CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2015
505.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 81

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.05.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Nuovo testo C. 3012 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che, nel corso della precedente seduta, il Viceministro Morando si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in merito al complesso delle disposizioni recate dal provvedimento e come fosse in particolar modo emersa l'esigenza di approfondire le implicazioni finanziarie connesse alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito all'articolo 5, concernente l'assegnazione delle classi di merito nel campo delle assicurazioni RC auto.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si sofferma nuovamente, in primo luogo, sul citato articolo 5 del provvedimento, come emendato nel corso dell'esame in sede referente, atteso che tale norma comporta indubbiamente le maggiori criticità dal punto di vista finanziario. In proposito, Pag. 82nel ribadire essenzialmente quanto già precisato nella seduta di ieri, conferma come, sulla base della documentazione predisposta dal competente Dipartimento delle finanze e depositata nella predetta seduta, gli oneri derivanti dall'esenzione dall'imposta di bollo dei certificati di stato di famiglia ai fini dell'assegnazione della classe di merito per l'assicurazione RC auto, quantificati dal provvedimento in esame nella misura di 500 mila euro a decorrere dal 2015, risulterebbero in realtà essere decisamente superiori, nell'ordine di circa 30 milioni di euro su base annua in termini di minor gettito. Ciò considerato, esprime la netta contrarietà del Governo, anche ai fini dell'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, rispetto al mantenimento, nel citato articolo 5 del provvedimento, della parte relativa all'esenzione dall'imposta di bollo dei certificati di stato di famiglia ai fini dell'assegnazione della classe di merito per l'assicurazione RC auto, introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito.
  Con riferimento alle richieste di chiarimento relative alle restanti disposizioni del provvedimento, osserva quanto segue.
  Per quanto attiene all'accertamento della violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che in base alle modifiche introdotte in sede referente all'articolo 9 può avvenire mediante dispositivi gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, il relatore nella precedente seduta ha rilevato che andrebbe acquisita conferma che detta gestione possa effettivamente aver luogo da parte dei soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero dell'interno.
  Ricorda che l'articolo 13 dispone al comma 2, lettera e), l'elevazione dal 5 al 15 per cento del limite massimo del contributo obbligatorio che le imprese assicurative devono versare annualmente alla CONSAP per il Fondo di garanzia per le vittime della caccia. In relazione al richiesto chiarimento se tale incremento può determinare l'aumento degli oneri deducibili per le stesse imprese con eventuali effetti, sia pur indiretti, sul gettito fiscale ed in relazione all'osservazione che tali effetti potrebbero non verificarsi qualora l'aumento del contributo fosse traslato integralmente a carico dei soggetti assicurati, rileva che l'aggravio di circa 1 o 2 euro all'anno per ogni cacciatore assicurato garantisce la non riduzione del gettito.
  Fa presente inoltre che le amministrazioni pubbliche interessate sono in grado di effettuare l'integrazione dell'Archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nell'articolo 13, comma 5, con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 15, modificando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, si riferiscono ai fondi pensione di carattere privatistico, e quindi non sono suscettibili di incidere sulla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, che hanno finalità differente rispetto a quella propria dei fondi pensione. Inoltre precisa che la modifica, prevista dall'articolo 15, dei requisiti per ottenere l'anticipo delle prestazioni pensionistiche in caso di inoccupazione, è compatibile con l'equilibrio finanziario dei singoli fondi pensione e che l'articolo 15 medesimo non incide sul trattamento tributario dell'anticipo della prestazione pensionistica complementare.
  Fa presente inoltre che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera c), incluse le funzioni sanzionatorie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; può effettuare gli adempimenti connessi all'istituzione e alla gestione del registro previsto dall'articolo 16-bis, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, atteso che lo stesso registro si configura come mera estensione del ROC (Registro operatori Pag. 83comunicazione) di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997.
