CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
Atto n. 239.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice per la X Commissione, sottolinea che le Commissioni sono chiamate ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE, adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).
  Ricorda che la direttiva 2013/55, nel modificare la precedente direttiva 2005/36/CE, ha l'obiettivo di rafforzare il mercato interno e di promuovere la libera circolazione dei professionisti attraverso la garanzia di un più efficiente sistema di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.
  Con questo intervento coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno stato membro potranno esercitare in Italia la professione in condizioni di parità con i cittadini italiani. In deroga a tale principio generale è prevista la possibilità di introdurre specifici requisiti e condizioni, purché di natura non discriminatoria e in ossequio ai principi di necessità e proporzionalità.
  In particolare, sono stati introdotti nuovi istituti ed apportate alcune modifiche a quelli già esistenti, conferendo maggior valore al sistema IMI (Informazione Pag. 8del Mercato Interno), quale strumento di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e prevedendo, al suo interno, l'ulteriore funzione di notifica dei titoli e delle università riconosciute.
  Come si evince dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo, conformemente agli obiettivi della direttiva 2013/55/UE ha lo scopo di garantire a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro di accedere alla stessa professione e di esercitarla in Italia con gli stessi diritti dei cittadini italiani.
  L'articolo 1 integra la formulazione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 206 del 2007 ampliandone l'oggetto, come previsto dall'articolo 1, punto 1, della nuova direttiva 2013/55/UE.
  Il comma 1-bis estende tale oggetto in relazione:
   alla introdotta tessera professionale europea e alla possibilità di accesso parziale a una professione regolamentata;
   alla nuova disciplina sul riconoscimento del tirocinio compiuto da un cittadino italiano in altro Stato membro della UE.

  L'articolo 2 aggiunge due commi all'articolo 2 del decreto legislativo 206 del 2007, integrandone l'ambito di applicazione. Tale ambito applicativo è, anzitutto, esteso ai cittadini italiani che hanno svolto il tirocinio professionale in altro Stato membro (comma 1-bis).
  Inoltre, si prevede l'applicazione della disciplina sulla tessera professionale europea:
   ai cittadini italiani in possesso di qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
   ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche anche in altro Stato membro (oltre all'Italia);
   ai cittadini della UE legalmente stabiliti nel nostro Paese che richiedono tale tessera per l'esercizio della libera prestazione di servizi (oggetto del Titolo II del decreto legislativo 206) o del diritto di stabilimento in altro Stato membro (di cui al Titolo III del Decreto legislativo 206) (comma 1-ter).

  L'articolo 3 reca una disposizione di coordinamento che integra la formulazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 206, relativo agli effetti del riconoscimento. La disposizione fa salva, al citato comma 2, la disciplina dell'accesso parziale ad un'attività professionale (prevista dal nuovo articolo 5-septies del decreto legislativo).
  L'articolo 4 interviene sull'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 206, modificando ed integrando il catalogo delle «definizioni» ivi contenute, in adeguamento delle previsioni della direttiva 2013/55 (articolo 1, punto 3). In particolare, sono precisate alcune definizioni e ne sono introdotte di nuove, quali quelle di: tirocinio professionale; tessera professionale europea; apprendimento permanente; sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS; professionista pienamente qualificato. Come emerge dalla relazione illustrativa, a tali definizioni si è ritenuto opportuno aggiungere, per maggiore chiarezza interpretativa, la definizione di «legalmente stabilito», mutuata da quella fornita dalla Commissione europea nella Guida all'utente per le procedure di riconoscimento dei titoli professionali.
  L'articolo 5 amplia il novero delle Autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali – includendovi il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Comitato olimpico nazionale, ciascuno per le professioni di competenza esplicitamente enunciate, e attribuisce contemporaneamente alle stesse Autorità le competenze per la procedura di rilascio della tessera professionale europea.
  L'articolo 6, in attuazione dell'articolo 1 punto 5 della direttiva 2013/55, introduce nel decreto legislativo del 2007 gli articoli da 5-bis a 5-quinquies volti a Pag. 9disciplinare il nuovo istituto della tessera professionale europea. In particolare, Si prevede:
   una tessera professionale europea, già disponibile per alcune specifiche professioni (articoli 5-bis e 5-ter);
   una tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi inerenti professioni regolamentate in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che beneficiano (articolo 5-quater) o meno (articolo 5-quinquies) del riconoscimento automatico.

