CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2016
571.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.
C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3261, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.
  Fa innanzitutto presente come l'Accordo di associazione di cui si propone la ratifica riguardi i sei Stati centro-americani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), che sono considerati come un'entità regionale integrata.
  A tale proposito ricorda che l'integrazione regionale dell'America centrale è iniziata sin dal 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano, mentre nel 1991 è nato il Sistema di integrazione centroamericana, con obiettivi non più solo economici ma anche politici.
  Successivamente, nel 2004 i rappresentanti europei e quelli centro-americani decisero, in occasione del Vertice tra la UE e l'America latina-Caraibi, di avviare i negoziati complessivi per la stipula di un accordo di associazione.
  Evidenzia quindi come l'Accordo riguardi principalmente la valorizzazione dei principi democratici e dello stato di diritto, oltre ad avere importanti risvolti commerciali. Per quanto riguarda, in particolare, i temi di interesse della Commissione Finanze, evidenzia gli effetti positivi che le misure di riduzione dei dazi doganali e le facilitazioni dei rapporti commerciali avranno sull’export europeo e italiano. Per quel che riguarda l'Italia, più specificamente, sottolinea come, più che nell'interscambio con i Paesi direttamente coinvolti dall'Accordo, i quali rappresentano Pag. 185un mercato piuttosto modesto, seppure in crescita, l'Accordo possa rappresentare un'opportunità per la facilitazione degli interscambi con il Messico.
  In tale contesto rammenta come anche la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzi tale aspetto e rilevi che, in ragione dell'elevata integrazione economica della regione centroamericana con il Messico il nostro Paese, il quale proprio in Messico opera con numerose aziende, costituendo il suo secondo partner commerciale, dovrebbe indirettamente beneficiare di più dell'Accordo, il quale comunque comporterà la liberalizzazione doganale nei confronti del 91 per cento delle esportazioni centro-americane nel territorio dell'Unione, e per converso la liberalizzazione graduale dei dazi nei confronti del 69 per cento delle esportazioni europee di prodotti industriali in America centrale.
  Rileva quindi come l'Accordo sia basato su tre pilastri fondamentali: il dialogo politico, che impone il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto come condizioni per il mantenimento dell'Accordo stesso; lo sviluppo della cooperazione nella lotta al terrorismo, nel contrasto al traffico di armi, nonché nei settori dell'immigrazione, dell'ambiente e della cultura, anche ai fini di una maggiore integrazione sociale; lo sviluppo del commercio, attraverso le misure di liberalizzazione contenute nell'Accordo.
  Passando a illustrare in estrema sintesi il contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, di 363 articoli, raggruppati in cinque parti, e di 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale.
  La Parte prima, che comprende gli articoli da 1 a 11, è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e di diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto, inclusa la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, con un particolare sforzo contro la corruzione.
  L'articolo 3 fa comunque salva la sovranità di ciascuna delle sei Repubbliche centroamericane nei confronti di qualsiasi disposizione dell'Accordo.
  In tale ambito viene definito altresì il quadro istituzionale per la gestione dell'Accordo, prevedendo, all'articolo 4, l'istituzione del Consiglio di associazione, con il compito di vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e sovrintendere all'attuazione di esso. Il Consiglio di associazione può adottare le decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, che rimangono vincolanti per le Parti, e può altresì formulare opportune raccomandazioni. Il Consiglio è assistito da un Comitato di associazione a livello di alti funzionari, che è responsabile dell'attuazione generale dell'Accordo. Il Comitato di associazione a sua volta è assistito da sottocomitati aggiuntivi.
  L'articolo 9 prevede poi l'istituzione di un Comitato parlamentare di associazione, nel quale confluiscono membri del Parlamento europeo e del Parlamento centroamericano – oltre a rappresentanti nazionali di paesi centroamericani che non siano membri del Parlamento centroamericano.
  Gli articoli 10 e 11 prevedono altresì procedure di coinvolgimento della società civile europea e centroamericana nell'attuazione dell'Accordo.
  Illustra quindi la Parte seconda dell'Accordo, che si compone degli articoli da 12 a 23, la quale riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale, ponendo all'articolo 12 fra gli obiettivi di tale dialogo l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e la promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale e la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate. Pag. 186
  Vengono poi analiticamente enunciati settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico, che concernono, agli articoli 14 e 15, il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa.
  L'articolo 16 riguarda la lotta al terrorismo, l'articolo 17 concerne i gravi crimini di portata internazionale, mentre gli articoli 18 e 19 si interessano dei finanziamenti allo sviluppo e delle migrazioni e l'articolo 20 attiene alla cooperazione in materia ambientale.
