CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2015
521.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Atto n. 209.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

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  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209).
  In primo luogo ricorda che la direttiva 2014/59/UE, cosiddetta direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) affronta il tema delle crisi delle banche, approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di «risoluzione» della crisi.
  Il recepimento della direttiva BRRD è affidato a due distinti schemi di decreto legislativo:
   lo schema di decreto legislativo n. 208, che introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM); sono inoltre dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (SIM stand alone);
   lo schema di decreto legislativo n. 209, che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

  Rammenta che con lettera datata 28 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2015/0066 per mancato recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/59/UE.
  Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1o gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative ad alcune procedure (cosiddetto bail-in) che devono essere applicate non più tardi del 1o gennaio 2016. Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 è stato inviato all'Italia un parere motivato.
  Quanto ai principi di delega dettati per il recepimento della direttiva, ricorda che essa è inserita nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) la quale reca, all'articolo 8, specifici criteri di delega; in particolare il comma 1 del predetto articolo 8 prevede che le norme sul bail-in si applichino a partire dal 2016 e che l'attivazione di tali poteri avvenga con modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa.
  Viene disposta la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche. Le necessarie modifiche di coordinamento dovranno avvenire nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB.
  È prevista l'estensione delle norme in tema di responsabilità dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell'esercizio dell'attività di controllo anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento.
  La delega provvede poi al recepimento della disciplina sanzionatoria. Viene stabilito, Pag. 80tra l'altro, che siano introdotte nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla direttiva, definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
   la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;
   la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;
   qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi sopra indicati, le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

  Con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, dovranno essere previsti efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione.
  Sono recati anche i princìpi per l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione delle crisi bancarie, la definizione delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, la determinazione delle modalità di amministrazione dei fondi e della struttura deputata alla loro gestione.
  Vengono stabilite, quindi, adeguate forme di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista.
  Prima di passare ad illustrare il contenuto dei singoli articoli dello schema di decreto, ritiene utile soffermarsi sul nuovo quadro della gestione della crisi bancaria. Nella disciplina nazionale vigente, la crisi bancaria viene affrontata precipuamente con due strumenti disciplinati dal TUB, ossia l'amministrazione controllata e la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le procedure intervengono ove l'istituto si trovi già in una situazione patologica. La nuova disciplina europea anticipa alla fase fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi. Nei periodi di ordinaria operatività deve quindi essere svolta un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi, sia da parte di banche e gruppi, sia da parte delle Autorità competenti.
  A tal fine, le banche ed i gruppi devono predisporre – ed aggiornare almeno annualmente – un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi; il piano deve essere sottoposto alle competenti autorità per la sua valutazione, che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione. In tal senso la normativa italiana di attuazione (articolo 1, comma 12 dell'Atto del governo n. 208) inserisce una specifica disciplina nel TUB (Titolo IV, Parte II, nuovo Capo II-bis), dedicata ai piani di risanamento, al sostegno finanziario di gruppo e alle forme di intervento precoce.
  Già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione devono preparare piani di risoluzione (disciplinati dall'Atto del Governo n. 209, agli articoli 7 e seguenti) che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. Esse potranno intervenire, con poteri assai estesi, per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la risolvibilità delle singole banche.Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. La direttiva mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (early intervention) Pag. 81che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario: nei casi più gravi, potrà essere disposta la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei. Viene a tal fine introdotta nel Testo Unico Bancario (articolo 1, comma 13, dell'Atto del Governo n. 208), nel Titolo IV dedicato alla crisi bancaria, una nuova sezione dedicata alle misure di intervento precoce.
  È conseguentemente modificata la disciplina dell'amministrazione straordinaria. Essa è disposta direttamente dalla Banca d'Italia e non più dal Ministero dell'economia: dunque, la Banca d'Italia può sciogliere gli organi di amministrazione e controllo delle banche (articolo 1, comma 14,dello schema di decreto) al ricorrere degli stessi presupposti per l'attivazione dei poteri di intervento precoce, ossia quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo. Resta fermo che l'amministrazione straordinaria può attivarsi ove siano previste gravi perdite del patrimonio oppure se lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
  Viene introdotta una nuova modalità di gestione delle crisi bancarie, la risoluzione, con cui viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca, a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.
  La misura della liquidazione coatta amministrativa, rimane in vigore quale alternativa alla risoluzione. In presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è necessario avviare la procedura di risoluzione.
  A tale scopo i decreti delegati (articolo 1, comma 23, dello schema) modificano i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, che soggiace alle medesime condizioni delle nuove procedure di gestione delle crisi, con particolare riferimento alla risoluzione (articolo 17 dell'Atto del Governo n. 209): lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ove non sia ragionevolmente possibile prospettare soluzioni alternative in tempi adeguati (di mercato o di vigilanza).
  Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo potranno attivare una serie di misure (articoli 17 e seguenti dell'Atto del Governo n. 209):
   vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
   trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
   trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
   applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

  Passando all'illustrazione dello schema di decreto, ricorda che esso è composto da 107 articoli, suddivisi in otto titoli.
  Il Titolo I reca le disposizioni di carattere generale e, in particolare, contiene all'articolo 1, le definizioni utili per identificare gli elementi del provvedimento, mentre l'articolo 2 indica l'ambito di applicazione delle norme introdotte.
  In particolare sono definiti:
   il cosiddetto bail-in, ossia la misura che implica la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori;Pag. 82
   l'ente-ponte (bridge bank), ossia la società di capitali costituita per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attività, diritti e passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali;
   la società veicolo per la gestione delle attività (bad bank), ovvero la società di capitali costituita per acquisire, in tutto o in parte, le attività, i diritti e le passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte.