  Conseguentemente, la riforma inserisce norme volte a prevedere l'aggiornamento tempestivo del fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea (articolo 5-sexies).
  Infine, si introducono norme sull'accesso parziale ad un'attività professionale (articolo 5-septies).
  L'articolo 7 modifica i compiti assegnati al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, previsti all'articolo 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con riferimento al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le nuove disposizioni integrano i compiti del Dipartimento in quanto Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e trasformano l'attuale Punto nazionale di contatto, istituito presso lo stesso Dipartimento, in Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, assegnando a quest'ultimo le funzioni esercitate dalla precedente struttura.
  L'articolo 8, nel modificare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 206 del 2007, inserisce l'obbligatorietà dei controlli sulla conoscenza linguistica per le professioni che hanno ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti o, nel caso in cui sussista un serio e concreto dubbio sulla sufficiente conoscenza della lingua italiana, in riferimento alla specifica attività che deve essere svolta.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 206 del 2007 introducendo l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
  L'articolo 10, inserendo nel decreto legislativo del 2007 l'articolo 8-bis, introduce il meccanismo di allerta (previsto dall'articolo 1, punto 45, della Direttiva 2013/55/UE). Tale meccanismo comporta la possibilità di scambio di informazioni fra gli Stati membri relativamente ad azioni disciplinari o a sanzioni penali adottate, o a qualsiasi altra circostanza specifica grave, che potrebbe avere conseguenze sull'esercizio professionale. Gli Stati membri sono in questo modo informati – nel rispetto della protezione dei dati personali – della circostanza che un professionista è sottoposto a provvedimento di limitazione o divieto – anche solo a titolo temporaneo – dell'esercizio professionale. La disposizione stabilisce che in relazione a specifiche professioni, gli ordini o i collegi professionali, debbano informare le autorità degli Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale. Poiché l'allerta deve essere inviata tempestivamente da quando se ne è avuta conoscenza, è stato introdotto l'onere di informazione a carico delle autorità giudiziarie che emettano provvedimenti che incidano sull'esercizio della professione, nei confronti degli ordini, dei collegi professioni e delle autorità competenti.
  L'articolo 11 apporta due modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in tema di prestazione temporanea e occasionale di servizi.
   In primo luogo, la riforma dimezza (da 2 a un anno) l'esperienza professionale richiesta – nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi – per poter svolgere la prestazione temporanea ed occasionale se la professione non è regolamentata nello Stato membro di origine. La seconda modifica, fortemente voluta dall'Italia, come è dato leggere nell'Analisi di impatto della regolazione (AIR), prevede la possibilità per gli Stati Pag. 10membri, nel caso di attività stagionali, di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo della prestazione, chiedendo, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state fornite spontaneamente dal prestatore.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 10 del Decreto legislativo n. 206/2007, dedicato alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. L'intervento legislativo recepisce nel diritto nazionale l'articolo 1, punto 7, della Direttiva 2013/55/UE. La riforma introduce alcune novità in merito agli adempimenti necessari per l'esercizio della libera prestazione di servizi temporanea ed occasionale, prevedendo, qualora il richiedente voglia esercitare una professione in Italia non regolamentata nel paese di origine, la necessità di dimostrare un solo anno di esperienza professionale. Per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza, di sicurezza dei pazienti e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori vengono inoltre previsti particolari adempimenti.
