CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 settembre 2015
504.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 137

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 9 d'iniziativa popolare e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è volta a modificare la legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza.
  Segnala che il provvedimento sottoposto all'esame, in sede consultiva, della XIV Commissione è frutto dell'approfondito e complesso esame di 22 proposte di legge in materia di cittadinanza, tutte di iniziativa parlamentare ed una di iniziativa popolare, che è stato condotto dalla Commissione Affari costituzionali a partire dallo scorso 27 giugno 2013. Prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, il 29 luglio 2015, la Commissione di merito è pervenuta alla elaborazione di un testo unificato sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sotto il profilo della compatibilità comunitaria.
  Per quanto concerne il contenuto delle 22 proposte, in merito alle quali invita i colleghi a consultare la documentazione analitica predisposta dal Servizio Studi (dossier n. 37), ricorda che:
   alcune proposte introducono una riforma ampia della disciplina della cittadinanza, Pag. 138intervenendo su una pluralità di aspetti;
   alcune proposte sono focalizzate sul tema dell'accesso alla cittadinanza per i minori stranieri nati o entrati da piccoli in Italia o che comunque hanno compiuto un percorso scolastico o di formazione professionale in Italia;
   una proposta – che riprende il testo approvato in sede referente nella precedente legislatura e rinviato in Commissione dopo la discussione generale in Aula – interviene unicamente sul procedimento di cd. naturalizzazione, per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia o ivi residenti per dieci anni, al fine di specificare i requisiti per l'acquisto e garantire tempi certi per la conclusione del procedimento;
   una proposta introduce la revoca della cittadinanza, in caso di condanna definitiva per gravi delitti, per coloro che l'hanno acquistata per matrimonio;
   alcune proposte affrontano invece unicamente il tema del riacquisto della cittadinanza per le donne che l'hanno perduta per matrimonio con uno straniero e per i loro figli e del riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti.

  La proposta di testo unificato C. 9 di iniziativa popolare e abb. consta di due articoli e si concentra sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  La novità principale consiste nell'attribuzione della cittadinanza italiana per nascita a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri (cosiddetto ius soli), di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita del figlio, ovvero di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio.
  In questi casi, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà resa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore.
  Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita all'atto di nascita, purché sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero fare richiesta all'ufficiale di stato civile ed acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà all'atto di nascita.
  La proposta prevede un'ulteriore possibilità di acquistare la cittadinanza per i minori stranieri, qualora non vi siano le condizioni per ottenerla per nascita.
  Si tratta delle ipotesi in cui il minore straniero sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età ed abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (cosiddetto, iure culturae).
  Anche in tali ipotesi la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile.
  Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza o può fare richiesta della cittadinanza all'ufficiale di stato civile, qualora non sia stata espressa in precedenza la dichiarazione di volontà da parte del genitore.
  In relazione alle nuove fattispecie previste, è introdotto l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la facoltà di acquisto del diritto di Pag. 139cittadinanza con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto.
  Oltre alle ipotesi di acquisto automatico della cittadinanza, la proposta di testo unificato introduce tra i casi di concessione, a seguito di decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, quello in favore dello straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.
  Tale ulteriore fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.
  Tra le disposizioni della proposta di testo unificato, si prevede infine l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Nuovo testo C. 698 Grassi e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo 28 settembre ed invita i colleghi a prendere la parola. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.
Testo unificato C. 1373 Lupo e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

