CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2015
542.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 117

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che il deputato Michele Ragosta ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.
C. 3365 Businarolo e abb.
(Parere alle Commissioni II e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rileva che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge Businarolo C. 3365 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», che le Commissioni di merito – nell'ultima seduta del 29 ottobre 2015 – hanno deliberato di adottare quale testo base, in quanto ritenuta più completa ed esaustiva dell'abbinata proposta di legge Businarolo C. 1751, su cui è iniziato l'esame e su cui è stata svolta l'attività conoscitiva.
  La proposta di legge detta una disciplina volta alla protezione da discriminazioni del dipendente che segnala illeciti di Pag. 118cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
  Ricorda che tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (articolo 33), ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (articolo 9), ratificata con legge n. 112 del 2012; la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del Working group on bribery, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il Groupe d'Etats contre la corruption), organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito OCSE, che ha predisposto i Guiding principles for whistleblower protection legislation.
  Intende ricordare – con riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione – che la lotta alla corruzione è un elemento cruciale in tutte le politiche interne ed esterne dell'Unione Europea, come sottolineato nella prima Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014)38), presentata dalla Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo nel febbraio 2014. Pur riconoscendo che alcune delle questioni connesse alla lotta alla corruzione rientrano esclusivamente nella sfera di competenza nazionale, tuttavia, la Commissione prevede che è interesse comune dell'Unione garantire che tutti gli Stati membri dispongano di efficienti politiche anticorruzione e che l'Unione europea li sostenga nella loro attuazione.
  A questo scopo, ricorda che nel giugno 2011, per garantire un contributo dell'UE, la Commissione europea ha adottato una comunicazione sulla lotta contro la corruzione nell'UE (COM(2011)308), che attribuisce alla Relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione il compito di monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore, con l'obiettivo di promuovere un maggiore impegno politico ad affrontare efficacemente il fenomeno della corruzione. La relazione è stata pubblicata per la prima volta nel 2014 e successivamente sarà pubblicata ogni due anni.
  Con riferimento al contesto nazionale italiano, la Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione ha affrontato lo specifico tema della segnalazione degli illeciti (whistleblowing), oggetto della proposta di legge in esame. La disciplina è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012, cosiddetta legge Severino), a cui la Commissione europea riconosce di aver riequilibrato la strategia italiana contro la corruzione, basata tradizionalmente sull'aspetto repressivo, rafforzandone l'aspetto preventivo e potenziando la responsabilità (accountability) dei pubblici ufficiali. Con riguardo alle disposizioni in tema di segnalazione degli illeciti, però, la Commissione europea ritiene che le stesse abbiano «un carattere piuttosto generico e non esaustivo, poiché non coprono tutti gli aspetti della segnalazione o tutti i tipi di tutela da concedere in queste circostanze. Non è inoltre contemplato il whistleblowing nel settore privato». Secondo la Relazione, sarebbero necessarie ulteriori misure – tra cui le precisazioni sui canali di segnalazione, i dispositivi di protezione e le campagne di sensibilizzazione – al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di tutela dei segnalanti.
  Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, ricorda che la proposta di legge è composta da 15 articoli, che dal punto di vista sistematico, dispongono l'abrogazione dell'articolo 54-bis del TU pubblico impiego (D.Lgs. 165 del 2001, introdotto dalla legge Severino e modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014) – la cui disciplina è sostituita da quella della proposta di legge – e dettano una disciplina sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, che si applica sia al settore pubblico sia a quello privato.Pag. 119
  In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità della legge, ossia la tutela degli autori della segnalazione di illeciti o reati in ambito lavorativo, i cosiddetti whistleblower.
  L'articolo 2 definisce la nozione di «segnalazione» ed elenca, a titolo esemplificativo, alcuni dei casi in cui rientrano tali segnalazioni e quelli che restano invece esclusi.
  L'articolo 3 estende il novero dei possibili autori della segnalazione: non soltanto dunque i dipendenti pubblici, ma anche i lavoratori privati, i collaboratori, i consulenti e i soggetti che svolgono attività di apprendistato o tirocinio o sono assunti con contratto di formazione e lavoro.
  L'articolo 4 individua i destinatari della segnalazione, anche se in ogni caso il segnalante può sempre effettuare una segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione, alla Corte dei conti, all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia, eccettuati i casi previsti dagli articoli 361 e 362 del codice penale.
