CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 luglio 2015
486.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

  Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza della presidente provvisoria Barbara SALTAMARTINI, indi del presidente eletto Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 13.10.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento, per il proprio rinnovo, mediante l'elezione dell'ufficio di Presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Avverte che essendo la Commissione costituita in seggio elettorale, non potranno aver luogo interventi, ivi compresi quelli a titolo di dichiarazioni di voto, salvo che per richiamo al Regolamento.
  Precisa poi che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del presidente.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, indìce, quindi, la votazione per l'elezione del presidente.

  Comunica il risultato della votazione:

   Presenti  41   
   Votanti  41   
Maggioranza assoluta dei voti  21   

  Hanno riportato voti:
   Francesco Boccia  32   
   Laura Castelli  7   
   Schede bianche  2   

  Proclama eletto presidente il deputato Francesco Boccia, che invita ad assumere la Presidenza.

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  Hanno preso parte alla votazione i deputati:
   Albini, Boccadutri, Boccia, Paola Bragantini, Brugnerotto, Capodicasa, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, Corsaro, Di Gioia, D'Incà, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Galati, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Guidesi, Latronico, Librandi, Losacco, Lupi, Marchetti, Marchi, Marcon, Melilla, Melilli, Milanato, Misiani, Palese, Preziosi, Rampelli, Rubinato, Saltamartini, Sorial, Tabacci e Tancredi.

  Francesco BOCCIA, presidente, svolge un breve intervento, ringraziando tutti i colleghi e augurando che la Commissione possa svolgere un proficuo lavoro, ricordando in particolare la prossima riforma della legge di bilancio. Ringrazia infine i vicepresidenti uscenti Saltamartini e Sorial e i segretari uscenti Galati e Caso per il lavoro svolto.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

  Francesco BOCCIA, presidente, indice, quindi, la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

  Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due vicepresidenti:
   Presenti  42   
   Votanti  42   

  Hanno riportato voti:
   Edoardo Fanucci  16   
   Rocco Palese  15   
   Laura Castelli  7   
   Simonetta Rubinato  1   
   Barbara Saltamartini  1   
   Schede bianche  1   
   Schede nulle  1   

  Proclama eletti i deputati Edoardo Fanucci e Rocco Palese.

  Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due segretari:
   Presenti  42   
   Votanti  42   

  Hanno riportato voti:
   Simonetta Rubinato  17   
   Giulio Marcon  14   
   Francesco Cariello  7   
   Edoardo Fanucci  1   
   Giuseppe Galati  1   
   Schede bianche  2   

  Proclama eletti i deputati Simonetta Rubinato e Giulio Marcon.

  Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:
   Albini, Boccadutri, Boccia, Paola Bragantini, Brugnerotto, Capodicasa, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, Corsaro, Di Gioia, D'Incà, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Galati, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Guidesi, Latronico, Librandi, Losacco, Lupi, Marchetti, Marchi, Marcon, Melilla, Melilli, Milanato, Misiani, Palese, Parrini, Preziosi, Rampelli, Rubinato, Saltamartini, Sorial, Tabacci e Tancredi.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
C. 3201-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Antonio MISIANI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge C. 3201, il cui testo è stato modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, dispone la conversione del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Ricorda che sul testo originario del decreto-legge la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole con alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 16 luglio 2015.
  Esaminando le modifiche apportate dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario – e che non risultano corredate di relazione tecnica – segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 14, comma 1, lettera 0a), che reca modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, disposizioni transitorie e ad altre disposizioni, tenuto conto che la novella introdotta dalla norma demanda ad un regime convenzionale la definizione delle modalità di fruibilità informatica dei dati, ritiene che andrebbe confermato che, in conformità all'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, l'attuazione delle convenzioni non determini oneri a carico delle amministrazioni richiedenti i dati.
  Riguardo all'articolo 18, comma 1-bis, che prevede una proroga del trattenimento in servizio dei magistrati contabili, rileva che la norma fa salvi i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili fino al completamento della procedura di reclutamento in atto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016. Ricorda che all'analoga norma riguardante i magistrati ordinari, contenuta nel testo originario del disegno di legge, la relativa relazione tecnica non ha ascritto effetti ai fini dei saldi. Inoltre, nel corso della seduta della V Commissione del 16 luglio 2015, è stato precisato che la proroga dei trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari «non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto, come evidenziato dalla relazione tecnica, essa è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, tenuto conto sia del fatto che si sarebbe dovuto comunque procedere alla sostituzione del predetto personale, sia delle complessive previsioni elaborate in sede di predisposizione del decreto-legge n. 90 del 2014, sia della gradualità prevista dalla proroga stessa e dai limiti ivi stabiliti». Tali chiarimenti sono richiamati anche nelle premesse al parere della Commissione bilancio, che non reca specifiche condizioni riferite all'articolo 18.
  Alla luce delle predette considerazioni, riferite al testo originario dell'articolo 18, ritiene che andrebbe quindi confermata la neutralità finanziaria anche delle disposizioni in esame introdotte dalla Commissione di merito, riguardanti i magistrati della Corte dei conti.
  Per quanto riguarda l'articolo 18-ter, che dispone una deroga all'applicazione extradistrettuale di magistrati, osserva che dalle norme in esame discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica in ragione della corresponsione ai soggetti applicati in sedi extradistrettuali dell'indennità corrisposta ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi disagiate. Per quanto attiene ai profili di quantificazione, ritiene necessario acquisire i dati riferiti all'entità dell'indennità da corrispondere ai magistrati interessati nonché gli altri elementi alla base della determinazione dell'ammontare della spesa autorizzata. Inoltre dalla modulazione degli oneri nell'ambito dei diversi esercizi, si desume che l'insorgenza degli stessi è prevista a partire dal 1o settembre 2015. Sul punto considera altresì necessaria una conferma da parte del Governo.
  Non ha osservazioni da formulare infine, riguardo alla maggiorazione del punteggio di anzianità, nel presupposto che, come indicato dalla norma, detta maggiorazione sia utilizzabile soltanto ai fini dei trasferimenti. In proposito ritiene utile una conferma.Pag. 31
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma autorizza la spesa di euro 173.870 per il 2015, di euro 521.611 per il 2016 e di euro 347.741 per il 2017, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015-2017, del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito all'articolo 21-bis, che prevede incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'agevolazione opera entro un limite massimo di spesa e che la disposizione individua un meccanismo attraverso il quale il Ministero della giustizia determina e comunica al beneficiario, sulla base delle risorse disponibili, l'ammontare del credito d'imposta spettante.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma prevede che alla copertura degli oneri conseguenti al riconoscimento in via sperimentale di un credito di importa alle parti che si sono avvalse della procedura di negoziazione assistita, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ricordando che il menzionato Fondo (capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia) reca stanziamenti pari a 90 milioni di euro per il 2016, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche in considerazione di quanto previsto da altre disposizioni del presente decreto-legge (articolo 21-ter, comma 2, articolo 21-quater, comma 5, e articolo 22, comma 1).