  In tale ambito segnala come tali norme si applichino alle banche con sede legale in Italia, alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e a quelle appartenenti a un gruppo bancario ai sensi delle norme del TUB, alle società incluse nella vigilanza consolidata ed alle società, aventi sede legale in Italia, incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
  Il Titolo II dello schema, all'articolo 3 individua la Banca d'Italia come autorità di risoluzione nazionale, nei confronti dei soggetti cui si applicano le norme in commento, se essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato; ove specificato dalle norme in esame, tali funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie. Inoltre, la Banca d'Italia svolge le funzioni di autorità di risoluzione di gruppo ove sia indicata come tale in base alle norme UE. È previsto che l'Autorità, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, disponga di adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza operativa (articolo 3, comma 6).Essa deve istituire forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture. Tali misure organizzative sono rese pubbliche.
  Ai sensi dell'articolo 4 il Ministro dell'economia e delle finanze ha il precipuo compito di approvare il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione ed esercita le funzioni previste dalle norme in esame, in attuazione dei principi di delega contenuti all'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge di delegazione europea 2014. È previsto inoltre, al comma 2, un meccanismo di tempestivo scambio informativo tra MEF e Autorità.
  Illustra quindi l'articolo 5, nel quale sono contenute le prescrizioni relative all'applicazione del segreto d'ufficio alle strutture pubbliche coinvolte nella risoluzione.
  L'articolo 6 disciplina le forme di collaborazione con altre Autorità ed altri enti pubblici.
  Passa quindi a illustrare il Titolo III dello schema, nel quale sono disciplinate le misure preparatorie per l'attivazione del meccanismo di risoluzione.
  In estrema sintesi, l'Autorità di risoluzione deve pianificare strategie per definire ex ante, per ogni banca o gruppo, le possibili modalità di gestione di un eventuale dissesto. A tal fine, ai sensi degli, articoli 7 e 8 dello schema la Banca d'Italia deve predisporre piani di risoluzione, rispettivamente individuali o di gruppo, nei quali sono individuate le misure da adottare in caso di dissesto.
  Tali piani sono aggiornati con cadenza almeno annuale, ovvero in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo.
  In particolare osserva come l'articolo 9 preveda le forme di collaborazione attiva dei soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce, ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano; l'articolo 10 disciplina puntualmente le modalità di trasmissione – anche per il tramite della Banca Centrale Europea, se questa è l'autorità competente – delle informazioni necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di risoluzione.
  Con l'articolo 11 viene stabilito che la Banca d'Italia possa, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere Pag. 83modalità semplificate di adempimento degli obblighi informativi e di collaborazione, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo, in considerazione delle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale. L'Autorità, in occasione della preparazione e dell'aggiornamento dei piani di risoluzione, deve valutare la risolvibilità di una banca o di un gruppo.
  Gli articoli 12 e 13 definiscono i requisiti di risolvibilità di una banca o di un gruppo. In particolare, segnala come una banca si intenda risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali.
  A tale riguardo specifica come la valutazione non debba fare affidamento sulle seguenti misure:
   a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
   b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;
   c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie durata e tasso di interesse non standard.

  Valgono analoghi criteri per i gruppi con la differenza che, in tali ipotesi, la risoluzione deve minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea, nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.
  L'Autorità è inoltre chiamata a rimuovere gli eventuali ostacoli che si potrebbero presentare in caso di avvio della liquidazione coatta amministrativa o della risoluzione.
  Di conseguenza, il primo passo è quello di individuare l'esistenza di detti ostacoli alla risolvibilità di una banca o di un gruppo (secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 14 e 15) e di comunicarli, oltre che alle Autorità nazionali ed europee competenti, alla banca ed al gruppo medesimo; gli enti interessati potranno individuare e comunicare misure alternative per rimuovere gli impedimenti, che dovranno essere approvati dalle Autorità competenti le quali potranno, altrimenti, adottare misure specifiche (in base all'articolo 16 dello schema).
  Tra le misure adottabili da parte della Banca d'Italia ai sensi del predetto articolo 16 segnala le seguenti:
   modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;
   limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;
   cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;
   limitare, sospendere o cessare determinate attività, linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi.

  La Banca d'Italia può inoltre imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa della banca o di società del gruppo, o alla struttura del gruppo, ovvero imporre a una società non finanziaria che controlla almeno una banca, anche se avente sede legale in altri Stati membri, di costituire una società finanziaria intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolarne la risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze Pag. 84negative sulle componenti non finanziarie del gruppo.
  Il Titolo IV dello schema disciplina i profili applicativi comuni a tutte le procedure attivabili in caso di dissesto. In particolare sono disciplinati in questo Capo i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione delle crisi, gli obiettivi e i principi della risoluzione, nonché la valutazione delle attività e delle passività dell'intermediario in dissesto, da intraprendere prima del write-down riduzione del valore delle azioni o dell'avvio della risoluzione.
  In dettaglio, osserva come l'articolo 17 chiarisca che per l'attivazione delle misure di gestione delle crisi devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
   l'istituto è in dissesto o a rischio di dissesto;
   non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di dissesto in tempi adeguati: intervento di soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del TUB.

  La condizione di dissesto o rischio di dissesto vi è quando ricorrono una o più delle seguenti situazioni:
   risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari e o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
   risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
   le sue attività sono inferiori alle passività;
   non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
   elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni suindicate nelle lettere si realizzeranno nel prossimo futuro;
   è stato erogato un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, salvo quanto previsto dello schema (articolo 18).

  L'articolo 20 specifica le misure da adottare in caso di crisi, le quali possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.
  Illustra quindi l'articolo 18, il quale indica le condizioni alle quali una banca, pur destinataria di un sostegno finanziario straordinario, non è considerata in condizioni di dissesto o a rischio di dissesto. La prima condizione è che sia stato concesso sostegno finanziario pubblico straordinario, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, con le seguenti specifiche forme:
   una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;
   una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;
   la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di dissesto o rischio di dissesto per la riduzione o la conversione di azioni. In questa ipotesi, la sottoscrizione deve essere effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di stress test condotti a livello nazionale, UE o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o da autorità nazionali.