  Ricorda che in ambito pubblico il destinatario è rappresentato dal responsabile per la prevenzione della corruzione nominato dall'ente a cui appartiene il segnalante, mentre in ambito privato la segnalazione deve essere rivolta all'organo di vigilanza preposto. La disciplina prevista per gli enti di diritto pubblico si applica anche agli enti di diritto privato controllati o partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici, in conformità alla legge n. 190 del 2012.
  L'articolo 5 prevede la possibilità di effettuare le segnalazioni in forma anonima. I destinatari della segnalazione hanno l'obbligo di esaminarla soltanto se è adeguatamente documentata.
  L'articolo 6 prevede che ogni ente privato o pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individui un ufficio competente a ricevere le segnalazioni, composto da personale adeguatamente formato, in misura non superiore a quattro unità. Qualora non sia dato riscontro, da parte del suddetto ufficio, entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, è prevista l'applicazione di misure sanzionatorie.
  L'articolo 7 prescrive che l'ANAC istituisca più forme per la ricezione delle segnalazioni, tra cui almeno uno che permetta anche l'invio di segnalazioni anonime. All'ANAC spetta anche il compito di raccogliere dati e statistiche sulle segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione.
  L'articolo 8 è diretto alla tutela della riservatezza del segnalante, la cui identità non può essere rivelata senza il suo consenso, mentre i destinatari delle segnalazioni, che hanno l'obbligo di tutelare la riservatezza dello stesso, in caso di violazione sono soggetti a provvedimenti di natura disciplinare. Si presume sempre la buona fede del segnalante e la tutela della sua riservatezza è assicurata anche nel caso in cui i reati o illeciti segnalati risultino inesistenti. Fuori dei casi di calunnia e diffamazione, l'identità del segnalante è tutelata in ogni tempo successivamente alla segnalazione e, in caso di processo penale, fino al dibattimento.
  L'articolo 9 prevede alcune limitazioni al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990, per cui il documento contenente la segnalazione non può essere visionato né possono esserne estratte copie, salvo che il dolo del segnalante sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
  L'articolo 10 dispone il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante, che non può, a causa della denuncia, essere sanzionato, licenziato, adibito a mansioni inferiori o trasferito. Ogni eventuale atto di ritorsione perpetrato nei confronti del segnalante è punibile con l'applicazione di sanzioni disciplinari.
  L'articolo 11 stabilisce che spetta al datore di lavoro dimostrare che ogni atto di natura ritorsiva effettuato nei confronti del segnalante è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
  L'articolo 12 prevede l'attribuzione di una somma, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento della Pag. 120somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, per il segnalante che denunci reati o irregolarità che comportano un danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione.
  Segnala che il premio è escluso per i dipendenti pubblici a cui è affidato il controllo di eventuali segnalazioni relative a condotte illecite oggetto della ricompensa; per gli avvocati che detengono le informazioni in virtù del rapporto di fiducia con il cliente; per coloro che consapevolmente forniscono informazioni false; per i soggetti condannati per concorso nella realizzazione degli illeciti; per coloro che vengano a conoscenza di un illecito attraverso l'esecuzione di controlli e verifiche previsti dalla legge. In questi ultimi due casi il diritto alla ricompensa sussiste a condizione che sia dimostrato che la segnalazione alle autorità è stata necessaria per prevenire un significativo danno alla collettività o quando l'ente pone in atto condotte illecite idonee ad impedire la scoperta dell'illecito.
  L'articolo 13 prevede che ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato nella segnalazione debba essere fondato su elementi certi e documentati.
  L'articolo 14 reca il divieto di apporre clausole limitative al potere di effettuare segnalazioni. In caso di violazione, anche indiretta, del divieto, le clausole sono nulle.
  Infine, l'articolo 15 dispone l'abrogazione dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 20 marzo 2011, n. 165, e dell'articolo 19, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, nonché una modifica all'articolo 52-bis, comma 4, del testo unico (TUB), di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, ricorda innanzitutto che il provvedimento – del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente – è stato già approvato dalla Camera in prima lettura, quindi modificato dal Senato.
