CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2015
488.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
C. 2798 Governo.

Alla II Commissione.
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Tino IANNUZZI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 2798 d'iniziativa governativa, recante una serie di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che modifiche all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Ricorda che tale disegno di legge è stato assegnato in sede referente alla II Commissione, che esaminerà gli emendamenti riferiti al testo nella giornata odierna. Rileva, quindi, che tale provvedimento propone mutamenti alla normativa penalistica sostanziale e processuale, nonché all'ordinamento penitenziario, al fine di assicurare l'efficienza del sistema giudiziario penale, la durata ragionevole del processo, l'effettiva finalità rieducativa della pena, nonché un maggiore e più efficace contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.
  Osserva, quindi, che il disegno di legge è composto da quattro Titoli, che racchiudono complessivamente trenta articoli. Il Titolo I introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta articolato in due capi. Il Capo I (articoli 1-4) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per il delitto di corruzione e maggiore efficienza della confisca cosiddetta allargata. Il Capo II (articoli 5-8), invece, innova la disciplina Pag. 67normativa della prescrizione e conferisce delega al Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale. Evidenzia che il Titolo II è diretto a modificare il codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I (articoli 9-10) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (articoli 11-16) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (articoli 17-21) riguarda la semplificazione delle impugnazioni. Segnala, quindi, che il Titolo III (articoli 22-23) introduce modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ed alla normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Il Titolo IV (articoli 24-30) delega il Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e reca le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore.
  Per quanto attiene alle norme di più stretto interesse e di specifica competenza della VIII Commissione, rileva che l'articolo 22 del provvedimento modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al fine di eliminare alcune incongruenze determinatesi all'interno di quella disposizione a seguito delle modifiche ivi introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, convertito dalla legge n. 6 del 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Segnala, quindi, che, con la prima modifica, si novella il comma 3-ter dell'articolo 129 introdotto dal citato decreto-legge n. 136 del 2013, per precisare che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, nell'informare il Ministero dell'ambiente e la regione nel cui territorio i fatti si sono verificati, deve dare notizia dell'imputazione. Viene così inserito espressamente il riferimento alla comunicazione della imputazione. Fa quindi presente che, con la seconda modifica, l'articolo 22 sopprime le disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 129, terzo, quinto e sesto periodo, secondo le quali rispettivamente: il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate (terzo periodo); i procedimenti di competenza delle amministrazioni (ambiente, salute, politiche agricole, regione), che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti (quinto periodo); per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari (sesto periodo). Evidenzia che la prima modifica – unitamente alla soppressione del terzo periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 – è finalizzata a coordinare le disposizioni inserite dal decreto-legge n. 136 del 2013 nel comma 3-ter con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 129, secondo cui il pubblico ministero, nell'esercitare l'azione penale nei confronti di un dipendente pubblico, deve dare notizia dell'imputazione. La notizia dell'imputazione, in luogo del riferimento oggi vigente alle norme di legge che si assumono violate, risponde all'esigenza – evidenziata nella relazione illustrativa – di adeguare il tenore della disposizione allo scopo perseguito, dal momento che il riferimento alle norme di legge che si assumono violate non consente all'autorità amministrativa di operare una reale, precisa e compiuta valutazione in ordine alla gravità del fatto contestato. Precisa poi che la soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 è disposta in quanto – secondo quanto si legge nella relazione Pag. 68introduttiva – non è considerata condivisibile la collocazione, nell'ambito di una disposizione attinente agli obblighi di comunicazione all'autorità amministrativa dell'esercizio dell'azione penale, di una norma regolante, invece, i rapporti tra procedimento penale in materia di reati ambientali (nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza agroalimentare) e procedimenti amministrativi riguardanti i medesimi fatti. È stata così ritenuta più opportuna una collocazione in altra sede, in particolare nelle specifiche disposizioni regolanti la materia dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1), volta a eliminare la soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129, poiché in tal modo si determinerebbe un vuoto normativo in ordine ai rapporti tra procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'ambiente e procedimento penale, non prevedendosi nel testo di legge in esame la contestuale ed immediata ricollocazione delle disposizioni in questione in altri provvedimenti. Evidenzia, infatti, che la soppressione del quinto e sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 produrrebbe da subito l'eliminazione della normativa ora vigente, senza che venga contestualmente previsto il suo certo ed indispensabile inserimento in altro provvedimento legislativo. Aggiunge, infine, che, del resto, il Governo, ove intendesse perseguire la finalità indicata nella relazione illustrativa, potrebbe assumere un'iniziativa legislativa per collocare questa disciplina in altro e più coerente provvedimento di settore, sopprimendo quindi con quella stessa iniziativa le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del più volte menzionato 129, comma 3-ter.

  Alberto ZOLEZZI (M5S), pur condividendo il contenuto della condizione formulata nel parere dal relatore Iannuzzi, presenta e illustra una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2), manifestando totale contrarietà al contenuto dell'intero provvedimento d'urgenza in esame.

  Tino IANNUZZI (PD), relatore, nel precisare che la Commissione, nell'espressione del parere, è chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni di propria competenza, fa presente che è sua intenzione presentare – qualora la Commissione di merito dovesse ritenere di non accogliere la condizione recata nel parere – una proposta emendativa in Assemblea finalizzata a eliminare, all'articolo 22, comma 1, lettera b), il riferimento alla soppressione del quinto e del sesto periodo del comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

  Alberto ZOLEZZI (M5S), pur consapevole che il parere della Commissione afferisce alle parti di competenza, ribadisce la totale contrarietà del proprio gruppo all'intero provvedimento in esame.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentate dal gruppo M5S.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

  La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.
Atto n. 190.

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