CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 gennaio 2016
570.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 11 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 18.30.

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
C. 3481-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alberto LOSACCO (PD) relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 191 del 4 dicembre 2015, recante norme per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
  Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario.
  Nel corso dell'esame in sere referente, le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) hanno introdotto modifiche al testo e commi aggiuntivi (commi da 6-bis a 6-undecies e commi 8-bis e 10-bis). In particolare, i commi da 6-bis a 6-octies sono stati introdotti con un emendamento del Governo, corredato di relazione tecnica.
  Esaminando le norme considerate dalle predette relazioni tecniche, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  In merito all'articolo 1, che prevede norme per l'accelerazione del procedimento di cessione e disposizioni finanziarie, rileva preliminarmente che il provvedimento, nel testo originario, e le modifiche introdotte dall'emendamento governativo non sono corredati di un prospetto riepilogativo che dia conto dell'impatto delle disposizioni sui diversi saldi di finanza pubblica. Inoltre la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari ad esplicitare l'incidenza delle norme sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  In particolare, con riferimento ai commi da 1 a 6, osserva che gli effetti indicati dalla relazione tecnica sono pressoché interamente riconducibili al mancato introito delle rate dei mutui (per la parte capitale e per la quota interessi), già previsti in favore delle regioni ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del Pag. 42014. L'importo di 300 milioni di euro, non utilizzato per i predetti mutui, sarà infatti riversato all'amministrazione straordinaria dell'ILVA.
  Tanto premesso, rileva che la relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento in esame non dà conto della distribuzione su base annua del predetto esborso di 300 milioni di euro e della relativa restituzione. In mancanza di puntuali indicazioni in proposito, è presumibile che le medesime somme siano state, anche solo parzialmente, erogate nel 2015, mentre la restituzione potrà avvenire solo dall'esercizio 2016. Pertanto, non appaiono evidenti le ragioni della mancata imputazione di effetti – ai fini del fabbisogno – agli esborsi effettuati nell'anno 2015 e alla restituzione dei medesimi importi, presumibilmente nell'esercizio 2016. Infatti, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in base alla quale l'erogazione di 300 milioni di euro risulta in linea con gli importi inclusi nelle previsioni tendenziali per la concessione dei mutui alle regioni, osserva che la nuova finalizzazione del predetto importo appare suscettibile di produrre un impatto sui saldi di finanza pubblica diverso da quello prefigurato in relazione all'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014. Ciò in quanto, non essendo più il predetto importo destinato alla riduzione del debito regionale ed essendo inoltre attribuito ad un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, la sua erogazione dovrebbe comportare effetti di maggiore fabbisogno nell'esercizio 2015 ed un miglioramento del medesimo saldo nell'esercizio di restituzione delle somme.
  A fronte dei predetti effetti negativi, il decreto-legge in esame non prevede una specifica copertura. In proposito ritiene quindi che andrebbe acquisito dal Governo un chiarimento, tenuto conto che il mancato utilizzo da parte delle regioni dei 300 milioni di euro – già scontati ai fini dei tendenziali – avrebbe potuto determinare, ove non utilizzato per le finalità in esame, minori esigenze finanziarie da soddisfare con il ricorso al mercato.
  Per quanto attiene invece all'indebitamento netto, la mancata imputazione di effetti su tale saldo sembrerebbe trovare fondamento nell'ipotesi di classificazione dell'operazione come prestito. In merito a tale ricostruzione ritiene comunque necessario acquisire la valutazione del Governo.
  Considera altresì utile acquisire informazioni in merito agli importi residui esistenti sulla contabilità speciale cui è affluito l'importo complessivo di circa 8,7 miliardi di euro per effetto dell'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014, tenuto conto che le somme in questione sono oggetto di utilizzo anche da parte di disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016.