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  La seconda condizione riguarda le modalità di erogazione del sostegno finanziario pubblico straordinario, che deve essere stato previamente approvato ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e, in alcune ipotesi, è riservato a banche con patrimonio netto positivo; inoltre deve essere stato adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e deve essere utilizzato per coprire perdite registrate o che verranno verosimilmente registrate nel futuro.
  L'articolo 19 disciplina le modalità di accertamento dei presupposti.
  L'articolo 20 individua le strade che possono essere intraprese nei confronti degli istituti in dissesto o a rischio di dissesto e per cui non sono prospettabili soluzioni alternative (ai sensi dell'articolo 17).
  Segnala come, in tali casi, la Banca d'Italia o l'autorità competente possa alternativamente disporre:
   il cosiddetto write-down, ossia la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca ove ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto;
   la risoluzione della banca (secondo quanto previsto dal Capo III del Titolo in esame) o la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del TUB, ove il bail-in non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

  In particolare, per avere una risoluzione la Banca d'Italia deve accertare la sussistenza dell'interesse pubblico, che ricorre quando: la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21, ossia la continuità delle funzioni essenziali delle banche, la stabilità finanziaria, il contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, la tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela; la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.
  L'articolo 22 elenca quali sono i principi cui si conforma la risoluzione della banca.
  Particolare importanza riveste il principio di cui alla lettera a) del comma 1, che ripartisce le perdite tra azionisti e creditori. Tali soggetti subiscono le perdite secondo la priorità applicabile in sede di procedura concorsuale e, comunque, in misura non peggiore di quanto avverrebbe in caso di liquidazione coatta amministrativa (cosiddetto no creditor worse off). Viene chiarito che i depositi protetti non subiscono perdite e che i livelli apicali di dirigenza, amministrazione e controllo, salvo specifiche ipotesi, sono di regola sostituiti. Inoltre, le azioni di risoluzione devono tenere conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonché della natura dell'attività svolta; esse sono effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato UE.
  L'articolo 23 chiarisce che l'avvio della risoluzione richiede una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell'ente interessato: la Banca d'Italia affida l'incarico ad un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario, nominato ai sensi del TUB.
  In estrema sintesi, ai sensi degli articoli 24 e 25la valutazione è volta a fornire clementi utili per accertare che ricorrono i presupposti per il write-down o la risoluzione; quantificare le perdite della banca o del gruppo e il fabbisogno di capitale necessario per la sua ricapitalizzazione; definire il presumibile valore di mercato dell'intermediario in caso di liquidazione per rispettare il principio del cosiddetto no creditor worse off. Sussistendo motivi di urgenza, la valutazione può essere effettuata provvisoriamente dall'Autorità di risoluzione, ma andrà confermata da una successiva valutazione definitiva dell'esperto indipendente.
  L'articolo 26 definisce le modalità di esercizio delle eventuali tutele giurisdizionali avverso le procedure in esame: chiarisce che non è ammessa tutela contro la Pag. 86valutazione di per sé, fino a quando non è applicata una misura di gestione della crisi bancaria.
  Gli articoli da 27 a 31, che costituiscono il Capo II del Titolo IV, definiscono la procedura per la riduzione (write-down) o conversione di azioni, altre partecipazioni e di strumenti di capitale.
  In particolare, l'articolo 27 disciplina i presupposti dell'applicazione di tale istituto, che può essere avviato da solo, se ciò consente di rimediare al dissesto (anche con l'aiuto di soggetti privati, ovvero misure UE o aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione) ovvero in seno ad una misura di risoluzione dell'istituto bancario.
  In particolare, osserva come l'articolo 28 individui gli strumenti soggetti a riduzione o conversione, ossia le riserve, le azioni e gli altri strumenti partecipativi o di capitale, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata, a seconda che si tratti di un istituto o di un gruppo.
  L'articolo 29 individua la procedura di riduzione e di conversione, nonché le regole per effettuare tale conversione; essa è disposta dalla Banca d'Italia, che, ai sensi dell'articolo 30, deve cooperare con altre Autorità di Stati UE ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa europea.
  L'articolo 31 chiarisce che i titolari degli strumenti soggetti a conversione possono ricevere azioni computabili nel capitale primario di classe l (core tier 1) emesse anche da altre componenti del gruppo societario interessato dalla riduzione; non possono essere attribuiti a tali soggetti strumenti di capitale primario di classe l che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di società controllate dallo Stato.
  Gli articoli da 32 a 38, che costituiscono il Capo III del Titolo IV, disciplinano la procedura di avvio e chiusura della risoluzione. Ai sensi dell'articolo 32 essa si apre con un provvedimento adottato dalla Banca d'Italia soggetto ad approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Esso contiene il programma della risoluzione, in cui sono indicate le misure che la Banca d'Italia deve adottare per conseguire gli obiettivi della risoluzione. Detto programma è soggetto a uno specifico regime di pubblicità e può essere modificato o revocato, ove necessario.
  L'articolo 33 disciplina gli specifici presupposti per avviare la risoluzione di altri soggetti e, in particolare delle società finanziarie con sede legale in Italia, se controllata da una società inclusa nella vigilanza consolidata; le società diverse da banche e SIM che controllino almeno una banca, a specifiche condizioni.
  Per l'attuazione del programma di risoluzione l'articolo 34 prevede che la Banca d'Italia possa seguire diverse strade:
   nomina di un commissario speciale, cui vengono conferiti poteri degli azionisti e degli organi di amministrazione;
   adozione diretta di atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali;
   emanazione di provvedimenti nei confronti dell'intermediario in risoluzione.

  In base all'articolo 35 gli effetti della risoluzione variano secondo il tipo di misure intraprese. Ove vi siano commissari speciali o la Banca d'Italia eserciti direttamente le funzioni dei partecipanti al capitale e degli organi apicali, si ha la sospensione dei diritti di voto e di quelli che derivano da partecipazioni che consentono di influire sull'ente. Inoltre decadono gli organi apicali.
  L'articolo 36 coordina i rapporti tra la normativa sullo stato di insolvenza dichiarato dall'organo giurisdizionale competente e la disciplina della risoluzione.
  L'articolo 37 disciplina i poteri dei commissari speciali mentre l'articolo 38 regola le modalità di chiusura della risoluzione.
  L'esito della risoluzione può variare a seconda dei casi: l'intermediario porrà essere restituito alla sua gestione ordinaria, ovvero si dovrà procedere alla sua liquidazione, dopo la cessione in blocco di beni e rapporti giuridici, ovvero potrà essere creata una cosiddetta bridge bank.Pag. 87
  Il Capo IV del Titolo IV reca la disciplina delle singole misure di risoluzione, individuate dall'articolo 39 nelle seguenti procedure:
   cessione in blocco di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo, ad un ente-ponte, o ad una società veicolo per la gestione delle attività;
   bail-in.

