CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2015
535.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 9.25.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

  Assunta TARTAGLIONE (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, con una osservazione (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 5 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 9.30.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.
(Seguito dell'esame e conclusione).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, della Commissione per le questioni regionali, della Commissione Affari Costituzionali, della Commissione Finanze, della Commissione Cultura, della Commissione Ambiente, della Commissione Attività produttive, della Commissione lavoro, della Commissione Affari Sociali, della Commissione Politiche europee. La Commissione Bilancio esprimerà il parere all'Assemblea. La ha espresso parere favorevole.
  Osserva che le Commissioni Cultura ed Ambiente hanno ciascuna apposto al parere favorevole una condizione, mentre le Commissioni Affari Costituzionali, Finanze, lavoro ed Attività produttive vi hanno apposto delle osservazioni. Il Comitato per la legislazione ha espresso alcuni rilievi. La Commissione per le questioni regionali e le Commissioni Affari Sociali e Politiche europee hanno espresso parere favorevole.
  In merito ai parerei espressi, ritiene che la delicatezza delle questioni sollevate specialmente in alcuni pareri sia tale da indurre la Commissione a rinviare al Comitato dei nove l'approfondimento di tale questioni, considerato che oggi la Commissione, sulla base della programmazione dei suoi lavori, deve concludere l'esame del provvedimento, inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 9 novembre prossimo. Una eccezione merita di essere fatta per una osservazione della Commissione Affari Costituzionale che invita la Commissione di merito a risolvere una antinomia tra due articoli del testo per quanto attiene alla modifica dell'articolo 41 del Codice antimafia. Chiede al relatore il suo orientamento in merito ai pareri espressi.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, dichiara di condividere l'intervento della Presidente e, pertanto, propone alla Commissione di sopprimere dal testo risultante dagli emendamenti approvati l'articolo 34, che apporta alcune modifiche all'articolo 41, in quanto il successivo articolo 34-bis prevede una riscrittura completa dell'articolo 41. In particolare, l'articolo 34 prevede che all'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, siano apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) le parole «può avvenire anche» sono sostituite dalle seguenti: «avviene»; 2) le parole «per finalità istituzionali» sono soppresse; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.».

