CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 novembre 2015
546.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 NOVEMBRE 2015

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 novembre 2015.Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.
Atto n. 223.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Mino TARICCO (PD) propone di svolgere audizioni con gli operatori del settore.

  Luca SANI, presidente, invita i gruppi a formulare le proposte in tal senso. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Giorgio ZANIN (PD), relatore, nell'introdurre il provvedimento in esame, rileva come l'articolo 1 rechi le finalità dell'intervento legislativo, che intende: promuovere il diritto all'informazione dei consumatori tutelandone gli interessi; assicurare un livello elevato di protezione degli stessi consumatori, contribuendo a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici; migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.
  L'articolo 2 dispone l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili istituendo, al comma 1, un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. In base al comma 2 i codici identificativi indicati al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono essere apposti sul singolo prodotto. I codici devono contenere riferimenti, riscontrabili anche online, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. Il comma 3 demanda a un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori, il compito di stabilire, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili e le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.
  L'articolo 3 prevede un sistema di agevolazioni creditizie per l'introduzione dei sistemi di tracciabilità. A tale riguardo, il comma 1 stabilisce che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità. L'articolo 2 del citato decreto-legge n. 69 ha introdotto un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che vogliono effettuare Pag. 213investimenti, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il meccanismo prevede finanziamenti agevolati concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario: a tal fine presso Cassa depositi e prestiti viene costituito un plafond che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei suddetti finanziamenti.
  I finanziamenti agevolati, che possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura massima dell'80 per cento del loro ammontare, hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. L'importo massimo dei finanziamenti è di 2,5 miliardi di euro, successivamente incrementato fino al limite massimo di 5 miliardi di euro. In tale contesto il citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 prevede inoltre, al comma 4, l'erogazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un contributo rapportato agli interessi sui finanziamenti agevolati.
  L'articolo 3 del nuovo testo unificato, al comma 2, specifica che i soggetti destinatari delle misure agevolate di cui al comma 1 possono essere quattro diversi soggetti. Innanzitutto, le micro, piccole e medie imprese: a tale riguardo rammenta che una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro, mentre una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; mentre viene definita come microimpresa un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. In secondo luogo possono essere destinatari delle misure i distretti produttivi: a tale riguardo rammenta che i distretti produttivi sono libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale. Parimenti le altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete, nonché le imprese start-up innovative.
  Ai sensi del comma 3, le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», mentre il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni. Il comma 5 dispone che le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535.
  L'articolo 4 reca la disciplina sanzionatoria, prevedendo che, in caso di false informazioni recate dai codici non replicabili previsti dal provvedimento, si applica l'articolo 517 del codice penale, il quale disciplina il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, stabilendo che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra Pag. 214disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
  L'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 24 novembre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni.
C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo approvato dal Senato.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

  Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che, nella giornata del 23 novembre sono stati assegnati i disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)» (C. 3444 Governo, approvato dal Senato) e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018» (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).
  Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 119 del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recepimento di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva approvazione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari, nonché i progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
  Avverte quindi che la Commissione è chiamata a esaminare congiuntamente i predetti disegni di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12).
  Fa quindi presente che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno degli stati di previsione esaminati e Pag. 215delle connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
  Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori della Commissione, avverte che, secondo quanto stabilito unanimemente dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi appena svoltosi, essa dovrà concludere l'esame dei documenti di bilancio entro la giornata di venerdì 27 novembre prossimo, alle ore 18,30, termine entro il quale sarà altresì possibile presentare emendamenti presso la V Commissione.
  Introducendo quindi il provvedimento, ricorda che, quanto al disegno di legge di bilancio 2016-2018, le parti di interesse della Commissione Agricoltura sono rinvenibili prevalentemente nella Tabella 12-bis dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12) ed, in parte, nella Tabella 2-bis dello stato di previsione del Ministero dell'economia, nel cui stato di previsione è allocato uno dei programmi della Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
  Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si articola in 6 missioni e 9 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.
  Il disegno di legge di bilancio per il 2016 presentato dal Governo al Senato prevedeva, per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in conto competenza, spese finali per il 2016 pari a 1,248 miliardi di euro, di cui 0,942 miliardi di spese correnti e circa 0,306 miliardi di spese in conto capitale.
  Con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444), il Governo ha presentato la I Nota di variazioni al bilancio (A.C. 3445-bis), con la quale vengono scontati nel disegno di legge di bilancio gli effetti contabili determinati dalle modifiche apportate al disegno di legge di stabilità, molte delle quali hanno determinato, come si vedrà, un'estensione dei benefici fiscali per il settore agricolo con la necessità di coprire attraverso riduzione di alcuni capitoli di bilancio.
