CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2015
562.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 114

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista Pag. 115della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
Atto n. 231.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.
Atto n. 233.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE.
Atto n. 237.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, poiché l'atto in esame si limita alla trasposizione della normativa europea nell'ordinamento nazionale, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
Atto n. 241.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Tancredi, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.
Atto n. 229.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 116

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto in titolo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta all'articolo 18, comma 1 della legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015), in cui la decisione quadro è stata inserita all'allegato B.
  Segnala che la decisione quadro 2003/577/GAI prevedeva la sua attuazione da parte degli Stati membri entro il 2 agosto 2005.
  Sinteticamente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale deve fondarsi sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, caposaldo della cooperazione giudiziaria dell'Unione europea fin dal Consiglio europeo di Tampère del 1999.
  La decisione quadro 2003/577/GAI ha, quindi, introdotto una disciplina che consente ad uno Stato membro di riconoscere ed eseguire nel suo territorio un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro, sia a fini probatori che per la successiva confisca, emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento penale.
  Con la decisione quadro 2003/577/GAI viene superato il tradizionale sistema di assistenza giudiziaria basato sul sistema delle rogatorie internazionali, sostituendolo con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un'autorità centrale (che possa esercitare poteri di impulso o di interdizione dell'attività di cooperazione). La decisione – come previsto dalle conclusione di Tampere – estende il principio del reciproco riconoscimento (considerando 2) anche «alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili».
  Più in generale, in materia di confisca dei beni, segnala le decisioni quadro 2005/212/GAI e 2006/783/GAI (recepita con il recente decreto legislativo n. 137 del 2015) che riguardano provvedimento esecutivi di sentenze definitive prese da autorità giudiziarie degli Stati membri. Recentemente, sullo stesso oggetto, è inoltre intervenuta la direttiva 2014/42/UE che introduce norme minime comuni sul congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione.
  Passando alla illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, segnala che lo schema di decreto si compone di 13 articoli suddivisi in due Titoli: Disposizioni generali (articoli 1 e 2) e Norme di recepimento interno (articoli 3-13).
  L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, e cioè l'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o di confisca.
  L'articolo 2 indica le definizioni ricorrenti nella decisione quadro: «Stato di emissione»; «Stato di esecuzione»; «provvedimento di blocco o di sequestro»; «bene»; «prova», conformemente alle previsioni dell'articolo 2 della decisione quadro.
  In particolare, per provvedimento di blocco o sequestro si intende ogni provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria dello stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale.
  Gli articoli da 3 a 10 (Capo I del Titolo II) riguardano la procedura di assistenza giudiziaria passiva ovvero le norme di recepimento interno della richiesta di riconoscimento ed esecuzione provenienti dall'autorità di altro Stato membro.
  L'articolo 3 disciplina quindi i casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro adottati in un procedimento penale in corso all'estero.
  Il comma 1 contiene un lungo, tassativo elenco di gravi reati in relazione ai quali non si applica il principio della doppia incriminazione: si tratta di 32 fattispecie, esattamente corrispondenti a quelle di cui all'articolo 3, par. 1 della decisione quadro Pag. 117(tra questi: associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale di minori; traffico di droga, armi, o materiale nucleare; corruzione; riciclaggio, frodi comunitarie, reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale). Ai fini del riconoscimento ed esecuzione del sequestro, lo stesso articolo 3 sancisce – per le fattispecie illecite non comprese nell'elenco – il principio generale della doppia incriminazione. Il comma 2, stante il riferimento agli illeciti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) dello schema, deroga al principio della doppia incriminazione anche in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie (la deroga appare conforme alle previsioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro). Ove il sequestro sia finalizzato alla confisca dovrà invece trattarsi di un reato previsto dalla legge italiana per cui è consentito il sequestro preventivo di cui all'articolo 321, secondo comma, c.p.p.
  Gli articoli 4 e seguenti dello schema di decreto prevedono la disciplina del procedimento finalizzata al riconoscimento diretto del blocco o del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria italiana (assistenza giudiziaria passiva).
  L'articolo 4 individua nel procuratore della Repubblica presso il tribunale (nel cui territorio si trova il bene o la prova) l'autorità che riceve il provvedimento dall'autorità dello Stato estero di emissione; alla richiesta va allegato il certificato di cui all'articolo 12 (documento che contiene le informazioni inerenti il provvedimento di blocco o sequestro), nonché la richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione ovvero la richiesta di confisca del bene, oppure la richiesta di trattenimento del bene in Italia fino alla formulazione della richiesta di trasferimento o di confisca.
  Gli articoli 5 e 6 disciplinano la fase di esecuzione della richiesta in conformità ai principi stabiliti dal codice di procedura penale.
  L'articolo 5 riguarda l'autorità giudiziaria competente all'esecuzione del provvedimento estero ovvero:
   lo stesso pubblico ministero (con decreto), se il blocco o il sequestro è emesso a fini probatori;
   il giudice per le indagini preliminari (con ordinanza) – previa trasmissione del provvedimento estero da parte del PM – in caso il sequestro sia finalizzato alla confisca.

