CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2015
524.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 114

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
Atto n. 204.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, rileva innanzitutto che il provvedimento in esame – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – attua la delega conferita al Governo con l'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) e dall'allegato B della stessa legge con riferimento alla direttiva 2012/29/UE.
  La direttiva – dando attuazione ad uno dei principali punti del Programma di Stoccolma – istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati. A tal fine sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI, mai attuata dall'Italia, rivedendo e integrando i principi enunciati in tale decisione.
  La direttiva 2012/29/UE considera il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, e dunque stabilisce che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima.
  Tra i diritti fondamentali riconosciuti alla vittima vi è in primo luogo quello di ricevere informazioni in modo agevolmente comprensibile sin dal primo contatto con le autorità, al fine di poter prendere parte al procedimento; di conseguenza sarà garantito un servizio di Pag. 115traduzione, nonché di assistenza legale gratuita, per il caso in cui la vittima non possa permettersi un avvocato.
  La direttiva prevede, altresì, il diritto della vittima ad essere assistita da ulteriori servizi gratuiti, di supporto sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria ed indipendentemente dalla presentazione di una formale denuncia. Si stabiliscono, inoltre, diversi diritti di partecipazione al processo penale: in particolare, per i reati più gravi, si prevede la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere. Ulteriore previsione concerne il diritto al patrocinio a spese dello Stato, secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale, nonché il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato. È inoltre prevista una valutazione individuale delle singole esigenze di protezione delle vittime. Tra le principali preoccupazioni del legislatore europeo vi è infatti quella di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria, che risulta particolarmente grave soprattutto in relazione a particolari categorie di vittime per cui sono dettate apposite disposizioni di protezione: i minori, i disabili, le vittime del terrorismo, le vittime di violenza di genere e coloro che abbiano relazioni strette con l'autore.
  Viene, da ultimo, individuata la necessità di istituire possibili forme di giustizia riparativa, quali la mediazione tra vittima e autore del reato, da attuarsi solo previa richiesta ed assenso della vittima stessa, oltre che nell'interesse di quest'ultima.
  La direttiva deve essere trasposta dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti entro il 16 novembre 2015.
  Lo schema di decreto legislativo intende dare attuazione alla citata direttiva 2012/29/UE integrando con specifiche, mirate disposizioni il quadro di tutele che già l'ordinamento processuale penale assicura alle vittime del reato.
  La relazione illustrativa giustifica l'esiguità dell'intervento sugli istituti processuali penali esistenti (lo schema consta di soli due soli articoli, più un terzo relativo alle disposizioni finanziarie) con la circostanza che la gran parte del nostro ordinamento processuale sia già conforme alle disposizioni della direttiva. In calce alla relazione è riportata una tavola di concordanza tra le disposizioni delle direttiva, la normativa nazionale vigente e le modifiche introdotte dallo schema di decreto; nella tavola è indicata la necessità o meno di modifiche ai fini del recepimento delle singole disposizioni della direttiva.
  L'articolo 1 modifica in più punti il codice di procedura penale.
  La lettera a) aggiunge (n. 1) un comma 2-bis all'articolo 90 con cui è stabilito che il giudice disponga, anche d'ufficio, una perizia in caso di dubbio sull'età della vittima del reato.
  La stessa lettera a) (n. 2) integra il contenuto del comma 3 dello stesso articolo 90 che prevede attualmente, in caso di decesso della persona offesa dal reato, che le facoltà in capo alla vittima possono essere esercitate dai prossimi congiunti. Tali facoltà potranno essere, infatti, esercitate anche da chi, legato alla vittima da relazione affettiva, con essa stabilmente convivente.
  La lettera b) aggiunge al codice processuale penale gli articoli 90-bis e 90-ter, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale nonché sulle vicende relative alla eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato (o condannato).
  L'articolo 90-bis concerne il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile.