  Per il 2016, in particolare, le nuove dotazioni dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in termini di competenza, in relazione alle spese correnti e in conto capitale diminuiscono, rispettivamente, a 0,923 miliardi e 0,290 miliardi di euro. Nel complesso, le spese finali del Ministero, in conto competenza, sono pari a 1,214 miliardi di euro nel 2016. Tali spese corrispondono al 0,20 per cento del totale delle spese finali del bilancio dello Stato, che risultano pari a 599.810 milioni di euro.
  Rispetto al 2015, il disegno di legge di bilancio prevede per il 2016 una diminuzione delle spese del Ministero, che ha interessato sia le dotazioni di parte corrente (-2,83 per cento) sia le spese in conto capitale (-23,90 per cento).
  Per gli anni successivi, si prevede una ulteriore modificazione delle spese del Ministero nei seguenti termini: per le dotazioni di parte corrente una riduzione dello 0,18 per cento per il 2017 (-1,70 milioni di euro) e un leggero aumento dello 0,03 per cento per il 2018 (+ 0,3 milioni); e per le dotazioni in conto capitale una diminuzione del 24,45 per cento per il 2017 (-74,83 milioni) e del 39,58 per cento per il 2018 (- 91,54 milioni).
  Da un'analisi delle dotazioni finanziarie, si evince come, per l'esercizio finanziario 2016, la maggior entità delle risorse stanziate per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche dopo l'esame del Senato, venga assorbita dalla Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (53,36 per cento), in quanto essa comprende gli stanziamenti per le somme riportate nella tabella seguente. Essa presenta un aumento di risorse rispetto all'assestato 2015 di 60,9 milioni di euro.
  Su tale aumento incide maggiormente Programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) aumentato di 71,8 milioni di euro. Nel programma Pag. 216è iscritto il Fondo di solidarietà incentivi assicurativi (cap. 7439), il quale a legislazione vigente 2016-2018 non recava alcuno stanziamento, è stato rifinanziato con la Tabella E del disegno di legge di stabilità A.C. 3444 di 100 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017. Nello stesso programma è iscritto, inoltre, il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario (cap. 7100) il quale a legislazione vigente recava 38 milioni di euro per il 2016 e per il 2017 e nessuno stanziamento per il 2018. Il disegno di legge di stabilità A.C. 3444 riduce lo stanziamento per il 2016 di circa 23 milioni di euro. Infine, segnalo lo stanziamento relativo al contributo annuo a carico dello Stato per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n.  454 del 1999 (capp. 2083 e 2084/Mipaaf). La legislazione vigente esposta nel disegno di legge di bilancio per il 2016-2018 recava sul capitolo 2083 uno stanziamento di 5,4 milioni per il 2016 e di 5,36 milioni per il 2017 e il 2018. Su tale stanziamento incide il disegno di legge di stabilità 2016 A.C. 3444 recando una riduzione di 2,5 milioni di euro annui per il 2016 e il 2017 e di 2,54 milioni per il 2018.
  Il programma 1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, assorbe per il 2016, anche a seguito dell'esame al Senato, il 21,2 per cento della dotazione finanziaria dell'intero Ministero. Nel programma è iscritto lo stanziamento inerente le Spese connesse alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico (cap 2298), su cui la legislazione vigente, di cui al disegno di legge di bilancio per il 2016-2018 recava uno stanziamento di 79,5 milioni di euro per il 2016 e di 77 milioni per il 2017 e il 2018. Su tale capitolo il disegno di legge di stabilità 2016, A.C. 3444, senza modificare lo stanziamento per il 2016, prevede una riduzione di 4,64 milioni di euro per il 2017 e di 3,80 milioni di euro per il 2018. Inoltre, nel programma in esame è iscritto lo stanziamento relativo al Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli, che, a legislazione vigente recava sul capitolo 2301 uno stanziamento di 9 milioni di euro per il 2016, il 2017 e il 2018. Su tale previsione il disegno di legge di stabilità 2016, ha inciso riducendo lo stanziamento di 8,32 milioni di euro per il 2016, di 7,94 milioni di euro per il 2017 e di 8,03 milioni di euro per il 2018.