  Gli articoli 40 e 41 si occupano della cessione ad un soggetto terzo che non sia un ente-ponte o una società veicolo.
  Passa quindi a illustrare gli articoli da 42 a 44, i quali disciplinano la cessione ad un cosiddetto ente-ponte (cosiddetta bridge bank). Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche; la Banca d'Italia ne approva l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la strategia e il profilo di rischio; approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; stabilisce restrizioni all'attività dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. Una peculiarità di tale ente è che può essere autorizzato allo svolgimento delle attività bancaria e di investimento in via provvisoria, ancorché non soddisfi inizialmente i requisiti di legge.
  L'articolo 43 disciplina oggetto, modalità, effetti della cessione all'ente-ponte di azioni, partecipazioni, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione.
  Ai sensi dell'articolo 44 l'ente ponte cessa ove non sussistano più le condizioni per la sua esistenza, ossia nel caso si fonda con un altro soggetto, oppure ove le autorità pubbliche o il fondo di risoluzione ne ritrasferiscano a terzi le attività; ove i diritti, le attività e le passività dell'ente siano ceduti a un terzo; sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività. Esso comunque cessa quando è accertato che nessuna delle situazioni precedentemente elencate ha ragionevoli probabilità di verificarsi e, comunque, ove siano trascorsi due anni dall'ultima cessione dell'ente-ponte. Il termine di due anni può essere prorogato in presenza di specifiche condizioni di legge.
  Gli articoli 45 e 46 recano le norme sulla cessione alla società veicolo (bad bank). A tale proposito, sottolinea come questa, ai sensi dell'articolo 45, si differenzi dall'ente ponte perché la sua funzione è massimizzare il valore dei beni e dei rapporti giuridici ad essa ceduti, mediante una successiva cessione o la liquidazione della società medesima. Essa è posseduta interamente o parzialmente dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche, come l'ente ponte. La disciplina della sua costituzione è analoga a quella dell'ente-ponte (approvazione della Banca d'Italia), ma per la cessione dei beni e dei diritti dell'ente sottoposto a risoluzione l'articolo 46 indica principi diversi: tali attività e passività possono convergere alla società veicolo dall'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte, in una o più soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:
   condizioni di mercato tali che la liquidazione dei diritti e delle attività nell'ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;
   cessione necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte;
   cessione necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione.

  Il corrispettivo per la cessione può essere simbolico o anche mancare e può consistere in titoli di debito emessi dalla società veicolo.
  L'articolo 47 reca disposizioni comuni ai tre tipi di cessioni (privati, ente-ponte o società veicolo), in particolare concernenti il regime delle eccezioni, la pubblicità delle cessioni, la possibilità di ritrasferimento dei beni all'ente originario o all'ente ponte.
  Gli articoli da 48 a 59 disciplinano il cosiddetto bail-in, che consiste nella riduzione o nella conversione in azioni delle Pag. 88passività emesse dall'intermediario in risoluzione; il bail-in potrà essere adottato a partire dal 1o gennaio 2016.
  Ai sensi dell'articolo 48 esso può essere disposto da solo, se sufficiente al risanamento e con lo scopo di ripristino del patrimonio dell'ente sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato; ovvero anche congiuntamente alle operazioni di cessione, per ridurre le passività cedute.
  L'articolo 49 chiarisce che sono escluse dal bail-in alcune passività, tra cui i depositi protetti fino a 100.000 euro, le passività garantite, le passività interbancarie con scadenza originaria inferiore a sette giorni.
  È prevista la possibilità per la Banca d'Italia di escludere eccezionalmente, in tutto o in parte, ulteriori passività, alle seguenti condizioni:
   ove non sia possibile applicare il bail-in a tali passività in tempi ragionevoli;
   l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata a specifici scopi (assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività dell'ente sottoposto a risoluzione, per consentirgli di preservare la propria operatività e la fornitura di servizi chiave; evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea);
   l'inclusione di tali passività nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passività dal meccanismo.