  L'articolo 13 modifica l'articolo 11 del Decreto legislativo 206 n. 2007, che regola l'istituto della verifica preliminare e traspone nel diritto interno quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 7, lettera c) della direttiva. A seguito della riforma si stabilisce che, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi, quando si tratti di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento oltre che ai sensi del titolo III, capo IV (Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione), anche ai sensi dei capi III (Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale) e capo IV-bis, introdotto dal provvedimento in esame (Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni) dello stesso titolo (lettera a) dell'articolo in esame). Si prevede che, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche nel settore della pubblica sicurezza e della sanità, è possibile evitare la prescritta prova attitudinale quando la compensazione tra le qualifiche possa essere operata attraverso l'esperienza professionale del prestatore o le conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente; tali competenze devono essere formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 206/2007 che, nell'ambito della prestazione occasionale e temporanea di servizi in altro Stato membro, prevede che copia della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10 sia trasmessa dall'autorità amministrativa al competente ordine (o collegio) professionale che provvede all'iscrizione automatica del prestatore nella speciale sezione dell'albo professionale tenuto presso il consiglio provinciale e il consiglio nazionale; agli oneri di iscrizione provvede lo stesso ordine (o collegio). È aggiunto all'articolo 13 un comma 2-bis che prevede, in capo ad ordini (e collegi) analoghi obblighi di iscrizione nelle sezioni degli albi quando l'autorità competente riceva tramite IMI (il sistema di informazione del mercato interno, cfr. articolo 6 dello schema) la comunicazione del rilascio, da parte di uno Stato membro, della tessera professionale per la prestazione temporanea in Italia.
  L'articolo 15, modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, in materia di procedura di riconoscimento in regime di stabilimento. Esso rende facoltativa e non più obbligatoria l'indizione della Conferenza dei servizi per la valutazione dei titoli acquisiti. Inoltre, la riforma elimina il riferimento al decreto motivato, sostituendolo con un generico riferimento al «provvedimento» dell'autorità competente. Viene infine previsto che il provvedimento non sia più pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.Pag. 11
  L'articolo 16 prevede che anche le procedure per il riconoscimento di una qualifica professionale finalizzate allo stabilimento possano essere espletate, fatta eccezione per le misure compensative, mediante connessione remota o per via elettronica.
  L'articolo 17 concerne una delle novità della direttiva 2013/55/UE (articolo 55-bis), introducendo il principio del riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in un altro Stato membro o in un paese terzo, a condizione che lo stesso si attenga alle linee guida pubblicate in materia per ciascuna professione che ne preveda lo svolgimento, nel limite ragionevole stabilito.
  L'articolo 18 reca modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 206 del 2007, relativo ai cicli di formazione con struttura particolare. Ai sensi della nuova direttiva, tali cicli formativi continuano ad essere valutati ai fini del riconoscimento come livelli di qualifica. Per il riconoscimento della formazione professionale a struttura particolare, ovvero un diploma a livello di insegnamento post-secondario, sarà ora sufficiente una certificazione dello Stato membro di origine che attesti l'equivalenza del percorso formativo ed esperienziale del richiedente con una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno un anno, o di una durata equivalente a tempo parziale, richiesto per il riconoscimento. Inoltre, a seguito dell'introduzione del riferimento al nuovo articolo 22, comma 8-bis nel decreto legislativo n. 206, i livelli di qualifica sono valutati anche in relazione alla decisione di imporre un tirocinio di adattamento ai fini del riconoscimento.
  L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 20 del richiamato decreto legislativo. Tali modifiche derivano dalla necessità di una formulazione più aderente a quanto previsto dalla nuova direttiva 2013/55 in materia di titoli di formazione assimilati a quelli previsti dai livelli di qualifica di cui all'articoli 19 del decreto legislativo. La predetta formazione, conseguita nell'ambito o meno dei programmi formali, viene riconosciuta equivalente alla formazione di cui al richiamato articolo 19. Viene, comunque, precisata esplicitamente la necessità di completamento con successo del periodo di formazione, sia a tempo pieno che parziale, conseguito nell'Unione europea (è sostituito l'obsoleto riferimento alla Comunità).
  L'articolo 20 interviene in materia di condizioni per il riconoscimento professionale in regime di stabilimento, previste dall'articolo 21 del Decreto legislativo 206.
