CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 28 settembre 2015
511.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 28 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 16.25.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge in titolo.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative in esso contenute la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Colletti 28-bis.403, che è volta a sopprimere la previsione secondo cui, con riferimento al registro delle successioni, i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività, sono determinati, con apposito decreto, in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato, facendo in tal modo venir meno la garanzia della neutralità finanziaria della disposizione;
   Colletti 28-bis.404 e 28-bis.405, che sono volte a integrare la disposizione che prevede che il registro delle successioni tenuto dal Consiglio nazionale del notariato possa essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati, al Pag. 6fine di precisare che ciò avvenga senza oneri per il richiedente. In tal modo si deroga implicitamente alla disposizione secondo la quale, per il rilascio di copie e di certificazioni e per ogni altra attività inerente al registro delle successioni, sono dovuti appositi diritti, al fine di escludere ogni onere a carico dello Stato.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Paglia 6.01 (ex 6.01), che è volto a prevedere l'istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi, precisando che all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Luigi Di Maio 6-bis.03 (ex 6.05) che istituisce presso la CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), in via sperimentale e fino ad un massimo di tre anni, un sistema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria, al fine di contrastare l'aumento dei premi RCA, con specifico riferimento ad alcune aree del paese. Con apposito decreto è stabilita la quota del contributo da riconoscere alla medesima CONSAP a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente disposizione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Paolo Nicolò Romano 16.12 (ex 16.18) che prevede che, per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, in materia di tasse sulle concessioni governative, per stazioni radioelettriche non si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante una riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e agevolazione fiscale in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 350 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Ricciatti 18.2 (ex 18.5) che prevede, tra l'altro, prevede l'esclusione, dal novero del servizio universale, degli invii multipli di posta. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riguardo alle possibili ricadute sull'equilibrio del contratto di programma 2015-2019 in corso di definizione, nonché sul processo di valorizzazione e privatizzazione della società;
   Colletti 26.18 (ex 26.35) che fa venir meno, tra altro, la previsione secondo cui l'iscrizione agli Albi per l'esercizio della professione forense comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riguardo agli eventuali effetti sull'equilibrio della predetta Cassa;
   Francesco Saverio Romano 28-bis.0400 che prevede che i notai abbiano Pag. 7diritto di accesso, in modalità informatica e in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne visione e rilasciarne estratti e certificati, precisando che tale accesso è gratuito, non comporta oneri per lo Stato e avviene sulla base di apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e il Consiglio nazionale del notariato, a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione delle connessioni telematiche occorrenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Pellegrino 31.02 (ex 31.01), che prevede, tra l'altro, che le società tra professionisti in fase di costituzione possano optare, anche ai fini IRAP, per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione della proposta emendativa sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di gettito;
   Boccadutri 32-quater.01 (ex 32.07), che provvede ad incrementare di trenta unità il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con contestuale riduzione, nella misura di quaranta unità, del contingente di personale con contratto a tempo determinato previsto per la medesima Autorità dalla normativa vigente. Prevede, inoltre, che le relative procedure concorsuali, rivolte al personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato, siano bandite entro il 31 dicembre 2016. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 28-bis.403, 28-bis.404 e 28-bis.405, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.
  Per le medesime ragioni, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Paglia 6.01, con particolare riferimento agli oneri connessi all'istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6-bis.03, in quanto non corredato da apposita relazione tecnica volta a suffragarne l'effettiva neutralità dal punto di vista finanziario.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Paolo Nicolò Romano 16.12, stante in particolare l'inidoneità della clausola di copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalla citata proposta emendativa, che interviene direttamente sui regimi di esenzione fiscale di cui all'allegato C-bis al decreto-legge n. 98 del 2011.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Ricciatti 18.2, anche in considerazione del fatto che l'esclusione immediata dall'ambito del servizio universale degli invii multipli di posta potrebbe compromettere il successo della procedura di privatizzazione delle Poste italiane tuttora in corso di svolgimento, con conseguenti riflessi anche sul bilancio pubblico.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Colletti 26.18, in quanto l'attuazione delle disposizioni in esso contenute appare suscettibile di recare pregiudizio all'equilibrio finanziario della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con inevitabili riflessi negativi anche sulla finanza pubblica, che dovrebbe in qualche modo comunque farsi carico dell'eventuale squilibrio. Pag. 8
  Esprime, invece, nulla osta sull'articolo aggiuntivo Francesco Saverio Romano 28-bis.0400, nel presupposto che anche gli enti locali potranno adempiere ai compiti ad essi affidati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pellegrino 31.02, in quanto suscettibile di determinare minori entrate prive di idonea quantificazione e copertura.