  Rileva quindi che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può svolgere i compiti ad essa assegnati dall'articolo 16-ter, in materia di concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Ricorda che l'articolo 17 prevede la possibilità di utilizzo del Sistema pubblico dell'identità digitale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale e che nella precedente seduta il relatore, poiché tale Agenzia rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato, ha rilevato la necessità di acquisire elementi volti ad escludere che, per effetto della disposizione, siano posti a carico dell'Agenzia adempimenti non sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dello sviluppo economico.
  Rileva inoltre che l'aggiornamento, previsto dall'articolo 17 del provvedimento, del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, recante la disciplina del Registro delle opposizioni, non avrà effetti onerosi per la finanza pubblica e che all'articolo 18, gli effetti derivanti dall'abolizione dell'esclusività dei servizi, affidati a Poste italiane Spa, inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi relativi alle notificazioni delle violazioni del codice della strada sono compensati dagli effetti dell'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione del mercato.
  Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione agli effetti sulle tariffe elettriche e del gas di cui all'articolo 19-septies, si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in relazione alla possibilità per l'Autorità per l'energia e il Ministero dello sviluppo economico di dare attuazione alla pluralità di adempimenti previsti dal nuovo testo elaborato dalle Commissioni di merito nell'ambito della disciplina relativa alla cessazione del regime di maggior tutela per i prezzi del gas e dell'energia elettrica, in particolare agli articoli 19-ter e 19-octies, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dai soggetti pubblici interessati.
  Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in ordine a quale sia il sistema sanzionatorio cui fa riferimento l'articolo 19-ter, comma 4, e quale sia l'attuale destinazione degli introiti in questione, si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico.
  Rileva inoltre che le attività previste dall'articolo 22-bis, comma 1, che prevedono l'ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, possono essere effettivamente svolte mediante l'utilizzo delle risorse già a disposizione del Ministero stesso in base alla legislazione vigente.
  Fa presente che, con riferimento alla riorganizzazione del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, anch'essa prevista dall'articolo 22-bis, comma 1, sarebbe opportuno che con il decreto ministeriale che provvederà a tale riorganizzazione si provveda a stabilire non solo il numero dei componenti ma anche la data di scadenza delle nomine, atteso che per il Comitato attualmente operante non è previsto il termine di durata degli incarichi.
  Rileva inoltre che i commi 6 e 9 dell'articolo 22-bis prevedono fattispecie di sanzioni amministrative da parte del Ministero dello sviluppo economico nei confronti dei titolari degli impianti di distribuzione, con versamento dei relativi proventi Pag. 84al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 32 del 1998, preordinato al pagamento degli indennizzi per la chiusura degli impianti, nonché per il rimborso dei costi ambientali sostenuti per il risanamento degli impianti. Nel far presente che il predetto fondo, nella forma di un conto corrente bancario, è gestito dalla Cassa Conguaglio GPL e che ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 l'attività della Cassa Conguaglio GPL è prorogata sino al 31 dicembre 2016, rappresenta la necessità che tali proventi, per la quota destinata al fondo, siano acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
  Fa presente inoltre che appare opportuno aggiungere, al citato articolo 22-bis, relativo alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, una apposita clausola di invarianza finanziaria.
  Rileva, con riferimento all'articolo 22-ter, che sopprime l'obbligo, per i produttori che si costituiscono al fine di gestire autonomamente gli imballaggi, di corrispondere il contributo ambientale fino all'accertamento del funzionamento del proprio consorzio, che i conseguenti minori introiti potranno essere ammortizzati dal CONAI mediante soluzioni finanziarie «interne» qualora si renda necessario preservare l'equilibrio dei risultati di gestione, dal lato delle spese (attraverso una riduzione dei costi) e/o sul versante delle entrate (rimodulazione dei contributi a carico dei soggetti aderenti). Inoltre l'ISPRA provvederà agli adempimenti previsti dall'articolo 22-quater, che prevede appunto la sostituzione del parere del CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto peraltro conto che si tratta di una attività riconducibile ai compiti istituzionali dell'ISPRA a supporto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
  Rileva altresì che l'apposito sito internet previsto dall'articolo 24, in materia di strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari, sarà gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze ed alla sua costituzione si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Ricorda che il relatore ha chiesto di chiarire le eventuali implicazioni di carattere finanziario derivanti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), n. 1, che abroga l'articolo 4, comma 3, quarto periodo, della legge n. 247 del 2012. La norma soppressa, infatti, dispone che l'attività professionale svolta dagli associati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. Al riguardo si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero del lavoro e dal Ministero della giustizia.