  Riguardo all'articolo 21-ter, che reca disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, osserva che la norma, al comma 1, nel prevedere l'assegnazione di borse di studio dell'importo unitario di 400 euro mensili, demanda ad un successivo decreto la determinazione del numero delle stesse e dei criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari. L'onere viene peraltro espressamente ricondotto «nei limiti delle risorse destinabili». Infine, il comma 2 introduce, per il complesso delle finalità di cui al comma 1, una specifica autorizzazione di spesa. In proposito, premesso le necessità di un chiarimento volto ad individuare le «risorse destinabili» alla concessione delle borse di studio, andrebbero indicati gli elementi posti alla base della determinazione, nella misura indicata dal comma 2, della predetta autorizzazione di spesa. Andrebbe altresì precisato in quale misura tali risorse siano destinate alla concessione delle medesime borse di studio e se sussista una quota da destinare invece ad ulteriori esigenze amministrative, connesse all'organizzazione dei corsi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma stabilisce, al comma 2, che per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La norma stabilisce altresì, al comma 3, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, rileva, per quanto riguarda l'onere oggetto di copertura, che la disposizione reca un'autorizzazione di spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, destinata Pag. 32alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 21-ter. La disposizione da ultimo richiamata, tuttavia, si limita ad introdurre una novella all'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, concernente disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, senza prevedere espressamente particolari finalità. In via interpretativa, pertanto, sembrerebbe che le finalità in esame siano riconducibili all'attribuzione di una borsa di studio ai predetti soggetti di importo non superiore a 400 euro mensili e nei «limiti delle risorse destinabili», di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alla luce di tale interpretazione risulterebbe opportuno, da un lato, sostituire il riferimento alle «risorse destinabili» con un richiamo alle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 21-ter del presente provvedimento, dall'altro sostituire, al medesimo comma 2, il riferimento alle «finalità di cui al comma 1», con quello alle «finalità di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo». In proposito ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria a valere sul Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, rileva che il menzionato Fondo (capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), recando stanziamenti pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 90 milioni di euro per il 2016, presenta la necessaria capienza, anche tenendo conto delle altre disposizioni del presente decreto-legge che recano coperture a carico del predetto fondo (articolo 21-bis, comma 5, articolo 21-quater, comma 5, e articolo 22, comma 1). In proposito ritiene pertanto necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 21-quater, che prevede misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, rileva che la norma, in attuazione di provvedimenti giudiziari che definiscono un contenzioso in materia di pubblico impiego in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente, autorizza, a decorrere dal 2016, la spesa di euro 25.781.938. La spesa è finalizzata all'avvio di procedure interne per il passaggio del personale con qualifica di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area II al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area III. Pur rilevando che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata, evidenzia la necessità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del medesimo, al fine di verificarne la congruità rispetto alle esigenze evidenziate. Rileva, in proposito, che trattandosi di spesa per il personale, tali elementi dovrebbero consentire una verifica della presumibile spesa anche su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Ritiene infine opportuno acquisire una valutazione del Governo circa l'effettiva riconducibilità degli oneri in questione, in ragione delle situazioni giuridiche coinvolte, entro un limite massimo di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma stabilisce, al comma 5, che per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del Pag. 33citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo. Al