CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2015
551.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 4

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 2 dicembre 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 11).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 novembre 2015.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà la parola al relatore, che si era riservato di formulare una proposta nella seduta odierna.

   Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, ricorda preliminarmente come sia stata richiesta dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova l'autorizzazione all'utilizzazione processuale di trentuno intercettazioni di conversazioni alle quali ha preso parte Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti. Le conversazioni sono state captate per un periodo di poco superiore a un anno: dalla prima intercettazione del 14 gennaio 2011 all'ultima del 24 febbraio 2012.
   Dall'ordinanza in esame risultano tre capi d'imputazione a carico dell'interessato, che descrive sommariamente. Il primo e il secondo si riferiscono ad ipotesi di concorso in truffa aggravata per il conferimento di erogazioni pubbliche e per concorso in peculato. Il terzo, che riguarda il solo Ascierto, per il delitto di millantato credito. In base alla ricostruzione degli inquirenti, infatti, costui, abusando della qualità di deputato, avrebbe millantato credito presso pubblici uffici con taluni imprenditori coimputati, al fine di ricevere in cambio da essi prestazioni d'opera gratuite o a prezzo di favore nell'ambito delle opere edilizie nella casa di sua proprietà.
   Ricorda come la Giunta abbia la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta. Esula, tuttavia, dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'interessato. Le valutazioni di quest'organo devono, dunque, Pag. 5concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
   Quanto alla natura casuale delle intercettazioni, ritiene utile richiamare alcuni significativi passaggi della giurisprudenza costituzionale in materia, che trova i suoi pilastri, in particolare, nelle sentenze n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010.
   La Corte costituzionale precisa che, soprattutto quando l'attività di captazione – come nel caso di specie – è articolata e prolungata nel tempo, la verifica dell'occasionalità dell'intercettazione deve farsi particolarmente stringente. Infatti, se anche non vi fosse l'iniziale intento di captare le conversazioni di un parlamentare, qualora nel corso dell'attività di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga nell'autorità giudiziaria un «mutamento di obiettivi» dell'indagine: nel senso che le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. In tal caso ogni «casualità» iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero «mirate» (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare).
   Proprio al fine di approfondire l'esame della natura occasionale delle intercettazioni, la Giunta ha richiesto all'Autorità giudiziaria di inviare ulteriore documentazione e, in particolare, le note di polizia giudiziaria richiamate nella motivazione dei decreti di proroga delle operazioni di captazione.
   Dall'esame dell'informativa della Guardia di Finanza del 28 febbraio 2011 è quindi emerso che gli inquirenti – già in quella data – avevano delineato, a carico di Filippo Ascierto, un'ipotesi investigativa precisa e dettagliata, contenente tutti gli elementi che in un secondo momento si sarebbero tradotti nella contestazione del delitto di millantato credito. Tale informativa è stata immediatamente portata a conoscenza dell'Autorità giudiziaria, che ha quindi concesso la proroga delle operazioni di captazione.
   Dalla nota di polizia giudiziaria del 28 febbraio 2011, pertanto, emerge a carico dell'interessato un quadro indiziario tale da determinare un mutamento dell'obiettivo dell'indagine, che da quel momento si è rivolta (anche) a Filippo Ascierto, al fine di accertarne le eventuali responsabilità penali. A conferma del concreto realizzarsi di questo mutamento, osserva come solo un mese dopo, nella successiva informativa della Guardia di Finanza del 28 marzo 2011, l'interessato sia considerato un conclamato obiettivo di indagine, tanto è vero che la prosecuzione delle attività di captazione ha consentito agli inquirenti di sottoporre ad un attento controllo anche gli spostamenti e gli incontri del parlamentare.
   Ciò premesso, per quanto di competenza della Giunta, ritiene si possa ragionevolmente affermare che, almeno a partire dal 28 febbraio 2011, le intercettazioni nei confronti di Filippo Ascierto abbiano cessato di essere «casuali». Ne consegue che solo per le prime otto intercettazioni indicate nell'ordinanza, in quanto anteriori a quella data, si potrà valutare se concedere l'autorizzazione, sempre che in relazione alle stesse sussista anche il requisito della necessità processuale.
   A tale proposito, sul presupposto della sussistenza di un nesso tra i risultati delle predette intercettazioni ed il fatto contestato, per come prospettato dagli inquirenti, si può ritenere che il giudice richiedente abbia motivato la necessità dell'utilizzo processuale in termini di «non implausibilità». Tanto basta, secondo i principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, perché questa Giunta concluda in senso favorevole le valutazioni di propria competenza Pag. 6in ordine alla sussistenza del requisito della necessità processuale, con riferimento alle prime otto intercettazioni indicate nell'ordinanza.
   Formula pertanto una proposta volta a concedere l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle sole intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti, captate anteriormente alla data del 28 febbraio 2011, precisando come le stesse siano identificate nell'ordinanza con i seguenti riferimenti: 1. 1375 del 12.2.2011, 2. 1698 del 15.2.2011, 3. 5625 del 17.2.2011, 4. 2018 del 18.2.2011, 5. 2162 del 21.2.2011, 6. 2241 del 22.2.2011, 7. 2353 del 23.2.2011 e 8. 8202 del 26.2.2011.

   Paola CARINELLI (M5S) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

   Anna ROSSOMANDO (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, poiché tale voto appare aderente tanto alla normativa in materia, quanto alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ritiene importante che si distingua tra mera ipotesi investigativa e obiettivo di indagine, potendosi concedere l'autorizzazione fintanto che si verta nell'ambito delle mere ipotesi e non sia intervenuto un mutamento di obiettivo dell'indagine. La stessa ordinanza, d'altra parte, sembra muoversi in tale ordine concettuale allorché, sia pure con riferimento all'iscrizione di Ascierto nel registro degli indagati, distingue tra le mere ipotesi investigative ed una completa notitia criminis.

   Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore.

   La Giunta approva la proposta con 10 voti favorevoli ed un'astensione, conferendo altresì all'onorevole Chiarelli il mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo (doc. IV, n. 15).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 novembre 2015.

   Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella precedente seduta la Giunta, su proposta della relatrice, ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria l'invio di ulteriore documentazione. Tale documentazione è stata prontamente trasmessa, è composta da circa tremila pagine ed è a disposizione dei componenti della Giunta.
   Avverte, inoltre, che l'onorevole Pugliese è stato ritualmente avvisato della facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento e dei termini indicati dalla Giunta per conciliare l'esercizio di tale facoltà con il principio di economia procedurale. L'interessato ha peraltro rinunciato ad avvalersi della predetta facoltà.
   Non essendovi interventi rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

   L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.