  Con riferimento all'articolo 28-bis, in materia di semplificazione delle procedure ereditarie, ricorda che il relatore ha rilevato la necessità di acquisire conferma che i diritti previsti dalla norma siano idonei a garantire la copertura integrale delle spese connesse sia alla struttura sia alla gestione del registro delle successioni, al fine di escludere effetti onerosi non previsti dal testo, e che il venir meno degli attuali introiti per la pubblica amministrazione connessi al rilascio di copie e, più in generale, alla gestione del servizio in questione, sia integralmente compensato dai risparmi dovuti al mancato esercizio delle relative attività amministrative. Al riguardo si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero della giustizia.
  In ordine alla sostenibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente dei compiti che l'articolo 29, comma 1-bis, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata, assegna in materia di antiriciclaggio al conservatore del registro delle imprese, presso le Camere di Commercio, si riserva di fornire una risposta a seguito di informazioni che devono essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico.
  Fa presente infine che la disposizione di cui all'articolo 32, che prevede la facoltà per le farmacie soprannumerarie dei piccoli comuni di trasferirsi in ambito regionale Pag. 85previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro, è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non indicati in quanto la stima si baserebbe su dati non prevedibili.

   Edoardo FANUCCI (PD), relatore, nel ringraziare preliminarmente il Viceministro Morando per gli elementi di risposta forniti, si riserva di formulare nella seduta di domani una proposta di parere sul testo del provvedimento, una volta acquisiti gli ulteriori chiarimenti sulle questioni con riferimento alle quali il rappresentante del Governo si è riservato una risposta.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante Revisione del sistema sanzionatorio.
Atto n. 183-bis.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta di ieri, precisa che l'onere derivante dal provvedimento in oggetto, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è riconducibile al titolo II del medesimo provvedimento, relativo alle sanzioni amministrative e che l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica è altresì garantito dal monitoraggio previsto al comma 2 dell'articolo 33 del provvedimento. Chiarisce, inoltre, che gli effetti «indotti» correlati all'abbassamento del presidio su alcune specifiche fattispecie, e in particolare alle modifiche alla disciplina sanzionatoria del reverse charge di cui al titolo II, risultano compensati dall'immediato effetto di incentivo verso forme di ravvedimento dei contribuenti e di adeguamento spontaneo. Fa quindi presente che la scelta di fissare la decorrenza degli effetti del provvedimento, con riferimento al Titolo II, relativo alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, è stata determinata fondamentalmente dalla circostanza che sul Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale vi sono risorse disponibili per la copertura dell'onere di 40 milioni soltanto negli anni 2017 e seguenti, mentre per il 2016 non sono presenti risorse sufficienti. Evidenzia altresì che l'articolo 33, comma 2 – il quale, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, affida al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di adottare un apposito decreto per provvedere alla rimodulazione degli importi delle sanzioni ovvero, alternativamente, di presentare al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica – costituisce una disposizione necessaria per l'attuazione della delega nel rispetto dell'esigenza di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica e, quindi, implicitamente compatibile con la delega stessa. Ritiene pertanto che la predetta facoltà dovrebbe quindi essere mantenuta nel testo, poiché l'adozione del decreto recante la rimodulazione delle sanzioni consentirebbe un intervento più snello e rapido, rispetto alla relazione al Parlamento Pag. 86finalizzata all'adozione di successivi interventi legislativi correttivi, ferma restando su tale specifico punto la disponibilità del Governo a rimettersi alle diverse valutazioni che la Commissione bilancio dovesse eventualmente ritenere maggiormente opportune.