riguardo, rileva preliminarmente che la disposizione autorizza la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, ai fini dell'adozione delle misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, provvedendo al relativo onere mediante riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. Ciò posto rileva che il menzionato Fondo (capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), recando stanziamenti pari a 90 milioni di euro per il 2016 e 12 milioni di euro per il 2017, presenta la necessaria capienza, anche tenendo conto delle altre disposizioni del presente decreto-legge che recano coperture a carico del medesimo fondo (articolo 21-bis, comma 5, articolo 21-ter, comma 2, e articolo 22, comma 1). In proposito, considera pertanto necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 21-quinquies, che prevede spese relative agli uffici giudiziari, considera opportuno acquisire chiarimenti circa l'effettivo ammontare massimo della spesa prevista, che viene indicata nella misura massima del 15 per cento della «dotazione ordinaria» di un capitolo di bilancio di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Segnala in proposito che tale capitolo non risulta ancora istituito.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma prevede che il Ministero della giustizia possa autorizzare la conclusione di accordi e convenzioni per lo svolgimento di servizi presso gli uffici giudiziari da parte del personale comunale, nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione di cui all'articolo 1, comma 527, della legge di stabilità per il 2015. Al riguardo, segnala preliminarmente che il citato comma 527, in conseguenza del trasferimento, fissato per il 1o settembre 2015, dai comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per i locali e i mobili degli uffici giudiziari, prevede che, a partire dalla stessa data del 1o settembre 2015, la residua dotazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, presente sul capitolo 1551 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia (Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari), confluisca in un apposito capitolo da istituire, per consentire al Ministero della giustizia di sostenere direttamente tali spese. La norma in esame si limita pertanto a prevedere che una parte del citato capitolo di nuova istituzione, nel limite massimo del 15 per cento, possa essere utilizzato affinché gli uffici giudiziari possano continuare ad avvalersi del personale comunale sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia. In proposito, poiché ancora non risulta nota la dotazione residua di bilancio in termini di competenza e cassa sul capitolo 1551, ritiene necessario che il Governo chiarisca quale sia l'ammontare massimo delle risorse da destinare alle predette finalità.
  In merito all'articolo 21-sexies, che reca norme sul Commissario straordinario per gli interventi di sicurezza nel Palazzo di giustizia di Palermo, rileva che le disposizioni in esame prorogano di sei mesi, fino al 31 dicembre 2015, i tempi per la realizzazione degli interventi al Palazzo di giustizia di Palermo e la durata in carica del relativo commissario straordinario. Non risulta peraltro modificata l'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 106, della legge di stabilità 2015. Considera pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tale autorizzazione sia congrua al fine di ultimare gli interventi programmati e garantire il prolungamento delle attività del Commissario straordinario, con le connesse esigenze finanziarie – ivi compresi i rimborsi delle spese sostenute dal personale Pag. 34di cui il Commissario può avvalersi – fino al 31 dicembre 2015, come previsto dalla disposizione in esame.
  Per quanto riguarda l'articolo 21-octies, che reca misure per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, rileva che le attività richieste dalle norme in esame al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e agli uffici della ASL e dell'INAIL devono garantire «un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro» e «la verifica dell'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano» predisposto dall'impresa per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tanto premesso rileva che la relazione tecnica assume come non onerose tali attività in quanto rientranti nelle competenze istituzionalmente attribuite alle amministrazioni interessate. Rileva peraltro che dette attività si collegano all'attuazione di uno specifico piano previsto dalla norma in esame, che presuppone l'esistenza di un provvedimento di sequestro. Alla luce della specificità delle ipotesi indicate e della natura dei controlli richiesti, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti indicati con le risorse esistenti. Nell'ambito di tali chiarimenti, tenuto conto della rilevanza degli interessi giuridicamente rilevanti coinvolti nell'attuazione della norma, ritiene altresì opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo in merito ad eventuali profili di responsabilità, con conseguenti oneri, collegati all'esercizio delle predette attività di controllo sull'attuazione del piano.