  Nel programma 1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, anche a seguito dell'esame al Senato, viene assorbito il 3,4 per cento delle previsioni di spesa per il 2016 per il Dicastero agricolo. Le previsioni di spesa a bilancio a legislazione vigente di tale programma per l'anno 2016 risultano in leggera riduzione rispetto alle previsioni assestate per il medesimo programma a legge di bilancio 2016 per 0,27 milioni di euro e su cui la nota di variazioni riporta un ulteriore riduzione di 0,12 milioni di euro.
  Per un'analisi dettagliata delle ulteriori missioni, rinvio all'esposizione contenuta nel dossier di bilancio relativo allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Quanto al disegno di legge di stabilità per il 2016, penso si possa esprimere grande soddisfazione sulla centralità accordata all'agricoltura, partecipe, se non protagonista, di tutte le principali manovre fiscali adottate con il provvedimento.
  In particolare, con i commi dal 9 all'11 si provvede al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU: i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege; i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti e infine i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale Pag. 217a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.
  La norma in oggetto determina la conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali relativi ai terreni agricoli precedentemente soggetti all'IMU.
  Infatti, in base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cosiddetto effetto di sostituzione IMU/IRPEF; si vedano la circolare 11/E del 21 maggio 2014, la circolare n. 3/DF del 2012 e la circolare n. 5/E del 2013).
  I commi 15 e 16 recano le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 15) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 16).
  Il comma 517 del provvedimento in commento – modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012 – fissa nel 30 per cento, in luogo dell'attuale 7 per cento, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
  I commi dal 18 al 21 escludono i macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cosiddetti imbullonati) dalla rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari.
  Il comma 31, introdotto al Senato, esenta dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).
  I commi dal 38 al 40 dell'articolo – non modificati dal Senato – riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 – istitutivo dell'IRAP – che riguardano tali ambiti.
  I commi dall'83 all'86 prevedono, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1o gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016. Per il settore agricolo, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai commi 84 e 85.
  Il comma 84 dispone che lo sgravio di cui al comma 83 si applichi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo nel rispetto dei limiti finanziari ivi indicati, i quali sono distinti per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli. Per questi ultimi, si esclude il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni di operai agricoli decorrenti nel 2015) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo).
  Lo sgravio nel settore agricolo è riconosciuto, secondo le modalità, il monitoraggio e le relazioni di cui al comma 85, fino al raggiungimento dei limiti finanziari summenzionati ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
  I commi 164 e 165 (quest'ultimo introdotto nel corso dell'esame al Senato) dispongono un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori Pag. 218sociali in deroga (comma 164), specificando che, nell'ambito delle risorse per il 2016 relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a 18 milioni di euro è destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca (comma 165).
  Il comma 196, non modificato dal Senato, prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy.
  Il comma 253 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. L'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sulla base di una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Nel corso dell'esame al Senato è stato, altresì, specificato che, nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica.
  Il comma 260 inserito al Senato rifinanzia la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, mediante il fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Si tratta di un fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Il rifinanziamento vale per gli anni 2016 e 2017, con importi diversi. Per il 2016, è di 1 milione di euro; per il 2017, di 4 milioni di euro. Ai corrispondenti oneri si provvede utilizzando il fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d) del decreto-legge 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.
  Il comma 335 riduce di 40 milioni di euro per il 2016, 70 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni annui a decorrere dal 2019 le risorse per i servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale.
  Il comma 344 riduce gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e l'aliquota di finanziamento.
  La disposizione, in particolare, prevede: la riduzione di 28 milioni di euro degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2016 per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, la riduzione dell'aliquota di finanziamento, con effetto sui finanziamenti a decorrere dall'anno 2016 (da 0,207 punti percentuali, previsti dalla normativa vigente), a 0,193 punti percentuali e la riduzione, con effetto dall'esercizio finanziario 2017 (dal 72 per cento, previsto dalla normativa vigente) a 65 punti percentuali, dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo.
  Nel corso dell'esame al Senato la riduzione delle risorse prevista nel disegno di legge originario è stata limitata. In particolare, la riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2016 è stata portata da 48 milioni (cifra prevista nel disegno di legge originario) a 28 milioni; la riduzione dell'aliquota di finanziamento è stata portata da 0,183 punti (percentuale prevista nel disegno di legge originario) a 0,193 punti; infine, la riduzione dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo è stata portata dal 60 per cento (aliquota prevista nel disegno di legge ordinario) al 65 per cento.
  I commi da 375 a 380, in parte modificati dal Senato, prevedono l'incorporazione Pag. 219di diritto della società Istituto per lo sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione fondi per l'agroalimentare S.r.l. (SFGA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Vengono, a tal fine, declinate le modalità operative di tale incorporazione, dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto.