  Tea ALBINI (PD), relatore, nel preannunziare, alla luce dei chiarimenti testé forniti dal Viceministro Morando, una valutazione complessivamente favorevole per quanto concerne i profili finanziari sullo schema di decreto in esame, ritiene tuttavia opportuno intervenire sul dettato dell'articolo 33, comma 2, riguardante il monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di mantenere esclusivamente la previsione secondo cui, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, venga presentata al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, ciò anche in considerazione del fatto che tale nuova formulazione potrebbe risultare maggiormente aderente alla disciplina recata dalla legge di contabilità pubblica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, come in precedenza già anticipato, si rimette su tale ultimo punto alle valutazioni della Commissione.

  Tea ALBINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Revisione del sistema sanzionatorio (atto n. 183-bis);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'onere derivante dal presente schema di decreto, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è riconducibile al titolo II, relativo alle sanzioni amministrative;
    l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica è altresì garantito dal monitoraggio previsto al comma 2 dell'articolo 33;
    gli effetti “indotti” correlati all'abbassamento del presidio su alcune specifiche fattispecie e, in particolare, alle modifiche alla disciplina sanzionatoria del reverse charge di cui al titolo II risultano compensati dall'immediato effetto di incentivo verso forme di ravvedimento dei contribuenti e di adeguamento spontaneo;
    la scelta di fissare la decorrenza degli effetti del provvedimento, con riferimento al Titolo II, relativo alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, è stata determinata fondamentalmente dalla circostanza che sul Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale vi sono risorse disponibili per la copertura dell'onere di 40 milioni soltanto negli anni 2017 e seguenti, mentre per il 2016 non sono presenti risorse sufficienti;
    l'articolo 33, comma 2 – il quale, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, affida al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di adottare un apposito decreto per provvedere alla rimodulazione degli importi delle sanzioni ovvero, alternativamente, di presentare al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica – costituisce una disposizione necessaria per l'attuazione della delega nel rispetto dell'esigenza di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica e, quindi, implicitamente compatibile con la delega stessa;
    la predetta facoltà dovrebbe quindi essere mantenuta nel testo, poiché l'adozione del decreto recante la rimodulazione delle sanzioni consentirebbe un intervento più snello e rapido, rispetto alla relazione al Parlamento finalizzata all'adozione di successivi interventi legislativi correttivi;
   considerato che:
    la disposizione di cui al citato articolo 33, comma 2, a prescindere da considerazioni relative alla conformità Pag. 87della stessa ai principi e criteri direttivi della delega, non appare comunque ancorata a puntuali parametri, giacché la scelta tra l'adozione di tale decreto e la presentazione di una relazione al Parlamento ai fini dell'adozione di successivi interventi sembra dipendere esclusivamente da una non meglio precisata “entità dello scostamento”;
    dovrebbe pertanto essere soppressa la previsione dell'eventuale adozione di un apposito decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, mantenendo esclusivamente la previsione secondo cui, in caso di scostamento, viene presentata al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, anche al fine di evitare una situazione di incertezza a carico dei destinatari della nuova disciplina che potrebbe vanificare l'effettivo incentivo da essa atteso,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 33, comma 2, sia soppressa la previsione che affida al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di provvedere, con apposito decreto, alla rimodulazione degli importi delle sanzioni, mantenendo esclusivamente la previsione secondo cui, in caso di scostamento rispetto alle previsioni, viene presentata al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
Atto n. 184-bis.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta di ieri, precisa che la rideterminazione degli effetti finanziari relativi all'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente tiene conto sia del fatto che l'anticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera gg), dal 1o gennaio 2017 al 1o giugno 2016, comporterà un maggiore esborso fino al 1o giugno 2018, sia della durata media dei processi, pari a due anni, rilevando inoltre come per l'anno 2018 l'impatto della disposizione sia comunque non negativo, in quanto è prevedibile che, nel medesimo anno, l'Agenzia delle entrate possa recuperare oltre il 75 per cento dei rimborsi in precedenza erogati in esecuzione della sentenza impugnata, come risulta dalla relazione tecnica. In relazione all'estensione degli effetti della immediata esecutività delle