  In merito all'articolo aggiuntivo Boccadutri 32-quater.01, volto a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di indire, entro il 31 dicembre 2016, una o più procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato, ritiene che sarebbe opportuno formulare in via prudenziale un parere contrario, in mancanza di una relazione tecnica che dimostri l'effettiva neutralità per la finanza pubblica delle suddette disposizioni, sebbene la Ragioneria generale dello Stato non abbia al riguardo ravvisato profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione sugli emendamenti Ricciatti 26.1 e Mazziotti Di Celso 26.10, volti ad introdurre una norma di delega al Governo finalizzata a garantire maggiore concorrenzialità nella professione forense, evidenziando al riguardo come sarebbe a suo giudizio opportuno valutare l'inserimento di una apposita clausola di invarianza finanziaria. Segnala altresì, per quanto attiene ai profili finanziari, gli identici emendamenti Molteni 30.2, Bernardo 30.3, Scotto 30.4 e Pisicchio 30.5, che sono volti a disciplinare i percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai. In relazione a tali ultimi emendamenti, ritiene sarebbe infatti opportuno acquisire una apposita relazione tecnica volta a suffragarne l'effettiva neutralità dal punto di vista finanziario, con particolare riguardo agli adempimenti posti a carico del sistema delle università. Sui predetti emendamenti si rimette pertanto alle valutazioni della Commissione.
  Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Giampaolo GALLI, pur prendendo atto del parere contrario espresso dal Viceministro Morando sull'articolo aggiuntivo Paglia 6.01, ritiene che il tema posto dalla citata proposta emendativa sia meritevole di particolare interesse, giacché le finalità da esso perseguite contro le frodi nel campo delle assicurazioni automobilistiche potrebbero, sia pure indirettamente, comportare un beneficio anche per i bilanci pubblici.

  Francesco CARIELLO chiede al rappresentante del Governo se la contrarietà espressa sull'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6-bis.03 sia motivata esclusivamente dalla mancanza di una relazione tecnica ovvero dipenda da ulteriori specifiche ragioni.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 32-quater.01, invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario su di esso in precedenza espresso. Al riguardo, fa presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui la normativa vigente consente di assumere personale a tempo determinato fino ad un numero di cinquanta unità, gode di un bilancio autonomo finanziato essenzialmente attraverso i contributi ad essa dovuti da parte delle società di capitale. In tale quadro, ritiene che la proposta emendativa in discussione consenta piuttosto all'Autorità di realizzare risparmi, senza onere alcuno a carico del bilancio pubblico, valorizzando al contempo le professionalità in essa già formatesi.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, nel concordare con il rappresentante del Governo in merito alla sostanziale neutralità finanziaria dell'articolo aggiuntivo Francesco Saverio Romano 28-bis.0400, osserva che gli emendamenti Ricciatti 26.1 e Mazziotti Di Celso 26.10 prevedono una delega di carattere meramente ordinamentale e, Pag. 9pertanto, anche nel testo attuale non appaiono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica. Osserva altresì che gli identici emendamenti Molteni 30.2, Bernardo 30.3, Scotto 30.4 e Pisicchio 30.5, anch'essi segnalati dal Viceministro Morando, sono viceversa suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, con particolare riguardo ai costi connessi ai corsi di formazione organizzati dalle università.
