CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2015
552.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 26

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione.
Atto n. 245.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

  David ERMINI (PD), relatore, presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1) nella quale, peraltro, si richiamano le osservazioni espresse dal Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, all'esito della riunione di coordinamento strategico in materia di indagini per il reato di traffico di migranti via mare gestito da organizzazioni criminali. Pag. 27Rammenta, infatti, che il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo ha rilevato la necessità, coerentemente all'articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 67 del 2014, di trasformare in illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina, onde consentire alla magistratura di interrogare i soggetti migranti clandestinamente, senza considerarli indagati del reato in questione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel far presente che è a disposizione dei componenti della Commissione la nota, datata 16 luglio 2015, nella quale il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ha rappresentato i predetti rilievi al Ministro della Giustizia, avverte che il gruppo Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2). Rileva, inoltre, che la nuova proposta di parere testé presentata dal relatore tiene conto delle osservazioni dei deputati del Gruppo Movimento Cinque Stelle contenute nella proposta alternativa sia dell'osservazione trasmessa ieri dal deputato Daniele Farina per conto del gruppo Sinistra, Ecologia e Libertà.

  Daniele FARINA (SEL), nell'esprimere apprezzamento sulla proposta di parere del relatore, preannuncia sulla stessa il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo, considerato che viene chiesta la trasformazione in illecito amministrativo del reato di immigrazione clandestina e di coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale, così come richiesto nelle osservazioni presentate dal suo gruppo.

  Giulia SARTI (M5S), pur ribadendo di non condividere le modalità di svolgimento dei lavori, la cui tempistica non ha, di fatto, consentito di procedere ad una approfondita valutazione dei contenuti dello uno schema di decreto legislativo in esame, prende atto favorevolmente delle modifiche migliorative introdotte dal relatore nella nuova proposta di parere testé illustrata. Ritiene, infatti, che il Governo dovrebbe procedere, anche in vista dell'emanazione dei successivi decreti integrativi e correttivi dello schema di decreto legislativo in esame, alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esaustiva, l'elencazione delle fattispecie di reato fatte oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1.

  Tancredi TURCO (Misto-AL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo sulla nuova proposta di parere del relatore.

  Andrea COLLETTI (M5S) osserva come lo schema di decreto legislativo in esame rappresenti un chiaro e significativo esempio di cattiva tecnica legislativa. Per tale motivo, ritiene che il Parlamento non dovrebbe ricorrere così sovente allo strumento della delega legislativa.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che in caso di approvazione della ulteriore nuova proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento Cinque Stelle non sarà posta in votazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.
Atto n. 246.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

  David ERMINI (PD), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato 3).

  Giulia SARTI (M5S), nell'illustrare, a nome dei deputati del Gruppo Movimento Pag. 28Cinque Stelle, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 4), rileva, in particolare, la necessità che, all'articolo 4, comma 4, lettera c), dello schema di decreto legislativo, sia riformulata la previsione ivi contenuta, circoscrivendo la fattispecie della falsità su un foglio firmato in bianco alle sole ipotesi di scritture private, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare alle osservazioni testé espresse dalla collega Sarti, evidenzia come la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), dello schema di decreto legislativo non possa che ricondursi alle sole ipotesi di scrittura privata, non essendo la falsità su foglio firmato in bianco in alcun modo riferibile agli atti pubblici. Avverte, quindi, che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento Cinque Stelle non sarà posta in votazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
Atto n. 219.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che in relazione al provvedimento in esame non sono al relatore pervenute osservazioni da parte dei Gruppi parlamentari.