   In particolare, in attuazione dell'articolo 1, punto 11, della direttiva 2013/55:
   si prevede la soppressione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 e quindi ai fini del riconoscimento della qualifica – non sarà più necessario attestare l'equivalenza della qualifica di cui si chiede il riconoscimento al livello almeno immediatamente precedente a quella prevista dall'ordinamento interno;
   in caso di professione non regolamentata nello Stato membro, la riduzione, al comma 2, da due anni a un anno del periodo di esercizio a tempo pieno (o parziale) della professione nei precedenti 10 anni in altro Stato membro che permette l'accesso all'esercizio in Italia della stessa professione; anche in tal caso, soppressa la necessità dell'equivalenza della qualifica sopraindicata, rimane solo la necessità dell'attestato di competenza o del titolo di formazione rilasciato dallo Stato membro;
   sempre nel caso di professione non regolamentata nello Stato membro il riformulato comma 3 stabilisce che si prescinde dall'anno di esperienza professionale se i titoli posseduti dal richiedente attestano una formazione e una istruzione regolamentata. Si prevede l'accettazione da parte dell'Autorità competente dell'equivalenza sia del livello attestato a seguito dell'assimilazione del titolo di formazione (di cui all'articolo 20 del decreto) che del certificato dello Stato membro che attesta la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare (di cui all'articolo 19 del decreto).Pag. 12
  L'articolo 21 interviene in materia di misure compensative – ovvero gli adempimenti, ulteriori (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) rispetto al titolo presentato, che possono essere chiesti al richiedente il riconoscimento e a cui questo può essere subordinato. Tali misure sono imposte per valutare la piena idoneità allo svolgimento in Italia della professione regolamentata.
  L'articolo 22 aggiunge un nuovo comma all'articolo 23 del decreto legislativo n. 206, che reca la disciplina del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale. Viene, infatti, aggiunto un comma 2-bis secondo il quale le Autorità competenti possono stabilire il numero di ripetizioni delle misure compensative cui ha diritto colui che chiede il riconoscimento, nel caso in cui lo stesso riconoscimento venga subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale; la decisione in ordine al numero di ripetizioni deve tener conto della prassi seguita per ciascuna professione nello Stato e deve rispettare il principio di non discriminazione.
  L'articolo 23 reca una modifica di coordinamento all'articolo 24 del decreto legislativo n.  206 del 2007, relativo all'esecuzione delle misure compensative. Viene, infatti, sostituito il termine «decreto del ministro competente» (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988) con il più generico riferimento ad un «provvedimento dell'autorità competente».
  L'articolo 24 modifica l'articolo 25 che reca disposizioni finanziarie, inserendo il riferimento agli articoli da 5-bis a 5-sexies (introdotti dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame), relativi alla tessera professionale europea, tra le disposizioni onerose, capaci cioè di recare nuovi oneri aggiuntivi. La riforma dispone che tali oneri siano a carico dell'interessato. Il relativo calcolo avverrà sulla base del costo effettivo del servizio, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
  L'articolo 25 abroga l'istituto delle piattaforme comuni, previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. n. 206 del 2007, nonché gli Allegati II e III dello stesso decreto.
  L'articolo 26 modifica l'articolo 31 del Decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato al principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione, e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 15, della Direttiva 2013/55/UE. L'articolo in esame prevede l'attestazione del possesso delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal professionista nel corso della propria formazione complessiva anche per l'accesso e l'esercizio delle professioni a riconoscimento automatico. Stabilisce inoltre che le notifiche relative a tali professioni debbano essere fatte attraverso il sistema IMI. Successivamente, tali notifiche devono essere pubblicate attraverso l'emanazione di un atto delegato. Entro il 18 gennaio 2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, dovranno comunicare alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo delle professioni con riconoscimento automatico.
  L'articolo 27 modifica l'articolo 33 del Decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato ai medici chirurghi e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 18, della Direttiva 2013/55/UE. A legislazione vigente, la formazione comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università. La riforma modifica il comma 3 dell'articolo 33 prevedendo che la formazione dei medici chirurghi comprenda un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università.Pag. 13
  L'articolo 28 modifica l'articolo 34 del Decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato alla formazione medica specialistica e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 19, della Direttiva 2013/55/UE.
  In primo luogo, viene ribadito che l'ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di cinque anni di studi – in luogo degli attuali sei anni – nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 del Decreto legislativo n. 206 del 2007, come modificato dal provvedimento in esame.
  In secondo luogo, viene chiarito che, ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista, possono essere previste esenzioni parziali per alcune specifiche parti dei corsi di formazione medica specialistica (vedi allegato V, punto 5.1.3). Tale esenzione non può superare la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.
  L'articolo 29 modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 206 del 2007 sui diritti specifici acquisiti dei medici specialisti e traspone nel diritto interno quanto disposto dall'articolo 1, punto 21, della Direttiva 2013/55/UE.
