CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 ottobre 2015
516.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 51

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustraile della canapa.
Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C.2987 Dorina Bianchi.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ermete REALACCI, presidente, attesta la presenza del deputato Zardini ai lavori della seduta odierna.

  Stefania COVELLO (PD), relatrice, comunica che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nella seduta del 28 luglio 2015. Preliminarmente sottolinea che la canapa industriale (Cannabis sativa L.) si presta a molteplici usi in diversi settori, quali la produzione di tessuti, la costruzione edile, la cosmetica, l'isolamento acustico e termico, la fabbricazione di oli, di cordame o di lettiere per animali, l'utilizzo come combustibile, la fabbricazione della carta, l'alimentazione umana o animale, l'utilizzo come biocarburante, per usi medici, come parte di materiali compositi per il riciclo di materie plastiche. Anche la canapa a fibre, utilizzata per scopi industriali, appartiene tuttavia alla Cannabis, specie di cui fa parte la canapa stupefacente, dalla quale la canapa industriale differisce per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore di tetraidrocannabinolo (THC), Pag. 52l'agente psicotropo della Cannabis. La coltivazione della canapa industriale è pertanto soggetta in ogni caso ad una regolamentazione restrittiva. Negli anni più recenti la filiera produttiva della canapa, dopo un lungo periodo di blocco della produzione, sta suscitando nuovo interesse a seguito dell'aumento del prezzo del petrolio e di una maggiore attenzione per la tutela dell'ambiente. La coltivazione e produzione della canapa industriale è ripresa in molti Paesi europei. In Italia la coltivazione di canapa ad uso agroindustriale è regolata dalla normativa europea e da due circolari applicative.
  Rileva, quindi, che il provvedimento in esame, composto da 10 articoli, contiene norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame dettagliato del testo unificato in esame, si sofferma sulle disposizioni di stretto interesse per la Commissione. Rileva, anzitutto, che l'articolo 1, comma 3, tra le finalità indicate per il sostegno e la promozione della coltura della canapa, individua, tra l'altro: alla lettera c), lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; alla lettera d) la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; alla lettera e) la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni. Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 del testo unificato, recante disposizioni sulla liceità della coltivazione della canapa, specifica che dalla coltivazione della canapa è possibile ottenere, tra l'altro, la fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; il materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia e le coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati. Rileva, altresì, che il comma 3 dell'articolo 2 prevede che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate, specificando, altresì, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dopo aver verificato l'impossibilità di impiego delle biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati per tutti gli utilizzi alternativi alla valorizzazione energetica, possono autorizzarne l'utilizzo solo in impianti a biomasse già esistenti e provvisti di specifici sistemi di filtraggio per evitare la emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta. Rileva, inoltre, che l'articolo 4 detta norme relative ai controlli e alle sanzioni, prevedendo, al comma 1, che il Corpo forestale dello Stato o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente, è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo effettuato da parte degli organi di pubblica sicurezza eseguiti su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie. L'articolo 5, relativo ai limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici, prevede che il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede all'aggiornamento del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, definendo in apposita tabella i livelli massimi di residui di THC ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa. Sottolinea, infine, che l'articolo 8 del testo unificato in esame prevede che lo Pag. 53Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possano promuovere azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondano, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del packaging.
  In conclusione, si riserva pertanto di presentare una proposta di parere sulla base dei rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 6 ottobre 2015.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2212 Daga recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, di rappresentanti della società metropolitana acque Torino S.p.A, della società Acqua bene comune Napoli Azienda Speciale, della Cap Holding Milano e della società Acquedotto pugliese.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.