CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2015
543.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 novembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

  La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
C. 2188 ed abb., approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco MONACO (PD), relatore, apprestandosi ad illustrare il provvedimento in titolo, osserva che si tratta di un provvedimento di rilievo, atteso e sollecitato dal Consiglio superiore della magistratura, ma anche delicato poiché colma un vuoto legislativo, implicando importanti princìpi costituzionali, con l'esigenza di contemperare, da un lato il diritto all'elettorato passivo e all'accesso alle cariche pubbliche di tutti i cittadini, magistrati compresi, ex articolo 51 della Costituzione, e, dall'altro lato, la garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, da cui derivano due corollari. In primo luogo, l'equilibrio tra restrizioni ragionevoli all'elettorato passivo e la garanzia dell'autonomia e indipendenza per i magistrati; in secondo luogo, il diritto conservazione del posto, ma non della specifica funzione – come affermato da una risalente sentenza della Corte costituzionale –, per i magistrati all'atto della cessazione del mandato elettorale. Evidenzia altresì che si tratta di un provvedimento bipartisan.
  Pone quindi in rilievo che i profili di interesse per la Commissione sono alquanto contenuti, restringendosi a quelli inerenti le disposizioni sulle elezioni europee. Rileva altresì che il provvedimento risponde alla condivisibile esigenza di restituire organicità e coerenza al lacunoso sistema normativo vigente, trasferendo opportunamente a livello di fonte primaria Pag. 81una disciplina oggi in larga parte affidata a circolari emanate dal Consiglio superiore della magistratura.
  Passando poi ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati, disponendo che i magistrati non possano essere candidati alle elezioni europee, politiche e amministrative e non possano assumere incarichi di governo negli enti locali se nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o l'assunzione dell'incarico di governo hanno prestato servizio nel territorio di riferimento, mentre l'articolo 2 introduce il divieto di assumere incarichi di governo nazionali o l'incarico di assessore provinciale o comunale per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. La disposizione non si applica ai magistrati onorari; l'articolo 3 disciplina poi l'accertamento dell'incandidabilità agli organi elettivi degli enti territoriali, prevedendo, al comma 1, che la dichiarazione di accettazione della candidatura agli organi elettivi degli enti territoriali da parte dei magistrati sia corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui al provvedimento in esame, resa ai sensi della normativa vigente; l'articolo 4 stabilisce che durante il mandato elettivo, sia nazionale sia locale e durante lo svolgimento di incarichi di governo, anche in questo caso sia nazionali sia locali, il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa o comunque in posizione fuori ruolo; l'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche o amministrative, senza essere eletti, disponendo che i magistrati sono ricollocati nel ruolo di appartenenza, che i magistrati ricollocati per 5 anni possano svolgere esclusivamente funzioni giudicanti collegiali – quindi non monocratiche – e che non possano coprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di 5 anni.
  Evidenzia quindi come forse il punto cruciale del provvedimento in titolo sia rappresentato dalla previsione dell'articolo 6, che colma una lacuna del nostro ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati, ad eccezione di quelli onorari, che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, prevedendo che alla cessazione del mandato elettorale il magistrato non può tornare a svolgere le funzioni precedenti, ossia quelle che svolgeva prima di mettersi in aspettativa per accettare la candidatura, ad eccezione dei magistrati che esercitavano funzioni giudicanti presso le giurisdizioni superiori.
  Illustra poi l'articolo 7, che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di governo nazionale e locale; l'articolo 8, che detta norme in tema di ricostruzione della carriera dei magistrati cessati da incarico elettivo nazionale o europeo; e l'articolo 9, che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti territoriali, ovvero che siano stati eletti sindaco o consigliere comunale, presidente della provincia o consigliere provinciale, consigliere circoscrizionale, evidenziando che per tali magistrati si prevede l'esclusione dal ricollocamento in un ufficio giudiziario della regione nella quale ricadono il comune o la provincia di elezione per 5 anni, dalle funzioni requirenti, giudicanti monocratiche e dagli incarichi direttivi e semidirettivi sempre per un periodo di 5 anni dalla atto della cessazione dal mandato elettorale.
  Pone da ultimo in risalto che gli articoli da 10 a 16 recano, rispettivamente, disposizioni per la magistratura, princìpi in tema di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e assunzione dell'incarico di assessore regionale, la disciplina transitoria per i magistrati che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, si trovino a svolgere alcune funzioni, modifiche alla disci- plina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, le sanzioni disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni del provvedimento rispettivamente da parte dei magistrati ordinari e amministrativi, contabili e militari e la clausola di abrogazione implicita Pag. 82di tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con il provvedimento.
  Alla luce di quanto esposto, preannunzia, infine, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.

  La seduta termina alle 8.50.

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