  Il viceministro Enrico MORANDO, anche sulla base degli elementi istruttori pervenuti da parte del competente Ministero della giustizia nonché degli elementi di valutazione predisposti dalla Ragioneria generale dello Stato, intende dapprima soffermare l'attenzione su quelle, tra le questioni testé richiamate dal relatore, che, a giudizio del Governo, presentano una particolare rilevanza dal punto di vista della compatibilità finanziaria.
  Ciò premesso, sottolinea l'opportunità di precisare che, in conformità all'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera 0a), avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni richiedenti i dati.
  Rileva, altresì, che l'estensione al processo amministrativo delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, disposta dall'articolo 20, comma 1-bis, lettera f), appare suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica, implicando l'applicazione diretta anche a tale tipologia di processo degli articoli 40, commi 1-quater e 1-quinquies, e 268, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che stabiliscono, tra l'altro, l'esenzione dal pagamento dei diritti di copia autentica nei casi previsti dal predetto articolo 16-bis, comma 9-bis. Alla luce di ciò, reputa necessario prendere in debita considerazione, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, l'opportunità di procedere alla soppressione della citata lettera f) del comma 1-bis dell'articolo 20.
  Con riferimento all'articolo 21-quater, recante misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, evidenzia che andrebbe valutata l'opportunità di procedere alla sua soppressione, posto che, sebbene gli oneri da esso derivanti siano riconducibili entro un limite massimo di spesa – che appare congruo rispetto agli interventi previsti – e che il Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico presenti le necessarie disponibilità, tuttavia le disposizioni di cui al medesimo articolo, prevedendo, ai commi 1 e 2, progressioni di carriera al di fuori di ogni procedura selettiva pubblica che garantisca un adeguato Pag. 35accesso dall'esterno, disattendono i principi più volta affermati sul punto dalla Corte costituzionale.
  In relazione all'articolo 21-ter precisa che gli oneri derivanti dal completamento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari riguardano esclusivamente la concessione di borse di studio da corrispondere nel limite di spesa di cui al comma 2. Ciò posto, osserva che, in relazione al medesimo articolo 21-ter, risulterebbe pertanto opportuno, da un lato, sostituire, al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, il riferimento alle «risorse destinabili» con un richiamo alle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 21-ter del presente provvedimento, dall'altro sostituire, al medesimo comma 2, il riferimento alle «finalità di cui al comma 1», con quello alle «finalità di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo».
  Per quel che concerne l'articolo 21-sexies, assicura che l'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione degli interventi al Palazzo di giustizia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 106, della legge di stabilità 2015, appare congrua al fine di ultimare gli interventi programmati, tenuto altresì conto che il rimborso delle spese documentate al Commissario straordinario per i predetti interventi sarà posto a carico delle disponibilità finanziarie iscritte nella contabilità speciale 2872.
  Riguardo, infine, ai compiti previsti dall'articolo 21-octies, recante misure per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, osserva come essi rientrano comunque nelle competenze istituzionalmente attribuite alle amministrazioni interessate e pertanto non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento alle ulteriori questioni richiamate dal relatore, fa presente che la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1-bis, che fa salvi i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili fino al completamento della procedura di reclutamento in atto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica analogamente al trattenimento in servizio dei magistrati ordinari.
  Precisa, altresì, che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, del quale si prevede l'utilizzo con finalità di copertura all'articolo 18-ter, reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri – indicati come limite massimo di spesa – derivanti dall'applicazione extradistrettuale di magistrati di cui al medesimo articolo.
  Evidenzia, infine, che l'utilizzo per la copertura finanziaria delle risorse del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, previsto dagli articoli 21-bis, comma 5, 21-ter, comma 2, 21-quater, comma 5, e 22, non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Maino MARCHI (PD), in riferimento alle considerazioni critiche svolte dal Viceministro Morando sull'articolo 20, comma 1-bis, lettera f), pur comprendendo le ragioni che indurrebbero il Governo ad una soppressione della citata disposizione, invita tuttavia il relatore ed il rappresentante del Governo a motivare in maniera più argomentata il suddetto orientamento, ciò al fine di evitare che possa trasmettersi all'esterno l'impressione, a suo avviso poco comprensibile, di una sorta di insostenibilità, dal punto di vista finanziario, dell'introduzione del processo telematico anche nell'ambito del processo amministrativo.