sentenze di condanna anche alle sentenze riferite ai ricorsi relativi a procedure catastali, conferma che, per quanto concerne il contenzioso afferente alla riclassificazione degli immobili con aumento della rendita catastale e relativa maggiore imposizione, la percentuale delle controversie che non determinano obbligazioni tributarie è pari all'85 per cento. Rileva, inoltre, che il contenzioso catastale si è sviluppato soltanto di recente e pertanto non ha, di fatto, riflessi su cause relative ad anni precedenti all'introduzione dell'esenzione dall'IMU sull'abitazione Pag. 88principale. Fa altresì presente che l'aliquota del 2,5 per cento, stimata dalla relazione tecnica in relazione alle controversie che si riflettono sulla determinazione delle obbligazioni tributarie, è stata prudenzialmente determinata considerando, per l'IMU e/o TASI, un'aliquota massima pari a poco meno dell'1,1 per cento applicabile alla rendita catastale e ascrivendo il restante 1,4 per cento alle sole imposte sui trasferimenti. Osserva che, con riferimento a tali controversie, non è stato invece considerato il gettito IRPEF, posto che le controversie medesime non si riflettono sulla base imponibile IRPEF, sia perché per gli immobili vige l'alternatività IMU e/o TASI – IRPEF, e pertanto si applica la sola imposta municipale, sia perché gli immobili locati, salvo poche eccezioni, sono tassati in relazione al canone percepito e non in relazione alla rendita catastale ai fini IRPEF. Osserva inoltre che le disposizioni che consentivano la riscossione di somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, in caso di sospensione dell'esecutività della sentenza favorevole al contribuente, non sono state riproposte nell'atto in esame in quanto appaiono superflue, posto che esse riproducono principi immanenti nell'ambito del processo tributario. Rileva, infine, che la mancata riproposizione delle citate disposizioni peraltro non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica giacché nella relazione tecnica relativa all'Atto n. 184, alle stesse non era stato ascritto alcun effetto finanziario, in quanto già applicate sulla base di principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (atto n. 184-bis);
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:
    la rideterminazione degli effetti finanziari relativi all'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente tiene conto sia del fatto che l'anticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera gg), dal 1o gennaio 2017 al 1o giugno 2016, comporterà un maggiore esborso fino al 1o giugno 2018, sia della durata media dei processi, pari a due anni;
    per l'anno 2018 l'impatto della disposizione è comunque non negativo, in quanto è prevedibile che, nel medesimo anno, l'Agenzia delle entrate possa recuperare oltre il 75 per cento dei rimborsi in precedenza erogati in esecuzione della sentenza impugnata, come risulta dalla relazione tecnica;
    in relazione all'estensione degli effetti della immediata esecutività delle sentenze di condanna anche alle sentenze riferite ai ricorsi relativi a procedure catastali, si conferma che, per quanto concerne il contenzioso afferente alla riclassificazione degli immobili con aumento della rendita catastale e relativa maggiore imposizione, la percentuale delle controversie che non determinano obbligazioni tributarie è pari all'85 per cento;
    il contenzioso catastale si è sviluppato soltanto di recente e pertanto non ha, di fatto, riflessi su cause relative ad anni precedenti all'introduzione dell'esenzione dall'IMU sull'abitazione principale;
    l'aliquota del 2,5 per cento, stimata dalla relazione tecnica in relazione alle controversie che si riflettono sulla determinazione delle obbligazioni tributarie, è stata prudenzialmente determinata considerando, per l'IMU e/o TASI, un'aliquota massima pari a poco meno dell'1,1 per cento applicabile alla rendita catastale e ascrivendo il restante 1,4 per cento alle sole imposte sui trasferimenti;Pag. 89
    con riferimento a tali controversie non è stato invece considerato il gettito IRPEF, posto che le controversie medesime non si riflettono sulla base imponibile IRPEF, sia perché per gli immobili vige l'alternatività IMU e/o TASI – IRPEF, e pertanto si applica la sola imposta municipale, sia perché gli immobili locati, salvo poche eccezioni, sono tassati in relazione al canone percepito e non in relazione alla rendita catastale ai fini IRPEF;
    le disposizioni che consentivano la riscossione di somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, in caso di sospensione dell'esecutività della sentenza favorevole al contribuente, non sono state riproposte nell'atto in esame in quanto appaiono superflue, posto che esse riproducono principi immanenti nell'ambito del processo tributario;
    la mancata riproposizione delle citate disposizioni peraltro non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica giacché nella relazione tecnica relativa all'Atto n. 184 alle stesse non era stato ascritto alcun effetto finanziario, in quanto già applicate a legislazione vigente sulla base di principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Misture per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.