  Franco VAZIO (PD), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Testo unificato C. 259 Fucci ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato delle proposte di legge A.C. 259 ed abbinate, recante Disposizioni in tema di responsabilità professionale del personale sanitario, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente presso la XII Commissione.
  Segnala che il provvedimento, che si compone di 14 articoli, affronta e disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo di assicurazione e l'istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Le disposizioni del testo in esame, da un lato, sono volte alla realizzazione di un adeguato sistema di Pag. 29prevenzione e gestione del rischio sanitario sia al livello delle singole strutture (articolo 2) che al livello regionale (articolo 3) e statale (articolo 4), dall'altro lato sono volte a ridefinire le regole della responsabilità penale e civile, delle strutture e degli esercenti la professione sanitaria, nel solco delineato dalla legge Balduzzi.
  Prima di passare all'esame delle disposizioni di più stretta competenza della Commissione Giustizia, ritiene opportuno segnalare che il testo in esame sembra realizzare e contemperare un serie di principi sicuramente condivisibili, quali: la tutela del principio l'autonomia terapeutica del medico, anche rispetto alle linee guida e ai protocolli, al fine di garantire la tutela della salute del paziente e di consentire al medico di discostarsi da tali parametri quando essi siano inconferenti; l'esigenza di assicurare una tutela effettiva della salute del paziente nello specifico ambito del processo civile, attraverso regole che rendano possibile al paziente provare che il danno è derivato da negligenza, imprudenza, imperizia del medico, quali quelle sull'onere della prova proprie della responsabilità di natura contrattuale; la garanzia, per il paziente, di ottenere il risarcimento dovutogli in base a una sentenza, attraverso la previsione del sistema di assicurazione obbligatoria accompagnato dall'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, che consente, al contempo, di ripartire sull'intera collettività il costo di un danno grave, quale quello alla salute, che non può essere lasciato a carico del singolo danneggiato; l'esigenza di contenere la responsabilità medica entro limiti che consentano di evitare le pratiche di medicina difensiva, che comportano costi inutili, e possono essere addirittura dannose per la salute del paziente.
  Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alla Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 5 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all'obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. La direzione sanitaria della struttura entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione clinica relativa al paziente. Viene poi previsto che le strutture sanitarie pubbliche e private rendono altresì disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
  Fa presente che l'articolo 6 disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria. Al comma 1, è previsto un princìpio di carattere generale diretto a stabilire che le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative eseguite da esercenti le professioni sanitarie con il consenso informato del paziente, salvo i casi previsti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in un apposito elenco, non costituiscono offesa all'integrità psico-fisica. Al comma 2, viene introdotto nel codice penale l'articolo 590-ter disciplinante la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Si stabilisce, in particolare che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività cagiona, a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) o di lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) solo in caso di colpa grave. La colpa grave è, in ogni caso, esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. Il comma 3 reca una disposizione transitoria diretta a stabilire che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, continua ad applicarsi per ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.
  Al riguardo, rammenta che le novità introdotte dalla legge 189 del 2012, di Pag. 30conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.158 del 2012, cosiddetta legge Balduzzi, dal nome dell'allora Ministro della salute, hanno sensibilmente riformato il settore della responsabilità penale del medico, lasciando tuttavia inalterata quella civile. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. Tale disposizione ha quindi, reso penalmente irrilevante l'errore medico se il sanitario dimostra di essersi comportato conformemente alle indicate linee guida. Spetterà al giudice ovviamente valutare caso per caso la corrispondenza di tale operato alle linee guida ma, anche ove venisse riconosciuta la sola colpa lieve, il professionista responsabile sarà comunque tenuto a rispondere civilmente del suo operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile risarcendo il danno provocato al proprio paziente.
  Rileva che l'articolo 7 del testo unificato pone, poi, alcuni princìpi relativi alla responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente. Si prevede, al comma 1, che la struttura sanitaria pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina (comma 2). Il comma 3, poi, prescrive che l'esercente la professione sanitaria si attiene alle raccomandazioni delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. In ogni caso l'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (comma 4).
  Rammenta che l'articolo 8 prevede, invece, al comma 1, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso, attraverso l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile da parte di chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria. Il comma 2 prevede meccanismi procedurali volti a rendere improcedibile la domanda ove non sia stata esperito il tentativo di conciliazione. La domanda diviene, pertanto, procedibile, ai sensi del comma 3, ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. Il comma 4 sancisce l'obbligatorietà della partecipazione al tentativo di conciliazione per tutte le parti, con la conseguenza che la mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
