CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 ottobre 2015
516.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo volto a incentivare la coltivazione della canapa denominata Cannabis sativa L. e le diverse utilizzazioni ad essa connesse, quali la produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori (articolo 1).
  L'articolo 2, comma 1, prevede che sia consentita, senza necessità di alcuna autorizzazione, la coltivazione in Italia della canapa, purché relativa alle «varietà ammesse», ovvero quelle iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole di cui alla direttiva 2002/53/CE. Al comma 2 reca una disposizione di particolare interesse per le competenze della Commissione Attività produttive. Si dispone, infatti, che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici sia consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dopo aver verificato la impossibilità di impiego delle biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati per tutti gli utilizzi alternativi alla valorizzazione energetica, possono autorizzarne l'utilizzo solo in impianti a biomasse già esistenti e provvisti Pag. 69di specifici sistemi di filtraggio per evitare la emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta.
  L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti esclusivamente nel dovere di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi insieme alle relative fatture di acquisto.
  L'articolo 4 concerne i controlli e le sanzioni, prevedendo che i controlli dovranno seguire specifiche modalità: in particolare, si prevede, tra le novità più significative che, qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ma entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza sia posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni contenute nel provvedimento in esame (articolo 4, comma 5).
  L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute aggiorni il Testo Unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, definendo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in apposita tabella, i livelli massimi di residui di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.
  L'articolo 6 stabilisce specifici incentivi per la filiera della canapa, destinando una quota delle risorse disponibili nei piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il limite di spesa viene individuato in 700.000 euro annue (comma 1); con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una quota delle risorse iscritte annualmente in bilancio viene destinata al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e prima trasformazione della canapa (comma 2).
  L'articolo 7 autorizza gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche attraverso la stipula di protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali ed i consorzi, a riprodurre per un anno la semente certificata acquistata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale. È richiesta, a tal fine, una comunicazione preventiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  L'articolo 8 prevede, inoltre, che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possano promuovere azioni di formazione per coloro che operano nella filiera della canapa, diffondendo, attraverso appositi canali informativi, le proprietà della stessa ed i suoi possibili utilizzi.
  L'articolo 9 apporta due modifiche testuali al Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990).
  Con la prima modifica la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all'1 per cento, viene inserita nella tabella I allegata al testo unico (relativa alle cosiddette «droghe pesanti»). La seconda modifica è volta a coordinare la disposizione del testo unico sulle coltivazioni consentite con la normativa introdotta dal provvedimento in esame.
  L'articolo 10, infine, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, conformemente a quanto stabilito nel regolamento UE n. 1305/2013.
  Si riserva di formulare una proposta di parere favorevole, manifestando sin d'ora la disponibilità ad accogliere eventuali osservazioni sugli aspetti di competenza della Commissione.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 6 ottobre 2015.

Audizione dei rappresentanti di Federesco e R.ETE. Imprese Italia nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 101, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 201).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.