  Come sopra descritto, l'articolo 27 del provvedimento in esame ha stabilito che gli anni della formazione medica di base devono essere almeno 5 e consistono in almeno 5.500 ore, spendibili anche in crediti ECTS, vale a dire in crediti formativi. L'articolo in esame dispone che gli Stati membri riconoscano le specifiche qualifiche di medico specialista, acquisite in Italia ed elencate nell'Allegato V (punti 5.1.2 e 5.1.3), ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1o gennaio 1991. Tale formazione viene ritenuta soddisfacente a condizione che la qualifica sia corredata di un attestato rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attività di medico specialista in Italia, nella area specialistica indicata, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il rilascio dell'attestato.
  L'articolo 30 modifica l'articolo 38 del decreto legislativo n. 206 del 2007 dedicato alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale e recepisce nel diritto interno l'articolo 1, punto 23, della Direttiva 2013/55/UE.
  La disposizione stabilisce che l'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni (attualmente sono dieci), oppure al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri. Gli anni di studi complessivi, almeno tre, possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico.
  L'articolo 31 modifica l'articolo 40 del decreto legislativo n. 206 del 2007, relativo ai diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 2,4 della Direttiva 2013/55/UE.
  La disposizione disciplina il regime di riconoscimento applicabile ai titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale rilasciati in Polonia e Romania.
  Gli articoli da 32 a 34 introducono, sia per gli odontoiatri che per i veterinari, la possibilità che il percorso formativo possa essere espresso in crediti ECTS equivalenti.
  In tal senso l'articolo 32 opera una modifica al comma 2 dell'articolo 41 del Decreto legislativo n. n. 206 del 2007, concernente la formazione dell'odontoiatra. Intervenendo sul primo periodo del comma citato, la riforma prescrive che la formazione dell'odontoiatra comprenda un percorso di studi teorici e pratici della Pag. 14durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno, e, innovando rispetto alla legislazione vigente, dispone che tale percorso possa essere espresso in aggiunta anche in crediti ETCS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento.
  L'articolo 33 aggiunge due commi all'articolo 43 del decreto legislativo n. n. 206 del 2007, relativo ai diritti acquisiti specifici degli odontoiatri. Il nuovo comma 6-bis dispone che i titoli ufficiali di formazione di odontoiatra ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 (Principio di riconoscimento automatico) ai cittadini degli Stati membri che vogliano esercitare sul territorio nazionale una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016. Il nuovo comma 6-ter riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria tra il 1o gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purché accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole che deve confermare il rispetto di tre condizioni:
   il professionista ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione richiesta per l'odontoiatra dall'articolo 41 del Decreto legislativo 207/2006;
   il professionista ha effettivamente esercitato in Spagna in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo citato, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
   il professionista è autorizzato ad esercitare o esercita effettivamente in maniera legale e a titolo principale le citate attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.32.
   L'articolo 34 modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 206 del 2007 relativo alla formazione del medico veterinario e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'articolo l, punto 29, della direttiva 2013/55/UE. L'intervento legislativo è attuato apportando modifiche ai commi 2 e 4 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 206 del 2007. In seguito alla modifiche proposte, la formazione di veterinario – che resta fissata in almeno cinque anni di studi teorici e pratici – può essere espressa anche in crediti ECTS equivalenti, presso un'università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un'università. Il ciclo di formazione deve essere incentrato sul programma di studi di cui all'allegato V, punto 5.4.1.L'articolo in esame aggiorna inoltre i requisiti minimi enumerati al comma 4 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26/2007 in termini di conoscenze, competenze e abilità del medico veterinario ai sensi di quanto disposto dalla direttiva.
   L'articolo 35 modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato alla formazione di ostetrica e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'articolo l, punto 30 della direttiva 2013/55/UE. Più in particolare, l'articolo in esame introduce alcune novità per la professione di ostetrica. L'ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato a una delle condizioni che seguono, che delineano due tipi di percorsi alternativi:
   compimento di almeno dodici anni (nel testo attualmente in vigore dieci anni) di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia;
   possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2.