  L'esclusione deve seguire specifici principi ed essere tempestivamente notificata alla Commissione UE. Le perdite escluse sono dunque spalmate sui titolari di altre passività o sul fondo di risoluzione, il cui intervento è condizionato all'effettuazione di un bail-in pari ad almeno l'8 per cento del totale passivo. In questo caso, il fondo di risoluzione può intervenire per coprire il relativo fabbisogno di capitale con una contribuzione che non può eccedere il 5 per cento del totale passivo. Anche per il bail-in vale il no creditor worse off: il creditore soggetto a bail-in non si deve trovare in una condizione peggiore rispetto a quella in cui si troverebbe se, in alternativa alla risoluzione, fosse stato attivato il più tradizionale strumento della liquidazione coatta amministrativa.
  L'articolo 50 chiarisce i requisiti minimi delle passività soggette alla procedura, determinato dalla Banca d'Italia, l'articolo 51 fissa i criteri per la determinazione dell'importo del bail-in, mentre l'articolo 52 chiarisce il trattamento di azionisti e creditori, fissando in particolare l'ordine con il quale è effettuata l'allocazione dell'importo da sottoporre a bail-in tra i soggetti interessati.
  L'articolo 53 reca la disciplina di coordinamento con il TUB in materia di acquisto di partecipazioni qualificate o del loro incremento, affinché le procedure autorizzatori e non interferiscano con la procedura di risoluzione.
  L'articolo 54 disciplina le modalità di bail-in per i derivati.
  Con l'articolo 55 viene chiarito che il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione. È data facoltà alla Banca d'Italia di applicare tassi di conversione diversi a categorie di passività aventi posizione diversa nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passività sovraordinate in tale ordine è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.
  L'articolo 56 disciplina il piano di riorganizzazione aziendale, da redigere e attuare quando la funzione del bail-in è di ricapitalizzare un ente sottoposto a risoluzione. Esso è redatto (e attuato) a carico dei commissari speciali o dell'organo di amministrazione; è comunicato alla Banca d'Italia, che ne valuta l'adeguatezza allo Pag. 89scopo di ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente, ed eventualmente lo approva, o chiede che esso sia modificato.
  L'articolo 57 disciplina gli effetti del bail-in, relativamente alla riduzione o cancellazione di passività, mentre l'articolo 58 consente la rimozione degli eventuali ostacoli al bail-in, in particolare per quanto riguarda la deliberazione di aumenti di capitale per consentire la conversione di passività in azioni.
  L'articolo 59 reca disposizioni in ordine al riconoscimento contrattuale della misura: se una passività soggetta a bail-in è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i contratti delle banche devono includere una clausola mediante la quale il creditore riconosce che la passività è assoggettabile a un eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti. La clausola si considera in ogni caso inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi eventualmente apposte dalle parti, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la sua mancata previsione.
  Illustra quindi il Capo V del titolo IV, il quale disciplina i poteri della Banca d'Italia per attuare il programma di risoluzione. In particolare è previsto, al fine di assicurare la continuità operativa della banca e l'efficacia delle misure di risoluzione, che possano essere sospesi temporaneamente i diritti dei creditori di escutere garanzie o recedere dai contratti.
  L'articolo 60 disciplina i poteri generali di risoluzione della Banca d'Italia, che spaziano dal potere di richiesta di informazioni a specifiche azioni sui titoli rappresentativi di capitale e al potere di removal degli organi apicali. Salvo quando diversamente disposto dalle norme, nell'esercizio di tali poteri l'istituto non è tenuto a ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, inclusi azionisti o creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, né a fornire comunicazioni prima dell'esercizio dei poteri di risoluzione.
  L'articolo 61 disciplina i poteri accessori della Banca d'Italia, esercitabili salvo i diritti di risarcimento e di indennizzo previsti nelle norme in esame.
  Ai sensi dell'articolo 62, la Banca d'Italia può imporre ad un ente sottoposto a risoluzione o ad altre componenti del gruppo di appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attività cedute, esclusa ogni forma di sostegno finanziario.
  L'articolo 63 reca le procedure di esecuzione di misure disposte da autorità di risoluzione di altri Stati membri, mentre l'articolo 64 disciplina i poteri della Banca d'Italia in relazione ad attività ubicate in uno Stato terzo o ad azioni, altre partecipazioni, diritti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato terzo.
  L'articolo 65 disciplina l'effetto dell'avvio delle procedure di gestione della crisi e di risoluzione sui contratti stipulati dagli enti che vi sono sottoposti; in linea generale, si dispone che in tali casi non siano integrati in automatico i presupposti per l'inadempimento contrattuale (dunque non si può escutere la garanzia o richiedere automaticamente la dichiarazione dello stato di insolvenza).
  L'articolo 66 consente alla Banca d'Italia di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte, a specifiche condizioni.
  Con l'articolo 67 viene previsto che la Banca d'Italia possa limitare l'escussione di garanzie aventi a oggetto attività dell'ente sottoposto a risoluzione; analogamente, ai sensi dell'articolo 68 essa può sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi (ossia clausole che consentono alle parti contrattuali il diritto di sciogliere un contratto o chiuderlo, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine: in generale, ogni disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto) riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a essere Pag. 90eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché di prestazione della garanzia.
  Con il Capo VI del titolo IV viene disciplinato il coordinamento della Banca d'Italia con le altre autorità di risoluzione europee nei collegi di risoluzione, quando la crisi riguarda gruppi cross-border.
  In particolare l'articolo 69 individua i principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono più Stati membri, mentre l'articolo 70 disciplina le modalità di partecipazione ai cosiddetti collegi di risoluzione previsti dagli articoli 88 e 89 della direttiva BRRD (2014/59/UE). Detti collegi sono costituiti dalle autorità di risoluzione a livello di gruppo per l'esercizio dei compiti connessi alla risoluzione e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.
  Ai sensi dell'articolo 71 la Banca d'Italia, se è l'autorità di risoluzione di una società controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro, può chiedere il riesame del piano di risoluzione di gruppo che può avere effetti sulle finanze pubbliche.
  L'articolo 72 disciplina le decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di risoluzione e la partecipazione del MEF, mentre l'articolo 73 fissa i principi per lo scambio dei flussi informativi tra Autorità.
  Passa quindi a illustrare il Capo VII del Titolo IV, che disciplina il rapporto con gli Stati terzi.
  Più in dettaglio, l'articolo 74 reca le procedure di riconoscimento e applicazione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi. Sono in particolare elencate le ipotesi in cui la Banca d'Italia, sentite le altre autorità di risoluzione facenti parte del collegio europeo di risoluzione, se istituito, può decidere di non riconoscere le misure di risoluzione avviate in uno Stato terzo.
  L'articolo 75 individua le condizioni alle quali la Banca d'Italia può adottare misure di risoluzione nei confronti di succursali italiane di una banca avente sede legale in uno Stato terzo non sottoposta a risoluzione in tale Stato, ovvero al ricorrere di specifiche condizioni.
  L'articolo 76 chiarisce le modalità di cooperazione con le autorità degli Stati terzi, mentre l'articolo 77 regola lo scambio di informazioni riservate.
  Il Titolo V dello schema disciplina i cosiddetti fondi di risoluzione nazionali.
  Essi sono costituiti per raccogliere contributi (ex ante e, se necessario, anche ex post) dalle banche per finanziare la risoluzione attraverso operazioni quali, ad esempio, la concessione di garanzie sulle attività o passività dell'intermediario sottoposto a risoluzione, l'esecuzione di conferimenti nel capitale sociale di una bridge bank o di una bad bank, l'erogazione di indennizzi ad azionisti o creditori per assicurare il rispetto del principio del no creditor worse off.
  In base a quanto previsto nell'ambito del Regolamento SRM, il fondo di risoluzione italiano è destinato a confluire nel fondo di risoluzione unico, una volta che il Meccanismo di Risoluzione Unico sia divenuto pienamente operativo.
  Al riguardo ricorda brevemente che il meccanismo di risoluzione unico (SRM) costituisce uno dei pilastri dell'unione bancaria; il suo scopo è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con costi minimi per i contribuenti e per l'economia reale. Esso si compone di un'autorità di risoluzione a livello dell'UE – il Comitato di risoluzione unico – e di un fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario. Esso entra in vigore il 1o gennaio 2016 ed è destinato ad essere utilizzato per la risoluzione delle banche in dissesto quando sono esaurite le altre opzioni, ad esempio lo strumento del bail-in.
  Il Fondo è finanziato dai contributi del settore bancario, con una costituzione graduale (nell'arco di 8 anni, quindi con completamento nel 2024); esso dovrebbe raggiungere almeno l'1 per cento dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri dell'unione bancaria. Il suo importo stimato è di circa 55 miliardi di euro. Il Pag. 91singolo contributo dovuto da ciascuna banca è calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti. I contributi saranno adattati in proporzione ai rischi assunti da ciascun ente. I contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico.
  La disciplina BRRD è completata dal regolamento delegato 2015/63 della Commissione Europea che, ai sensi dell'articolo 107 della BRRD, reca la disciplina di attuazione in materia di determinazione dei contributi ex ante al fondo di risoluzione nazionale. Il regolamento 2015/63 è direttamente applicabile ed esso assegna direttamente all'autorità di risoluzione i necessari poteri.
  In tale contesto rileva come l'articolo 76 istituisca presso la Banca d'Italia uno o più fondi di risoluzione, i quali sono alimentati:
   ai sensi dell'articolo 82 dai contributi ordinari, versati annualmente dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello specificato dalle norme stesse, nell'ammontare determinato dalla Banca d'Italia;
   ai sensi dell'articolo 83 dai contributi straordinari, versati dagli stessi soggetti quando i contributi ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese;
   da prestiti e altre forme di sostegno finanziario, quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti e i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; in particolare, l'articolo 84 consente di contrarre prestiti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, e viceversa di concederne;
   da somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti.