   Segnala che l'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento, sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale (commi 1 e 2). Si prevedono, in particolare, al comma 3, l'obbligo per la struttura sanitaria di dare comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'instaurazione del giudizio e le conseguenze in caso di omissione ovvero di incompletezza di tale comunicazione. Il comma 4 stabilisce che l'omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa. Pag. 31In tale caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti. Il comma 5 prevede che se l'esercente la professione sanitaria sia stato riconosciuto responsabile del fatto illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto anche l'autonomo accertamento del grado della colpa. Il comma 6 fissa un limite all'azione di rivalsa, che non può eccedere un quinto della retribuzione mensile dell'esercente la professione sanitaria il quale, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti rende improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica (comma 8).
  Osserva che l'articolo 10, al comma 1, pone l'obbligo di assicurazione a carico delle aziende, delle strutture e degli enti che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente, compresi, per analogia con il suddetto articolo 7, in materia di responsabilità civile, coloro che svolgano attività sanitaria in regime intramurario ovvero attraverso la telemedicina. Dalla formulazione della norma si evince che sono comprese anche forme dette di auto-assicurazione. L'obbligo di assicurazione è altresì contemplato per i liberi professionisti in ambito sanitario nonché per coloro che operano a qualunque titolo presso strutture pubbliche o private, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa di cui al predetto articolo 9. I commi 4 e 5 introducono misure di garanzia del funzionamento del sistema assicurativo, prevedendo, rispettivamente, che: le strutture sanitarie rendano note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni analitiche concernenti la copertura assicurativa prescelta; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro della salute, siano definiti i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.
  Fa presente che l'articolo 11, al comma 1, introduce un'importante novità, costituita dall'azione diretta, da parte del soggetto danneggiato, nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria ovvero del libero professionista, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. L'esercizio dell'azione è subordinato al verificarsi della condizione per cui il tentativo di conciliazione non abbia prodotto esiti. Il comma 2 stabilisce che non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. Si prevede, al comma 3, che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Il comma 4 dispone che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione, è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato ovvero l'esercente la professione sanitaria. Il comma 5 stabilisce che l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.
   Osserva che un'ulteriore disposizione volta a tutelare i soggetti danneggiati è contenuto nell'articolo 12, che prevede, al comma 1, l'istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Il comma 2 stabilisce che il predetto Fondo è costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), per fare fronte ai casi in cui: a) il danno sia di Pag. 32importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il comma 4 dispone che il Fondo si alimenta con contributi a carico delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente stato regioni, che disciplina, altresì, il funzionamento, le modalità di intervento ed il regresso del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria nei confronti del responsabile del sinistro. Il comma 5 prevede che la misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale.
   Ricorda che l'articolo 13 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali. Si prevede, in particolare, al comma 1, che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'Autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio. Il comma 3 dispone l'aggiornamento degli albi dei consulenti dei periti per quanto riguarda sia il processo civile sia quello penale.
  Fa presente che l'articolo 14 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Esprime, quindi, un giudizio sicuramente favorevole sul testo in esame, per quanto, a suo avviso, alcuni profili potrebbero essere migliorati. Per tali ragioni, si riserva di sottoporre alla Commissione dei rilievi da inserire nel parere favorevole sotto forma di osservazioni o condizioni. Ad esempio, potrebbe essere affrontata con maggiore decisione la questione assicurativa che è strettamente connessa a quella dell'effettività del risarcimento. La materia deve, infatti, fare i conti con la realtà della fuga degli assicuratori italiani dal settore, e con del costo elevatissimo dei premi delle polizze per l'assicurazione della responsabilità civile delle strutture, che ha indotto molte Regioni a non stipulare più polizze, e a fare ricorso a forme variegate, e non disciplinate, di autoassicurazione.
  In conclusione, ritiene che le disposizioni contenute nel testo in oggetto che attenuano la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria e che ribadiscono la natura extracontrattuale della sua responsabilità civile, già affermata nella legge Balduzzi ma con una formulazione più sfumata, che ha aperto la strada a diverse interpretazioni in giurisprudenza, addossando sul paziente il difficilissimo onere della prova della colpa medica, sono infatti accompagnate da un rafforzamento della tutela risarcitoria civilistica del paziente, che conserva sempre l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti della struttura sanitaria nel cui ambito opera il medico, e che dispone dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice della struttura.
  Fa presente, in fine, che il testo risulta già migliorato a seguito dell'approvazione di emendamenti presso la Commissione di merito che hanno ridimensionato il riferimento alle linee guida e alle buone prassi, quale parametro di valutazione della condotta del medico, essendo state fatte salve le specificità del caso concreto, circoscritto la responsabilità penale del Pag. 33medico ed hanno introdotto l'azione diretta del paziente danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice.

