CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2015
526.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 43

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.15.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Nuovo testo C. 3169, approvata dal Senato ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite II e IX).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, illustra in sintesi le modifiche apportate in sede referente, facendo notare che talune di esse hanno reso più equilibrate le misure penali previste per le fattispecie di reato in esame. Tuttavia, ritiene opportuno che le Commissioni di merito valutino la rispondenza del sistema sanzionatorio previsto per i reati disciplinati dalla proposta di legge in titolo ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in considerazione dei limiti minimi edittali previsti dall'ordinamento per altri casi di omicidio colposo, quali ad esempio quelli di omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro e di omicidio commesso con colpa medica grave. Ritiene, in particolare, opportuno valutare il tema della gravità delle fattispecie penali derivanti dalle violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro, che non può essere considerato di minore importanza.Pag. 44
  Fa notare, in proposito, che il canone della ragionevolezza rappresenta il corollario del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, così come enucleato dalla Corte costituzionale. Osserva, quindi, che sul punto la Corte costituzionale ha progressivamente riconosciuto, anche in materia penale, il principio di proporzione tra illecito e sanzione, quale ulteriore implicazione della ragionevolezza, capace di spostare il sindacato sull'equilibrio interno alla fattispecie. Ricorda che proprio con riguardo alle infrazioni stradali la Corte ha anche di recente sottolineato (sentenza n. 198 del 2015) che, sempre per costante giurisprudenza costituzionale, il raffronto deve muovere dalla considerazione per cui le determinazioni concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio di qualunque reato, compreso quello qui in considerazione (guida in stato di ebbrezza), sono il frutto di apprezzamenti tipicamente politici, che si collocano, pertanto, su un terreno caratterizzato da ampia discrezionalità legislativa, il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. Ricorda che, sullo stesso tema, è intervenuta la sentenza n. 391 del 1994 con cui la Corte costituzionale richiama il proprio compito di «verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza e segnatamente soddisfi al principio di proporzionalità». Sottolinea, al riguardo, che secondo la Corte costituzionale, nel giudizio di ragionevolezza intrinseca, imperniato sul principio di proporzionalità e sull'equilibrio interno alla fattispecie, ha un'importanza decisiva la individuazione del tertium comparationis, per il suo rilievo circa la sperequazione sanzionatoria e per individuare con esattezza l'eventuale disciplina da estendere – ove possibile – per ridurre lo squilibrio sanzionatorio poiché la Corte medesima ha chiarito di non poter procedere a un nuovo assetto delle sanzioni penali, anche a fronte di sperequazioni sanzionatorie evidenti, «in assenza di precisi punti di riferimento che possano condurre a situazioni costituzionalmente obbligate» (sentenza n. 22 del 2007, sentenza n. 81 del 2014 cit., sentenza n. 139 del 2014.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato) volta a sollecitare una valutazione delle Commissioni di merito – alla luce della giurisprudenza costituzionale da lui richiamata – sulla rispondenza del sistema sanzionatorio previsto per i reati disciplinati dalla proposta di legge in titolo ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

Pag. 45

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 22 ottobre 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

Pag. 46