  L'articolo 79 chiarisce gli scopi dei fondi di risoluzione: essi possono essere usati solo nell'ambito delle procedure di risoluzione con diverse modalità (tra cui, a titolo esemplificativo: a garanzia di attività o passività dell'ente sottoposto a risoluzione, per la concessione di finanziamenti, per l'acquisto di attività dell'ente sottoposto a risoluzione etc.). Viene chiarito che i fondi di risoluzione non possono essere usati per assorbire direttamente le perdite di uno dei soggetti sottoposti a risoluzione né per ricapitalizzarli. Ai sensi dell'articolo 80, i fondi di risoluzione sono istituiti presso altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia, ivi inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti.
  L'articolo 81 chiarisce che entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione deve essere pari all'1 per cento dei depositi protetti. La Banca d'Italia può prorogare il predetto termine per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti di tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi.
  L'articolo 85 chiarisce come vengono utilizzati i fondi nel caso di risoluzione di un gruppo con componenti in altri Stati membri: in tali casi, le risorse sono utilizzate secondo un piano di finanziamento proposto dall'autorità di risoluzione di gruppo e approvato nell'ambito del programma di risoluzione.
  L'articolo 86 chiarisce l'intervento del sistema di garanzia dei depositanti nel caso di risoluzioni. Il sistema di garanzia cui aderisce l'ente sottoposto a risoluzione corrisponde a tale ente una somma in denaro pari:
   in caso di applicazione dei bail-in, all'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti, ai fini dell'assorbimento delle perdite, se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in; oppure;
   in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività, l'ammontare delle perdite che i Pag. 92depositi protetti avrebbero subito, se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorità.

  In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte. Quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non può eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
  Ove i depositi ammessi al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione siano trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attività d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti dei sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purché l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a 100.000 euro (l'importo massimo protetto ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 5, del TUB).
  Il Titolo VI dello schema contiene le norme che garantiscono il rispetto del principio del no creditor worse off di azionisti e creditori, e cioè il principio secondo cui tali soggetti subiscono le perdite secondo la priorità applicabile in sede di procedura concorsuale ma, comunque, in misura non peggiore di quanto avverrebbe in caso di liquidazione coatta amministrativa o analoga procedura concorsuale.
  L'articolo 87 tale principio è esplicitato per il caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali.
  L'articolo 88, a presidio di tale principio, chiarisce che un esperto indipendente incaricato dalla Banca d'Italia, a seguito delle azioni di risoluzione, effettua tempestivamente una valutazione per determinare il trattamento che gli azionisti e i creditori – incluso, se del caso, il sistema di garanzia dei depositanti – avrebbero ricevuto se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB o altra analoga procedura concorsuale. Qualora all'esito della valutazione di cui all'articolo 88 emerga che l'azionista o il creditore subisca perdite maggiori di quelle che avrebbe ricevuto a seguito della liquidazione coatta, l'articolo 89 prevede un indennizzo pari alla differenza, a carico del fondo di risoluzione.
  L'articolo 90 prevede meccanismi di salvaguardia per le controparti contrattuali nel caso di cessioni parziali, in particolare concernenti le controparti di alcuni accordi di garanzia e di garanzia finanziaria con trasferimento dei titolo in proprietà, così come in alcuni accordi di compensazione, di netting, per obbligazioni garantite e nel caso di alcuni contratti di finanza strutturata, con le specifiche modalità recate dagli articoli da 91 a 93.
  L'articolo 94 reca le tutele dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento nel caso di cessioni parziali.
  L'articolo 95 rinvia al Codice del processo amministrativo per la tutela giurisdizionale amministrativa; nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi, si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano alcune norme del Codice del processo amministrativo (gli articoli 19 e 63, comma 4, rispettivamente relativi al verificatore e consulente tecnico e alla loro attività nel processo ai fini del reperimento dei mezzi di prova).
  Gli articoli da 96 a 98 del Titolo VII recano l'apparato sanzionatorio. Viene in particolare fatto rinvio all'impianto sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo n. 72 del 2015 nel TUB, che ha recepito la direttiva 2013/36/UE (cosiddetta CRD 4).
  Il richiamato decreto legislativo n. 72 del 2015 ha riformato l'impianto sanzionatorio amministrativo del TUB, con riferimento sia a specifiche fattispecie, sia ai principi ed alla misura delle sanzioni applicabili. Pag. 93
  In tale ambito evidenzia come, coerentemente a quanto previsto dalla legge di delega, sia stato differenziato il trattamento di persone fisiche e di persone giuridiche e sia stata rimodulata la misura delle sanzioni, prevedendo l'innalzamento della pena ove il vantaggio ricavato dalle violazioni sia superiore ai massimali di legge. In sintesi:
   è stato costruito un sistema sanzionatorio volto a colpire in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti individuati dal diritto nazionale, anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione (modifiche all'articolo 144);
   a sensi dell'articolo 144-bis la Banca d'Italia può disporre, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni (cease and desist order), anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. Nel caso di inosservanza a tale ordine, si applicano le sanzioni pecuniarie, elevandone l'ammontare fino a un terzo, fermi i limiti di legge;
   l'articolo 144-ter disciplina le sanzioni applicabili agli esponenti aziendali o al personale. Coerentemente alle prescrizioni di delega, l'applicazione delle misure al personale o agli esponenti apicali è secondaria alle misure sanzionatorie nei confronti della persona giuridica cui fanno capo;
   l'articolo 144-quater reca i criteri per la determinazione del quantum delle sanzioni. Tra di esse vi sono: la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile e l'entità del vantaggio ottenuto, il livello di cooperazione con la Banca d'Italia e le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
   l'articolo 144-quinquies estende l'impianto sanzionatorio così delineato anche al caso in caso di inosservanza del regolamento n. 575/2013 sui requisiti di capitale, nell'ambito della relativa materia, nonché per le violazioni delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati;
   con le modifiche all'articolo 145 del TUB sono stati rivisti la procedura per l'applicazione delle sanzioni e il regime di pubblicità delle stesse, con rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato e la previsione della pubblicazione dei provvedimenti, in luogo dei giornali cartacei, sul sito web della Banca d'Italia; viene dettata una puntuale disciplina dell'opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in corte d'appello;
   sono introdotti gli articoli 145-ter (che impone la comunicazione all'EBA dei provvedimenti sanzionatori) e 145-quater (che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative).