  In ordine all'articolo aggiuntivo Boccadutri 32-quater.01, invita invece il rappresentante del Governo ad una ulteriore valutazione, dal momento che il vincolo finanziario contenuto al comma 2 della citata proposta emendativa – in base al quale all'incremento del proprio ruolo organico a tempo indeterminato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederà senza oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990 – sembrerebbe da intendersi riferito tanto all'indizione delle nuove procedure concorsuali quanto agli effettivi costi da sostenere in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato.

  Il viceministro Enrico MORANDO, nel prendere atto delle considerazioni testé espresse dal relatore in merito alla sostanziale neutralità finanziaria delle disposizioni da esso recate, si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 32-quater.01.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 16.12, 18.2, 26.18, 28-bis.403, 28-bis.404, 28-bis.405, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5 e sugli articoli aggiuntivi 6.01, 6-bis.03 e 31.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.
C. 3241 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, in merito alla quantificazione degli oneri per spese di missione – di cui all'articolo 4, lettera a), del Memorandum – rileva che la loro stima, per un importo valutato in 986 euro l'anno, appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative del Memorandum. Fa presente, altresì che, qualora tali oneri dovessero rivelarsi superiori alle previsioni, troverà applicazione il meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica. Fa presente inoltre che la relazione tecnica evidenzia altresì che, in deroga al regime di ripartizione delle spese di cui all'articolo 5, l'eventuale richiesta della Controparte di incontri tra le rispettive Autorità di vertice da tenersi in Italia sarà accolta solo previo rimborso da parte del Paese richiedente delle relative spese aggiuntive sostenute e che la stessa non comporterà quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sottolinea, altresì, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni del Memorandum – fatta eccezione per gli articoli 4, lettera a), e 6 – prevede un vincolo d'invarianza finanziaria tenuto Pag. 10conto che, anche in base all'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, l'eventuale richiesta di altre forme di cooperazione da tenersi in Italia ai sensi dell'articolo 4, lettere b-j), sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e pertanto senza oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito evidenzia che tale meccanismo di rimborso, richiamato dalla relazione tecnica non risulta esplicitato nel testo dell'Accordo. Andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'assenza di oneri con riferimento al complesso delle attività cooperative in questione, ivi incluse quelle di formazione e addestramento. Con riguardo, infine, ai possibili oneri derivanti dall'articolo 6 del Memorandum, che disciplina le ipotesi risarcitorie per danni causati nel corso di attività di cooperazione militare nel territorio del Paese ospitante, rileva che non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, si tratta di fattispecie di natura meramente eventuale che, nel caso dovessero verificarsi, troverebbero la loro disciplina – come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica – in un apposito provvedimento legislativo. Per quanto riguarda le spese relative a delegazioni con numero di componenti superiore a dieci, osserva che l'articolo 5 rinvia a specifici accordi per provvedere ai relativi aspetti finanziari. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che alle relative spese si provvederà con specifici provvedimenti. In proposito, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 986 annui a decorrere dal 2015 – reca le necessarie disponibilità, sebbene privo di una apposita voce programmatica. Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente destinate alla spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, appare necessario che il Governo confermi che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni. Segnala, infine, che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 appare sostanzialmente idonea, nel presupposto che l'espressione: «non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sia da intendersi nella seguente accezione, maggiormente rispondente alla vigente prassi contabile: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Il viceministro Enrico MORANDO chiarisce che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'eventuale richiesta di «altre forme di cooperazione» da tenersi in Italia ai sensi dell'articolo 4, lettere b-j), dell'Accordo sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, senza oneri a carico della finanza pubblica.
  Precisa, inoltre, che agli oneri derivanti dai successivi eventuali accordi che disciplinano le spese per delegazioni con un numero di componenti superiore a dieci, di cui all'articolo 5 dell'Accordo in esame, si farà fronte con un apposito disegno di legge che autorizzi la maggiore spesa.