  Per quanto attiene ai commi da 6-bis a 6-quinquies nonché 6-septies e 6-octies, evidenzia che il finanziamento statale ivi previsto appare coperto con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica in relazione agli importi di 200 milioni di euro nel 2016 e di 200 milioni di euro nel 2017. Il residuo importo di 400 milioni di euro per il 2016 trova invece copertura solo sul saldo netto da finanziare mediante versamento all'entrata della somma di 400 milioni di euro disponibili – sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015 – per effetto dell'articolo 1, comma 837, della legge di stabilità 2016. Come già evidenziato, tale ultima norma – che viene abrogata dal comma 6-septies – utilizza disponibilità cui non risultano ascritti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
  Pertanto, per quanto riguarda gli effetti in termini di fabbisogno relativi al finanziamento erogato, qualora la predetta somma di 400 milioni di euro non dovesse essere integralmente restituita nel 2016, si determinerebbe un onere in relazione al quale il provvedimento e la relazione tecnica non prevedono una specifica compensazione, in quanto si limitano ad indicare una copertura, peraltro di carattere permanente, per la maggiore spesa per interessi passivi sul debito pubblico.
  Inoltre, qualora la somma erogata, a prescindere dai tempi di restituzione, non dovesse essere integralmente rimborsata, Pag. 5anche per la quota degli interessi, potrebbero determinarsi effetti negativi anche in termini di indebitamento netto per la difficoltà di classificare l'operazione come prestito (in quanto tale priva di incidenza in termini di competenza economica).
  In merito a quanto rappresentato considera necessario acquisire chiarimenti – anche con riferimento ai tempi e alla certezza del quantum della restituzione – fermo restando che, in ogni caso, il ricorso al debito non rappresenta una modalità di compensazione degli oneri conforme alla vigente disciplina contabile.
  Tenuto conto inoltre che per le finalità in esame sono anche utilizzate risorse per 100 milioni di euro nel 2016 e 200 milioni di euro nel 2017 del Fondo di sviluppo e coesione, andrebbe assicurato che detto utilizzo non determini effetti negativi sui saldi di cassa, tenuto conto degli specifici coefficienti di spendibilità delle risorse del predetto Fondo.
  Con specifico riferimento al comma 6-quater, relativo all'incremento delle maggiori entrate indicate dal comma 958 della legge di stabilità 2016 (voluntary disclosure), ritiene che andrebbero esplicitati i dati definitivi in base ai quali è stata costruita la previsione contenuta nel testo in esame, che utilizza un ulteriore gettito, pari a 100 milioni di euro nel 2016, rispetto a quanto scontato nel disegno di legge di stabilità 2016.
  Riguardo al comma 6-undecies, introdotto dalle Commissioni di merito e non corredato di relazione tecnica, considera opportuno acquisire i dati e i parametri posti alla base della quantificazione dell'onere indicato dal testo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente al comma 4, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2015-2017, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzato a copertura dell'onere di 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, derivante dal venir meno del rimborso dei mutui che avrebbero dovuto essere concessi alle regioni ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento ai commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-septies, osserva preliminarmente che le disposizioni in commento prevedono, in particolare, le seguenti misure:
   il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016, per un importo pari a 400 milioni di euro, delle disponibilità del Fondo istituito per la copertura delle garanzie dello Stato concesse sui finanziamenti stipulati dall'organo commissariale di ILVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015, come rifinanziato, in una misura corrispondente al predetto importo, dal comma 837 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) (comma 6-ter);
   la novella del comma 958 della citata legge n. 208 del 2015, volta ad aggiornare in aumento la stima delle maggiori entrate attese per l'anno 2016 dalla proroga dei termini relativi alle procedure di collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure), quantificate ora – rispetto alla vigente valutazione di 2 miliardi di euro – in 2,1 miliardi di euro, presupponendo quindi un maggior introito, per l'anno 2016, di 100 milioni di euro (comma 6-quater);
   la riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, in una misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 200 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 6-quinquies);
   la soppressione del comma 837 della menzionata legge n. 208 del 2015, recante tra l'altro, come sopra evidenziato, l'incremento in misura pari a 400 milioni di euro della dotazione del citato Fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse sui finanziamenti stipulati dall'organo commissariale di ILVA (comma 6-septies).