  La Commissione approva la proposta del relatore di sopprimere l'articolo 34-bis del testo trasmesso alle Commissioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che la Commissione nella scorsa seduta ha condiviso la sua proposta, già in precedenza formulata dall'onorevole Giulia Sarti, di redigere il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati in maniera tale da seguire l'ordine delle modifiche apportate al Codice antimafia. Il testo così riformulato è stato inviato alle Commissioni per i pareri.
  Rileva che la stessa esigenza sistematica di predisporre un testo dal quale risultino con chiarezza ed ordine le modifiche apportate al Codice antimafia induce a proporre un ulteriore coordinamento del testo che non tocca assolutamente le disposizioni approvate ma che raggruppa alcune di queste in un unico articolo in ragione della materia oggetto delle medesime.
  Sottolinea che rimarrebbe sempre l'impostazione del testo che è stato trasmesso alle Commissioni, seguendo l'ordine degli articoli del codice antimafia che vengono modificati dal testo unificato, così come Pag. 14richiesto dall'onorevole Giulia Sarti. La novità del tutto formale, ma che risponde ad una esigenza di sistematicità anche in vista dell'esame in Assemblea, sarebbe l'accorpamento di alcune modifiche al codice antimafia in un unico articolo del testo unificato. Ad esempio, le modifiche agli articoli 5, 6 e 7 del codice antimafia sarebbero ricomprese nell'articolo 2 del testo unificato, riferendosi tutte al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. I richiamati articoli, infatti, rientrano nella Sezione I (Procedimento applicativo) del Capo II (Misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria) del Titolo I (Le misure di prevenzione personali) del Libro I (Le misure di prevenzione) del Codice antimafia. Rileva che l'accorpamento per materia, alla quale è fatto riferimento nella rubrica di ciascun articolo del testo unificato, segue la ripartizione del Codice antimafia.
  Osserva che riunire in singoli articoli le disposizioni riconducibili ad una medesima materia evita il rischio di una frammentazione della discussione in Assemblea che si potrebbe ripercuotere negativamente sull'esame degli articoli. Ricorda che più volte i rappresentanti del Gruppo Movimento 5 Stelle hanno rappresentato l'esigenza di assicurare sistematicità nell'esame del testo.
  Propone pertanto di riformulare il testo risultante dagli emendamenti approvati secondo il criterio esposto, secondo il seguente schema: il capo I (misure di prevenzione personali) contiene gli articoli 1 (soggetti destinatari), diretto a modificare l'articolo 4 del Codice antimafia, 2 (procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali), diretto a modificare gli articoli 5, 6, 7, 8, del Codice, 3 (impugnazione delle misure di prevenzione personali), diretto a modificare l'articolo 10 del Codice, e 4 (sorveglianza speciale), diretto a modificare l'articolo 14 del Codice. Il capo II (misure di prevenzione patrimoniale) contiene gli articoli 5 (procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali), diretto a modificare gli articoli 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 del Codice, 6 (impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali), diretto a modificare l'articolo 27 del Codice, 7 (revocazione della confisca), diretto a modificare l'articolo 28 del Codice, 8 (rapporti con sequestro e confisca), diretto a modificare l'articolo 30 del Codice, 9 (cauzione), diretto a modificare l'articolo 31 del Codice, 10 (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche), diretto a modificare l'articolo 34 del Codice, 11, (controllo giudiziario delle aziende), diretto ad introdurre l'articolo 34-bis nel Codice, e 12 (trattazione prioritaria dei procedimenti), diretto ad introdurre l'articolo 34-ter nel Codice. Il Capo III (amministrazione, gestione e definizione di beni sequestrati e confiscati) contiene gli articoli 13 (amministrazione dei beni sequestrati), diretto a modificare gli articoli 35, 35-bis, 36, 37, 38, 39 del Codice, 14 (gestione di beni ed aziende sequestrati), diretto a modificare gli articoli 40, 41 del Codice, 15 (strumenti finanziari a favore delle aziende sequestrate e confiscate) diretto ad introdurre l'articolo 41-bis nel Codice, 16 (tavoli provinciali permanenti e supporto alle aziende sequestrate o confiscate) diretto ad introdurre gli articoli 41-ter, 41-quater nel Codice, 17 (rendiconto e gestione dei beni confiscati) diretto a modificare gli articoli 43, 44 del Codice, 18 (destinazione dei beni confiscati) diretto a modificare gli articoli 45-bis, 46, 47, 48 del Codice, e 19 (regime fiscale e degli oneri economici) diretto a modificare l'articolo 51 del Codice. Il Capo IV (tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali) contiene gli articoli 20 (disposizioni generali per la tutela del terzo), diretto a modificare gli articoli 52, 53, 54, 54-bis, 55, 56 del Codice, 21 (accertamento dei diritti dei terzi) diretto a modificare gli articoli 57, 58, 59, 60, 61 del Codice, e 22 (rapporto con le procedure concorsuali) diretto a modificare gli articoli 63, 64 del Codice. Il Capo V (agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) che contiene l'articolo 23 (disposizioni Pag. 15sull'agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) diretto a modificare gli articoli 110, 111, 112, 113 del Codice. Il Capo VI (modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare delega sulla tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate) che contiene gli articoli 24 (modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), 25 (modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), 26 (modifiche al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12), 27 (delega per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate) e 28 (modifica al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Il Capo VII (disposizioni di attuazione e transitorie) che contiene gli articoli 29 (disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e 30 (interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

  La Commissione approva la proposta della Presidente.

  Donatella FERRANTI, presidente, rileva che, alla luce degli emendamenti approvati, occorre effettuare alcuni coordinamenti che non toccano assolutamente il contenuto del testo. Propone pertanto le seguenti modifiche: a) all'articolo 13, comma 5, occorre sostituire nel comma 5 dell'articolo 38 le parole «primo grado» con le seguenti: «secondo grado», in quanto dall'intero testo, oltre che dagli altri commi dell'articolo 38, risulta che fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di supporto all'autorità giudiziaria; b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), occorre sopprimere le parole: «Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico» essendo già previste nella medesima lettera c) al capoverso 6-ter; c) all'articolo 21, comma 3, lettera b), occorre sopprimere le parole: «Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi», in quanto nel periodo successivo si prevede che «Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.». Per mere ragioni di tecnica di formulazione legislativa, il periodo che rimarrebbe deve intendersi in tal senso: «Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.»; d) occorre sopprimere l'articolo 29-bis, in quanto si tratta di un articolo del testo unificato che si riferisce all'articolo 28 di tale testo che è stato soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 28.1; e) occorre modificare il titolo sostituendolo con il seguente: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo sulla tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate».
  Rileva peraltro che il testo sarà sottoposto, come avviene sempre, ad una verifica sotto il profilo della coerenza formale tenendo conto delle modifiche apportate dagli emendamenti approvati, con particolare attenzione ai riferimenti interni tra le disposizioni del testo.

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  La Commissione approva la proposta di coordinamento della Presidente e delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Davide Mattiello, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

   Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 9.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.
C. 3241, approvato dal Senato.

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