  Per quanto riguarda i profili di specifico interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 22, ai sensi del quale le Parti si impegnano ad attuare i principi concordati a livello internazionale del buon governo nel settore fiscale; inoltre l'articolo 23 reca l'impegno delle Parti a negoziare l'istituzione di un meccanismo comune aperto ad interventi della Banca europea degli investimenti e del Fondo investimenti dell'America Latina, per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale.
  La Parte terza dell'Accordo, che si compone degli articoli da 24 a 76, riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale.
  In tale ambito, oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani, nel settore della giustizia e della sicurezza, segnala come l'articolo 34 dia specifico rilievo alla cooperazione per elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali, favorendo altresì tuttavia la libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo.
  Specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico, al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla lotta alla corruzione, al contrasto al traffico illecito di armi leggere e alla lotta al terrorismo, da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati, delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.
  Per quanto concerne i temi dello sviluppo e della coesione sociale si afferma la necessità che si accompagnino in parallelo allo sviluppo economico, e a tale scopo particolare rilievo assume l'azione per la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, nonché le azioni positive nel campo dell'occupazione, della protezione sociale, dell'istruzione, della sanità, delle pari opportunità e, di particolare rilievo per la zona centroamericana, a favore dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni.
  Per quanto invece riguarda le migrazioni, l'articolo 49 prevede la cooperazione delle Parti su tutti i risvolti del problema, inclusi quelli criminali come la tratta di esseri umani, e anche sulle misure per agevolare il trasferimento delle rimesse degli emigrati e per ostacolare la fuga dei cervelli dai paesi sulla via dello sviluppo. In particolare, sono previsti sforzi per conformare le legislazioni delle Parti dell'Accordo alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e al successivo Protocollo del 1967.
  Rileva quindi come, in campo ambientale, vengano enunciati i settori oggetto della cooperazione tra le Parti, tra i quali la lotta all'inquinamento, la prevenzione della riduzione dello strato di ozono atmosferico, il contrasto alla desertificazione e alla deforestazione, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, l'introduzione di incentivi e tecnologie compatibili con la tutela ambientale, nonché, ai sensi dell'articolo 51, la gestione delle calamità naturali, allo scopo di ridurre la vulnerabilità della regione centroamericana nei confronti di esse, rafforzando la capacità delle comunità locali nella gestione del territorio a scopo preventivo e nelle attività di ripristino e ricostruzione successive ad una calamità.
  La cooperazione economica e commerciale comprenderà innumerevoli attività, tra le quali l'assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale e trasferimenti di know how, di scambi di servizi e commercio elettronico, di appalti pubblici, di pesca e acquacoltura, di prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura biologica, di sicurezza alimentare e questioni fitosanitarie e di benessere degli animali, di Pag. 187commercio e sviluppo sostenibile, di cooperazione industriale, di energia e di fonti rinnovabili, di industria estrattiva, di turismo, di trasporti aerei e marittimi, di micro, piccole e medie imprese.
  Viene altresì ribadito l'impegno a proseguire gli sforzi per favorire un ulteriore livello di integrazione regionale centroamericana, come anche la cooperazione culturale e i relativi scambi di artisti e professionisti tra Europa e America centrale. Verrà inoltre incoraggiato il dialogo interculturale nel quadro delle regole dell'UNESCO, con il precipuo obiettivo della promozione della diversità culturale.
  L'Accordo riguarda anche la cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, in particolare all'articolo 76, laddove l'articolo 75 è dedicato alla cooperazione normativa e tecnologica atta a favorire il progressivo superamento del digital divide e un accesso equo alle tecnologie informatiche.
  In tale ambito, per quanto riguarda i profili di specifico interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 36, ai sensi del quale le Parti cooperano per prevenire l'utilizzazione dei sistemi finanziari ai fini del riciclaggio di tutti i reati gravi. La disposizione specifica che nell'ambito della cooperazione rientra anche l'assistenza amministrativa e tecnica per elaborare e attuare le disposizioni regolamentari in materia, nonché lo scambio di informazioni e l'adozione di norme idonee.
  Illustra quindi gli articoli 53 e 54, i quali disciplinano la cooperazione tra i servizi doganali delle Parti, in particolare al fine di semplificare le procedure doganali e facilitare il commercio legittimo. Le disposizioni specificano che la cooperazione comprende lo scambio di informazioni, l'elaborazione di iniziative congiunte e il coordinamento tra le autorità competenti. Viene inoltre sottolineata l'importanza dell'assistenza tecnica, attraverso l'apporto di competenze, l'applicazione di meccanismi e tecniche doganali moderne, nonché l'utilizzo di sistemi informativi e l'automazione delle procedure doganali.
  L'articolo 69 ribadisce l'impegno delle Parti a migliorare la cooperazione internazionale nel settore fiscale e ad attuare i principi concordati a livello internazionale del buon governo nel settore fiscale.