  L'articolo 99 recepisce nell'ordinamento le modifiche alla legislazione europea introdotte dal Titolo X della direttiva BRRD.
  In particolare il comma 5 dell'articolo 99 introduce una deroga all'articolo 114 TUF in materia di diffusione di informazioni privilegiate. Viene dettata una norma in linea con l'articolo 17, comma 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, applicabile a partire da luglio 2016: è prevista la possibilità, nel caso l'emittente sia un ente creditizio o finanziario, di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario.
  L'articolo 100 reca norme di coordinamento con la legge fallimentare, in materia di liquidazione coatta amministrativa, per tenere conto dell'introduzione della procedura di risoluzione. In particolare, viene precisato che la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa senza fallimento deve essere comunicata entro Pag. 94tre giorni all'autorità competente, perché questa disponga, oltre che la liquidazione, l'eventuale avvio delle procedure di risoluzione.
  L'articolo 101 reca disposizioni penali, introdotte anche in mancanza di uno specifico criterio di delega; con l'introduzione del comma 3-bis nell'articolo 2638 del codice civile, che disciplina il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, viene effettuata l'equiparazione delle autorità di risoluzione alle autorità di vigilanza anche agli effetti della legge penale.
  Viene altresì chiarito che – ai sensi delle norme generali – la violazione dell'obbligo di segreto (di cui all'articolo 5 dello schema), è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, ma si procede d'ufficio e non su querela.
  Illustra quindi gli articoli 102 e 103, i quali recano il contenuto provvisorio dei piani di risoluzione, da applicarsi fintantoché non intervengano i provvedimenti della Banca d'Italia attuativi della introdotta disciplina. Analogamente, l'articolo 104 indica il regime transitorio degli elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilità di una banca o di un gruppo; il contenuto del piano di riorganizzazione aziendale a seguito del bail-in è provvisoriamente disciplinato dall'articolo 105.
  L'articolo 106 chiarisce che lo schema di decreto entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in deroga alle norme generali, e posticipa al 1o gennaio 2016 l'operatività delle norme sul bail-in, coerentemente alle prescrizioni UE.
  L'articolo 107 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella mattinata di martedì 20 ottobre avrà luogo un Seminario istituzionale sulle tematiche oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, nonché dello schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 208), il cui esame è iniziato nella seduta di ieri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.55.

7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 16 ottobre 2014.

  Daniele PESCO (M5S) ricorda la tematica oggetto della propria risoluzione, la quale interviene relativamente al fenomeno, in costante crescita, del mercato delle locazioni per brevi periodi di case o appartamenti, praticate dai proprietari in forma privata e non imprenditoriale.
  In particolare l'atto d'indirizzo indica alcuni strumenti fiscali idonei a superare le difficoltà connesse anche all'insussistenza dell'obbligo di registrazione del contratto, la quale consente al proprietario locatore di evadere le imposte, omettendo di dichiarare al fisco le entrate conseguenti alla locazione dell'immobile.
  In proposito considera auspicabile l'introduzione di un sistema di tassazione agevolata analogo all'imposta sostitutiva prevista con il regime della cedolare secca, prevedendo, per i contratti conclusi on line tramite intermediari, l'obbligo per l'intermediario Pag. 95di operare una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva e, per i contratti conclusi direttamente dal proprietario, mediante modalità di pagamento attraverso banche e sportelli postali che agiscano da sostituto d'imposta.
  Inoltre la risoluzione impegna il Governo a predisporre strumenti informatici e telematici al fine di agevolare l'adempimento di tali obblighi fiscali di dichiarazione e versamento delle imposte, anche attraverso l'attivazione di una piattaforma on line gestita dall'Agenzia delle entrate.
  Nell'auspicare quindi che l'Esecutivo si impegni nel senso prospettato dalla risoluzione, evidenzia come si tratti di misure che, oltre ad andare nella direzione di una più diffusa equità fiscale, comporteranno ingenti benefici per l'Erario. Sottolinea infatti come, in base ai dati disponibili sulle locazioni brevi, dalla tassazione dei redditi relativi a tali contratti deriverebbe un maggior gettito per circa 100 milioni di euro.

  Il Viceministro Luigi CASERO sottolinea la rilevanza della tematica oggetto della risoluzione, la quale si inserisce nell'ambito del più ampio dibattito sulla cosiddetta «digital tax» da applicare alle cessioni di beni e di servizi per via telematica, esprimendo l'impegno del Governo ad affrontarla in tempi brevi. Rileva infatti come sia necessario disciplinare la fattispecie delle locazioni brevi, le quali, pur costituendo una forma di accoglienza turistica parallela a quella alberghiera il cui volume d'affari è in costante aumento, non sono tuttavia compiutamente regolate dalla legge.
  Nel rilevare come gli strumenti a tal fine individuati nella risoluzione, attraverso l'attivazione di strumenti telematici predisposti e gestiti dall'Agenzia delle entrate, siano certamente validi, auspica che su tali aspetti sia svolto un ulteriore approfondimento, all'esito del quale la Commissione potrà essere in grado di fornire al Governo indirizzi specifici, condivisi al massimo grado dalle diverse forze politiche.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nel condividere i contenuti dell'atto di indirizzo, nonché le riflessioni svolte su di esso dal Viceministro, auspica lo svolgimento di un adeguato dibattito sul tema affrontato dalla risoluzione, all'esito del quale la Commissione potrà formulare indirizzi condivisi al Governo.

  Daniele PESCO (M5S) auspica che tale discussione possa aver luogo in tempi brevi, così da consentire di intervenire sulla tematica in esame già in occasione della discussione sul disegno di legge di stabilità per il 2016.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene che gli approfondimenti su tale tematica possano essere svolti anche ascoltando i soggetti operanti nel settore delle locazioni brevi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00720 Alberti: Fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e riduzione dei dati richiesti in tale ambito.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00140).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre scorso.