  L'articolo 36 modifica i commi 1e 2 dell'articolo 47 del Decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato alle condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione Pag. 15di ostetrica e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'articolo l, punto 31, della direttiva 2013/55/UE. Più in particolare, l'articolo in esame stabilisce che i titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
   a) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni, come richiesto a legislazione vigente, ma che, innovando, possono essere anche espressi in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;
   b) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni che può essere anche espressa in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.600 ore, formazione subordinata al possesso di un titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
   c) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, che, innovando, possono anche essere espressi in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3.000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato.

  L'articolo 37 modifica l'articolo 48 del Decreto legislativo n. 206 del 2007 sull'esercizio dell'attività professionale di ostetrica.
  L'intervento legislativo è attuato sopprimendo in tale disposizione il riferimento all'accertamento della gravidanza diagnosticata come «normale» da un soggetto abilitato alla professione medica.
  L'articolo 38 modifica l'articolo 49 del decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato ai diritti acquisiti specifici alle ostetriche, e traspone nel diritto interno quanto stabilito dall'articolo 1, punto 32 della direttiva 2013/55/UE.
  Più in particolare, l'articolo in esame introduce nell'articolo 49 il comma 1-bis che riconosce automaticamente la qualifica professionale relativamente ai due percorsi a cui è subordinata l'ammissione alla formazione in ostetricia (vedi articolo 35). Più in particolare, gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche professionali se:
   il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione della formazione prevedevano dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente;
   o il richiedente, prima di iniziare la formazione in ostetricia, ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermata da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2.

  Viene inoltre soppresso il comma 3 a seguito della nuova previsione del comma 4 che disciplina il regime di riconoscimento applicabile ai titoli di formazione di ostetrica rilasciati in Polonia.
  L'articolo 39 modifica l'articolo 50 del decreto legislativo n. 206 del 2007, dedicato alla formazione dei farmacisti e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 39, della Direttiva 2013/55/UE introducendo per i farmacisti la possibilità che il percorso formativo, oltre che consistere in una formazione della durata di almeno 5 anni, possa essere espresso in crediti ECTS equivalenti.
  L'articolo 40 modifica l'articolo 51 del Decreto legislativo n. 206 del 2007 dedicato all'esercizio delle attività professionali di farmacista e traspone nel diritto interno l'articolo 1, punto 34, della Direttiva 2013/55/UE.
  L'articolo 41 interviene sull'articolo 52 del decreto legislativo modificando i requisiti necessari di formazione previsti per la professione di architetto.
  Al nuovo comma 1 si prevedono due percorsi alternativi:
   il primo stabilisce, ai fini formativi, almeno 5 anni di studi universitari a tempo pieno sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;Pag. 16
   il secondo prevede un 4+2 ovvero 4 anni di studi universitari sanciti dal superamento dello stesso esame più un attestato che certifica il completamento di 2 anni di tirocinio professionale.

  Attualmente si prevede un unico percorso formativo che necessita di almeno 4 anni di studi oppure 6 anni, di cui almeno tre a tempo pieno. L'articolo 41 aggiunge, inoltre, tre nuovi commi relativi, rispettivamente, all'oggetto della formazione, alla previsione dei crediti formativi e al tirocinio professionale. L'introduzione del comma 1-bis deriva dallo sdoppiamento in due diversi commi del contenuto del vigente comma 1 dell'articolo 52 e non introduce modifiche all'oggetto della formazione dell'architetto, prevedendo l'acquisizione delle stesse conoscenze, abilità e competenze già previste.
  Realmente aggiuntivi sono i commi 1-ter e 1-quater che prevedono:
   il primo la possibilità, anche per la professione di architetto, di computare i crediti formativi ECTS equivalenti in numero di anni di insegnamento universitario (comma 1-ter);
   il secondo a) che il biennio di tirocinio richiesto nel sopracitato percorso alternativo (4+2) deve aver luogo dopo aver completato il terzo anno di studio universitario un anno di tale tirocinio debba riferirsi alle conoscenze acquisite, b) che almeno un anno dello stesso tirocinio deve far riferimento alle conoscenze acquisite nel corso dell'insegnamento teorico e pratico della materia. Il tirocinio – la cui valutazione spetta all'autorità competente al riconoscimento, va effettuato sotto la supervisione di un professionista o organismo professionale autorizzato; ne è permesso lo svolgimento anche in altro Stato membro sempre se si attenga alle linee guida pubblicate dal MIUR (comma 1-quater).