  Andrea COLLETTI (M5S), in ragione della particolare complessità del provvedimento in discussione, ritiene opportuno che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere di competenza, effettui un'articolata attività conoscitiva attraverso l'audizione di magistrati ed avvocati esperti della materia.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 15 dicembre prossimo, ritiene che la Commissione non sia nelle condizioni di effettuare alcuna attività conoscitiva, data la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'espressione del parere di competenza. Rammenta, tuttavia, che è a disposizione dei componenti della Commissione la relazione conclusiva dei lavori della Commissione ministeriale consultiva per le problematiche in medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, presieduta dal professor Guido Alpa. Rileva comunque, considerato che la Commissione non sarà convocata nel corso della prossima settimana al fine di consentire ai componenti della stessa di partecipare ai lavori della Commissione Bilancio, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, potrebbe valutare l'opportunità, allo scopo di approfondire in maniera adeguata le disposizioni del testo unificato in discussione, di rappresentare al Presidente della XII Commissione l'esigenza di differire, non prima di mercoledì 16 dicembre prossimo, l'espressione del predetto parere.

  Andrea COLLETTI (M5S) rappresenta l'opportunità che venga messo a disposizione dei componenti della Commissione anche il testo dell'ordinanza n. 295 del 2013, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012. Richiama, infatti, l'attenzione sulla circostanza che la relazione conclusiva della soprarichiamata Commissione ministeriale fa riferimento all'ordinanza in questione, adducendo considerazioni che, a suo avviso, sono del tutto false o destituite di fondamento.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente al deputato Colletti che nel suo intervento ha utilizzato termini offensivi dei quali non può che assumersene la responsabilità.

  Andrea COLLETTI (M5S) replica alla presidente di essersi sempre preso la responsabilità delle sue azioni.

  Franco VAZIO (PD), relatore, nel ricordare di aver partecipato direttamente ai lavori, in sede referente, presso la XII Commissione, ritiene che le norme introdotte nel testo unificato in discussione dovranno essere oggetto di attenta riflessione, onde valutarne il complessivo impatto in termini giuridici, sia sul piano civilistico, sia su quello penale.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i Gruppi parlamentari a far pervenire alla Presidenza, in tempo utile, eventuali rilievi o osservazioni. Rileva, inoltre, che i componenti della Commissione potrebbero valutare l'opportunità di richiedere contribuiti scritti all'Associazione nazionale magistrati e al Consiglio Nazionale Forense.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge recante disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520), nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala, in primo luogo, l'articolo 2 che reca disposizioni sulla qualificazione dei servizi forniti all'utenza, laddove prevede l'obbligo di indicare nella documentazione contrattuale, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet.
  Fa presente che l'articolo 3, al comma 2, stabilisce, inoltre, che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso best effort alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che ai fornitori di servizi di accesso alla rete internet non è consentito fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla internet.
  Segnala che l'articolo 4 stabilisce, altresì, al comma 1, che gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che i diritti di cui al comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.
  Rammenta, inoltre, che l'articolo 4-ter, reca disposizioni in materia di sanzioni. In particolare, il comma 1, del predetto articolo stabilisce che l'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-bis del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti.
  Al riguardo, rammenta che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del soprarichiamato decreto legislativo, una pratica commerciale è considerata un'omissione ingannevole quando il professionista occulti o presenti in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno o non indichi chiaramente l'intento commerciale della pratica stessa, inducendo lo stesso consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale, che, altrimenti, non avrebbe assunto. In tali casi, l'articolo 4-ter del testo in esame, nel richiamare l'articolo 144-bis del citato decreto legislativo, individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente ad irrogare le relative sanzioni. Osserva che il comma 2 dell'articolo 4-ter, prevede, inoltre, che le prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano in violazione dell'articolo Pag. 353 sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 120.000 ad euro 2.500.000, di cui all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
  Fa presente, in fine, che il comma 3 dispone che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del medesimo decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 del testo in esame.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14.50 alle 15.

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