  L'articolo 71 attiene alla cooperazione in materia di microcredito, la quale si svilupperà attraverso lo scambio di esperienze e competenze nel settore delle banche etiche, gli incentivi per l'accesso al microcredito, nonché lo scambio di esperienze sulle politiche e gli strumenti legislativi in materia.
  Passa quindi a illustrare la Parte quarta dell'Accordo, composta degli articoli da 77 a 351, la quale è dedicata al commercio: in tale contesto l'articolo 77 riguarda l'istituzione, su cui che le Parti concordano, di una zona di libero scambio in conformità alle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), assumendone i relativi diritti e obblighi.
  L'articolo 78 enuncia gli obiettivi commerciali dell'Accordo, a partire dall'espansione degli scambi di merci tra le Parti mediante la riduzione o addirittura l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio. In secondo ordine le Parti perseguiranno anche la facilitazione degli scambi di merci attraverso la semplificazione di procedure doganali e meccanismi di valutazione della conformità, nonché nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie.
  Anche gli scambi di servizi verranno favoriti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale (GATS) sul commercio di servizi dell'OMC. Verrà inoltre dato impulso all'integrazione economica regionale attraverso analoghi meccanismi di riduzione e semplificazione tariffaria e doganale.
  Verrà altresì curato l'allestimento di un ambiente favorevole a un aumento dei flussi di investimento e saranno facilitate le condizioni di stabilimento di imprese e persone tra i territori delle Parti contraenti.
  Verrà quindi dato corso a una effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici e verrà perseguita una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, Pag. 188tenendo tuttavia conto delle differenze tra le Parti e della necessità del trasferimento di tecnologie tra le diverse regioni Parti dell'Accordo.
  Vi saranno infine meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci.
  Osserva quindi come i numerosi altri articoli della Parte quarta riguardino tra l'altro alcune questioni chiave, come le misure antidumping e compensative, da adottare conformemente alle regole dell'OMC; le misure di salvaguardia multilaterali e bilaterali, miranti ad impedire danni all'economia o all'assetto sociale delle Parti dell'Accordo in conseguenza dei processi di liberalizzazione degli scambi; l'individuazione e l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio, quali regolamenti specifici, norme e procedure di valutazione; i servizi di telecomunicazione, finanziari e del trasporto marittimo internazionale; le indicazioni geografiche – di particolare interesse per l'Italia –, contemplate agli articoli da 242 a 250; le procedure di risoluzione delle controversie, con la possibilità per le Parti di chiedere la costituzione di un Collegio ad hoc.
  In tale ambito, per quanto riguarda i profili di specifico interesse della Commissione Finanze, segnala in primo luogo le sezioni B e C del Titolo II della Parte quarta, composte degli articoli da 82 a 88, le quali riguardano, rispettivamente la soppressione dei dazi doganali e l'eliminazione delle misure non tariffarie. In particolare, l'articolo 83 prevede che ciascuna Parte sopprima i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte, conformemente alle tabelle di cui all'Allegato I che disciplina appunto la soppressione dei dazi prevedendo una progressiva riduzione delle aliquote di base dei dazi doganali. Inoltre l'articolo 84 vieta alle parti di aumentare dazi doganali già esistenti ovvero di imporre nuovi dazi doganali su merci originarie dell'altra Parte. L'articolo 88 impedisce altresì alle Parti di mantenere o istituire dazi o tasse in relazione all'esportazione di merci verso l'altra Parte.
  Segnala inoltre come, per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, assuma altresì rilevanza il Capo III del medesimo Titolo II della Parte quarta, relativo alle tematiche concernenti le dogane e la facilitazione degli scambi. In tale contesto, l'articolo 117 sottolinea l'importanza di tali temi rispetto all'evoluzione del contesto commerciale, mentre l'articolo 118 stabilisce i principi su cui le Parti si impegnano a basare le rispettive legislazioni doganali; in tale ambito, vengono richiamati, tra gli altri, i concetti della tutela e facilitazione del commercio legittimo; dell'eliminazione degli oneri inutili o discriminatori; della protezione dalle frodi doganali; dell'applicazione di tecniche doganali moderne e di procedure semplificate; dello sviluppo di sistemi che agevolino lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni; della proporzionalità e non discriminatorietà delle sanzioni e degli obblighi procedurali. In questo contesto, l'articolo 123 istituisce un Sottocomitato per le dogane, deputato a controllare l'attuazione di tale Capo, costituendo inoltre una sede di consultazione e discussione in materia, oltreché lo strumento per intensificare la cooperazione tra le Parti.