Atto n. 185-bis.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della seduta di ieri, precisa che l'efficientamento dell'attività di riscossione, necessaria per garantire l'invarianza degli oneri prevista all'articolo 9, comma 7, potrà derivare dall'entrata a regime della norma contenuta all'articolo 14, che prevede l'obbligatorietà dell'adozione della PEC quale modalità di notifica di somme iscritte a ruolo a carico di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, dal progressivo processo di internalizzazione dell'attività di rappresentanza in giudizio per il contenzioso instaurato nei confronti degli agenti della riscossione e da revisioni della struttura organizzativa della società di riscossione. Osserva, inoltre, che gli oneri e i ricavi di Equitalia Spa sono stati stimati con la massima cura tenendo conto della possibili variabili idonee a incidere sugli stessi. Rileva, altresì, che l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di erogare ad Equitalia Spa il contributo di cui all'articolo 9, comma 5, nell'ambito delle proprie risorse, stante l'invarianza finanziaria prevista dal comma 7 del medesimo articolo. Osserva, infine, che gli adeguamenti dei sistemi telematici per provvedere alle nuove procedure di notifica di cui al nuovo testo dell'articolo 14, non incideranno in maniera significativa sulle attività già svolte dalle camere di commercio e consentiranno di rafforzare notevolmente le procedure di notifica dei crediti erariali permettendo di migliorare l'efficienza dell'attività di riscossione nel suo complesso.

  Edoardo FANUCCI (PD) relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 902, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante Misture per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (atto n. 185-bis);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'efficientamento dell'attività di riscossione, necessaria per garantire l'invarianza degli oneri prevista all'articolo 9, comma 7, potrà derivare dall'entrata a regime della norma contenuta all'articolo 14, che prevede l'obbligatorietà dell'adozione della PEC quale modalità di notifica di somme iscritte a ruolo a carico di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, dal progressivo processo di internalizzazione dell'attività di rappresentanza in giudizio per il contenzioso instaurato nei confronti degli agenti della riscossione e da revisioni della struttura organizzativa della società di riscossione;
    gli oneri e i ricavi di Equitalia Spa sono stati stimati con la massima cura tenendo conto della possibili variabili idonee a incidere sugli stessi;
    l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di erogare ad Equitalia Spa il contributo di cui all'articolo 9, comma 5, nell'ambito delle proprie risorse, stante l'invarianza finanziaria prevista dal comma 7 del medesimo articolo;
    gli adeguamenti dei sistemi telematici per provvedere alle nuove procedure di notifica, di cui al nuovo testo dell'articolo 14, non incideranno in maniera significativa sulle attività già svolte dalle camere di commercio e consentiranno di rafforzare notevolmente le procedure di notifica dei crediti erariali permettendo di migliorare l'efficienza dell'attività di riscossione nel suo complesso,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze.

  La seduta comincia alle 15.35.

7-00764 Tancredi e altri: sull'applicazione della procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL.
(Discussione e rinvio).

  Paolo TANCREDI illustra sinteticamente il contenuto dell'atto di indirizzo a sua prima firma, volto essenzialmente a consentire la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, anche a quegli enti per i quali, alla data di entrata in vigore (1o marzo 2015) delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 573, della legge n. 147 del 2013, non era ancora decorso il termine dei 90 giorni previsti dal citato articolo 243-bis. Sottolinea, in particolare, come la normativa che in materia si è succeduta nel tempo, spesso in maniera contraddittoria e caotica, abbia determinato rilevanti difficoltà a non poche amministrazioni comunali, talora anche per responsabilità ad esse non direttamente ascrivibili.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la risoluzione in esame è volta ad impegnare il Governo ad assumere iniziative al fine di consentire l'applicazione dell'articolo 1, comma 573, Pag. 91della legge n. 147 del 2013, anche agli enti locali per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione, non era ancora decorso il termine dei 90 giorni di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL, concernente il piano di rientro degli enti locali.