  L'articolo 42 modifica l'articolo 53 del decreto legislativo 206, concernente deroghe alle condizioni di cui all'articolo 52, relativo alla formazione dell'architetto.
  In particolare, sono soppressi i commi 1 e 2 della disposizione relativi, rispettivamente:
   alle specifiche deroghe relative alla formazione di architetto nella Repubblica federale tedesca;
   all'obbligo di provare che i lavori compiuti dall'architetto provino tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 52 del decreto. Tale ultima modifica sembra adeguare la normativa alla recente giurisprudenza europea.

  L'articolo 43 dello schema modifica l'articolo 55 del decreto legislativo, in tema di riconoscimento di specifici titoli acquisiti dagli architetti ai fini dell'accesso e dell'esercizio dell'attività professionale negli Stati dell'Unione. Al comma 1 dell'articolo 55 (disposizione dall'incerta grammatica) viene precisato che sono riconosciuti i titoli formativi di architetto di cui di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti formativi minimi di cui all'articolo 52 (l'attuale comma 1 si riferisce invece all'articolo 47). La seconda parte del comma 1 – pur meritevole di migliore formulazione – sembra potersi interpretare nel senso che i citati titoli formativi rilasciati nello Stato membro hanno, ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto in altro Stato membro, lo stesso effetto che hanno sul territorio di rilascio. L'articolo 43 aggiunge, inoltre, all'articolo 55 quattro nuovi commi. Il comma 1-bis, che prevede che tale riconoscimento riguardi, oltre che i titoli indicati all'allegato VI, punto 6, del decreto, anche i titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V qualora la formazione sia iniziata prima del 18 gennaio 2016. Il comma 2-bis secondo il quale sono riconosciuti gli effetti di titoli formativi per accedere alla professione di architetto rilasciati in Italia agli attestati rilasciati, ai cittadini di Stati membri (da parte di Stati che dispongono di norme Pag. 17per l'accesso e l'esercizio della professione) alla data del 5 agosto 1987. Altre date sono stabilite, in ragione della data di adesione alla UE, per Austria, Finlandia e Svezia (1o gennaio 1995); per Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta; Polonia, Slovenia e Slovacchia (1o gennaio 2004); per la Croazia (1o luglio 2013). Il comma 2-ter precisa che, in particolare, gli attestati certificano che il titolare ha effettivamente esercitato la professione di architetto per almeno 3 anni di seguito durante i 5 anni precedenti la data di rilascio dell'attestato. Infine, il comma 2-quater detta, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di architetto, una specifica disposizione relativa al riconoscimento di titoli formativi conseguiti nella Repubblica federale tedesca.
  L'articolo 44 – attuando l'articolo 1, punto 38 della dir. 2013/55 – aggiunge al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007 un Capo IV-Bis (che consta degli articoli 58-bis e 58-ter) relativo ad una ulteriore ipotesi di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali sulla base di principi di formazione comune. Il nuovo articolo 58-bis del decreto legislativo n. 206 fornisce, anzitutto, una definizione di «quadro di formazione comune» (le competenze, abilità e conoscenze minime per l'esercizio di una professione) accordando alle qualifiche conseguite in tale ambito gli stessi effetti di quelle rilasciate sul territorio nazionale (commi 1 e 2). Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio è l'autorità competente a notificare alla Commissione europea le qualifiche e i titoli professionali italiani conformi al quadro di formazione comune, specificando eventuali deroghe all'introduzione di un quadro comune di formazione ovvero al riconoscimento automatico delle qualifiche (comma 3). La possibilità di deroga è infatti prevista dal comma 4 in presenza di una delle seguenti condizioni:
   non vi sono sul territorio istituzioni che forniscano formazione per le professioni in questione;
   l'introduzione del quadro di formazione avrebbe effetti negativi sul sistema nazionale di formazione nel settore professionale;
   tra detto quadro e la formazione nazionale esistono differenze sostanziali (con gravi rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi).