  L'articolo 90-ter attua le previsioni dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva, stabilendo che – fermo restando il regime delle comunicazioni di cui all'articolo 299 codice di procedura penale (revoca e sostituzione delle misure cautelari personali) – nei procedimenti relativi a reati con violenza alla persona, è obbligatorio comunicare immediatamente, mediante la polizia giudiziaria, alla vittima del reato che ne faccia richiesta l'eventuale scarcerazione o cessazione della misura cautelare; analogamente, alla vittima è data tempestiva notizia dell'evasione dell'imputato Pag. 116in custodia cautelare o del condannato così come della volontaria sottrazione dell'imputato alla misura di sicurezza detentiva inflitta. Tali comunicazioni possono essere omesse solo nel caso che risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato (ci si riferisce, evidentemente, a quando emergano concreti tentativi di ritorsione).
  La lettera c) aggiunge al codice di rito l'articolo 143-bis, intervenendo in materia di diritto all'interprete e alla traduzione, la cui disciplina, attualmente contenuta nell'articolo 143 codice di procedura penale riguarda il solo imputato.
  La nuova disposizione prevede altri casi di nomina dell'interprete e di diritto alla traduzione di atti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva.
  Le lettere d) ed e) dell'articolo 1 dello schema di decreto, rispettivamente, aggiungono un comma 5-quater all'articolo 398 e modificano il comma 4-quater dell'articolo 498 codice di procedura penale per garantire che le modalità della testimonianza non danneggino le vittime del reato in stato di particolare vulnerabilità. Ciò allo scopo, come previsto dalla direttiva, di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria, ovvero di danni emotivi o psicologici scaturenti della denuncia del reato subito.
  Il nuovo comma 5-quater dell'articolo 398 codice di procedura penale (lettera d) estende alla disciplina dell'incidente probatorio la possibilità, già prevista per la testimonianza, che l'esame della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità avvenga in modalità protette su richiesta sua o del difensore.
  Il nuovo comma 4-quater dell'articolo 498 codice di procedura penale (lettera e) estende a tutte le vittime in stato di particolare vulnerabilità la possibilità di testimonianza in modalità protette, su richiesta della persona offesa o del difensore.
  L'articolo 2 del provvedimento in esame aggiunge gli articoli 107-ter e 108-ter alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
  Il primo (articolo 107-ter) soddisfa quanto richiesto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della direttiva, in relazione al diritto della persona offesa dal reato di sporgere denuncia o presentare querela utilizzando la lingua da essa conosciuta (o ricevendo la necessaria assistenza linguistica) nonché di ricevere, previa richiesta, attestazione della denuncia o querela (tale ultima previsione è già prevista, in generale, dall'articolo 107 delle disposizioni di attuazione).
  L'articolo 108-ter risponde a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della direttiva. La disposizione individua infatti come autorità di assistenza della vittima residente (o domiciliata) in Italia che subisce un reato in altro Stato della UE, il Procuratore generale presso la Corte d'appello.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati in euro 1.280.000 all'anno a decorrere dal 2016.
  Coglie infine l'occasione per ricordare che in ambito europeo la posizione della vittima è stata oggetto di numerosi interventi normativi, dapprima con la citata decisione quadro 2001/220/GAI, primo strumento normativo dell'Unione europea relativo alla posizione della vittima nel procedimento penale, poi con la direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che stabilisce un sistema di cooperazione tra Stati membri volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere.
  La direttiva 2004/80/CE è stata parzialmente recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 204 del 2007. Il decreto legislativo ha infatti individuato l'autorità nazionale competente nella Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente. Non ha invece recepito l'articolo 12, par. 2, della Direttiva, in base al quale: «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca Pag. 117un indennizzo equo ed adeguato delle vittime». Questa disposizione è tuttora inattuata nel nostro ordinamento. L'Italia riconosce infatti un indennizzo solo alle vittime di alcune categorie di reati (esempio mafia, terrorismo).
  Sul punto la Commissione europea ha avviato nel 2011 un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per mancata conformità alla direttiva 2004/80/CE e, non accogliendo le repliche presentate dal Governo italiano, ha deciso di adire la Corte di Giustizia.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14 di domani.

  La seduta termina alle 14.20.