere alla I e V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marietta TIDEI (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento che si compone di 13 articoli, reca una serie di Pag. 73disposizioni che attengono ai profili di competenza della X Commissione ovvero che presentano elementi di interesse.
  L'articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio. Più in particolare la disposizione aggiunge il comma 3-ter all'articolo 1, decreto-legge n. 3 del 2010 prevedendo che, per esigenze di sicurezza, il servizio di sicurezza del sistema elettrico nel territorio della Sicilia e della Sardegna è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. Il servizio di interrompibilità, istituito per il triennio 2010-2012, era stato già prorogato fino al 31 dicembre 2015.
  Si prevede inoltre che L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provveda:
   a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio (2016- 2017), per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 Euro/MW. La relazione tecnica precisa che il servizio si rende necessario a seguito delle esigenze evidenziate dal gestore del sistema di trasmissione Terna Spa, nell'ambito del monitoraggio della misura attuale, previsto dalla Commissione europea nell'ambito della decisione C(2012) 6779 del 3 ottobre 2012;
   b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  L'articolo 5 differisce il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle regioni al 30 giugno per consentire alle regioni di provvedere alla delimitazione dei Distretti turistici. La procedura per la delimitazione è posta in essere d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.
  L'articolo 6, comma 2 proroga di un anno, dal 1o gennaio 2016 al 1o gennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco. La necessità di ridefinire l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è stata sottolineata fra l'altro dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nelle «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014», ha evidenziato come l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco contribuisca ad ostacolare lo sviluppo della vendita di farmaci di minor prezzo, in particolare di quelli generici. L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto legge n. 95/2012 che aveva previsto, a decorrere dal gennaio 2013, il passaggio a un nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, da definirsi con decreto dei ministri della salute e dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), nel rispetto di vincoli precisi: invarianza dei costi con riferimento ai margini in vigore al 30 giugno 2012, rispetto dei tempi (90 giorni Pag. 74dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95/2012), accordo tra tutte le componenti della filiera, invarianza dei saldi di finanza pubblica.
  L'articolo 7, comma 5, proroga al 31 dicembre 2016, il termine, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata Il termine originario per l'emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 è stato già prorogato nove volte. La disposizione, di prioritario interesse della Commissione Trasporti, interessa la Commissione Attività produttive per i possibili effetti sulla competitività del settore.
  L'articolo 8 reca disposizioni indirettamente riconducibili alle competenze della X Commissione, ma che presentano effetti significativi sul settore delle imprese. Al comma 1, le lettere a) e b), prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI. In particolare, il comma 1 dell'articolo 8, alla lettera a), proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2016, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa. La successiva lettera b) proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management Spa) e la data fino alla quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.
  Il comma 2 dell'articolo 8 proroga di un anno, vale a dire al 1o gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i «vecchi» grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013 , devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. La proroga non riguarda tutti gli impianti «vecchi», ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate (nei termini indicati dal comma in esame) le istanze di deroga. Il comma in esame stabilisce infine che, sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1o gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. Con riferimento agli impianti che usufruiscono di una deroga relativa a specifici inquinanti, viene inoltre stabilito che gli stessi dovranno rispettare, dal 1o gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte V del decreto legislativo n. 152/2006.
  Il comma 3 dell'articolo 8 proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. Pag. 75Al riguardo, si osserva che l'articolo 46 del cosiddetto «collegato ambientale» (approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 22 dicembre 2015, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) prevede l'abrogazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003, su cui incide la proroga in esame. La relazione illustrativa sottolinea che «considerati i termini ordinari di vacatio legis, sussiste la necessità di provvedere a una proroga dell'entrata in vigore del divieto, al fine di scongiurare – a partire dal 1o gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore del «collegato ambientale» – l'impossibilità di conferire in discarica i rifiuti che attualmente hanno la suddetta destinazione».
  L'articolo 10, comma 2, di prioritaria competenza della Commissione Finanze, proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, gli specifici coefficienti – individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas – necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata. Più in dettaglio, le norme in esame prorogano dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine (di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti (individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) necessari a individuare i quantitativi di combustibile i quali, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti alla relativa accisa (in misura, dunque, agevolata). Tale applicazione viene effettuata in attesa dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – che consente la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Si rammenta che per l'adozione di tale decreto non è previsto uno specifico termine; tuttavia, rinviando di un anno l'applicazione dei coefficienti summenzionati, si posticipa sostanzialmente anche l'emanazione della norma secondaria.