  L'articolo 58-bis precisa, infine, che le qualifiche nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico in base al quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione adottato ai sensi della direttiva 2013/55 (articolo 49-bis, par 6). Per determinate qualifiche professionali, il nuovo articolo 58-ter prevede, invece, una «prova di formazione comune» ovvero una prova attitudinale standard, il cui superamento consente l'esercizio anche in Italia della professione esercitata nello Stato membro. Spetta alla Commissione Europea l'adozione di atti delegati sui contenuti della prova e le condizioni per prendervi parte. Alla stessa Commissione, il citato Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dovrà notificare la capacità dell'Italia di organizzare dette prove, precisando le eventuali deroghe richieste. Anche in tal caso risulta, infatti possibile derogare all'obbligo di organizzare la prova di formazione comune per determinate professioni quando sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
   se la professione non è regolamentata nel territorio nazionale;
   se i contenuti della prova non appaiano sufficienti ad attenuare i gravi rischi per la salute pubblica e la sicurezza dei destinatari dei servizi professionali;
   quando i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente «meno attraente» rispetto ai requisiti nazionali (tale previsione è ripresa integralmente dalla direttiva 2013/55).

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  Come l'articolo 58-bis, anche l'articolo 58-ter affida al regolamento di esecuzione della Commissione adottato ai sensi della direttiva 2013/55 (articolo 49-bis, par 6) l'elenco degli Stati membri dove devono aver luogo le prove, la frequenza necessaria e le modalità organizzative delle prove stesse.
  L'articolo 45 introduce nelle Disposizioni finali del decreto legislativo n. 206 del 2007 due nuovi articoli (artt. 59-bis e 59-ter) che attuano quanto previsto dall'articolo 1, punti 46 e 49 della direttiva 2013/55. L'articolo 59-bis intende assicurare che siano resi disponibili online una serie di informazioni attraverso il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 della legge 59/2010 (attuativa della direttiva servizi 2006/123/CE). Si tratta dello sportello unico comunale per le attività produttive, presso cui il prestatore dovrebbe poter espletare in via telematica tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi; lo sportello assicura le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi. Tali informazioni riguardano:
   l'elenco delle professioni regolamentate; le professioni per le quali è disponibile la tessera professionale europea (indicando le sue modalità di funzionamento);
   l'elenco delle professioni regolamentate per le quali si applica l'articolo 11 del Decreto legislativo n. 206 del 2007 (quelle aventi ripercussioni in materia di sanità pubblica e pubblica sicurezza che non beneficiano del riconoscimento automatico);
   l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare (articolo 19, comma 1, lett. c, del decreto, cfr. articolo 18 dello schema);
   specifici requisiti e procedure previsti da disposizioni del Decreto legislativo 206;
   le modalità del ricorso contro le decisioni delle autorità competenti adottate in materia di riconoscimento delle qualifiche ai sensi del citato decreto.

  L'articolo 59-ter prevede, con finalità di trasparenza, obblighi di notifica alla Commissione europea da parte del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio.
  La notifica riguarda:
   le eventuali variazioni degli elenchi nazionali delle professioni regolamentate, delle istruzioni e formazioni regolamentate nonché delle formazioni a struttura particolare già inserite nella banca dati della Commissione;
   le variazioni all'elenco nazionale delle professioni che necessitano di una verifica preliminare (ex articolo 11 del decreto legislativo n. 206) corredate delle motivazioni.

  In capo allo stesso Dipartimento è stabilito un obbligo di relazione biennale concernente i requisiti stabiliti a livello nazionale per limitare l'accesso a una professione ai possessori di determinate qualifiche; il Dipartimento dovrà, inoltre, informare la Commissione dei nuovi requisiti introdotti (entro 6 mesi) enunciando i motivi per cui essi: non si ritengano adottati in violazione del principio di non-discriminazione (in base alla nazionalità e residenza del prestatore); si ritengono giustificati da motivi imperativi di interesse generale garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo perseguito, non andando oltre quanto strettamente necessario a tal fine.
  Si ricorda che i «motivi imperativi di interesse generale» sono quelli riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. articolo 4 dello schema in esame).Pag. 19
  L'articolo 46, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Osserva conclusivamente che il provvedimento in esame promuove la concorrenza e favorisce la mobilità dei professionisti e degli artigiani sul territorio europeo, opportunità molto importante per i giovani e per costruire una vera cittadinanza europea.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.