  Con riferimento ai settori interessati alla prestazione transfrontaliera di servizi, segnala la sezione E del Capo V del Titolo III della Parte quarta. Tale sezione, composta degli articoli da 194 a 199, si occupa dei servizi finanziari, stabilendo innanzitutto i principi del quadro di regolamentazione applicabili in tale ambito. Al riguardo, l'articolo 195 consente alle Parti di adottare o mantenere misure prudenziali per la tutela degli investitori, dei depositanti e dei fruitori dei mercati finanziari, per la salvaguardia della sicurezza solidità e integrità dei prestatori di servizi finanziari, nonché per la salvaguardia dell'integrità e stabilità dell'intero sistema finanziario. L'articolo 197 prevede che i prestatori dei servizi finanziari di una Parte stabiliti nell'altra Parte, possano prestarvi qualunque nuovo servizio finanziario; inoltre l'articolo 198 consente ai prestatori Pag. 189dei servizi finanziari di trasferire i dati dall'una all'altra Parte per l'esercizio della loro attività.
  Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il Titolo IV della Parte quarta, relativo ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitale. In tale ambito, l'articolo 204 prevede l'impegno delle Parti a liberalizzare tutti i pagamenti correnti e tutti i movimenti di capitale tra loro. L'articolo 206 specifica che le Parti consentono la libera circolazione dei capitali relativamente agli investimenti. L'articolo 207 consente alle Parti di adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitale, per un periodo non superiore a un anno, qualora tali movimenti creino gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle Parti.
  Richiama quindi l'articolo 350, il quale precisa che nessuna disposizione della Parte quarta dell'accordo può essere interpretata come un divieto ad adottare o applicare misure di prevenzione dell'elusione o dell'evasione fiscale, né come un divieto a distinguere tra contribuenti che non si trovino nella stessa situazione. La norma lascia inoltre impregiudicati i diritti e gli obblighi gravanti sulle Parti in ragione di qualsiasi convenzione fiscale.
  La Parte quinta, composta degli articoli da 352 a 363, contiene le clausole finali dell'Accordo, che le Parti approvano conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne, quale presupposto necessario dell'entrata in vigore, disciplinata dall'articolo 353: al riguardo segnala come anche prima di tale data, la Parte quarta dell'Accordo possa essere applicata a titolo provvisorio da parte dell'Unione europea, una volta acquisito l'assenso del Parlamento europeo, mentre per la Parte centroamericana è necessaria la ratificata dei singoli Stati firmatari – in effetti la relazione tecnica segnala come tale applicazione provvisoria sia iniziata dal 1o agosto 2013 per Nicaragua, Honduras e Panama, dal 1o ottobre 2012 per El Salvador e Costarica e dal 1o dicembre 2013 per il Guatemala.
  La durata dell'Accordo è illimitata, ma, ai sensi dell'articolo 354, ciascuna delle Parti può notificare per iscritto l'intenzione di denunciarlo: il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie necessarie, e la denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica.
  L'articolo 355 riguarda le misure che le Parti possono adottare affinché un'altra Parte adempia agli obblighi connessi all'Accordo: è considerata violazione sostanziale dell'Accordo una denuncia dello stesso non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale, ovvero una violazione di elementi essenziali dell'Accordo medesimo.
  In base all'articolo 357, nessuna disposizione dell'Accordo può avere come conseguenza l'imposizione alle Parti di fornire informazioni pregiudizievoli per la loro sicurezza o per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, come anche di interferire con l'autonoma facoltà di decisione di ciascuna Parte in materia di priorità di bilancio.
  L'articolo 358 prevede la possibilità di ampliare ad integrare l'Accordo attraverso modifiche o stipula di accordi in settori specifici, mentre l'articolo 361 stabilisce che l'Accordo non consente riserve unilaterali o dichiarazioni interpretative.
  Ai sensi dell'articolo 362 gli allegati, appendici, protocolli, note e dichiarazioni congiunte all'Accordo ne costituiscono parte integrante.
  Nell'ambito degli allegati richiama, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'Allegato I, dedicato alla soppressione dei dazi doganali, comprendente a sua volta tre appendici; l'Allegato II concernente la nozione di prodotti originari ai fini della soppressione dei dazi doganali, nonché l'Allegato III, relativo all'assistenza amministrativa tra le Parti in materia doganale.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. Pag. 190
  L'articolo 3, al comma 1 reca la copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 e all'articolo 11 dell'Allegato III sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale: all'onere, valutato in 20.160 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2. In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, in ordine agli oneri relativi alle spese di missione, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», e comunque nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, limite posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 2010.
  Ai sensi del comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2.
  L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, salvo quelle citate nell'articolo 3, comma 1 – non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In tale contesto la relazione tecnica allegata al disegno di legge indica come gli unici oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dell'Accordo riguardano solo il caso di eventuali missioni relative alla partecipazione di funzionari italiani alle previste attività di reciproca assistenza in materia doganale, e in particolare in base alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 (esecuzione delle domande di assistenza) e dell'articolo 11 (esperti e testimoni) dell'Allegato III all'Accordo.
  L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

  La seduta termina alle 13.40.