  L'articolo 11, comma 2, dispone una ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone dell'Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. In particolare, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 settembre 2016:
   il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili – realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili – per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
   il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

  Ricorda, in proposito, che la disposizione in esame è stata già prorogata dall'articolo 2, comma 4, lettera a), decreto-legge n. 150 del 2013 e con l'articolo 11, comma 1-bis, decreto-legge n. 192 del 2014.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.
C. 3261 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore, illustra il contenuto del provvedimento che reca l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea e i sei Stati centroamericani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata – requisito questo che l'Unione europea privilegia proprio per la stipula di accordi di associazione con l'esterno.
  Ricorda, altresì, come l'integrazione regionale dell'America centrale sia iniziata sin dal 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano, mentre nel 1991 nacque il Sistema d'integrazione centro-americana, con obiettivi non più solo economici ma anche politici.
  Sottolinea, altresì, come, in ragione dell'elevata integrazione economica della regione centroamericana con il Messico, il nostro Paese – che proprio in Messico opera con numerose aziende – dovrebbe indirettamente beneficiare di più anche dai risultati dell'Accordo in esame che comunque comporterà la liberalizzazione doganale nei confronti del 91 per cento delle esportazioni centroamericane nel territorio dell'Unione, e per converso la liberalizzazione graduale dei dazi nei confronti del 69 per cento delle esportazioni europee di prodotti industriali in Centroamerica.
  Dal punto di vista della struttura, l'Accordo in titolo presenta un'ampiezza notevole, contando oltre al preambolo 363 articoli e 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. Si rileva in particolare la mole dell'Allegato I, dedicato alla soppressione dei dazi doganali, che da solo occupa quasi 1.700 pagine. I 363 articoli dell'Accordo sono raggruppati in cinque parti: la parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11, nei quali si definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e di diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto, inclusa la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, con un particolare sforzo contro la corruzione. Viene comunque salvaguardata (articolo 3) la sovranità di ciascuna delle sei Repubbliche centroamericane nei confronti di qualsiasi disposizione dell'Accordo in esame.
  Sempre nella parte prima è previsto il quadro istituzionale per la gestione dell'Accordo, anzitutto con l'istituzione (articolo 4) del Consiglio di associazione, con il compito di vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e sovrintendere all'attuazione di esso.
  La parte seconda (articoli 12-23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale e (articolo 12) pone fra gli obiettivi di esso l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e la promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale e la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate.
  Vengono poi analiticamente enunciati settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico, che concernono il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (articoli 14-15), la lotta al terrorismo (articolo 16), i gravi crimini di portata internazionale (articolo 17), i finanziamenti allo sviluppo e le migrazioni (articoli 18-19), la cooperazione in materia ambientale e, nel settore economico-finanziario, Pag. 77il buon governo in ambito fiscale e soprattutto la decisione di negoziare l'istituzione di un meccanismo comune aperto ad interventi della Banca europea degli investimenti e del Fondo investimenti dell'America Latina, per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale.
  La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale, e comprende gli articoli 24-76. Oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani, nel settore della giustizia e della sicurezza si dà rilievo alla cooperazione per elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali (articolo 34), favorendo altresì tuttavia la libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo.
  Specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico, al riciclaggio di denaro – ivi compreso il possibile sbocco del finanziamento di attività terroristiche –, al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla lotta alla corruzione, al contrasto al traffico illecito di armi leggere e alla lotta al terrorismo, da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati, delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.
  Per quanto concerne lo sviluppo e la coesione sociale si afferma la necessità che si accompagnino in parallelo allo sviluppo economico, e a tale scopo particolare rilievo assume l'azione per la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, nonché le azioni positive nel campo dell'occupazione, della protezione sociale, dell'istruzione, della sanità, delle pari opportunità e, di particolare rilievo per la zona centroamericana, a favore dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni (articolo 45).
  In campo ambientale si richiamano i settori oggetto della cooperazione tra le Parti, tra i quali la lotta all'inquinamento, la prevenzione della riduzione dello strato di ozono atmosferico, il contrasto alla desertificazione e alla deforestazione, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, l'introduzione di incentivi e tecnologie compatibili con la tutela ambientale, la gestione delle calamità naturali (articolo 51), allo scopo di ridurre la vulnerabilità della regione centroamericana nei confronti di esse, rafforzando la capacità delle comunità locali nella gestione del territorio a scopo preventivo e nelle attività di ripristino e ricostruzione successive ad una calamità.