  Il complesso di tali misure è finalizzato ad approntare l'occorrente copertura finanziaria Pag. 6all'onere di cui al comma 6-bis dell'articolo 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e a 200 milioni di euro per l'anno 2017, connesso all'autorizzazione concessa all'organo commissariale del gruppo ILVA di contrarre finanziamenti statali per un ammontare massimo di importo equivalente.
  Tutto ciò premesso, ritiene necessario innanzitutto sottolineare che – per quanto attiene al predetto importo di 400 milioni di euro – le disposizioni in esame provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei citati finanziamenti, ad esclusione della spesa per interessi, limitatamente al saldo netto da finanziare, senza tener conto dei possibili effetti che ne conseguono sotto il profilo del fabbisogno, a fronte dei quali, come già evidenziato in merito ai profili di quantificazione, non può prevedersi una compensazione attraverso il ricorso a maggior debito, in quanto non contemplata dalla vigente disciplina contabile.
  Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 6-septies, in precedenza illustrata, rileva l'opportunità di prevedere, anziché l'integrale abrogazione del citato comma 837, la parziale soppressione dello stesso, da circoscrivere sostanzialmente ai soli primi tre periodi della disposizione in parola, in modo tale da mantenere la vigenza della parte di esso relativa all'incremento della dotazione del Fondo medesimo, in assenza della quale verrebbe meno anche la base giuridica da cui originano le risorse di cui si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Ritiene altresì opportuno precisare – nell'ambito del medesimo comma 837, così come risulterebbe a seguito della sua parziale soppressione, nei termini in precedenza indicati – che l'incremento della dotazione del citato Fondo, nella misura pari a 400 milioni di euro, è da riferire alla sola annualità 2015, ciò al fine di assicurare un miglior coordinamento formale con quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-sexies, sul quale rinvia alle considerazioni successivamente esposte.
  Infine, per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), per il periodo di programmazione 2014-2020, nel segnalare che il medesimo reca le necessarie disponibilità, ritiene comunque opportuno che il Governo assicuri che tale utilizzo non comprometta interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.
  Con riferimento al comma 6-sexies, rileva che la disposizione prevede, ai fini della copertura degli oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, derivanti dall'incremento – per la predetta annualità e nella misura ivi indicata – della dotazione del Fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse sui finanziamenti stipulati dall'organo commissariale di ILVA, di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015, l'utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, avente ad oggetto l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato. In proposito, ritiene opportuno acquisire una rassicurazione dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle predette disponibilità in conto residui non sia suscettibile di compromettere impegni dello Stato verso soggetti terzi in relazione a garanzie già prestate da quest'ultimo ovvero in corso di definizione.
  In ordine al comma 6-octies, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2016-2018, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale si prevede l'utilizzo a copertura dell'onere di 4,4 milioni di euro per il 2016, di 6,14 milioni di euro per il 2017 e di 8,14 milioni di euro a decorrere dal 2018, conseguente ai maggiori interessi passivi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità, per quanto privo di apposita voce programmatica. Pag. 7
  Infine, in merito al comma 6-undecies, considera opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri indicati dal testo ed assicuri che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Fa riferimento in particolare al Fondo per interventi strutturali di politica economica, le cui disponibilità vengono utilizzate per assicurare la copertura degli oneri, valutati in 1,7 milioni di euro, per l'anno 2016, connessi alla corresponsione, sino al 30 settembre 2016, ai lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Corigliano già inseriti in contratti di solidarietà, di un aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario. Inoltre, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la puntuale qualificazione degli oneri previsti dalla disposizione, ossia se essi debbano essere considerati quale mera previsione di spesa, come risulta dal tenore letterale della stessa, nel qual caso la disposizione dovrebbe essere corredata da una specifica clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero come limite massimo di spesa.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato) in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, riservandosi di fornire eventuali ulteriori elementi nella prossima seduta.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 18.45.

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