  Precisa che il citato comma 573 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nel testo vigente, stabilisce che gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possano riproporre, entro il 30 giugno 2015, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico. Poiché il citato comma 573 è stato prima sostituito dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2014 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 5-quater, lettera a), nn. 1) e 2), del decreto-legge n. 192 del 2014, la disposizione in esame risulta entrata in vigore a decorrere dal 1o marzo 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 11 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014).
  Segnala quindi che, alla data di entrata in vigore della ricordata normativa (1o marzo 2015), diversi enti locali si trovavano nella situazione di aver fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, senza che fosse ancora decorso il termine di 90 giorni di cui al citato articolo 243-bis del TUEL, e che, allo scadere dello stesso termine, il consiglio dell'ente locale non si fosse ancora pronunciato ovvero avesse rigettato il piano di riequilibrio.
  Al riguardo rappresenta che il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, stabilisce che: «gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015». In proposito evidenzia che il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi dei comuni della Sicilia è stato prorogato al prossimo 30 settembre 2015.
  Riferisce poi che il Ministero dell'interno, presso il quale è incardinata la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ha comunicato che il citato articolo 1, comma 573, della legge n. 147 del 2013, prevede che gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio, entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del successivo articolo 246, possono riproporre, entro il 30 giugno 2015, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al predetto articolo 243-bis, qualora sia stato certificato, nell'ultimo rendiconto approvato, che l'ente non si trovi nella condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242 del TUEL, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno previsto dallo stesso articolo 242. In pendenza del predetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico.
  Ricorda inoltre che, ai fini della corretta istruttoria del piano di riequilibrio finanziario, la Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno ha richiesto l'avviso della Corte dei conti in ordine alla portata della recente modifica normativa, con particolare riguardo ai presupposti per la riproposizione del piano. È infatti competenza esclusiva della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sulla base dell'articolo 243-quater, comma 3, del TUEL, l'approvazione del piano, mentre alla Commissione ministeriale presso il Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno compete la fase istruttoria dei piani Pag. 92presentati, peraltro, secondo le linee guida diramate sempre dalla Corte dei conti.
  Aggiunge che il comma 573 in esame era stato modificato anche dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 151 del 2013, il quale non è stato convertito in legge.
  Conclude evidenziando l'inopportunità che il Governo assuma impegni in una questione attualmente all'esame della Corte dei conti. Ritiene peraltro che la situazione specifica del comune siciliano richiamato dalla risoluzione, possa comunque trovare positiva soluzione in considerazione della legge della Regione siciliana che ha prorogato al prossimo 30 settembre 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi dei comuni della regione stessa.

  Rocco PALESE (FI-PdL), nel comunicare la propria intenzione di sottoscrivere la risoluzione in oggetto, stigmatizza l'eccessiva e assurda complicazione della normativa attualmente vigente in materia di contabilità degli enti locali. Ritiene che, in presenza di una normativa così complessa, gli enti locali si trovino, di fatto, nell'impossibilità di adempiere correttamente ai propri obblighi contabili.

  Paolo TANCREDI (AP) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, anche in mancanza di un impegno formale, consente comunque di trovare una soluzione, in via interpretativa, per i comuni della Regione siciliana.

  Maino MARCHI (PD) sottolinea l'opportunità dell'intervento effettuato con il decreto-legge n. 78 del 2015, che ha consentito di individuare con certezza il termine entro il quale gli enti locali possono presentare il piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL.

  Francesco BOCCIA, presidente, sottolineando la necessità di procedere a una riforma nella direzione di una semplificazione della contabilità degli enti locali, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.