  Il viceministro Enrico MORANDO, ferma restando la sostanziale contrarietà rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 20, comma 1-bis, lettera f), per le implicazioni di carattere finanziario in precedenza esposte, ritiene tuttavia che, anche al fine di accogliere le osservazioni Pag. 36testé formulate dal deputato Marchi, possa precisarsi, in sede di formulazione della proposta di parere sul testo del provvedimento in esame, che tale contrarietà non appare al momento superabile in quanto la richiamata norma non risulta accompagnata da una apposita relazione tecnica che quantifichi puntualmente i risparmi derivanti dall'introduzione del processo telematico anche nel campo del processo amministrativo.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere, volta a tenere conto anche delle osservazioni del deputato Marchi e delle relative considerazioni del Viceministro Morando:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3201-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015, recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    andrebbe precisato che, in conformità all'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera 0a), avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni richiedenti i dati;
    la disposizione di cui all'articolo 18, comma 1-bis, che fa salvi i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili fino al completamento della procedura di reclutamento in atto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica analogamente al trattenimento in servizio dei magistrati ordinari;
    all'articolo 18-ter, l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri – indicati come limite massimo di spesa – derivanti dall'applicazione extradistrettuale di magistrati;
    l'estensione al processo amministrativo delle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, disposta dall'articolo 20, comma 1-bis, lettera f), in mancanza di una relazione tecnica che quantifichi puntualmente i risparmi derivanti dall'introduzione del processo telematico, appare suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica, implicando l'applicazione diretta anche a tale tipologia di processo degli articoli 40, commi 1-quater e 1-quinquies, e 268, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che stabiliscono, tra l'altro, l'esenzione dal pagamento dei diritti di copia autentica nei casi previsti dal predetto articolo 16-bis, comma 9-bis;
    l'utilizzo per la copertura finanziaria delle risorse del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, previsto dagli articoli 21-bis, comma 5, 21-ter, comma 2, 21-quater, comma 5, e 22, non compromette la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;
    all'articolo 21-ter, gli oneri derivanti dal completamento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari riguarda esclusivamente la concessione di borse di studio da corrispondere nel limite di spesa di cui al comma 2;
    al medesimo articolo 21-ter risulterebbe pertanto opportuno, da un lato, sostituire, al comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, il riferimento alle «risorse destinabili» con un richiamo alle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 21-ter del presente provvedimento, dall'altro sostituire, al medesimo comma 2, il riferimento alle «finalità di cui al comma 1», con quello alle «finalità di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge Pag. 3724 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo»;
    si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 21-quater, recante misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, posto che, sebbene gli oneri da esso derivanti siano riconducibili entro un limite massimo di spesa – che appare congruo rispetto agli interventi previsti – e che il Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico presenti le necessarie disponibilità, tuttavia le disposizioni di cui al medesimo articolo, prevedendo, ai commi 1 e 2, progressioni di carriera al di fuori di ogni procedura selettiva pubblica che garantisca un adeguato accesso dall'esterno, disattendono i principi più volta affermati sul punto dalla Corte costituzionale;
    all'articolo 21-sexies, l'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione degli interventi al Palazzo di giustizia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 106, della legge di stabilità 2015, appare congrua al fine di ultimare gli interventi programmati;
    il rimborso delle spese documentate al Commissario straordinario per i predetti interventi, sarà posto a carico delle disponibilità finanziarie iscritte nella contabilità speciale 2872;
    i compiti previsti dall'articolo 21-octies, recante misure per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario, rientrano comunque nelle competenze istituzionalmente attribuite alle amministrazioni interessate e pertanto non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   ritenuto che, all'articolo 18, comma 1-bis, che fa salvi i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili fino al completamento della procedura di reclutamento in atto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016, dovrebbe essere indicato più precisamente che il 30 giugno 2016 rappresenta comunque il termine ultimo per i trattenimenti in servizio dei magistrati contabili;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 14, comma 1, lettera 0a), dopo le parole: previa stipulazione aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   all'articolo 20, comma 1-bis, sopprimere la lettera f);