  Se la richiesta riguarda una serie di delitti di grave allarme sociale cioè i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale (tra cui associazione mafiosa e finalizzata al traffico di droga, terrorismo, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione) essa è sempre trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
  L'articolo 5 individua altresì l'autorità competente a provvedere sulla richiesta quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per oggetto beni che si trovano in più circondari di tribunale (la competenza è della Procura della Repubblica in cui si trova il maggior numero di beni ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto la richiesta di assistenza giudiziaria).
  L'articolo 6 disciplina la decisione sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione (articolo 5 della decisione quadro). L'autorità giudiziaria italiana provvede subito («senza ritardo») al riconoscimento, con proprio provvedimento (il PM con decreto; il GIP con ordinanza), del blocco o sequestro, disponendo che sia data immediata esecuzione alla richiesta. Nel caso di esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro emessi per ragioni probatorie, è previsto l'obbligo di osservare le formalità e le procedure eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali dello Stato di esecuzione; se invece il provvedimento è finalizzato alla confisca, si osservano le disposizioni procedimentali relative al sequestro preventivo.
  L'articolo 6 attua le previsioni dell'articolo 7 della decisione quadro, individuando i casi di possibile rigetto della richiesta di riconoscimento o di esecuzione del provvedimento (per la mancanza o incompletezza del certificato, per l'immunità Pag. 118di cui gode la persona il cui bene deve essere confiscato, per la violazione del principio del ne bis in idem, per la carenza dei requisiti di cui all'articolo 3); il rigetto va immediatamente comunicato all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Se le irregolarità riguardano il certificato può essere chiesta all'autorità giudiziaria di emissione di sanare entro un dato termine le irregolarità producendo idonea documentazione. Viene infine prevista dall'articolo 6 l'impossibilità di dar corso all'esecuzione per la scomparsa o distruzione della prova oppure quando la stessa non è reperibile sul luogo indicato nel certificato.
  L'articolo 7 – conformemente al contenuto dell'articolo 8 della decisione quadro – prevede i possibili motivi di rinvio dell'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Detto rinvio può avvenire: se l'esecuzione può danneggiare un'indagine penale in corso (rinvio per un massimo di 6 mesi); se il bene è stato già sottoposto a blocco o sequestro nell'ambito dell'indagine medesima (fino alla revoca del provvedimento); se il bene sequestrato a fini della confisca sia già stato oggetto di analogo provvedimento in altri procedimenti penali (fino alla sospensione dell'efficacia di tale provvedimento). Quando vengono meno le cause di rinvio l'autorità giudiziaria italiana dà esecuzione al provvedimento dandone notizia all'autorità di emissione; a quest'ultima va comunicata l'adozione di eventuali altre misure cautelari sul bene.
  L'articolo 8 dello schema di decreto concerne la durata del vincolo sul bene o la prova sequestrata (articolo 6 della decisione quadro). L'effetto del sequestro permane fino alla decisione definitiva sulla richiesta di trasferimento del bene all'estero o sulla richiesta di confisca. Se l'autorità di emissione chiede di mantenere in Italia il bene fino alla richiesta di trasferimento o di confisca e tale richiesta non pervenga nel termine previsto dal certificato, il giudice italiano può concedere fino a 30 giorni di proroga; decorso inutilmente tale termine perentorio in assenza della richiesta, l'autorità italiana revoca il sequestro restituendo il bene al legittimo proprietario, informandone l'autorità giudiziaria di emissione. Sulla restituzione nel corso delle indagini preliminari provvede, ex articolo 263 c.p.p., il PM con decreto motivato; altrimenti provvede il giudice con ordinanza.
  L'articolo 9 disciplina il regime delle impugnazioni (previsto dall'articolo 11 della decisione quadro), in analogia con il sistema dei gravami attraverso le misure cautelari reali di cui agli articoli 322 e seguenti del codice di procedura penale. Si prevede inoltre che i motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro non possono essere contestati davanti all'autorità giudiziaria, essendo competente l'autorità dello Stato di esecuzione.
  L'articolo 10 prevede la possibilità per lo Stato italiano, mediante il Ministro della giustizia, qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento sia derivato a terzi un danno non imputabile in via esclusiva, di richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi anticipati a titolo di risarcimento, con destinazione delle somme conseguite a titolo di rimborso sul Fondo di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  Gli articoli 11 e 12 (Capo II del Titolo II) disciplinano la procedura di assistenza giudiziaria attiva, cioè la richiesta di riconoscimento ed esecuzione in altro Stato membro dei provvedimenti di sequestro emessi dalla magistratura italiana, secondo il principio del riconoscimento e prevedono la trasmissione diretta della richiesta e del certificato, all'omologa autorità dello Stato estero, con la possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea per la sua individuazione.
  L'articolo 13 reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

Pag. 119

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
Nuovo testo C. 3303 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2015.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

Pag. 120