  Il Viceministro Luigi CASERO fa presente come sia intenzione del Governo intervenire in maniera organica sul complesso delle scadenze fiscali, definendo una normativa quadro generale sui termini degli adempimenti tributari.
  Con riferimento allo specifico tema oggetto della risoluzione, relativo alla scadenza per la presentazione dei modelli 770 da parte dei sostituti d'imposta, condivide l'esigenza, espressa negli impegni della risoluzione, di fissare un termine congruo per le categorie che si occupano della predisposizione e della trasmissione dei Pag. 96suddetti modelli e di prevedere che essi contengano esclusivamente i dati che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.
  Nel ribadire, tuttavia, come il termine per la presentazione dei modelli 770 dovrà essere inserito nel quadro di un complessivo riordino delle scadenze fiscali, fa presente come non sia possibile fissarlo fin d'ora al 30 novembre di ciascun anno e auspica che la risoluzione possa quindi essere riformulata in tali termini.

  Ferdinando ALBERTI (M5S) riformula la risoluzione nel senso indicato dal Viceministro Casero.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime una valutazione positiva sul testo riformulato della risoluzione.

  La Commissione approva la risoluzione, come riformulata (vedi allegato 1), che assume il numero 8-00140.

7-00728 Barbanti: Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre scorso.

  Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) fa presente come sia in corso di svolgimento un approfondimento specifico con il Sottosegretario Baretta, il quale si occupa in modo specifico delle tematiche oggetto della risoluzione.
  Nel sottolineare l'urgenza della questione affrontata dall'atto di indirizzo, auspica quindi che, all'esito del confronto in atto con il Governo, si possa addivenire in tempi brevi a una soluzione utile e condivisa di tale problematica.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00139).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta del 7 ottobre scorso il deputato Pagano ha presentato una proposta di riformulazione della risoluzione.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime innanzitutto l'impegno del Governo a intervenire in modo organico sulla tematica posta dalla risoluzione già in occasione della discussione sul disegno di legge di stabilità per il 2016, sottolineando come il rientro in Italia dei cittadini che si sono distinti all'estero per lo sviluppo delle più alte competenze in tutti i settori costituisca, per la sua rilevanza in termini sia culturali sia economici, uno degli elementi più importanti della strategia di sviluppo perseguita dal Governo.
  In tale contesto esprime una valutazione positiva sul testo riformulato della risoluzione e auspica che si proceda celermente alla conclusione dell’iter in Commissione dell'atto di indirizzo, così che il Governo possa adottare un proprio intervento nel corso della prossima sessione di bilancio.

  Alessandro PAGANO (AP) esprime innanzitutto la propria soddisfazione per la valutazione favorevole espressa dal Governo sull'atto di indirizzo e chiede se l'Esecutivo intenda intervenire sulla tematica affrontata dalla risoluzione, la quale costituisce già oggetto dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, concernente disposizioni per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso una norma del disegno di legge di stabilità, che potrebbe essere ulteriormente Pag. 97sviluppata attraverso emendamenti parlamentari sui quali auspica fin d'ora la massima condivisione da parte della Commissione.

  Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce l'intenzione del Governo di affrontare la questione inserendo nel prossimo disegno di legge di stabilità una norma specifica su tale materia.

  Michele PELILLO (PD) preannuncia che tutti i componenti della Commissione appartenenti al gruppo del PD sottoscrivono la risoluzione.

  La Commissione approva la risoluzione, come riformulata (vedi allegato 2), che assume il numero 8-00139.

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria risoluzione, la quale intende impegnare il Governo a intervenire sulla materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (cosiddetto «anatocismo»).
  A tale proposito, ricorda in primo luogo come essa sia stata più volte oggetto di interventi da parte del legislatore, e da ultimo, in ordine di tempo, dall'articolo 1, comma 629, della legge di stabilità per il 2014, il quale prevede, in sintesi, che il CICR con propria delibera stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Sottolinea come tale disposizione sia stata introdotta dal Parlamento allo scopo evidente e inequivoco di cancellare dall'ordinamento giuridico l'anatocismo, meccanismo già disciplinato dall'articolo 1283 del codice civile e dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 1999, stabilendo l'improduttività degli interessi composti e mettendo così fine a comportamenti adottati da molti istituti di credito, riconosciuti illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerati dal legislatore.
  Tale obiettivo si scontra tuttavia con alcune difficoltà, originate dal tenore letterale della predetta norma, posto che, nonostante la nuova previsione sia stata introdotta al fine di impedire l'instaurarsi nei rapporti tra istituti di credito e correntisti di qualsivoglia forma del suddetto meccanismo, la stessa, in mancanza della richiamata delibera del CICR, non ha comunque prodotto in maniera uniforme sul territorio i risultati attesi, avendo alcuni tribunali interpretato la detta delibera come indispensabile all'applicabilità della norma.
  In tale contesto evidenzia, quindi, come il tenore letterale della norma avrebbe richiesto un'operazione di interpretazione finalizzata a chiarire pienamente lo scopo al quale la riforma mirava, così come emerge dal fatto che il 24 agosto 2015 la Banca d'Italia ha posto in consultazione, nel periodo fino al 23 ottobre 2015, durante il quale è possibile avanzare osservazioni, la proposta di delibera del CICR.
  Sottolinea come la citata delibera del CICR abbia aperto un vivace dibattito, soprattutto con particolare riferimento all'articolo 4, commi 4 e 5, laddove si autorizzano le banche, a partire dal 1o gennaio 2016, ad applicare la capitalizzazione degli interessi se prodotti da uno scoperto di almeno 60 giorni, rendendoli in tal modo nuovamente esigibili e ripristinando di fatto nel sistema giuridico l'anatocismo. Tale previsione, ponendosi in evidente contrasto con la volontà del legislatore, deve, anche in rispetto al principio di gerarchia delle fonti del diritto, essere rigettata, consegnando così finalmente al nostro Paese una normativa chiara ed inequivoca in materia, la quale non sia esposta al rischio di continui ricorsi all'autorità giudiziaria.
  Sulla base di tali considerazioni, la risoluzione impegna il Governo ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché, nell'attuale fase interlocutoria di consultazione, sia confermata un'interpretazione Pag. 98che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere la risoluzione a nome del proprio gruppo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 14 ottobre 2015.

Audizione dei rappresentanti di Confedilizia sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

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