  La cooperazione economica e commerciale comprenderà innumerevoli attività, tra le quali l'assistenza tecnica in materia di politica della concorrenza e di dogane, come anche in materia di proprietà intellettuale e trasferimenti di know how, di scambi di servizi e commercio elettronico, di appalti pubblici, di pesca e acquacoltura, di prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura biologica, di sicurezza alimentare e questioni fitosanitarie e di benessere degli animali, di commercio e sviluppo sostenibile, di cooperazione industriale, di energia e di fonti rinnovabili di essa, di industria estrattiva, di turismo, di trasporti aerei e marittimi, di buone pratiche fiscali, di micro, piccole e medie imprese, di microcredito. Viene altresì ribadito di voler proseguire gli sforzi per favorire un ulteriore livello di integrazione regionale centroamericana, come anche la cooperazione culturale e i relativi scambi di artisti e professionisti tra Europa e America centrale. Verrà inoltre incoraggiato il dialogo interculturale nel quadro delle regole dell'UNESCO, con il precipuo obiettivo della promozione della diversità culturale. Anche la cooperazione nel settore scientifico e tecnologico è oggetto dell'Accordo in esame, in particolare dell'articolo 76, laddove il precedente articolo 75 è dedicato alla cooperazione normativa e tecnologica atta a favorire il progressivo superamento del digital divide e un accesso equo alle tecnologie informatiche.
  La parte quarta dell'Accordo, di gran lunga la più estesa, è dedicata al commercio: l'articolo 77 riguarda l'istituzione, su cui che le Parti concordano, di una zona Pag. 78di libero scambio in conformità alle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), assumendone i relativi diritti e obblighi. Nel successivo articolo 78 si enunciano gli obiettivi commerciali dell'Accordo in esame, a partire dall'espansione degli scambi di merci tra le Parti mediante la riduzione o addirittura l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio. In secondo ordine le Parti perseguiranno anche la facilitazione degli scambi di merci attraverso la semplificazione di procedure doganali e meccanismi di valutazione della conformità, nonché nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie.
  Anche gli scambi di servizi verranno favoriti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale (GATS) sul commercio di servizi dell'OMC. Verrà inoltre dato impulso all'integrazione economica regionale attraverso analoghi meccanismi di riduzione e semplificazione tariffaria e doganale. Sarà anche curato l'allestimento di un ambiente favorevole a un aumento dei flussi di investimento e verranno facilitate le condizioni di stabilimento di imprese e persone tra i territori delle Parti contraenti. Si darà corso a una effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici. Verrà perseguita una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tenendo tuttavia conto delle differenze tra le Parti e della necessità del trasferimento di tecnologie tra le diverse regioni Parti dell'Accordo. Vi saranno infine meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci.
  I numerosi altri articoli della parte quarta riguardano tra l'altro alcune questioni chiave, come le misure antidumping e compensative, da adottare conformemente alle regole dell'OMC; le misure di salvaguardia multilaterali e bilaterali, miranti ad impedire danni all'economia o all'assetto sociale delle Parti dell'Accordo in conseguenza dei processi di liberalizzazione degli scambi; l'individuazione e l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio, quali regolamenti specifici, norme e procedure di valutazione, servizi di telecomunicazione, finanziari e del trasporto marittimo internazionale; le indicazioni geografiche – di particolare interesse per il nostro Paese –, contemplate agli articoli 242-250; le procedure di risoluzione delle controversie.
  La durata dell'Accordo è illimitata, ma ciascuna delle Parti (articolo 354) può notificare per iscritto l'intenzione di denunciarlo: il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie necessarie, e la denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica.
  Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra Unione europea e America centrale, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, segnala che esso si compone di cinque articoli: come di consueto i primi due contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 e all'articolo 11 dell'Allegato III sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale (v. infra la relazione tecnica): all'onere, valutato in 20.160 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, in base all'articolo 17, co. 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame – eccezion fatta per quelle citate nell'articolo 3, Pag. 79comma 1 – non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Preannuncia, infine, di voler proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.50.