  Michele BORDO, presidente, invita i colleghi a prendere la parola. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 15 settembre 2015 — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Atto n. 198.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame – che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – introduce nell'ordinamento italiano sanzioni per la violazione del regolamento dell'Unione europea n. 1223/2009, che disciplina Pag. 140la produzione e la commercializzazione dei prodotti cosmetici.
  In particolare, il Regolamento disciplina gli aspetti relativi alle buone pratiche di fabbricazione, alla composizione dei prodotti cosmetici e alla presentazione (intendendosi per presentazione l'etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto), alla valutazione della sicurezza, alla sperimentazione animale, agli adempimenti necessari per la immissione sul mercato e alle informazioni sugli effetti indesiderabili gravi.
  Lo schema è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013). La delega deve essere attuata ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, che rimanda per i principi e criteri direttivi nella fissazione delle sanzioni al precedente articolo 32.
  Il provvedimento si compone di 20 articoli.
  L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento.
  L'articolo 2, comma 1, chiarisce che, ai fini dell'attuazione del provvedimento in esame, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento, che definisce i prodotti cosmetici. Il comma 2 ribadisce che l'autorità competente in materia di sicurezza dei cosmetici è il Ministero della salute, come già stabilito dall'articolo 16 della legge n. 97 del 2013.
  Gli articoli successivi definiscono il quadro sanzionatorio per le violazioni del regolamento, introducendo tanto sanzioni penali quanto sanzioni amministrative.
  L'articolo 3 qualifica come delitto la violazione dell'articolo 3 del regolamento, in base al quale i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere sicuri per la salute umana, se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. La pena, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è infatti la reclusione da 1 a 5 anni e la multa non inferiore a 1.000 euro. Anche la condotta colposa è punita a titolo di delitto, ma le pene sono diminuite (da un terzo a un sesto).
  L'entità della pena proposta dallo schema di decreto legislativo è analoga a quella attualmente prevista dall'articolo 7 della legge n. 713 del 1986 per chiunque produca o commercializzi «prodotti cosmetici che, nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute».
  L'articolo 4 introduce sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 25.000 euro) a carico della persona responsabile, figura giuridica introdotta dal regolamento 1223/2009, che viola gli obblighi di informazione e di cooperazione posti a suo carico.
  L'articolo 5 è dedicato alle violazioni degli obblighi in capo ai distributori che vengono sanzionate a titolo di illecito amministrativo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 30.000 euro.
  Tanto il responsabile quanto il distributore dei cosmetici che non rispondono alle richieste di identificazione nella catena di fornitura sono inoltre soggetti, in base all'articolo 6, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro. Per quanto riguarda la catena di fornitura, l'articolo 7 del regolamento stabilisce infatti che, per un periodo di 3 anni e su richiesta dell'autorità competente, la persona responsabile deve essere in grado di identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto cosmetico e viceversa.
  L'articolo 7 introduce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 1.000 a 6.000 euro) per la violazione degli obblighi in materia di buone pratiche di fabbricazione, di cui all'articolo 8 del regolamento.
  L'articolo 8 assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tra 10.000 e 100.000 euro la persona responsabile che viola gli obblighi in materia di valutazione della sicurezza e di documentazione informativa sul prodotto.
  Più in particolare il comma 1 fissa le sanzioni relative all'immissione in commercio di cosmetici non sottoposti alla valutazione di sicurezza o per i quali non sia stata elaborata una relazione adeguata. Il comma 2 stabilisce invece sanzioni amministrative pecuniarie qualora la valutazione Pag. 141di sicurezza non rispetti le condizioni fissate dal regolamento. Infine il comma 3 stabilisce le sanzioni a cui è soggetta la persona responsabile quando non soddisfa gli obblighi in materia di documentazione informativa sul prodotto.
  L'articolo 9 introduce sanzioni amministrative pecuniarie (da 1.000 a 6.000 euro) per il responsabile e il distributore che non rispettano gli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento, in materia di notifica centralizzata di commercializzazione.
  L'articolo 10 introduce sanzioni penali per la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 15 del regolamento, in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR, ovvero delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/20082.
  In particolare, lo schema di decreto punisce:
   con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 1.032 a 7.746 euro l'impiego nella fabbricazione dei cosmetici delle sostanze vietate di cui all'allegato II del regolamento e delle sostanze classificate come cancerogene;
   con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da 258 a 2.582 euro la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze soggette a restrizione (all. III).

  In entrambi i casi, se la condotta è colposa, l'illecito ha carattere contravvenzionale (arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro per l'impiego di sostanze vietate; arresto fino a 6 mesi o ammenda da 250 a 2.500 euro per le sostanze soggette a restrizione).
  Queste fattispecie penali trovano applicazione «salvo che i fatti costituiscano i più gravi reati previsti dall'articolo 3», che – si ricorda – punisce l'immissione in commercio di prodotti cosmetici lesivi della salute, attraverso il richiamo all'articolo 3 del regolamento.
  L'articolo 11 applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro alla persona responsabile che viola gli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di nanomateriali.
  L'articolo 12 punisce invece a titolo di contravvenzione, e dunque qualifica come illecito penale, la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento in materia di sperimentazione animale. In particolare, chiunque immette sul mercato cosmetici realizzati in violazione dei divieti è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro; la fattispecie colposa è punita invece con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da 250 a 2.500 euro.
  L'articolo 13 prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 4.000 euro e da 500 e 5.000 euro) per la violazione degli obblighi inerenti all'informazione e all'etichettatura.
  Il successivo articolo 14 introduce sanzioni amministrative pecuniarie (da 1.000 a 6.000 euro) a carico del responsabile che non garantisce, con mezzi idonei, l'accesso del pubblico alle informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, al nome e al numero di codice del composto e all'identità del fornitore, nonché alle informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico.
  L'articolo 15, ancora in tema di obblighi informativi, prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 5.000 euro) a carico dei responsabili e dei distributori che non soddisfano l'obbligo di notifica di effetti indesiderabili gravi di cui all'articolo 23, par. 1, del regolamento.
  L'articolo 16, infine, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 25.000 euro) in capo a responsabile e distributore nei casi in cui non vengano intraprese misure correttive o ogni altra misura opportuna ove si riscontri una non conformità del prodotto (artt. 25 e 26 del regolamento).Pag. 142
  L'articolo 17 esclude la responsabilità penale e amministrativa del commerciante che si limiti a porre in vendita il prodotto cosmetico, quando la violazione del regolamento 1223/2009 riguardi requisiti intrinseci del prodotto, e la confezione dello stesso sia integra.
  Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dall'articolo 18, che rinvia alla legge n. 689 del 1981 e individua l'autorità competente all'applicazione della sanzione nell'organo regionale territorialmente competente. In base all'articolo 2 dello schema, le autorità competenti a vigilare sul rispetto del regolamento sono individuate nel Ministero della salute e nelle ASL territorialmente competenti.
  L'articolo 19 abroga la legge n. 713 del 1986 pur specificando che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 5 della legge n. 97 del 2013 (che dovrà regolamentare le procedure di controllo dei prodotti cosmetici), continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma da 1 a 6 e comma 9-bis-9-ter, della legge n. 713 del 1986.
  L'articolo 20 reca la clausola di invarianza della spesa.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.