CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 settembre 2015
513.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 30 settembre 2015. – Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

  La seduta comincia alle 15.35.

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
C. 3315 Governo.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Gianluca PINI, presidente e relatore, illustra il provvedimento all'esame, volto ad integrare la legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, al fine di includere tra questi ultimi «l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni». In proposito, osserva che il decreto legge, pur recando un contenuto puntuale e corrispondente al titolo, presenta profili problematici in relazione alla esatta individuazione del proprio ambito applicativo, non risultando infatti chiaro se l'intenzione del legislatore sia quella di sottoporre alla disciplina contenuta nella legge n. 146 del 1990 l'esercizio del diritto di sciopero in tutti gli istituti e i luoghi della cultura indicati al richiamato articolo 101, ovvero solo in alcuni, né, soprattutto, se sia quella di circoscrivere l'applicabilità della disciplina in questione ai soli musei e luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici ovvero di estenderla anche a quelli appartenenti a soggetti privati.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge C. 3315 e rilevato che esso consta di un solo articolo di natura sostanziale, volto ad integrare la legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, al fine di includere tra questi ultimi “l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 Pag. 4del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”, recando conseguentemente un contenuto puntuale e corrispondente al titolo;
   constatato che il citato articolo 101 del decreto legislativo n. 42 prevede che: “sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali” e che il richiamo ai soli musei e ai luoghi della cultura operato dall'articolo 1o sembrerebbe dunque volto a circoscrivere l'ambito applicativo della norma, oltre che ai luoghi della cultura, ai soli musei, con esclusione delle altre «strutture permanenti» qualificabili come istituti della cultura (biblioteche e archivi);
   osservato che il disegno di legge all'esame non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); tuttavia, la relazione illustrativa, conformemente al disposto dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo, peraltro circoscritto;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
  si dovrebbe chiarire la portata normativa dell'intervento contenuto all'articolo 1 – che novella la legge n. 146 del 1990, sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali – allo scopo di precisare se si intendano ricomprendere nel raggio d'azione della novella anche i musei e i luoghi della cultura appartenenti a soggetti privati, come sembrerebbe deporre la lettera della norma, ovvero se si intenda circoscrivere la novella in questione ai soli musei e ai luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici, come sembrerebbe invece desumersi dalla relazione illustrativa ed in sintonia con quanto previsto dall'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che qualifica il servizio espletato dai soggetti privati quale servizio privato di utilità sociale.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
  per quanto detto in premessa, all'articolo 1 si dovrebbe altresì chiarire se con l'impiego della locuzione “musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” si intenda circoscrivere l'ambito applicativo della norma, oltre che ai luoghi della cultura, ai soli musei; ove l'intento sia invece quello di ricomprendere nel raggio di azione della norma anche le altre “strutture permanenti” qualificabili come istituti della cultura (le biblioteche e gli archivi), si dovrebbe riformulare la norma sostituendo il riferimento ivi contenuto ai “musei” con quello, più appropriato, agli “istituti della cultura”.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Gianluca PINI, presidente e relatore, nell'illustrare i contenuti del disegno di legge all'esame, fa presente che, con riferimento agli ambiti di competenza del Comitato, le maggiori criticità riscontrate attengono alla formulazione dei principi e dei criteri direttivi di delega, che appaiono oltremodo generici, ed in alcuni difetti di coordinamento interno ed esterno al testo.
   Ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 3272 e abbinate, adottato quale testo base per il seguito dell'esame dalle Commissioni riunite VII e IX nella seduta del 24 settembre 2015, e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
  il disegno di legge, che si compone di 5 articoli, reca un contenuto omogeneo, in quanto interviene sulla disciplina del contratto unico di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 1), riforma l'assetto di governance della RAI (articolo 2), interviene sull'attività gestionale della medesima società (articolo 3), reca una delega al Governo per il riassetto normativo in materia (articolo 4) e contiene, infine, le disposizioni transitorie (articolo 5);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituendo l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo” con la locuzione “servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”: il provvedimento non provvede tuttavia a coordinare con la nuova locuzione né la terminologia usata in altre parti del disegno di legge all'esame (per esempio alla lettera b) del medesimo comma 1) né quella presente nelle rimanenti disposizioni del testo unico nelle quali ricorre l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo” (ad esempio, all'articolo 2, comma 1, lettera t), che ne reca la stessa definizione);
   il disegno di legge, all'articolo 4, comma 2, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo che modifichi il vigente testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, enuclea principi e criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli in base ai quali è stato emanato il testo unico stesso, e contenuti all'articolo 16 della legge n. 112 del 2004; i suddetti principi e criteri, tuttavia, in un caso, (e, segnatamente, alla lettera a), che prevede il riordino e la semplificazione delle disposizioni vigenti “anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti”) appaiono assai generici; in altri casi risultano meramente ripetitivi di disposizioni già presenti nel testo unico in vigore (si vedano le lettere b), c) e d), che riproducono in forma di principi e criteri direttivi le previsioni di cui all'articolo 45, comma 2, lettere h) (contenuti dedicati specificamente ai minori), a) (copertura integrale di tutto il territorio nazionale) ed f) (effettuazione di trasmissioni nelle lingue delle minoranze linguistiche); mentre, in un altro caso (e, segnatamente, alla lettera e), che indica come criterio l'indicazione espressa delle norme abrogate), risultano riproduttivi di principi e criteri di delega già contenuti nella delega di cui all'articolo 16 della legge n. 112 del 2004;
   il provvedimento reca inoltre disposizioni meramente ricognitive o riproduttive di altre già vigenti; ad esempio, l'articolo 2, comma 2, terzo periodo, ribadisce che, per quanto non diversamente disposto, si applica alla RAI la disciplina relativa alle società per azioni recata dal codice civile, ancorché analoga previsione sia presente nell'articolo 49, comma 2, del testo unico;
   infine, il disegno di legge nel testo presentato al Senato reca sia l'analisi tecnico-normativa Pag. 6(ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
  all'articolo 1, comma 1, lettera a) – che modifica l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituendo l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo” con la locuzione “servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale” – provvedano le Commissioni a coordinare la terminologia usata in altre parti del testo (per esempio alla successiva lettera b), con la modifica in argomento, nonché ad estendere la modifica in oggetto a tutte le disposizioni del testo unico in cui ricorre l'espressione “servizio pubblico generale radiotelevisivo”, a partire dall'articolo 2, comma 1, lettera t), che ne reca la definizione;
  provvedano altresì le Commissioni a specificare il principio e criterio direttivo di delega contenuto all'articolo 4, comma 2, lettera a), che, nella sua genericità, dilata oltremodo l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo, contestualmente verificando la portata normativa dei principi e dei criteri direttivi contenuti alle lettere da b) ad e) del medesimo comma 1.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
  all'articolo 1, si verifichi l'opportunità di riformulare la rubrica, tenuto conto che la stessa fa esclusivo riferimento al contratto nazionale di servizio, mentre l'articolo interviene altresì sulla disciplina dei contratti di servizio regionali e delle province autonome.».

  Dopo un intervento della deputata Fabbri e successiva replica del relatore, il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.45.