  Segnala in primo luogo che nel corso dell'esame al Senato sono stati stralciati alcuni articoli, confluiti in autonomi disegni di legge. Si tratta dell'articolo 21, in materia di gestione di imballaggi, dell'articolo 26, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi, dell'articolo 27, in merito alla preparazione dei programmi e dei piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, dell'articolo 28, in materia di bilancio d'esercizio del CONAI, dell'articolo 32, sulla facoltà per i produttori e gli utilizzatori di partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni e le associazioni di categoria, dell'articolo 35, volto a circoscrivere gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti.
  Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state inoltre inserite numerose nuove disposizioni.
  L'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare. In particolare, si precisa che tali somme sono riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi Pag. 121compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 5, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina del c.d. infortunio in itinere, rientrante nella categoria generale dell'assicurazione sugli infortuni sui luoghi di lavoro. Più specificamente, modificando gli articoli 2 e 210 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965) si stabilisce che l'uso della bicicletta, per i positivi riflessi ambientali, deve intendersi sempre necessitato. In sostanza, i commi in esame provvedono a chiarire, legiferando in materia, che i casi in cui l'evento infortunistico verificatosi a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro, siano sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili.
  L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate dalla normativa vigente all'istituzione e al funzionamento delle aree marine protette, nonché ad integrare l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e di riserve marine.
  L'articolo 14, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.
  L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011, disponendo che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola al 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica.
  L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario, anche i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.
  L'articolo 26, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.
  L'articolo 31, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 2 del decreto-legge 208/2008, provvedendo a ricollocarla in un nuovo articolo 306-bis all'interno della parte sesta del Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
  L'articolo 33, introdotto al Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco, che sostituisce la vigente imposta di sbarco.
  L'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della c.d. ecotassa, vale a dire del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (dettata dai commi 24 e seguenti dell'articolo 3 della L. 549/1995), al fine di:
   estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico;Pag. 122
   modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo. Il comma in esame elimina la quota (attualmente pari al 10 per cento del tributo) destinata alle province e destina l'intero tributo, e non solo il 20 per cento del gettito, al fondo regionale con finalità ambientali.

  L'articolo 36, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti. Si tratta di una disposizione che sembra accogliere le raccomandazioni espresse a livello europeo e richiamate nella «Relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti» (Doc. CCXXIV, n. 1).
  L'articolo 38, introdotto durante l'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità.
  L'articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea nelle ordinanze contingibili ed urgenti che il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Il richiamo al rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea è inserito tramite una modifica del primo periodo del comma 1 dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), che disciplina l'adozione delle predette ordinanze qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere.
  L'articolo 47, aggiunto durante l'esame al Senato, interviene in materia di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica, sostituendo l'articolo 5 del D.Lgs. n. 36 del 2003.
  L'articolo 52, comma 3, aggiunto durante l'esame al Senato, modifica il comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevede l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
  La norma in esame aggiunge ai poteri che i commissari straordinari possono esercitare anche il potere previsto al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, ossia la possibilità di delegare un apposito soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).
  L'articolo 53, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.
  L'articolo 54, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico. L'articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.Pag. 123
  L'articolo 55, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.
  L'articolo 61, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Secondo quanto previsto dalla norma tali direttive dovranno, in particolare, contemperare due esigenze: da un lato, salvaguardare la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori; dall'altro, garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per l'utenza morosa.
  L'articolo 73, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione derogatoria per gli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528. Per tali impianti è esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui al Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), fatta eccezione per le disposizioni di cui al numero 5 (relative agli «Apparecchi indicatori») del medesimo allegato.
  L'articolo 75, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) e disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge n. 150 del 1992.
  L'articolo 76, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di sei mesi (vale a dire al 25 novembre 2016) il termine per l'esercizio della delega, concessa dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-bis), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.
  L'articolo 77, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 514 del codice di procedura civile, integra il catalogo delle cose mobili che non possono formare oggetto di pignoramento, aggiungendovi gli animali da affezione e da compagnia del debitore.
  L'articolo 78, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 84/1994).