  e con le seguenti condizioni:
   all'articolo 18, comma 1-bis, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2016 con le seguenti: non oltre il 30 giugno 2016;
   all'articolo 21-ter, comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: risorse destinabili con le seguenti: risorse di cui all'articolo 21-ter, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, sostituire le parole: finalità di cui al comma 1 con le seguenti: finalità di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo;
  e con la seguente osservazione:
  si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 21-quater».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 38

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In relazione alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Bonafede 7.0150, che reca l'esenzione dall'imposta municipale propria anche degli immobili posseduti dalle imprese dichiarate fallite ai sensi del regio decreto n. 267 del 1942, senza tuttavia provvedere ad una quantificazione degli oneri e alla definizione della relativa copertura finanziaria;
   Pesco 16.60, che è volta ad aumentare la possibilità di effettuare svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, che peraltro non vengono quantificati, mediante riduzione della deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi per le banche ed altri soggetti finanziari;
   Pesco 16.71, 16.188, 16.189, che sono volte ad aumentare la possibilità di dedurre le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, che peraltro non vengono quantificati, mediante riduzione della deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi per le banche ed altri soggetti finanziari;
   Pesco 16.70, che è volta ad aumentare la possibilità di effettuare svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, che peraltro non vengono quantificati, mediante soppressione di disposizioni in materia di svalutazione e perdita su crediti introdotte dalla legge di stabilità 2014;
   Daniele Farina 21.150, che prevede che il contingente di 2.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria sia composto non solamente da personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta ma anche da quello proveniente dalla Croce rossa e che tale inquadramento avvenga a valere per il 50 per cento sul fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico e per l'altro 50 per cento a valere sul fondo per la mobilità. Essa prevede inoltre che a valere sul citato fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario siano effettuate procedure di inquadramento per il personale giudiziario previste dai contratti collettivi di lavoro. Conseguentemente, senza provvedere alla specifica quantificazione dell'onere derivante dalle singole disposizioni, la proposta emendativa provvede a integrare la copertura finanziaria di cui all'articolo 22, prevedendo un utilizzo pari a 23 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e a 46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 del fondo per la mobilità;
   Ciprini 21-quater.40, che prevede disposizioni relative all'inquadramento nella posizione giuridica ed economica superiore del personale del Ministero della giustizia, alla rideterminazione organica del medesimo personale, alla mobilità del personale in eccedenza di altre pubbliche amministrazioni nei ruoli del medesimo Ministero, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 385 milioni di euro, dei quali peraltro non vengono specificate le annualità di riferimento, mediante una copertura inidonea, consistente nel parziale utilizzo delle entrate derivanti dal versamento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, già incorporata nei tendenziali di finanza pubblica;
   Ferraresi 21-quater.5, che prevede disposizioni relative all'inquadramento nella posizione giuridica ed economica superiore del personale del Ministero della giustizia e alla rideterminazione organica del medesimo personale, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 96.500.000 euro a decorrere dal 2015, mediante una copertura Pag. 39inidonea, consistente nel parziale utilizzo delle entrate derivanti dal versamento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, già incorporata nei tendenziali di finanza pubblica.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Abrignani 1.010, che è volto ad introdurre nel testo del decreto-legge un nuovo capo recante la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi, prevedendo, tra le numerose altre misure, anche l'impiego del Corpo della guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, considerata anche l'ampiezza dell'intervento normativo di cui propone l'introduzione;
   Pesco 16.15, 16.11, 16.14, 16.13, 16.21, 16.22, 16.20 e 16.155, Paglia 16.3 e 16.2, Sarti 16.154, Scagliusi 16.153, Ruocco 16.161, Paolo Nicolò Romano 16.162, Rizzo 16.163, Petrini 16.177, Colonnese 16.164, Cecconi 16.165, Castelli 16.166, Chimienti 16.167, Carinelli 16.168, Cariello 16.169, Busto 16.170, Corda 16.171, Caso 16.172, Cominardi 16.173, Cozzolino 16.174, Dadone 16.175, Daga 16.176, che modificano a vario titolo la disciplina introdotta dall'articolo 16, in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti di creditizi e finanziari e di imprese di assicurazione. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Sisto 16.23, che è volta a prevedere che le spese sostenute per gli interventi volti all'attuazione delle disposizioni del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano deducibili integralmente nell'esercizio in cui siano rilevate. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Sannicandro 21-ter.151, che è volta a modificare l'articolo 21-ter, recante disposizione relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, incrementando la relativa autorizzazione di spesa, pari a 5.208.667 per l'anno 2015 e a euro 10.417.334 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, nonché con le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Daniele Farina 21-quater.151, che prevede l'indizione da parte del Ministero della giustizia, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, di procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne per il passaggio dei lavoratori appartenenti ai profili professionali della ex posizione giuridica B3 all'area terza nei profili professionali corrispondenti alla ex posizione giuridica C1, fermo rimanendo il limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 5 dell'articolo 21-quater del provvedimento in esame. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla compatibilità della modifica proposta al trattamento economico e giuridico del personale in commento rispetto al limite di spesa autorizzato dal comma 5 dell'articolo 21-quater del provvedimento in esame;
   Sisto 21-octies.15, che è volta a prevedere che le spese sostenute per gli interventi Pag. 40volti all'attuazione del piano per la tutela della sicurezza sul lavoro siano deducibili integralmente nell'esercizio in cui siano rilevate. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea. Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, esprime nulla osta sull'articolo aggiuntivo Abrignani 1.010, in considerazione peraltro del fatto che il Corpo della Guardia di finanza potrà comunque fare fronte alle attività ivi previste a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio. Esprime, altresì, nulla osta sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 16 – ad eccezione dell'emendamento Sisto 16.23 –, le quali, sebbene volte a modificare, a vario titolo, il dettato della citata disposizione, non appaiono comunque suscettibili di determinare effetti finanziari apprezzabili, in termini di variazione di gettito rispetto a quanto ascritto alla formulazione attuale del predetto articolo 16. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Sisto 16.23 e 21-octies.15, in quanto volti a prevedere l'integrale deducibilità delle spese sostenute per interventi in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro nell'esercizio in cui siano rilevate, nulla osta sull'emendamento Sannicandro 21-ter.151 e parere contrario sull'emendamento Daniele Farina 21-quater.151. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 16.23, 16.60, 16.70, 16.71, 16.188, 16.189, 21.150, 21-quater.5, 21-quater.40, 21-quater.151 e 21-octies.15 e sull'articolo aggiuntivo 7.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.