CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 19 novembre 2015.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
Emendamenti C. 3220 Sorial.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.50 alle 9.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
Atto n. 218.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2015.

  Roberta AGOSTINI, presidente, avverte che sono stati trasmessi i rilievi della V Commissione. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 14.10.

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Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.
Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberta AGOSTINI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che la proposta di legge in esame detta una disciplina volta alla protezione da discriminazioni del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
  Il nuovo testo della proposta di legge – risultante dall'esame degli emendamenti, profondamente modificato rispetto all'impianto originario del provvedimento che era stato assunto come testo base (la proposta di legge C. 3365 Businarolo) – composto da 2 articoli – detta una disciplina sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, che si applica sia al settore pubblico sia a quello privato.
  L'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-bis del TU pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) e concerne la tutela del dipendente pubblico. La riforma prevede, anzitutto, che colui che denuncia in buona fede al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio; negli enti locali, è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge n. 190 del 2012) ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro non può essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misura comunque discriminatoria che abbia effetto sulle condizioni di lavoro. L'ambito della segnalazione – comunque sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla legge 241 del 1990 – risulta più ampio rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-bis del TU pubblico impiego, che si riferisce a «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza» il dipendente pubblico (mentre l'illiceità della condotta sembra prefigurare un rilievo penale o amministrativo, il riferimento all'abuso appare connotato da un'estensione – se non da genericità – senz'altro maggiore). Anche in tal caso, l'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che, a sua volta, ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia per le determinazioni di competenza. L'ANAC, se le misure sono adottate dall'ente, applica al responsabile una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro; analoga sanzione (da 5.000 a 20.000) è irrogata se la gestione e l'inoltro della segnalazione non è conforme al citato divieto di accesso agli atti, di cui alla legge 241 del 1990. In particolare, rispetto al vigente articolo 54-bis, la disciplina si applica alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in buona fede, ritenendo tali quelle circostanziate per le quali sia altamente probabile la verificazione dell'illecito o dell'abuso; la stessa buona fede è comunque esclusa ove il dipendente abbia agito con colpa grave. Oltre a fornire una definizione di dipendente pubblico, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, è prevista l'estensione della norma ai collaboratori, consulenti con ogni tipologia di incarico o contratto (pur nel silenzio della disposizione è da ritenere che ne debba essere parte in ogni caso la P.A.) nonché ai lavoratori o collaboratori di imprese appaltatrici di opere o di beni e servizi in favore della amministrazione pubblica.
  L'articolo 1 prevede poi il divieto di rivelare l'identità del segnalante. Mentre nel procedimento penale la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura Pag. 21penale, nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria; nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare è fondata, anche solo parzialmente, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Va osservato che non si prevede, in ogni caso, la possibilità di segnalazioni in forma anonima. Il comma 5, dell'articolo 1 affida poi all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante (si prevedono a tal fine modalità informatiche e strumenti di crittografia). Il comma 6 prevede meccanismi sanzionatori. In primo luogo, qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre, qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.
  Viene poi prevista una clausola di esclusione, secondo cui le nuove disposizioni non si applicano alle segnalazioni che costituiscano reati di calunnia o diffamazione o comunque reati connessi con la denuncia, accertati anche solo da sentenza di condanna in primo grado. Disposizione di analoga finalità è contenuta nell'articolo 54-bis del TU pubblico impiego (ma è necessaria la definitività della sentenza). Analogamente, le tutele sono escluse in caso di accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Se, inoltre, al termine del procedimento (penale, civile o contabile) o all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC, risulti l'infondatezza della segnalazione e la carenza della buona fede da parte del segnalante, questi è sottoposto a procedimento disciplinare, che può concludersi anche con il licenziamento senza preavviso. In relazione ai profili di compensazione connessi alla segnalazione fondata, il comma 9 prevede, genericamente, che siano riconosciute «forme di premialità» in favore del dipendente; tali forme possono riguardare anche la valutazione della professionalità, da definirsi in sede contrattuale.
  L'articolo 2 riguarda la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. È modificato a tal fine il decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica: in particolare, è modificato il vigente articolo 6 del decreto legislativo, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l'adozione di tali modelli esclude la responsabilità dell'ente medesimo. Il provvedimento introduce, all'articolo 6 del decreto legislativo 231, tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-quater), in base ai quali i modelli di organizzazione e gestione debbono prevedere: a) a carico dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che, in buona fede, ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai sensi del decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza Pag. 22siano opponibili per legge; d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi, qualora siano accertate in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per altri reati connessi con la segnalazione, ovvero responsabilità di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione; e) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante. È inoltre previsto che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Inoltre il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tali casi, quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva e discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa.
  Osserva, infine, che il contenuto della proposta di legge può essere ricondotto alle materie di potestà legislativa esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

  La seduta termina alle 14.25.

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