  A seguito dell'inserimenti dei richiamati articoli, il provvedimento risulta ora composto da 78 articoli, per una descrizione dettagliata dei quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Si limita qui a ricordare che in fase di prima lettura del provvedimento, la XIV Commissione, nella seduta del 16 settembre 2014, ha approvato una proposta di parere favorevole, esprimendo due osservazioni relative, l'una all'opportunità di integrare il disegno di legge con disposizioni volte a favorire la diffusione sul territorio nazionale delle aree Oil Free Zone, anche prevedendo l'ampliamento degli ambiti territoriali di riferimento definiti dal provvedimento, l'altra all'opportunità di integrare la disciplina del sistema del vuoto a rendere su cauzione con misure volte a favorire il riutilizzo degli imballaggi raccolti.
  Richiama a tale riguardo i contenuti degli articoli 39 e 71.
  L'articolo 39, comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina, in via sperimentale, l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi di birra e acqua minerale Pag. 124(nuovo articolo 219-bis del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente), al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. Il successivo comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Al Senato è stata altresì sostituita l'ultima parte della disposizione, che demandava al decreto interministeriale anche l'individuazione delle modalità di applicazione di incentivi e penalizzazioni. In luogo di tale disposizione il Senato ha introdotto due nuovi periodi.
  Il primo di tali periodi demanda al regolamento la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione (confermando quanto previsto dal testo approvato dalla Camera), ma non prevede più il riferimento alle penalizzazioni. Viene invece stabilito che oltre agli incentivi il regolamento dovrà regolare i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo.
  Il secondo dei periodi in questione prevede invece che, al termine della fase sperimentale, si provveda ad una valutazione, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, per decidere se confermare ed estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.
  L'articolo 71, commi 3 e 5, interviene in materia di Oil free zone, quali aree territoriali nelle quali, entro un dato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili. In particolare, al Senato è stato modificato il comma 3, primo periodo dell'articolo, ai sensi del quale la Oil free zone è promossa dai comuni interessati non più unicamente tramite le unioni di comuni montani di riferimento, bensì – recita ora il comma – anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove queste siano costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo unico degli enti locali TUEL (D. Lgs. n. 267/2000). Dunque, ai sensi della modifica apportata dal Senato, è il comune il soggetto competente a promuovere la costituzione della Oil free zone anche (ma non esclusivamente) tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite.
  Il comma 5, modificato al Senato, attribuisce quindi alle regioni e alle province autonome la disciplina delle modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti legati all'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali – è stato aggiunto in seconda lettura – la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni VIII e XIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, preso atto del fatto che sul provvedimento non è stato formulato alcun rilievo da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
Atto n. 212.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ha già formulato, nel corso del dibattito svoltosi, alcuni rilievi. Si riserva pertanto di intervenire sulla proposta di parere che la relatrice presenterà alla Commissione.

  Michele BORDO, presidente, ritiene, d'intesa con la relatrice onorevole Berlinghieri, che una proposta di parere possa essere trasmessa ai colleghi entro la serata odierna affinché si possa pervenire alla sua votazione nella seduta già convocata per domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il 10 novembre scorso la XIV Commissione ha approvato un parere sullo schema di decreto legislativo in tema di bail-in, recante recepimento della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive), formulando una condizione che invitava il Governo ad adeguarsi alla direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza. Ebbene, il Consiglio dei Ministri, nel dare approvazione definitiva al decreto legislativo, non ha affatto tenuto in considerazione tale rilievo, i cui contenuti non sono stati recepiti nel testo del provvedimento.
  Ricorda inoltre in proposito che nel corso dell'esame della Legge di delegazione europea 2014, contenente la disposizione di delega per il recepimento della direttiva 2014/59, il tema del bail-in era stato oggetto di ampia discussione, sia in Aula che in Commissione. A fronte della necessità di pervenire ad una rapida approvazione in via definitiva del provvedimento, il Governo aveva assicurato che, in sede di presentazione degli schemi di decreto legislativo, avrebbe tenuto conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, ma anche tale impegno è stato disatteso.
  Segnala quindi che il gruppo di Forza Italia ha intenzione al riguardo di presentare una segnalazione ai servizi della Commissione europea, aperta alla sottoscrizione dei colleghi dell'opposizione.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che i pareri espressi dalle Commissioni sugli schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive non hanno carattere vincolante; sarebbe tuttavia auspicabile che – in un rapporto dialettico improntato alla collaborazione – il Governo tenesse in considerazione i rilievi formulati dalle Camere. Si tratta in ogni caso di una scelta politica della quale la Commissione non può che prendere atto.
  Dichiara quindi conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 14.40.