  Più in particolare il comma 375, oltre a disporre l'incorporazione suddetta, prevede che la stessa sia esente da tasse ed imposte dirette. Il Senato ha aggiunto che tale incorporazione avvenga di diritto e che l'Ufficio del registro delle imprese provveda all'iscrizione dell'incorporazione di ISA e SFGA su semplice richiesta di ISMEA. Per la gestione delle garanzie, l'ISMEA potrà costituire patrimoni separati secondo quanto prevede il Libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.
  Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 2447-bis c.c. «Patrimoni destinati ad uno specifico affare» prevede che la società può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (in tal caso il valore complessivo non può superare il dieci per cento del patrimonio netto della società) o può convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
  Il comma 376 prevede che l'ISMEA subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi di ISA e di SGFA; il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 15 ottobre 2015 presso le predette società è trasferito, a domanda, presso ISMEA.
  Per il personale di ISA l'inquadramento è disposto con provvedimento del Commissario straordinario; il limite di spesa massima sostenuta non dovrà essere eccedente quello previsto alla data del 15 ottobre 2015. Dovrà essere garantito l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ad ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento del Commissario, al medesimo personale è corrisposto lo stesso trattamento in godimento alla data del 15 ottobre 2015.
  Con riferimento al personale di ISA, di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, la relazione illustrativa precisa che si tratta di 35 dipendenti a tempo indeterminato, inclusi i dirigenti».
  Quanto ai bilanci di chiusura di ISA e SGFA, essi saranno deliberati dagli organi in carica alla data di incorporazione ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità; saranno, quindi, trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e finanze per l'approvazione. Nel caso in cui gli organi in carica di ISA e di SGFA non provvedano alla chiusura dei relativi bilanci entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, è previsto l'intervento sostitutivo del Commissario straordinario, entro il termine di centoventi giorni dalla sua nomina.
  Quanto ai compensi, emolumenti ed indennità da corrispondere ai componenti degli organi di ISA e SFGA, essi saranno effettuati nelle forme ordinarie fino alla data di incorporazione; per gli adempimenti successivi legati alla procedura di incorporazione, agli stessi spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.
  I commi 377 e 378 prevedono la nomina di un commissario straordinario, il quale è chiamato a predisporre, entro centoventi giorni dalla nomina: un piano triennale per il rilancio e lo sviluppo delle attività del nuovo Istituto (finanziamento degli investimenti, accesso al credito, mercato dei capitali delle imprese agricole ed agroalimentari, gestione del rischio, politiche per la promozione e l'internazionalizzazione delle filiere agricole, attività di monitoraggio dei prezzi agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola); lo statuto dell'Istituto, che sarà adottato, di Pag. 220concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione per una misura pari ad almeno il 10 per cento. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, approva il piano degli interventi per il contenimento della spesa.
  Il Commissario, ai sensi del comma 378, è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, e dura in carica un anno, prorogabile, per esigenze motivate, una sola volta.
  Con il medesimo decreto: possono essere nominati anche due sub commissari e fissato il relativo compenso, che non può, comunque, eccedere l'80 per cento di quello spettante al Commissario. Il compenso del Commissario e dei sub commissari non può, comunque, essere superiore al 50 per cento della spesa complessiva prevista per gli organi statutari delle società oggetto di riforma; viene stabilito il mandato del Commissario, che si sostituisce al Presidente ed al Consiglio di amministrazione di ISMEA, assumendone i poteri e le funzioni previste dall'Istituto.
  I commi 379 e 380, infine, prevedono che sia soppresso il contributo ordinario annuale statale a favore di ISMEA; a tal fine, è disposto che l'Istituto versi annualmente all'entrata di bilancio l'importo spettante, pari ad un milione di euro. Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  I commi dal 475 al 482 individuano la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata.
  Ricordo, al riguardo, che il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 in materia di disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
  I commi da 500 a 510 – non modificati al Senato – prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, incrementando all'8 per cento l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.
  I commi da 515 a 523 prevedono un innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro, la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce inoltre che le produzioni agroenergetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.
  Il comma 515, modificando l'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, n. 131, innalza dal 12 per cento al 15 per cento l'aliquota Pag. 221relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
  Il comma 516 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario – attualmente fissata all'8,8 per cento – in misura non superiore al 10 per cento.
  Il comma 517, modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012, fissa nel 30 per cento – in luogo dell'attuale 7 per cento – la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
  Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si segnala che la relazione tecnica valuta l'impatto della misura ai soli fini IRPEF.