  Assicura, infine, che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia in caso di scostamento degli oneri, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto, non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

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  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3241 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    come evidenziato dalla relazione tecnica, l'eventuale richiesta di «altre forme di cooperazione» da tenersi in Italia ai sensi dell'articolo 4, lettere b-j), dell'Accordo sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, senza oneri a carico della finanza pubblica;
    agli oneri derivanti dai successivi eventuali accordi che disciplinano le spese per delegazioni con un numero di componenti superiore a dieci, di cui all'articolo 5 dell'Accordo in esame, si farà fronte con un apposito disegno di legge che autorizzi la maggiore spesa;
    l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella clausola di salvaguardia in caso di scostamento degli oneri, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.
C. 3239 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente di non avere osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presupposto che la prima riunione si svolga in Cile, tenuto conto che l'onere decorre dal 2015. In particolare, in merito alla quantificazione degli oneri per spese di missione di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo, rileva che la loro stima, per un importo valutato in 8.850 euro ad anni alterni a decorrere dal 2015, appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo. Rileva altresì che qualora tali oneri dovessero rivelarsi superiori alle previsioni troverà applicazione il meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica. Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo, fatta eccezione per gli articoli II, paragrafo 1, lettera d), e V, prevede un vincolo d'invarianza finanziaria tenuto conto che, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cui all'articolo II verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Peraltro, tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria; ciò con particolare riferimento alle spese sostenute in Italia per le attività Pag. 12cooperative in questione, ivi incluse quelle di formazione e addestramento. Segnala che andrebbero inoltre esclusi eventuali oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia. In merito all'articolo III, non considerato dalla relazione tecnica, fa presente che andrebbe acquisita conferma che alle spese ivi previste, diverse da quelle di missione, spese mediche ed assicurative, si possa far fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Con riguardo, infine, ai possibili oneri derivanti dall'Articolo V dell'Accordo, disciplinante le ipotesi risarcitorie per danni causati nel corso di attività di cooperazione militare nel territorio del Paese ospitante, non hanno osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, si tratta di fattispecie di natura meramente eventuale che, nel caso dovessero verificarsi troverebbero la loro disciplina, come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in un apposito provvedimento legislativo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 8.850 ad anni alterni a decorrere dal 2015, reca le necessarie disponibilità, sebbene privo di una apposita voce programmatica. Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alla spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, ritiene necessario che il Governo assicuri che le citate dotazioni finanziarie, al di là del tenore letterale della disposizione, siano quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, e che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni.

  Il viceministro Enrico MORANDO osserva che, ai sensi dell'articolo III dell'Accordo, tutte le spese relative alle attività condotte per l'attuazione dell'Accordo medesimo sono subordinate alla disponibilità di risorse finanziarie delle Parti.
  Rileva, inoltre, che le attività cooperative derivanti dall'articolo II dell'Accordo, incluse quelle di formazione e addestramento, e per le attività di cooperazione svolte nell'interesse nazionale non comportano oneri, giacché, come esplicitato nella relazione tecnica, tali spese saranno esclusivamente sostenute a supporto del Cile, previo rimborso.
  Fa, altresì, presente che le spese mediche ed assicurative, di cui all'articolo III dell'Accordo, saranno sostenute utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
  Conferma, inoltre, che le dotazioni finanziarie cui si riferisce la clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto, sono quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.
  Precisa, infine, che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni in essa contenuta.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il disegno di legge C. 3239 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Pag. 13Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    ai sensi dell'articolo III dell'Accordo, tutte le spese relative alle attività condotte per l'attuazione dell'Accordo medesimo sono subordinate alla disponibilità di risorse finanziarie delle Parti;
    le attività cooperative derivanti dall'articolo II dell'Accordo, incluse quelle di formazione e addestramento, e per le attività di cooperazione svolte nell'interesse nazionale non comportano oneri, giacché, come esplicitato nella relazione tecnica, tali spese saranno esclusivamente sostenute a supporto del Cile, previo rimborso;
    le spese mediche ed assicurative, di cui all'articolo III dell'Accordo, saranno sostenute utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente;
    le dotazioni finanziarie cui si riferisce la clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in oggetto, sono quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009;
    l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni in essa contenuta,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.10.