  Il comma 518, sostituendo il comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, stabilisce i criteri da utilizzare a regime per individuare le attività produttive di reddito agrario.
  Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442/1997.
  Il comma 519 esplicita che le disposizioni del comma 518 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  Il comma 521 stabilisce che, a valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, per favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.
  Il comma 522 riduce di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni per l'anno 2017 e di 8 milioni per l'anno 2018 la dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014.
  Il comma 523 reca disposizioni in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 33 a 40 del presente disegno di legge in materia di esenzione IRAP in agricoltura e pesca, alla cui scheda di lettura si rinvia: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero Pag. 222delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 n. 66/2014; quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014.
  L'articolo 49 del decreto-legge 66 del 2014 ha stabilito l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, è prevista l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio, insieme alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del patrimonio generale dello Stato per i residui passivi perenti. Contestualmente vengono istituiti appositi fondi, da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, la cui dotazione è fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati; la restante parte viene invece destinata ad apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 dispone che, in esito ai risultati di tale attività di riaccertamento, l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare sia quantificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per ciascun Ministero. Si prevede altresì che l'attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti, disciplinati, rispettivamente, dalle lettere a), b) c) e d). Tale ultima lettera concerne i residui passivi relativi a trasferimenti o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che le operazioni di riaccertamento siano effettuate con il concorso degli stessi enti interessati.
  I commi da 524 a 535 contengono disposizioni di varia natura: in particolare, stabiliscono l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 15 per cento) e video lottery terminal – VLT (dal 5 al 5,5 per cento) nonché la riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati. Si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati, da assoggettare ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza.
  Il comma 524 incrementa, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il prelievo erariale unico dall'attuale 13 per cento al 15 per cento con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le cosiddette new slot, o AWP, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S).
  Il comma 525, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, incrementa il PREU dall'attuale 5 per cento al 5,5 per cento con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le cosiddette video lotteries terminal, o VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S).
  Il comma 526, novellando i commi 643 e 644 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, proroga fino al 31 gennaio 2016 la cosiddetta regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line delle scommesse non autorizzati, il cui procedimento è definito dell'articolo 1, commi 643, 644 e 645 della medesima legge n. 190 del 2014; contestualmente, vengono prorogate le date entro le quali devono essere espletate le varie operazioni procedurali finalizzate alla regolarizzazione stessa.
  Il comma 527 individua una procedura per accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (cosiddetti CTD), il quale viene assoggettato ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento (ai sensi del comma 529).
  In base al comma 528, nel caso in cui, all'esito del contraddittorio, da concludersi Pag. 223entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
  Il comma 529 stabilisce che a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nel citato articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
  Il comma 531 definisce i requisiti, i limiti e le modalità per la partecipazione al bando di gara «Scommesse»: per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1o maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse.
  Si evidenzia che, come affermato nella relazione governativa, tutte le concessioni per le scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016.
  Dovranno essere rispettati i seguenti criteri: durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; il numero massimo è di 10.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e di 5.000 diritti con riferimento ai punti di vendita nei quali la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici è accessoria; un sottoinsieme fino a un massimo di 1.000 diritti può riguardare gli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; base d'asta non inferiore a 32.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e a 18.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione; possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
  La Relazione tecnica stima un gettito di 410 milioni di euro per il solo anno 2016.
  Il comma 532 interviene sull'articolo 12, comma 2, della legge n. 383 del 2001, sostituendone il quarto periodo, al fine di disporre che le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Il comma 533 riguarda il gioco del Bingo: attraverso la novella dell'articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 147 del 2013, sono messe a gara 210 concessioni, con una soglia minima di 350.000 euro in luogo del vigente importo di 200.000 euro, per una durata della concessione che non è più di sei anni, bensì di nove anni, non rinnovabile; le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni sono innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni. Inoltre, attraverso l'inserimento della lettera d-bis), riguardante i criteri direttivi da seguire per le concessioni, la partecipazione alla selezione viene estesa in modo esplicito ai soggetti che già esercitano Pag. 224attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
  Il comma 534 disciplina la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022, è previsto un bando di gara, entro il 31 luglio 2016, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro.
  Si segnala, infine, che il Senato ha soppresso il comma 11 dell'articolo 47 che ripristinava l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet (combustibile ricavato da segatura), innalzata al 22 per cento dal comma 711 della legge di stabilità 2015.
  Quindi, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.